REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI 9 maggio 2008, n. 5205

Art. 7 L.R. 10/2007 - Approvazione Registro regionale del materiale di base e ammissione degli stessi per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione destinato alla forestazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- il DPR 24/7/1977, n. 616, che trasferisce alle Regioni le funzioni
amministrative in materia di agricoltura e foreste;
- il DLgs 4 giugno 1997, n. 143, che conferisce alle Regioni le
funzioni amministrative relative alla vivaistica forestale;
- la Dir. 1999/105/CE del Consiglio del 22/12/1999, la quale all'art.
4 specifica che gli Stati membri debbano provvedere che solo i
materiali di base ammessi dagli organismi ufficiali possano essere
utilizzati per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione
destinati alla commercializzazione;
- il DLgs 10 novembre 2003, n. 386, recante "Attuazione della
Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali
forestali di moltiplicazione" che prevede che le Regioni istituiscano
un Registro dei materiali di base ammessi nel proprio territorio per
le specie indicate nell'Allegato I del decreto stesso e che i
popolamenti gia' iscritti come selezionati al Libro nazionale dei
boschi da seme ai sensi della Legge 22 maggio 1973, n. 269, possano
essere inseriti nei registri regionali;
- la L.R. 6 luglio 2007, n. 10 "Norme sulla produzione e
commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di
moltiplicazione che prevede per tutti i materiali di moltiplicazione
provenienti da materiali di base iscritti nel Registro regionale venga
rilasciato un certificato e che per il rilascio dei certificati di cui
sopra la Regione possa avvalersi delle Province, delle Comunita'
Montane, dei Comuni, anche in forma associata, e degli Enti di
gestione dei Parchi, previa intesa con le Amministrazioni interessate,
nonche' del Corpo Forestale dello Stato, previa specifica
convenzione;
dato atto che:
- l'art 7 della L.R. 10/07 istituisce il Registro regionale dei
materiali di base (boschi, popolazioni, piante parentali, arboreti da
seme e cloni) delle specie elencate nell'Allegato I del decreto e
prevede che il Registro sia approvato aggiornato con determinazione
del dirigente responsabile della struttura competente in materia
forestale;
- fra i requisiti previsti all'Allegato I al DLgs 386/03 e' prevista
l'indicazione della regione di provenienza dei materiali di base per
la categoria "identificati alla fonte" e che all'art. 8, comma 1,
lettera g e' previsto che i materiali di moltiplicazione debbano
essere identificati fra gli altri elementi anche per regione di
provenienza;
- gli Allegati II, III, IV e V del decreto legislativo 386/03
sopracitato stabiliscono i requisiti minimi per l'ammissione dei
materiali di base destinati alla produzione di materiali di
moltiplicazione certificati rispettivamente come identificati alla
fonte, selezionati, qualificati e controllati;
- in Emilia-Romagna attualmente sono presenti n. 3 boschi da seme
unicamente di conifere (abete rosso e pino silvestre) iscritti nel
Libro nazionale dei boschi da seme (LNBS) ai numeri 74 - 100 - 115 ai
sensi della Legge 22 maggio 1973, n. 269, abrogata dal DLgs 386/03;
richiamate le proprie determine:
- n. 17010 del 28/11/2006 che approva 81 ambiti territoriali di
raccolta (aree di raccolta) quali popolamenti classificati in via
provvisoria, in attesa del recepimento del DLgs n. 386 del 10/11/2007
sulla commercializzazione del  materiale forestale di moltiplicazione
a livello regionale, come idonei alla raccolta di materiale di
moltiplicazione avente i requisiti di cui all'Allegato II del decreto
sopra riportato e quindi idonei ad essere classificati come
"identificati alla fonte" per le specie di cui all'Allegato I dello
stesso;
- n. 7664 del 13/6/2007, rettificata con determina n. 8093 del 22
giugno 2007, che integrava, in via provvisoria, gli ambiti
territoriali di raccolta di materiale forestale di propagazione nella
regione Emilia-Romagna di ulteriori 133 aree in attesa di verifica ed
inserimento definitivo nell'elenco;
considerato:
- che nelle more dell'applicazione del DLgs 386/03 si ritiene
necessario, al fine di consentire la commercializzazione del materiale
di propagazione delle specie sottoposte a tale normativa in via
provvisoria ed in attesa della costituzione dell'apposita Commissione
Tecnica nazionale, provvedere ad approvare il Registro nazionale dei
materiali di base e ad iscrivere nello stesso i materiali identificati
nella regione Emilia-Romagna;
- che e' stata condotta un'indagine approfondita, al fine di
individuare soprassuoli, fonti di semi, e aree di raccolta per
l'approvvigionamento di materiale di propagazione forestale sia delle
specie arboree di cui all'Allegato I del DLgs 386/03 che delle specie
arboree ed arbustive autoctone, non autoctone o naturalizzate di
interesse per la vivaistica forestale regionale;
- che nel corso dell'analisi delle 133 schede da validare si e'
riscontrata la necessita' di procedere ad un aggiornamento e revisione
anche delle 81 schede approvate con la determina n. 17010 del
28/11/2006 e che pertanto occorre provvedere all'iscrizione nel
Registro regionale di cui all'art. 7 della L.R. 10/93, n. 191,
materiali di base per le specie indicate nell'Allegato I al DLgs
386/03, identificati attraverso schede e cartografia classificati come
idonei alla raccolta di materiale di moltiplicazione, avente i
requisiti di cui all'Allegato II del decreto di cui sopra e quindi
idonei ad essere classificati come "identificati alla fonte", e n. 3
materiali di base classificati come idonei alla raccolta di materiale
di moltiplicazione avente i requisiti di cui all'Allegato III del
decreto di cui sopra e quindi idonei ad essere classificati come
"selezionati";
- che le funzioni di rilascio del certificato di provenienza da
materiale di base "identificato alla fonte" o "selezionati" ex art. 6
del DLgs 386/03 sono state affidate al Corpo Forestale dello Stato,
come previsto dalla Convenzione con la Regione Emilia-Romagna
approvata con delibera della Giunta regionale n. 797 del 5 maggio 2003
e prorogata con delibera della Giunta regionale n. 753 del 29 maggio
2006;
- che per le specie non incluse nell'Allegato I al DLgs 386/03 i
popolamenti di cui sopra rappresentano aree potenzialmente idonee
all'approvvigionamento di materiale di moltiplicazione nella nostra
regione ma non sottoposte a certificazione di provenienza;
acquisito il parere favorevole, di cui all'art. 7 comma 3 della
Commissione regionale di cui all'art. 8 della L.R. 10/07,
sull'ammissibilita' dell'iscrizione dei materiali di base al Registro
regionale;
attestata la regolarita' amministrativa, ai sensi del testo coordinato
dell'Allegato A alla delibera di Giunta regionale n. 447 del 24 marzo
2003, cosi' come sostituito dalla delibera di Giunta regionale n. 450
del 3 aprile 2007;
determina:
per quanto esposto in premessa
 1) di approvare in via provvisoria il Registro dei materiali di base
della regione Emilia-Romagna istituito dall'art. 6 comma 1 della L.R.
