REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMIA ITTICA REGIONALE 22 dicembre 2008, n. 16367

Marchio collettivo "Prodotto certificato dell'Alto Adriatico". Definizione criteri e modalita' di controllo, di comminazione delle sanzioni e approvazione del Piano dei controlli e delle violazioni lievi e gravi dei disciplinari, di cui alla delibera G.R. n. 1418 del 15 settembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 28 gennaio 2008
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione del
regolamento d'uso del marchio collettivo Prodotto Certificato
dell'Alto Adriatico - PCAA" e modalita' di approvazione dei relativi
disciplinari;
- il punto 2) del dispositivo della predetta deliberazione che
autorizza la Direzione generale Attivita' produttive tramite il
Servizio Economia ittica regionale a predisporre le necessarie
procedure per la gestione del marchio collettivo anche con l'eventuale
ausilio di competenze esterne;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1418 del 15 settembre
2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Marchio
collettivo Prodotto Certificato dell'Alto Adriatico - PCAA". Revisione
del regolamento d'uso di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.
98 del 28 gennaio 2008;
- il regolamento d'uso del marchio collettivo "Prodotto Certificato
dell'Alto Adriatico" allegato quale parte integrante alla citata
deliberazione di Giunta regionale 1418/08, ed in particolare i
seguenti punti:
- il punto 7 "Sistema di controllo del marchio";
- il punto 7.1 "Modalita' di controllo";
- il punto 7.2 "Attivita' di gestione del marchio";
- il punto 8 "Sistema sanzionatorio";
ritenuto necessario definire:
- i criteri e le modalita' di controllo dei prodotti;
- i criteri e le modalita' per la comminazione delle sanzioni ai
concessionari d'uso del marchio collettivo "Prodotto Certificato
dell'Alto Adriatico - PCAA";
- l'elenco delle violazioni gravi e lievi con riferimento al citato
regolamento d'uso e ai disciplinari di cui alla determinazione del
Responsabile del Servizio Economia ittica regionale 6996/08;
dato atto che il Gruppo di lavoro interdirezione istituito con
determinazione del Direttore generale 6069/08, ha definito gli aspetti
istruttori sopra descritti;
attestata la regolarita' amministrativa, ai sensi della deliberazione
di Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007;
determina:
A) di stabilire come segue i criteri e le modalita' per il controllo
dei prodotti del marchio collettivo "Prodotto Certificato dell'Alto
Adriatico" - PCAA di cui alla summenzionata deliberazione di Giunta
regionale 1418/08:
1) il controllo, ovverosia la verifica di conformita' dei prodotti e
dei processi produttivi ai relativi disciplinari e al citato
regolamento d'uso, consiste in:
a) verifiche ispettive sulla tenuta della documentazione del
concessionario (schede aziendali) e audit/ispezioni nei luoghi di
produzione, trasformazione, commercializzazione e ristorazione, come
indicato nel piano di controllo di cui all'Allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
b) analisi di campioni prelevati per determinazioni microbiologiche,
qualitative e organolettiche; tali analisi dovranno essere svolte
presso laboratori accreditati dal SINAL (Sistema nazionale per
l'accreditamento dei laboratori);
2) il sistema di controllo del marchio e' delineato in un piano di
controllo per prodotto e fase, e prevede:
a) una prima verifica di accertamento effettuata prima della
presentazione della domanda d'uso, necessaria ai fini del rilascio
della concessione d'uso del marchio e riferita al rispetto da parte
dell'impresa, della sua organizzazione e delle sue attrezzature, delle
caratteristiche stabilite dal disciplinare;
b) verifiche successive di sorveglianza a carattere periodico. Le
verifiche di sorveglianza hanno l'obiettivo di appurare il rispetto
dei disciplinari ed il mantenimento delle caratteristiche di idoneita'
delle imprese;
3) il sistema di controllo affianca alle verifiche ispettive -
condotte presso la sede dell'impresa richiedente - i prelievi di
campioni di prodotto ittico da sottoporre ad analisi di laboratorio.
Tali analisi consentiranno di dimostrare la conformita' del prodotto
ai disciplinari del marchio PCAA per i limiti analitici in essi
definiti;
4) le verifiche sono effettuate da organismi di controllo scelti dalle
aziende richiedenti la concessione d'uso del marchio. Tali organismi
di controllo devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) devono essere accreditati da organismi nazionali di accreditamento,
anche di altri stati membri UE, secondo la normativa UNI CEI EN 45011
per la certificazione dei prodotti agroalimentari di origine animale e
vegetale e per lo schema rintracciabilita' di filiera a norma UNI
10939:2001 e UNI 22005:2008;
b) devono dimostrare competenza sulla rintracciabilita' alimentare,
documentata da certificazioni rilasciate sulla rintracciabilita' di
filiera e rintracciabilita' aziendale secondo normativa tecnica
nazionale o internazionale.
I suddetti requisiti devono essere dimostrati con documentazione
allegata alla richiesta di concessione d'uso del marchio, oppure con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la elenchi;
5) i costi dell'attivita' di controllo sono a carico dei richiedenti
l'uso e concessionari del marchio;
6) eventuali non conformita' rilevate durante le verifiche di
sorveglianza devono essere comunicate dall'organismo di controllo alla
Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Attivita' produttive,
Commercio, Turismo - Servizio economia ittica regionale, entro
quarantotto ore dall'accertamento;
7) rimane ferma la facolta', da parte della Regione, di effettuare
visite di controllo presso le aziende interessate dal processo di
valorizzazione, sia attraverso propri collaboratori, sia attraverso
altri soggetti individuati dalla Regione stessa;
B) di approvare il piano dei controlli, di cui all'Allegato 1) al
presente atto;
C) di approvare i criteri e le modalita' per la comminazione delle
sanzioni ai concessionari dell'uso del marchio inadempienti:
1) ai sensi del paragrafo 8 del regolamento d'uso del marchio PCAA, le
sanzioni si articolano, progressivamente, in provvedimenti di diffida,
sospensione o revoca dell'uso del marchio, in relazione alla gravita'
delle violazioni alle regole stabilite dai disciplinari, dai
provvedimenti di concessione e modalita' di uso del marchio, dalle
norme del medesimo regolamento, nonche' dalle norme regionali,
nazionali e comunitarie, relative ai prodotti destinati al consumo
umano;
2) le violazioni alle regole stabilite dal regolamento e dai
disciplinari possono essere distinte in gravi e lievi, in riferimento
sia al mancato rispetto dei vincoli contenuti nei disciplinari di
produzione, approvati dalla Regione Emilia-Romagna, sia al mancato
rispetto delle condizioni sottoscritte dal concessionario al momento
della richiesta di concessione d'uso del marchio;
3) l'accertamento delle violazioni viene effettuato, direttamente
oppure a seguito di comunicazione dell'organismo al quale e' affidata
l'attivita' di controllo, dal Servizio Economia ittica regionale. In
seguito a tale accertamento, il Responsabile del predetto Servizio
provvede a contestare, attraverso l'invio di una comunicazione di
diffida, la violazione al concessionario e, se del caso, all'impresa
ad esso collegata resasi responsabile della violazione;
4) i soggetti ai quali viene inviato il provvedimento di diffida
possono formulare osservazioni, trasmettendole in risposta al Servizio
Economia ittica regionale. Tali osservazioni devono pervenire entro
quindici giorni dal ricevimento della predetta contestazione.
Esaminata tale risposta, il Servizio valutera' se mantenere o
annullare la diffida medesima;
5) qualora vengano accolte le osservazioni di cui al sopracitato punto
4), il citato Servizio informa il concessionario dell'avvenuto
annullamento del richiamo;
6) il provvedimento di sospensione dall'uso del marchio nei confronti
dei concessionari inadempienti, per un periodo variabile tra i sei e i
ventiquattro mesi, riguarda esclusivamente le singole specie per le
quali si e' ottenuta la concessione e per le quali si sono verificate
infrazioni secondo le modalita' ed i casi indicati al successivo punto
7);
7) la sospensione, della quale si dara' notizia all'organismo
incaricato dei controlli, viene comminata dal Responsabile del
Servizio Economia ittica regionale con proprio atto formale, inviato
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al
concessionario e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, nei casi di seguito descritti:
a) nei confronti di:
- imprese di produzione singole;
- imprese di produzione associate cui aderiscono, ai fini della
valorizzazione tramite il marchio, non oltre quattro imprese;
- imprese di trasformazione o di commercializzazione cui fanno
riferimento, ai fini della valorizzazione tramite il marchio, non
oltre quattro imprese;
a seguito di una delle seguenti combinazioni di infrazioni accertate:
- 3 infrazioni lievi;
- 2 infrazioni gravi;
- 1 infrazione grave e 2 infrazioni lievi;
b) nei confronti di:
- imprese di produzione associate cui aderiscono, ai fini della
valorizzazione tramite il marchio, oltre quattro imprese;
- imprese di trasformazione o di commercializzazione cui fanno
riferimento, ai fini della valorizzazione tramite il marchio, oltre
quattro imprese;
a seguito di una delle seguenti combinazioni di infrazioni accertate:
- 4 infrazioni gravi nell'insieme dei centri di lavorazione /
trasformazione / stoccaggio;
- 4 infrazioni gravi nell'insieme delle aziende di produzione;
- 6 infrazioni lievi nell'insieme delle strutture aderenti (centri di
lavorazione e aziende di produzione);
- 3 infrazioni gravi e 3 lievi nell'insieme delle strutture aderenti
(centri di lavorazione e aziende di produzione);
8) il provvedimento di revoca a carico dei concessionari inadempienti
viene comminato dal Responsabile del Servizio Economia ittica
regionale con proprio atto formale, inviato tramite lettera
raccomandata con avviso di ricevimento al concessionario e pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, a seguito di
ogni infrazione accertata riguardante:
a) frode in commercio;
b) pubblicita' ingannevole;
c) uso del marchio per produzioni per le quali non e' stata ottenuta
la concessione;
d) mancata risoluzione entro i termini della sospensione di non
conformita' che abbiano originato un provvedimento di sospensione;
9) a seconda delle responsabilita' accertate, puo' essere inoltre
comminata la medesima tipologia di sanzione direttamente alle imprese
collegate ai concessionari (centri di lavorazione o aziende di
produzione). A carico di tali imprese, con riferimento alle specie
oggetto delle violazioni, e' prevista l'esclusione dalle iniziative
afferenti al marchio in seguito all'accertamento delle seguenti
combinazioni di infrazioni:
a) 3 infrazioni lievi;
b) 2 infrazioni gravi;
c) 1 infrazione grave e 2 infrazioni lievi;
10) il provvedimento di cui al precedente punto 9), viene inviato al
concessionario e all'impresa collegata, tramite lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a cura del Responsabile del Servizio
Economia ittica regionale. Il concessionario provvede a darne
applicazione entro sette giorni dal ricevimento, avvisando
contemporaneamente l'organismo incaricato dei controlli;
11) le infrazioni previste al sopracitato punto 9), che danno luogo a
sanzioni nei confronti di imprese collegate ai concessionari,
costituiscono anche violazioni commesse dal concessionario, da
sanzionarsi secondo le disposizioni del presente atto;
D) di dare atto che il valore delle non conformita', distinte in gravi
e lievi e' indicato nel piano dei controlli di cui all'Allegato 1) del
presente atto;
E) di dare atto che, ai fini della determinazione del valore delle non
conformita', oltre a quanto stabilito dal punto D):
- il mancato aggiornamento dei dati inseriti nella domanda di
concessione d'uso del marchio collettivo "Prodotto Certificato
dell'Alto Adriatico", costituisce non conformita' lieve;
- il mancato aggiornamento dei riferiti dati a seguito di specifica
richiesta della Regione, costituisce non conformita' grave;
F) di stabilire che il resoconto di cui al paragrafo 7.2 del
regolamento d'uso del marchio PCAA dovra' essere inviato entro il
termine stabilito nel provvedimento di concessione d'uso del marchio,
e dovra' essere articolato nelle modalita' indicate con apposita
comunicazione dal Responsabile del Servizio Economia ittica
regionale;
G) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Aldo Tasselli
(segue allegato fotografato)

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina