REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2008, n. 556

Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per l'anno
2008), le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 3, comma 162,
costituiscono "norme di coordinamento della finanza pubblica per gli
enti territoriali", e' intervenuta, con diverse disposizioni, a
definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne nelle
pubbliche Amministrazioni, con l'obiettivo di limitarle ad ipotesi
eccezionali,anche per ragioni di contenimento della spesa pubblica,
consolidando cosi' la tendenza emersa con le leggi finanziarie degli
anni precedenti;
- la L. 244/07, in particolare ha apportato modificazioni in materia
di affidamento di incarichi professionali:
a) stabilendo, all'art. 3, comma 76 "Requisiti per il conferimento di
incarichi individuali a soggetti esterni alla P.A." che al comma 6
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
parole: "di provata competenza" fossero sostituite dalle seguenti: "di
particolare e comprovata specializzazione universitaria";
b) prevedendo, all'art. 3, comma 18, che i contratti di consulenza
siano efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo
del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul
sito istituzionale dell'Amministrazione stipulante;
- il DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito con L. 248/06 aveva gia'
significativamente novellato l'art. 7 del DLgs 30/3/2001, n. 165,  per
la parte relativa  alle collaborazioni esterne (commi 6 e seguenti),
le cui disposizioni costituiscono principi di indirizzo anche per le
Regioni a statuto ordinario;
- l'articolo 7, commi 6 e seguenti, del DLgs 165/01, a seguito delle
modifiche apportate dalle leggi sopra richiamate, prevede:
1) al comma 6, che "per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti
presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e ad
obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione";
2) al comma 6-bis che "Le Amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative
per il conferimento degli incarichi di collaborazione";
- l'art. 12 ("Prestazioni professionali") della Legge regionale 26
novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", disciplina nel
nostro ordinamento le condizioni e le modalita' per il conferimento, a
soggetti esterni alla Regione, di incarichi per prestazioni
professionali, prevedendo che:
a) la Giunta regionale, per quanto di sua competenza, disciplini "per
esigenze speciali o per casi eccezionali, e al fine di rispondere ad
esigenze di integrazione delle professionalita' esistenti
nell'organico regionale, i criteri ed i requisiti per il conferimento
di incarichi per prestazioni professionali a soggetti esterni alla
Regione . . . . e per la determinazione dei compensi";
b) gli atti di conferimento di incarico vengano adottati dai direttori
generali, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale,
con indicazione dei termini e delle modalita' per l'espletamento della
prestazione;
c) la Giunta regionale predisponga:
- all'inizio di ogni anno, un documento di previsione del fabbisogno
di massima di incarichi di prestazioni professionali da parte delle
Direzioni generali, con specificazione di obiettivi, motivazioni,
tipologie e quantificazione delle risorse da ripartire tra le
Direzioni generali, e che il medesimo atto generale sia aggiornato,
dopo l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di
previsione annuale;
- un documento consuntivo annuale, riepilogativo di tutti gli
incarichi conferiti;
d) siano inviati alla Commissione consiliare competente per materia,
in copia, gli atti di programmazione del fabbisogno di incarichi di
prestazioni professionali, il consuntivo annuale e i singoli atti di
incarico;
e) gli atti di conferimento degli incarichi siano pubblicati per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- la Giunta regionale ha dato attuazione all'art. 12 della L.R. 43/01,
disciplinando criteri e modalita' per il conferimento degli incarichi
di prestazioni professionali a soggetti esterni, con le delibere di
seguito elencate, ad oggi tutte ancora giuridicamente efficaci:
1) n. 181 dell'11 febbraio 2002 recante "Disciplina dei criteri e
requisiti per il conferimento di incarichi di prestazione
professionale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01";
2) n. 124 del 3 febbraio 2003 recante "Disciplina dei criteri e
requisiti per il conferimento di incarichi di prestazione
professionale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01. Integrazione
della propria deliberazione n. 181 del 2002";
3) n. 1958 del 7 ottobre 2003 "Ulteriore integrazione della propria
deliberazione n. 181 del 2002 "Disciplina dei criteri e requisiti per
il conferimento di incarichi di prestazione professionale ai sensi
dell'art. 12 della L.R. 43/01";
4) n. 1501 del 26 settembre 2005 "Direttiva per l'applica- zione delle
nuove disposizioni sugli incarichi esterni per il contenimento della
spesa, contenute nella legge finanziaria per il 2005 (L. 30/12/2004,
n. 311, art. 1 comma 11)";
visti inoltre:
- l'art. 1, comma 11, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge
finanziaria 2005), in base al quale "l'affidamento di incarichi di
studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei
all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle
competenze della struttura burocratica dell'Ente, deve essere
adeguatamente motivato ed e' possibile soltanto nei casi previsti
dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. L'affidamento
di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita'
erariale";
- l'art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge
finanziaria 2006) che prevede che gli atti di spesa relativi ad
incarichi di studio e consulenza di importo superiore a 5.000 Euro
devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti
per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;
- le delibere della Corte dei Conti del 17 febbraio 2006, n.
4/AUT/2006 che approva le "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1,
comma 173, della Legge n. 266 del 2005 (Legge finanziaria 2006) nei
confronti delle Regioni e degli Enti locali" e del 15 febbraio 2005 n.
6, recante "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle
disposizioni della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005)
in materia di affidamento d'incarico di studio o di ricerca ovvero di
consulenza (art. 1, commi 11 e 42);
- l'art. 1, comma 1180, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge
finanziaria 2007) che, modificando l'articolo 9-bis del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28
novembre 1996, n. 608, ha introdotto l'obbligo, anche per le
Amministrazioni pubbliche, in caso di instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, di darne comunicazione al Centro per l'Impiego
competente per territorio, entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente
data certa di trasmissione;
- la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto
"Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di
collaborazioni esterne", che ha chiarito e dato indicazioni, anche con
la predisposizione di uno schema di regolamento-tipo, a tutte le
pubbliche Amministrazioni in ordine alla corretta applicazione del
novellato art. 7 del DLgs 165/01, con particolare riguardo ai seguenti
aspetti:
a) distinzione tra collaborazioni occasionali e collaborazioni
coordinate e continuative;
b) requisito della specializzazione universitaria;
c) profili di responsabilita', sia per gli Enti che per i singoli
dirigenti;
d) esclusioni dalla applicazione della norma di cui trattasi;
e) procedure comparative per la scelta del collaboratore esterno;
ritenuto necessario adottare una direttiva-quadro al fine di
aggiornare,  alla luce della sopravvenuta  normativa nazionale, gli
atti generali di indirizzo in materia di incarichi professionali
individuali a soggetti esterni, conferiti con contratti di lavoro
autonomo, occasionali o in forma coordinata e continuativa,
sostituendo, anche a fini di semplificazione per gli operatori, la
disciplina, frammentaria e ormai in parte inattuale, contenuta nelle
proprie deliberazioni 181/02, 124/03, 1958/03 e 1501/05, sopra
richiamate;
ritenuto, in particolare, di dover disciplinare, al fine di rispettare
i principi sanciti dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del DLgs 165/01,
come novellato dal DL 223/06 e dalla L. 244/07, le norme dell'art. 12
della L.R. 43/01 e tutte le altre disposizioni sopra richiamate:
a) l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e i presupposti
generali per la legittima stipulazione di contratti di lavoro autonomo
con la Regione Emilia-Romagna;
b) le procedure di scelta comparativa del collaboratore esterno, cosi'
come prescritto dal comma 6-bis dell'art. 7 sopra citato, nonche'
l'individuazione di forme semplificate di scelta, per ragioni di
celerita', oltre che casi motivati di  esclusione, dalla intera
disciplina o da parti della stessa;
c) la procedura di adozione dell'atto di conferimento dell'incarico
professionale e l'indicazione delle clausole che i contratti di lavoro
autonomo, in forma occasionale o di collaborazione coordinata e
continuativa, devono obbligatoriamente riportare;
d) la regolamentazione dettagliata di tutti gli adempimenti prescritti
dall'ordinamento (in particolare: trasmissione di atti alla Corte dei
Conti; pubblicazioni, anche sul sito web istituzionale dell'Ente;
trasmissione di copie di atti alla Commissione consiliare competente;
comunicazioni al Centro per l'Impiego e agli istituti
previdenziali/assicurativi; comunicazioni all'Anagrafe delle
prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica);
ritenuto a tale scopo di approvare l'allegato A avente ad oggetto
"Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo nella Regione
Emilia-Romagna", che costituisce parte integrante del presente atto;
dato atto che l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa
adottera' un proprio provvedimento in materia;
sentito il Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali, dott.
Leonida Grisendi;
sentito il Comitato di direzione ai sensi dell'art 7 Allegato A alla
deliberazione di Giunta 1958/06;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso, ai sensi
dell'art. 37 della L.R. 43/01 e della delibera di Giunta regionale
450/07, in forma congiunta e per quanto di rispettiva competenza, dal
Capo di Gabinetto del Presidente, on. Bruno Solaroli, e dal Direttore
generale centrale a "Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e
Telematica", dott. Gaudenzio Garavini;
su proposta dell'Assessore a Programmazione e Sviluppo territoriale.
Cooperazione col sistema delle Autonomie. Organizzazione;
delibera:
1) di approvare l'allegato A recante "Direttiva in materia di
contratti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna";
2) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce la
disciplina contenuta nelle proprie deliberazioni 181/02, 124/03,
1958/03 e 1501/05;
3) di stabilire che l'allegata direttiva si applica a decorrere dalla
data di adozione del presente provvedimento dando atto che ai rapporti
di lavoro autonomo in corso, fino alla loro naturale scadenza, si
applica la disciplina previgente;
4) di dare atto che la presente direttiva costituisce atto di
indirizzo per le Agenzie, le Aziende e gli altri  Enti dipendenti
della Regione nonche' per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario
regionale, compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) e per l'Agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente (ARPA);
5) di stabilire infine che il presente provvedimento in ragione del
particolare rilievo e del contenuto indicato e' soggetto a
pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Direttiva in materia di rapporti di lavoro  autonomo nella Regione
Emilia-Romagna
I N D I C E
TITOLO  I - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESUPPOSTI
Art. 1 - Finalita'
Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione
Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione
Art. 4 - Presupposti generali di legittimita'
Art. 5 - Incompatibilita'
Art. 6 - Programmazione degli incarichi professionali
TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA DEI COLLABORATORI ESTERNI
Art. 7 - Individuazione del fabbisogno
Art. 8 - Avviso pubblico
Art. 9 - Procedura comparativa di individuazione del collaboratore
esterno
Art. 10 - Procedura semplificata mediante predisposizione di elenchi
di esperti
Art. 11 - Esclusioni
TITOLO III - CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO E ADEMPIMENTI
Art. 12 - Requisiti e condizioni di efficacia del contratto di lavoro
autonomo
Art. 13 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
Art. 14 - Principio generale in materia di adempimenti previdenziali e
 assicurativi
Art. 15 - Obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego
Art. 16 - Comunicazioni alla Corte dei conti e all'Anagrafe delle
prestazioni
Art. 17 - Pubblicazioni sul sito web istituzionale della Regione
Art. 18 - Disposizione generale di rinvio
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESUPPOSTI
Art. 1
Finalita'
1. La presente direttiva disciplina, nel rispetto dei principi di
trasparenza e parita' di trattamento, i presupposti e le modalita' per
il legittimo affidamento da parte della Regione Emilia-Romagna -
struttura organizzativa della Giunta regionale-, di incarichi
professionali, con contratti di lavoro autonomo, a persone fisiche
esterne all'Amministrazione, per fabbisogni sia delle strutture
organizzative ordinarie che di quelle speciali.
2. L'affidamento di incarichi professionali effettuato in violazione
delle previsioni normative e delle disposizioni di questa direttiva
configura responsabilita' disciplinare e dirigenziale per i dirigenti
che adottano gli atti del relativo procedimento, oltre che determinare
a loro carico una responsabilita' amministrativa-contabile.
Art. 2
Ambito oggettivo di applicazione
1. La Regione Emilia-Romagna puo' affidare lo svolgimento di
attivita', a contenuto intellettuale e da svolgersi personalmente, a
persone fisiche esterne all'Amministrazione regionale mediante la
stipulazione di un contratto di lavoro autonomo rientrante in una
delle seguenti tipologie:
a) contratti di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art.
2229 e seguenti c.c., con cui soggetti esterni, con lavoro
prevalentemente proprio e del tutto autonomo, si impegnano a svolgere
una prestazione d'opera o al raggiungimento di un risultato;
b) collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co), ai sensi
dell'art. 2222 del c.c., con cui soggetti esterni sono integrati in
modo continuativo, pur svolgendo un'attivita' di lavoro autonomo,
nell'attivita' della Regione, la quale mette eventualmente a
disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici
strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico; sono soggetti
alla coordinazione di un dirigente regionale, che ha il compito di
verificare la rispondenza della prestazione d'opera ai propri
obiettivi;
c) contratti di prestazione d'opera intellettuale meramente
occasionali, sottospecie dei contratti di cui alla lettera a), che, 
si esauriscono in una sola azione o prestazione che consente il
raggiungimento del fine e che comportano, per la loro natura, una
spesa non superiore a 5.000 Euro al lordo, come, ad esempio, quelli
rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Lo stesso prestatore d'opera
occasionale non puo' avere, nel corso di uno stesso anno solare,
incarichi occasionali per un ammontare complessivo superiore alla
cifra sopra indicata (5.000. = Euro al lordo)
2. I contratti di lavoro autonomo, sotto il profilo del contenuto,
possono avere ad oggetto:
- attivita' di studio, ossia di analisi su un problema di interesse
della Regione, che si concludono con la predisposizione di una
relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i
risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- attivita' di ricerca, ossia di approfondimento su determinate
materie e offerta delle relative soluzioni; sono caratterizzate dalla
preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
- attivita' di consulenza che prevedono l'acquisizione di pareri o
valutazioni tecniche ad esperti o prestazioni particolari non
riconducibili ad attivita' ordinarie o continuative.
3. Non e' possibile ricorrere a rapporti di collaborazione esterna per
esigenze proprie al funzionamento ordinario delle strutture
organizzative dell'Ente.
Art. 3
Ambito soggettivo di applicazione
1. Le disposizioni della presente direttiva costituiscono linee di
indirizzo anche per le Agenzie, Aziende e altri Enti pubblici
dipendenti dalla Regione Emilia-Romagna nonche' per le Aziende e gli
Enti del Servizio Sanitario regionale, compresi gli Istituti di
Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) e per l'Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA).
2. Gli atti per i quali la direttiva prevede la competenza della
Giunta regionale sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun
Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti e
fatte salve le norme speciali che li riguardano.
3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche agli
incarichi di natura professionale conferiti per l'attuazione del
programma di attivita', da Funzionari Delegati della Regione, in
attuazione di leggi di settore che autorizzano la gestione di fondi
attraverso tale istituto.
Art. 4
Presupposti generali di legittimita'
1. Costituiscono presupposti essenziali per l'avvio di rapporti di
lavoro autonomo, di qualsiasi tipologia:
a) la corrispondenza dell'oggetto della prestazione richiesta con le
competenze attribuite dall'ordinamento alla Regione Emilia-Romagna,
nonche' con obiettivi/progetti/programmi specifici e determinati di
quest'ultima;
b) l'accertamento, attraverso una ricognizione preliminare,
dell'impossibilita' oggettiva di procurarsi all'interno
dell'Amministrazione regionale, anche mediante forme di mobilita', la
figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto
dell'incarico;
c) la temporaneita' dell'esigenza;
d) la necessita' di acquisire temporaneamente una prestazione
professionale altamente qualificata, comprovata dal possesso di uno
dei seguenti diplomi, coerente con l'oggetto della prestazione:
a) laurea magistrale;
b) laurea del precedente ordinamento universitario;
c) laurea triennale e successivo master universitario specialistico o
corsi di specializzazione  conseguiti mediante percorsi didattici
universitari completi.
I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono essere
corredati dal provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto
dal nostro ordinamento.
Art. 5
Incompatibilita'
1. Ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R. 43/01, non possono essere
conferiti incarichi a persone che sono dipendenti a tempo
indeterminato della Regione Emilia-Romagna o che hanno con essa un
rapporto di servizio a qualunque titolo, sia lavorativo che onorario,
tale da far ritenere che sussista un inserimento nella struttura
organizzativa della Regione.
2. E' vietato, di norma, il cumulo di piu' incarichi professionali in
capo al medesimo soggetto, nel medesimo periodo di tempo. Il
conferimento, in via eccezionale di un secondo incarico, al massimo,
e' ammesso, purche' ne sia data ampia e circostanziata motivazione nel
provvedimento.
3. Le disposizioni di cui ai commi l e 2 non si applicano allorche'
trattasi di incarichi meramente occasionali, che possono quindi essere
cumulati tra loro, nel limite complessivo previsto dall'art. 2, comma
1, lett.c) o con altri rapporti di servizio con la Regione
Emilia-Romagna, fermo restando quanto previsto da leggi, regolamenti o
atti di indirizzo in materia di incompatibilita' specifiche.
Art. 6
Programmazione degli incarichi professionali
1. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 26/11/2001, n.43, la Giunta
regionale approva un documento di previsione del fabbisogno di massima
di incarichi di prestazioni professionali da parte delle direzioni
generali, in coerenza con i programmi della Regione ed in connessione
con gli obiettivi e le risorse assegnati ai direttori generali, ai
sensi dell'art. 33 della L.R. 43/01.
2. Il documento di cui al comma 1 e' predisposto a cura del Gabinetto
della Presidenza della Giunta e viene aggiornato a seguito
dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio regionale
ovvero in caso di esigenze sopravvenute che ne rendano necessario un
adeguamento.
3. Il documento dei fabbisogni di massima ed i relativi aggiornamenti
devono contenere gli elementi indicati nella lett. a) del comma 2
dell'art. 12 della L.R. 43/01 e precisamente, per ciascun incarico:
a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le motivazioni;
b) la tipologia (studio/ricerca/consulenza);
c) la quantificazione delle risorse finanziarie (importo massimo
lordo) ed il capitolo nell'ambito della UPB al quale imputare la
spesa.
4. Il documento puo' programmare un fabbisogno complessivo di massima
per incarichi di prestazioni professionali meramente occasionali, di
cui all'art. 2 comma 1 lett. c). E' in ogni caso vietato l'artificioso
frazionamento degli incarichi e il conferimento di piu' incarichi di
ridotta rilevanza, alla stessa persona fisica nel corso del medesimo
anno solare, salvo che non si tratti di distinte attivita' non
collegate o connesse tra loro, fermo restando il limite di spesa
previsto all'art. 2 c.1 lett. c).
5. Il documento di previsione dei fabbisogni di massima di incarichi
di prestazioni professionali delle Direzioni generali della Giunta
deve essere inviato, ai sensi della lett. c) del comma 2 del citato
art. 12 della L.R. 43/01, alla competente Commissione consiliare.
6. Il Gabinetto della Presidenza della Giunta assicura il monitoraggio
del conferimento degli incarichi di prestazione professionale e cura
la predisposizione del documento consuntivo annuale degli incarichi
conferiti previsto dalla lett. b del comma 2 dell'art. 12 della L.R.
43/01. La medesima struttura definisce le necessarie modalita'
attuative per la predisposizione e l'aggiornamento del documento dei
fabbisogni di massima di incarichi di prestazioni professionali delle
Direzioni generali. Con tale documento e' programmato anche il
fabbisogno di massima di prestazioni professionali per il supporto
alle strutture speciali, fermo restando che il relativo conferimento
e' approvato con successivo atto da parte della Giunta regionale.
TITOLO II
PROCEDURE DI SCELTA DEI
COLLABORATORI ESTERNI
Art. 7
Individuazione del fabbisogno
1. Nel rispetto della programmazione annuale degli incarichi,  di cui
all'art. 6, le Direzioni generali o le strutture speciali richiedono
l'avvio della procedura per il conferimento di un incarico
professionale alla Direzione generale competente in materia di
personale, tramite la compilazione e trasmissione di apposita scheda
descrittiva del fabbisogno, secondo il modello predisposto dalla
direzione generale competente in materia di personale, consultabile
sul sito web Internos dell'Ente.
2. Le Direzioni generali/strutture speciali richiedenti attestano
nella richiesta la sussistenza dei presupposti generali di
legittimita' indicati all'art. 4, con particolare riferimento ai
seguenti aspetti:
- la rispondenza dell'incarico con l'obiettivo/motivazione indicato
nell'atto di programmazione dei fabbisogni;
- l'effettiva esigenza straordinaria che rende necessaria
l'acquisizione della collaborazione;
- la natura di alta qualificazione della professionalita' richiesta e
la verifica dell'indisponibilita' di tale figura tra il personale in
servizio con rapporto a tempo indeterminato, che puo' essere
verificata, in collaborazione con la Direzione generale competente in
materia di personale anche tramite la banca dati dell'Osservatorio
delle competenze implementato nell'Ente, nonche' dell' impossibilita'
di acquisirla utilizzando le ordinarie modalita' di reclutamento di
personale a tempo determinato;
- la congruenza tra compiti affidati ed entita' del compenso proposto,
nel rispetto dei vincoli finanziari di programmazione e dei prezzi di
mercato.
Relativamente al compenso la Direzione generale competente in materia
di personale opera una ricognizione presso associazioni di categoria,
ordini professionali, altre amministrazioni e simili, al fine di
individuare un compenso congruo per ciascun tipo di prestazione. La
determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione
dell'attivita' oggetto dell'incarico, della quantita' e qualita'
dell'attivita', dell'eventuale utilizzazione da parte del
collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai
valori di mercato e deve comunque essere assicurata la
proporzionalita' con l'utilita' conseguita dall'amministrazione.
Art. 8
Avviso pubblico
1. La Direzione generale competente in materia di personale dispone la
pubblicazione di un avviso di avvio di procedura comparativa di
selezione, utilizzando gli elementi descritti nella scheda predisposta
dalla direzione richiedente.
2. L'avviso invita i soggetti interessati a presentare la propria
candidatura per l'incarico professionale, con allegato il curriculum
vitae e, a tal fine, precisa, in particolare:
a) definizione circostanziata della tipologia di incarico e
dell'oggetto del medesimo, eventualmente con il riferimento espresso
ai piani e programmi relativi all'attivita' amministrativa della
Regione;
b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione;
c) durata dell'incarico;
d) luogo dell'incarico e modalita' di realizzazione del medesimo;
e) compenso minimo/massimo proposto per la prestazione, con tutte le
informazioni correlate (quali modo e periodicita' del pagamento);
f) indicazione della struttura organizzativa di riferimento e del
responsabile del procedimento.
3. Nel medesimo avviso e' individuato anche il termine per la
presentazione della candidatura e del curriculum, nonche' di eventuali
offerte, per quanto riguarda il compenso. L'avviso deve inoltre
precisare il termine di conclusione del procedimento, nonche' i
criteri attraverso i quali avviene la comparazione di
candidature/curricula.
4. La Direzione generale competente in materia di personale
predispone, per ogni avviso, un modulo per la presentazione della
candidatura e del curriculum. In ogni caso per l'ammissione alla
selezione per il conferimento dell'incarico, il candidato deve
dichiarare, sotto la propria responsabilita', anche penale, di:
a) godere dei diritti civili e politici;
b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
c) di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua
conoscenza;
d) se cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve
essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel
territorio italiano;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata
specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto
della prestazione richiesta.
5. L'avviso e' pubblicato sul sito web istituzionale e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Terza; il termine di
scadenza per la presentazione della candidatura non puo' essere
inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. In
relazione alla natura della professionalita' richiesta, e' possibile
disporre la diffusione dell'avviso e la pubblicazione anche attraverso
altri canali supplementari opportunamente individuati.
Art. 9
Procedura comparativa di individuazione
del collaboratore esterno
1. La scelta del collaboratore esterno avviene tramite valutazione
comparata delle candidature e curricula pervenuti, mediante
attribuzione ad ognuno di essi di un punteggio, assegnato sulla base
di criteri generali indicati, con i relativi punteggi massimi, nei
singoli avvisi, quali:
a) qualificazione culturale e professionale;
b) esperienze gia' maturate nel settore di attivita' di riferimento e
grado di conoscenza del settore;
c) qualita' della metodologia che si intende adottare nello
svolgimento dell'incarico;
d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attivita' e sul
compenso massimo proposto;
e) ulteriori elementi legati alla specificita' dell'incarico (es.:
grado di conoscenza delle principali normative di settore; conoscenza
di applicativi informatici impiegati presso l'Ente; conoscenza dei
principi di contabilita', organizzazione dell'Ente, competenze
relazionali).
2. Il dirigente responsabile della struttura (Direzione generale,
Gabinetto, Servizio) direttamente interessata, in relazione alle
proprie competenze, al conferimento dell'incarico, assistito da un
proprio collaboratore, procede all'esame di candidature e curricula
pervenuti, attribuendo un punteggio sulla base dei criteri previsti
nel relativo avviso. Delle operazioni di cui sopra deve essere redatto
verbale.
3. Per le collaborazioni coordinate e continuative, coloro che si sono
collocati, al termine della comparazione di candidature/curricula, nei
primi sei posti utili, compresi quelli collocatisi ex aequo, possono
essere chiamati a un colloquio, se previsto nell'avviso pubblico. Il
colloquio deve essere verbalizzato. Al termine dello stesso colloquio,
con un giudizio motivato in base a criteri specifici predeterminati
nell'avviso, il dirigente interessato individua il collaboratore
esterno cui affidare l'incarico.
4. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima
pubblicita' indicata al comma 5 dell'art. 8.
5. In caso di cessazione anticipata dall'incarico e' possibile
utilizzare la medesima graduatoria per il conferimento di un nuovo
incarico.
6. La medesima graduatoria puo' altresi' essere utilizzata, entro un
anno dalla pubblicazione degli esiti della procedura comparativa, per
il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento
identica professionalita'.
7. Per le Segreterie particolari di organi politici della Giunta, alla
attivita' di cui ai commi 2 e 3 provvede lo stesso titolare
dell'organo o un suo delegato.
Art. 10
Procedura semplificata mediante predisposizione
di elenchi di esperti
1. La Regione Emilia-Romagna, per far fronte alla esigenza di
acquisire con urgenza la consulenza di esperti, in particolare
professionisti iscritti a ordini o collegi professionali (quali ad
es.: avvocati; consulenti del lavoro; commercialisti; agronomi), puo'
predisporre elenchi, aggiornati almeno ogni triennio, suddivisi per
ambito professionale, da cui attingere per l'affidamento
dell'incarico.
2. L' avviso per la predisposizione degli elenchi precisa i requisiti
professionali richiesti, oltre a quello di iscrizione
all'ordine/collegio professionale, quali, ad esempio: un numero minimo
di anni di esperienza professionale; una competenza specifica in
determinati settori.
3. La Direzione generale competente in materia di personale, con atto
dirigenziale, delinea la procedura di formazione degli elenchi di
esperti e i criteri di utilizzo dei medesimi, nel rispetto dei criteri
generali di trasparenza e parita' di trattamento.
Art. 11
Esclusioni
1. Sono escluse dalla applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 4, comma 1 lett. d), 7, 8, 9 e 10, della presente direttiva, 
le tipologie di incarichi professionali sotto specificati:
a) incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei
nuclei di valutazione (art. 7, comma 6-quater del DLgs 165/01);
b) incarico di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione 
(art. 4 c.4 DLgs 626/94 ss.mm);
c) incarichi ai componenti di commissioni di gara e/o concorso,
nonche' le nomine in commissioni o comitati tecnico-scientifici,
previsti da leggi o regolamenti;
d) incarichi professionali da svolgersi all'estero inerenti
manifestazioni, eventi, iniziative culturali promozionali della
Regione, in attuazione di atti di programmazione delle manifestazioni
all'estero disciplinate da leggi di settore.