6 luglio 2007, n. 10, dove vengono iscritti i boschi, gli arboreti da
seme, le aree di raccolta e le singole piante, ritenuti idonei alla
produzione di materiale forestale di moltiplicazione e che soddisfano
i requisiti minimi previsti dal DLgs 386/03 per le diverse categorie
(identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati);
 2) di approvare in via provvisoria la struttura dati del Registro di
cui al punto che precede nel formato elettronico di cui all'Allegato A
al presente atto, depositato presso la Direzione generale Ambiente,
Difesa del suolo e della costa - Servizio Parchi e Risorse forestali;
 3) di approvare, in via provvisoria, come Allegato B alla presente
determina depositato presso la Direzione generale Ambiente, Difesa del
suolo e della costa - Servizio Parchi e Risorse forestali, il
Cartogramma delle Regioni e Sub Regioni di provenienza della Regione
Emilia-Romagna al quale si fa riferimento nell'individuazione del
materiale di propagazione idoneo raccolto nei materiali di base
ammessi all'iscrizione nel Registro regionale di cui al punto 1) che
precede;
 4) di iscrivere nel Registro regionale della RER di cui ai punti 1) e
2) che precedono, acquisito il parere favorevole della Commissione
regionale come previsto all'art. 7, comma 3 della L.R. 10/07 nella
seduta dell'11 aprile 2008, n. 191, "unita' di ammissioni"
identificata da un numero progressivo unico di riferimento per le
specie indicate e ricomprese nell'Allegato I al DLgs 386/03, dei
relativi materiali di base ammessi come "identificati alla fonte" in
quanto aventi i requisiti minimi previsti dalla normativa per tale
categoria, elencati nell'Allegato C alla presente determina quale
parte integrante;
 5) di iscrivere nel Registro regionale della RER di cui ai punti 1) e
2) che precedono, acquisito il parere favorevole della Commissione
regionale come previsto all'art. 7, comma 3 della L.R. 10/07 nella
seduta dell'11 aprile 2008, n. 3 boschi da seme di conifere (abete
bianco e pino silvestre), gia' iscritti nel Libro nazionale dei boschi
da seme (LNBS) ai numeri 74 - 100 - 115 ai sensi della Legge 22 maggio
1973, n. 269, abrogata dal DLgs 386/03,quali "unita' di ammissioni"
identificati dai numeri progressivi unici di riferimento 192, 193 e
194 per le specie indicate e ricomprese nell'Allegato I al DLgs
386/03, dei relativi materiali di base ammessi come "selezionati" in
quanto aventi i requisiti minimi previsti dalla normativa, per tale
categoria, elencati nell'Allegato C alla presente determina quale
parte integrante;
 6) di approvare le 194 schede identificative delle unita' di
ammissione e relativa identificazione cartografica come Allegato D al
presente atto depositate presso la Direzione generale Ambiente, Difesa
del suolo e della costa - Servizio Parchi e Risorse forestali;
 7) di stabilire che il certificato principale d'identita' previsto
dall'art. 6 del DLgs 386/03 venga rilasciato dal Corpo Forestale dello
Stato, come previsto dalla Convenzione con la Regione Emilia-Romagna
approvata con delibera della Giunta regionale n. 797 del 5 maggio 2003
e prorogata con delibera della Giunta regionale n. 753 del 29 maggio
2006;
 8) di precisare che l'ammissione dei materiali di base di cui ai
punti 3) e 4) che precedono, e' relativa unicamente alla raccolta del
materiale di propagazione classificato come "idoneo" relativo alle
specie di cui all'Allegato I al DLgs 386/03, le altre informazioni
contenute nell'Allegato D hanno valore puramente conoscitivo in quanto
sintetizzano i risultati del lavoro d'indagine citato in premessa e
potranno essere oggetto di progetti regionali;
 9) di dare atto che l'approvazione del Registro regionale dei
materiali di base di cui al punto 1 del presente atto e l'ammissione e
iscrizione nel Registro dei 194 materiali di base di cui all'Allegato
D del presente atto ha carattere provvisorio in attesa della
istituzione della Commissione tecnica di cui all'art. 14 del DLgs
386/03 e delle conseguenti decisioni;
10) di disporre che le schede di cui al punto 6) e la relativa
individuazione cartografica vengano pubblicate sul portale ERMES della
Regione Emilia-Romagna;
11) di dare atto che la raccolta di materiale di propagazione nelle
aree nelle quali sono presenti materiali di base ammessi, potra'
essere esercitata solo a fronte di specifici accordi preventivi con i
proprietari dei terreni;
12) di pubblicare la presente determina nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Enzo Valbonesi
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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