REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2009, n. 709

Definizione dei costi del personale ai sensi dell'art. 28, comma 7 della L.R. n. 10/2008 per gli anni 2009 e 2010 e disposizioni collegate

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 30 giugno 2008, n. 10 recante "Misure per il riordino
territoriale, l'autoriforma dell'Amministrazione e la
razionalizzazione delle funzioni" ed in particolare il Capo III del
Titolo III che disciplina la riforma del servizio idrico integrato e
del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 recante "Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli
Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2302 del 22 dicembre 2008
con la quale: sono stati definiti per gli anni 2009 e 2010 i costi di
funzionamento delle nuove forme di cooperazione di cui all'art. 30
della L.R. n. 10 del 2008, e' stata definita la struttura regionale
per la regolazione dei servizi pubblici di cui all'art. 28 della
citata L.R. 10 del 2008, fissando per il biennio 2009-2010 un costo
annuo pari ad Euro 662.125,95 e stabilendo un periodo transitorio dal
gennaio 2009 al giugno 2010 per consentire a ciascuna nuova forma di
cooperazione di essere pienamente operativa secondo il nuovo assetto
previsto dalla L.R. n. 10 del 2008;
dato atto che l'art. 154 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1
prevede che la tariffa ricomprende una quota parte dei costi di
funzionamento delle Autorita' di Ambito;
considerato che:
- con l'emanazione della L.R. n. 10 del 2008 il legislatore regionale
ha intrapreso un percorso di razionalizzazione e ammodernamento degli
apparati amministrativi in un'ottica tesa al risparmio e
all'efficientamento;
- la citata struttura organizzativa della Regione deve pertanto
cominciare ad operare dall'1 luglio 2009 e che pertanto per l'anno
2009 i costi ammonteranno al 50% dei costi a regime ovvero ad Euro
331.062,98;
dato atto che la citata deliberazione di Giunta n. 2302 del 2008 ha
definito per ciascuna Convenzione ai seguenti limiti di costo riferiti
al funzionamento a regime a partire dall'anno 2010:
- Convenzione di Piacenza: 480.433,83 Euro;
- Convenzione di Parma: 522.258,65 Euro;
- Convenzione di Reggio Emilia: 546.776,38 Euro;
- Convenzione di Modena: 595.407,75 Euro;
- Convenzione di Bologna: 678.546,19 Euro;
- Convenzione di Ferrara: 501.972,55 Euro;
- Convenzione di Ravenna: 508.840,35 Euro;
- Convenzione di Forli'-Cesena: 509.879,32 Euro;
- Convenzione di Rimini: 485.287,56 Euro;
ritenuto equo ripartire sulle tariffe dei servizi pubblici ambientali
di ciascuna Provincia il costo di personale della struttura regionale
di cui all'allegato A della citata deliberazione di Giunta regionale
n. 2302 del 2008 in modo proporzionale ai limiti di costo a regime
individuati per le Convenzioni;
valutato non necessario procedere a revisioni tariffarie straordinarie
considerato l'effetto trascurabile (largamente inferiore all'uno per
diecimila) dei costi della struttura regionale di regolazione sulle
tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei
rifiuti urbani;
ritenuto opportuno demandare alle nuove forme di cooperazione di cui
all'art. 30 della L.R. n. 10 del 2008 la ripartizione dei costi
relativi al proprio territorio della struttura regionale tra i gestori
esistenti nell'Ambito territoriale ottimale secondo le regole gia'
adottate per ripartire i propri costi di funzionamento sugli stessi,
che provvederanno entro 60 giorni a comunicare ai gestori dei servizi
ed alla Regione gli importi da esse ripartiti;
ritenuto altresi' opportuno stabilire che i gestori dei servizi idrici
integrati e di gestione dei rifiuti urbani debbano versare gli importi
ripartiti dalle nuove forme di cooperazione entro e non oltre il 9
novembre 2009 gli importi 2009 ed entro il 30 giugno 2010 quelli
relativi al 2010;
visto il parere dell'Agenzia delle Entrate prot. 954-128148/2005 del
22 luglio 2005, con il quale si conferma il non assoggettamento IVA
delle somme di denaro corrisposte dai gestori dei servizi alle ATO per
il proprio funzionamento per mancanza del presupposto soggettivo, in
quanto l'ente esercita la propria attivita' in veste di pubblica
autorita' ed in quanto l'ente non svolge esercizio di attivita'
commerciale;
richiamato l'art. 28, comma 5 della L.R. n. 10 del 2008 relativamente
all'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienze
relative al mancato rispetto delle prescrizioni tecnico-operative
emanate dalla Regione;
richiamato infine, come stabilito dalla citata deliberazione di Giunta
regionale n. 2302 del 2008, che l'aggiornamento dei limiti di costo
avverra' conseguentemente all'aggiornamento periodico dei costi
standard previsti per il personale della Regione Emilia-Romagna;
dato atto dei pareri allegati alla presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile, Lino
Zanichelli e dell'Assessore Programmazione e Sviluppo territoriale,
Cooperazione col sistema delle Autonomie, Organizzazione, Gian Carlo
Muzzarelli,
delibera:
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate:
a) di stabilire che il costo di personale della struttura regionale di
cui all'art. 28 della L.R. n. 10 del 2008, che ammonta rispettivamente
ad Euro 662.125,95 per l'anno 2010 e successivi e ad Euro 331.062,98
per l'anno 2009, sia ripartito sulle tariffe del servizio idrico
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani dei diversi
territori d'ambito, in modo proporzionale ai limiti di costo per
l'anno 2010 e successivi individuati dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 2302 del 2008 e precisamente:
per l'anno 2010 e successivi:
- Ambito di Piacenza: 65.868,96 Euro;
- Ambito di Parma: 71.603,27 Euro;
- Ambito di Reggio Emilia: 74.964,72 Euro;
- Ambito di Modena: 81.632,23 Euro;
- Ambito di Bologna: 93.030,77 Euro;
- Ambito di Ferrara: 68.821,98 Euro;
- Ambito di Ravenna: 69.763,58 Euro;
- Ambito di Forli'-Cesena: 69.906,02 Euro;
- Ambito di Rimini: 66.534,42 Euro;
per il solo anno 2009:
- Ambito di Piacenza: 32.934,48 Euro;
- Ambito di Parma: 35.801,63 Euro;
- Ambito di Reggio Emilia: 37.482,36 Euro;
- Ambito di Modena: 40.816,12 Euro;
- Ambito di Bologna: 46.515,39 Euro;
- Ambito di Ferrara: 34.410,99 Euro;
- Ambito di Ravenna: 34.881,79 Euro;
- Ambito di Forli'-Cesena: 34.953,01 Euro;
- Ambito di Rimini: 33.267,21 Euro;
b) di demandare alle nuove forme di cooperazione di cui all'art. 30
della L.R. n. 10 del 2008 la ripartizione dei costi relativi al
proprio territorio della struttura regionale tra i gestori esistenti
nell'Ambito territoriale ottimale secondo le regole gia' adottate per
ripartire i propri costi di funzionamento sugli stessi e che
provvederanno entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione della presente deliberazione a comunicare ai
gestori dei servizi ed alla Regione gli importi da esse ripartiti, i
termini e le modalita' di pagamento di cui al successivo punto c) e
che tali importi non sono assoggettati ad IVA;
c) di stabilire che il versamento da parte dei gestori dei servizi
degli importi di cui al punto b) dovra' avvenire entro il 9 novembre
2009 per l'anno 2009 ed entro il 30 giugno per gli anni successivi, il
versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 367409
intestato a "Regione Emilia-Romagna Presidente Giunta regionale" o in
alternativa tramite bonifico bancario presso Unicreditbanca SpA,
Agenzia Bologna Indipendenza, IBAN: IT 42 I 02008 02450 000003010203,
indipendentemente dalla modalita' di versamento scelta deve essere
riportata la causale "L.R. n. 10 del 2008 - Somma a copertura delle
spese di personale della struttura regionale di cui all'art. 28 comma
7";
d) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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