2. Sono esclusi dagli obblighi di scelta mediante procedura di
comparazione, anche in forma semplificata, gli affidamenti per
prestazioni meramente occasionali, come individuate all'art. 2 comma 1
lett. c) e l'affidamento dell'incarico di "medico competente" ai sensi
dell'art. 4 c.4. DLgs 626/94.
3. Si procede inoltre prescindendo dall'esperimento della procedura di
comparazione nei casi di seguito tassativamente previsti:
a)
situazioni di eccezionale straordinarieta' ed urgenza adeguatamente
motivata e documentata, in cui i tempi ristretti non consentano di
attendere l'utile esperimento della procedura comparativa e non sia
esperibile la procedura semplificata, da indicare nel provvedimento di
conferimento dell'incarico professionale;
b) allorche' si sia proceduto infruttuosamente ad una
pubblicizzazione, essendo andata deserta;
c) quando la prestazione risulti caratterizzata da infungibilita', per
il suo contenuto di natura artistica, culturale, scientifica non
comparabile, in quanto strettamente connesso a particolari abilita',
interpretazioni o elaborazioni del prestatore d'opera, che ha
acquisito nel suo campo specifico una chiara fama professionale
comprovata da idonea documentazione. Nell'atto di conferimento il
Direttore generale o la Giunta regionale devono dare ampiamente atto
dei motivi che giustificano la deroga suddetta e della congruita' del
compenso.
4. Sono infine esclusi dall'ambito di applicazione della presente
direttiva gli incarichi previsti e disciplinati da leggi speciali,
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli appartenenti
alle seguenti tipologie:
a) incarichi per  la difesa e la rappresentanza in giudizio della
Regione (art. 10 L. 3 aprile 1979, n. 103 "Modifiche dell'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato");
b) incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici, di
direzione lavori e collaudo di lavori pubblici di cui agli articoli 90
e ss. del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici);
c) incarichi configurabili quali appalti di servizi, ai sensi del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici).
TITOLO III
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
E ADEMPIMENTI
Art. 12
Requisiti e condizioni di efficacia del contratto
di lavoro autonomo
1. Il Direttore generale competente per settore conferisce l'incarico
professionale con atto, adeguatamente motivato, previa acquisizione e
approvazione dei verbali relativi alle risultanze delle procedure di
cui al Titolo II della presente direttiva, approvando lo schema di
contratto di lavoro autonomo. Il direttore che affida l'incarico
professionale provvede ad inviare una copia dell'atto alla competente
Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01. Ai
sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 gli incarichi professionali per i
fabbisogni delle strutture speciali sono invece deliberati dalla
Giunta regionale, previa acquisizione e approvazione dei verbali
relativi alle risultanze delle procedure di cui al Titolo II della
presente direttiva, approvando lo schema di contratto di lavoro
autonomo.
2. Il contratto di lavoro autonomo e' successivamente stipulato, in
forma scritta secondo una  delle due  tipologie fondamentali descritte
all'art. 2, comma 1, della presente direttiva, ossia come prestazione
d'opera intellettuale (meramente occasionale o no), oppure come
collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), nel rispetto del
modello predisposto a cura della direzione generale competente in
materia di personale e messo a disposizione sul sito web Internos
della Regione. Nel caso di incarichi meramente occasionali possono
essere previste forme semplificate di perfezionamento del contratto di
lavoro autonomo.
3. Il contratto di lavoro autonomo in ogni caso deve indicare:
a) le generalita' del contraente;
b) la precisazione della natura del contratto (prestazione d'opera
intellettuale, collaborazione occasionale, collaborazione  coordinata
e continuativa);
c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata
dell'incarico;
d) il luogo/sede in cui viene svolta la collaborazione;
e) l'oggetto della prestazione professionale;
f) le modalita' specifiche di esecuzione e di adempimento delle
prestazioni e delle modalita' di verifica;
g) l'ammontare del compenso per l'incarico e gli eventuali rimborsi
spese, nonche' le modalita' per la relativa liquidazione;
h) l'esclusione della possibilita' di convertire lo stesso in rapporto
di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per
inadempimento;
l) il foro competente in caso di controversie.
4. Ai sensi dell' art. 3, comma 18, della Legge 244/07 (Legge
finanziaria 2008), i contratti relativi a rapporti di consulenza sono
efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del
consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul
sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.
5. Non e' ammesso il rinnovo del contratto di lavoro autonomo; e'
possibile, ove si ravvisi un motivato interesse, una proroga della
durata del contratto, al solo fine di completare i progetti e per
ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso
pattuito.
6. L'affidamento di incarichi professionali a dipendenti di pubbliche
amministrazioni puo' avvenire solo previa verifica dell'avvenuta
autorizzazione, per atto espresso o per silenzio assenso, da parte
dell'ente di appartenenza, secondo le disposizioni dei singoli
ordinamenti.
Art. 13
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
1. Il Dirigente responsabile della struttura (Direzione generale,
Gabinetto, Servizio) direttamente interessata, in relazione alle
proprie competenze, all'incarico, o, per le Segreterie particolari, lo
stesso titolare dell'organo politico,  verifica periodicamente il
corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la
realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il medesimo dirigente accerta, altresi', il buon esito
dell'incarico, mediante riscontro delle attivita' svolte dall'incari-
cato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore
esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del
contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il
dirigente puo' richiedere al soggetto incaricato di integrare i
risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta
giorni, ovvero propone di risolvere, o risolve direttamente, se
competente, il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il
dirigente puo' chiedere al soggetto incaricato di integrare i
risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta
giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attivita'
prestate, puo' provvedere alla liquidazione parziale del compenso
originariamente stabilito.
5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della
collaborazione salvo diversa espressa pattuizione, dedotta dai singoli
provvedimenti di conferimento, in correlazione alla conclusione di
fasi dell'attivita' oggetto dell'incarico o di consegna di specifici
prodotti.
Articolo 14
Principio generale in materia di adempimenti
previdenziali e assicurativi
1. La Regione ed il collaboratore esterno curano, per i rispettivi
ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e
professionali inerenti l'incarico.
Articolo 15
Obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego
1. Il responsabile della  struttura che ha conferito un incarico
professionale con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, trasmette, entro i cinque giorni antecedenti a quello di
inizio del rapporto di lavoro autonomo, tramite posta elettronica,
alla direzione generale competente in materia di personale gli
appositi moduli per la conseguente dichiarazione al Centro per
l'Impiego.
2. La direzione generale competente in materia di personale, ricevuti
i moduli di cui al comma 1, provvede alle necessarie comunicazioni al
Centro per l'Impiego con modalita' telematica; tali comunicazioni
hanno efficacia anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti dell'INAIL.
3. Qualora il rapporto di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa cessi anticipatamente rispetto alla scadenza naturale
dedotta in contratto il responsabile della struttura interessata
dovra' darne comunicazione alla Direzione competente in materia di
personale. Il lavoratore dovra' provvedere a inoltrare copia del
"modulo dimissioni volontarie", precedentemente inviato in via
telematica al Ministero del Lavoro, alla Direzione competente in
materia di personale entro 15 giorni dall'invio.
4. I moduli sopra richiamati  sono tutti rinvenibili sul sito web
"Internos" alla voce "Contratti di lavoro autonomo".
Articolo 16
Comunicazioni alla Corte dei conti
e all'Anagrafe delle prestazioni
1. La direzione generale committente, o la Giunta regionale per le
strutture speciali, provvedono periodicamente alla trasmissione alla
Corte dei Conti, sezione regionale dell'Emilia-Romagna, degli atti di
affidamento di incarichi professionali di consulenza, studio o
ricerca, di importo superiore ai 5.000. Euro, secondo le modalita'
individuate, con appositi atti o circolari di indirizzo.
2. Il Gabinetto della Presidenza comunica semestralmente all'Anagrafe
delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica, tutte le
collaborazioni esterne e gli incarichi di consulenza conferiti, con
precisazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del DLgs 165/01.
Articolo 17
Pubblicazioni sul sito web istituzionale
e nel Bollettino Ufficiale della Regione
1. I provvedimenti di conferimento di incarichi professionali di
collaborazione o consulenza devono essere pubblicati sul sito web
dell'Amministrazione regionale, completi di indicazione dei soggetti
percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato in
ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti sull'Albo
Professionisti, ai sensi  dell'art. 3, comma 54, della Legge 244/07
(Legge finanziaria 2008). Come precisato all'art. 12, comma 4, la
pubblicazione, sul sito istituzionale della Regione, del nominativo
del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso,
costituisce condizione di efficacia giuridica dei contratti di lavoro
autonomo di consulenza.
2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo
per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilita' erariale del dirigente che ha
adottato o proposto il relativo atto.
3. I direttori che conferiscono incarichi professionali provvedono
altresi' a richiedere la pubblicazione per estratto dell'atto di
conferimento nel Bollettino Ufficiale, ivi compresi gli incarichi di
prestazioni professionali meramente occasionali di cui all'art. 2
comma 1 lett. c).
Articolo 18
Disposizione generale di rinvio
1. Per quanto non previsto nella presente direttiva si fa riferimento
alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo,
anche di natura meramente occasionale, e coordinata e continuativa.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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