REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 23 maggio 2008, n. 5908

Delimitazione della zona focolaio e prescrizioni fitosanitarie relative a Dryocosmus kuriphilus ai sensi del DM 30/10/2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente
"Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunita'" e successive modificazioni ed
integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto
2001, n. 31";
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della Direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e
la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali" e successive modificazioni e integrazioni;
- la decisione della Commissione 2006/464/CE del 27 giugno 2006, che
stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione
e la diffusione nella Comunita' di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;
- il DM 30 ottobre 2007, recante "Misure d'emergenza provvisorie per
impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus
kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana.
Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE";
preso atto che l'insetto Dryocosmus kuriphilus (cinipide galligeno del
castagno) e' stato rinvenuto per la prima volta nella regione
Emilia-Romagna,  in un'area del Comune di Carpineti della provincia di
Reggio Emilia;
dato atto della estrema pericolosita' dell'insetto per la coltivazione
del castagno;
considerato che il citato DM 30 ottobre 2007 dispone che debbano
essere adottate misure d'emergenza per impedire la diffusione del
cinipide del castagno sul territorio nazionale;
ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche, ed in particolare l'art. 40, comma 1, lett. m);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007,
recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive
modifiche";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006,
avente per oggetto "Prima fase di riordino delle strutture
organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle
modalita' di integrazione interdirezionale e di gestione delle
funzioni trasversali", e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1150 del 31 luglio 2006,
recante "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di
livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2006)";
richiamata la determinazione del Direttore generale Agricoltura n.
10743 del 26 luglio 2006, recante "Istituzione ed allocazione delle
posizioni dirigenziali Professional e conferimento degli incarichi di
livello dirigenziale in scadenza il 31/7/2006 per la Direzione
generale Agricoltura", alla quale la Giunta regionale ha conferito
efficacia giuridica con deliberazione n. 1150 del 31/7/2006;
attestata la regolarita' amministrativa del presente atto ai sensi
della citata deliberazione 450/07;
determina:
1) di individuare, ai sensi dell'art. 9 del citato DM 30 ottobre 2007,
una "zona focolaio" comprendente l'area infestata da Dryocosmus
kuriphilus situata in tre castagneti posti in localita' La Svolta del
comune di Carpineti (RE) e una "fascia tampone" con un limite di 15 km
di raggio dal confine dell'area infestata, comprendenti i comuni di
Albinea, Baiso, Busana, Carpineti, Casina, Castellarano, Castelnuovo
Ne' Monti, Ciano d'Enza, Quattro Castella, Ramiseto, S. Polo d'Enza,
Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo in provincia
di Reggio Emilia, Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla
Secchia in provincia di Modena,  Neviano Degli Arduini,  Palanzano e
Traversetolo in provincia di Parma;
2) di approvare la cartografia con la perimetrazione della zona
focolaio quale parte integrante alla presente determinazione;
3) di stabilire che all'interno della zona focolaio debbano essere
tagliate e distrutte tramite il fuoco tutte le parti delle piante di
castagno con sintomi dell'insetto in questione (galle);
4) di vietare lo spostamento dei vegetali di castagno destinati alla
propagazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, al di fuori o
all'interno della zona focolaio;
5) di provvedere, ai sensi dell'art. 1, lett. c), della L.R. 9
settembre 1987, n. 28, alla pubblicazione integrale della presente
determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sara' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 Euro, ai sensi
dell'art. 54, comma 23, del DLgs 19 agosto 2005, n. 214, e dell'art.
11, comma 9, L.R. 3/04.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi
(segue allegato fotografato)

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina