REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE EROGAZIONI AGRICOLTURA (AGREA) PER L'EMILIA-ROMAGNA 9 aprile 2008, n. 3919

Rettifica agli atti n. 3643/2008 e 3644/2008 a seguito di ulteriori disposizioni regionali

IL DIRETTORE
Richiamati:
- il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165: "Soppressione
dell'AIMA ed istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in
particolare, l'art. 2 comma 3, nel quale viene previsto che le Regioni
istituiscano appositi servizi ed organismi con funzioni di Organismo
pagatore, da riconoscersi con apposito provvedimento ministeriale,
previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, e sentita
l'AGEA;
- la Legge regionale 23 luglio 2001, n. 21, che ha istituito l'Agenzia
regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per
l'Emilia-Romagna;
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali,
adottato in data 13 novembre 2001, che ha riconosciuto AGREA come
Organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del Reg. CEE n. 729/70, cosi'
come modificato dall'art. 1 del Reg. CE n. 1287/95, per quanto
riguarda i pagamenti, sul territorio della Regione Emilia-Romagna,
inerenti alle misure di sviluppo rurale;
- il Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20/9/2005, relativo al
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il precedente Reg. (CE)
1257/1999, che rimane comunque applicabile alle Azioni approvate dalla
Commissione anteriormente all'1 gennaio 2007, ed in particolare alle
misure poliennali che producono un trascinamento sul successivo
periodo di programmazione;
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio sul finanziamento
della politica agricola comune che istituisce fra l'altro il "FEASR"
per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale e contestualmente
abroga il Regolamento n. 25, il Regolamento (CE) n. 723/97 e il
Regolamento (CE) n. 1258/1999;
- il Regolamento (CE) 885/2006, recante modalita' di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il
riconoscimento degli Organismi pagatori e di altri organismi e la
liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006
recante modalita' d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del
Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi
pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni
di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- il Regolamento (CE) N. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre
2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno
allo sviluppo rurale istituito dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
- il Reg. (CE) n. 1974/06 della Commissione del 15/12/2006, recante
disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05;
- il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che
stabilisce modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005, per
quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalita' per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 99 del 30 gennaio 2007,
che approva il Piano regionale di sviluppo rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2007/2013 attuativo del citato Reg. (CE)
n. 1698/2005;
- la decisione della Commissione Europea n. C (2007) 4161 in data 12
settembre 2007 recante approvazione del suddetto PRSR 2007-2013;
- l'art. 3 comma 2 della Legge regionale 21/01, ove si prevede che i
rapporti tra AGREA e le Amministrazioni pubbliche, aventi ad oggetto
lo svolgimento delle suddette funzioni, siano regolati da apposita
convenzione il cui schema-tipo e' sottoposto all'approvazione da parte
della Giunta regionale;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 167 dell'11/2/2007 che
approva i piani operativi delle principali misure dell'Asse 1 e
rimanda ad AGREA i compiti di stabilire le modalita' di presentazione
delle domande, predisporre e approvare la modulistica;
- le determinazioni n. 3643 e n. 3644 del 3 aprile 2008 del Direttore
di AGREA, che approvano la modulistica e i manuali di compilazione per
le domande di aiuto delle Misure 112 e 121;
- l'Allegato A alla determinazione n. 3511 dell'1 aprile 2008 del
Direttore generale Agricoltura che riporta le integrazioni al
contenuto informativo dell'Anagrafe delle Aziende agricole con
individuazione delle relative fonti documentali e/o telematiche;
- la determinazione n. 3859 dell'1 aprile 2008 del Direttore generale
Agricoltura che prevede - con riferimento ai contenuti dell'Anagrafe
delle Aziende agricole di cui alla determinazione 3511/08 - che le
aziende che intendono presentare domanda a valere sulle Misure 111
(Azione 1), 112, 114 e 121 del PSR possano dichiarare immediatamente
in Anagrafe i dati relativi ai nuovi contenuti informativi oppure
possano avvalersi della prerogativa di rinviare tale dichiarazione a
data successiva e comunque entro i termini fissati nei manuali per la
compilazione e presentazione delle domande di aiuto che verranno
approvati dall'Organismo pagatore regionale (AGREA);
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Responsabile del Servizio Tecnico e di Autorizzazione di AGREA,
dott.ssa Silvia Lorenzini ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale 450/07;
determina:
per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui
integralmente richiamate:
1) di approvare il documento "Allegato A" alla presente determinazione
a formarne parte integrante, quale integrazione al documento "Allegato
A" alla determinazione n. 3643 del 3 aprile 2008 del Direttore di
AGREA, "Manuale per la compilazione e presentazione delle domande di
aiuto per la Misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Emilia-Romagna 2007-2013 - Reg. (CE) 1698/2005" e al documento
"Allegato A" alla determinazione n. 3644 del 3 aprile 2008 del
Direttore di AGREA, "Manuale per la compilazione e presentazione delle
domande di aiuto per la Misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Emilia-Romagna 2007-2013 - Reg. (CE) 1698/2005";
2) di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico e di
Autorizzazione ad apportare, ai documenti di cui ai punti 1) e 2), le
modificazioni di carattere non sostanziale che si dovessero rendere
necessarie, anche conseguenti ad intervenute modifiche del quadro
normativo di riferimento, facendole  acquisire  a protocollo in
allegato ad una motivata nota interna;
3) di dare mandato al Servizio Tecnico e di Autorizzazione per la piu'
ampia diffusione del materiale di cui ai precedenti punti 1) e 2)
anche attraverso la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna e l'utilizzo del sito di AGREA:
http://agrea.regione.emilia-romagna.it.
IL DIRETTORE
Gaudenzio Garavini
ALLEGATO A
Premessa
Ai sensi del Regolamento del Consiglio regionale "Disciplina
dell'Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna" n. 17 del 15
settembre 2003, le aziende agricole che intendono intrattenere
rapporti a qualsiasi titolo con la pubblica Amministrazione in
Emilia-Romagna devono essere preventivamente iscritte all'Anagrafe
regionale. L'iscrizione all'Anagrafe regionale avviene con le
modalita' previste dal citato regolamento. In base alla norma sopra
richiamata, le aziende agricole devono risultare regolarmente iscritte
in Anagrafe (validate) al momento della presentazione di qualsiasi
domanda sul Sistema Operativo Pratiche di AGREA.
I nuovi contenuti informativi da inserire in Anagrafe, come definiti
dalla determinazione del Direttore generale Agricoltura 3511/08, sono
relativi a requisiti territoriali dei terreni in relazione alle
zonizzazioni previste per l'attuazione del PSR (delimitazione
territoriale), alle produzioni di qualita' e alla consistenza
zootecnica.
Nella fase iniziale di assestamento del sistema di presentazione delle
istanze, in Anagrafe il supporto GIS di ausilio alle delimitazioni
geografiche non e' al momento completo. Stante la numerosita' delle
informazioni previste, e' inoltre opportuno assicurare all'utenza
agricola la possibilita' di completare in tempi differiti le
dichiarazioni relative ai suddetti contenuti.
Pertanto, in base a quanto disposto dalla determinazione del Direttore
generale Agricoltura n. 3859 dell'8/4/2008 le aziende che intendono
presentare domanda possono dichiarare immediatamente in Anagrafe i
dati relativi ai nuovi contenuti informativi oppure possono avvalersi
della prerogativa di rinviare tale dichiarazione a data successiva e
comunque entro il 13 giugno 2008.
Il richiedente dovra' quindi selezionare tra le apposite dichiarazioni
proposte nella domanda, in alternativa una delle seguenti:
- di aver dichiarato in Anagrafe regionale anche tutti i dati previsti
dalla determinazione del Direttore generale Agricoltura 3511/08
fornendo, ove necessario, la documentazione di supporto;
oppure:
- di aver gia' dichiarato in Anagrafe regionale tutti i dati richiesti
con espressa eccezione per i contenuti informativi di cui alla
determinazione del Direttore generale Agricoltura 3511/08 e di essere
consapevole dell'obbligo di completare in Anagrafe tali dichiarazioni
entro il 13/6/2008, avvalendosi della prerogativa di rinvio di cui
alla determinazione del Direttore generale Agricoltura 3859/08.
In ogni caso la compilazione della domanda deve essere
obbligatoriamente preceduta dalla compilazione e validazione a SOP del
modulo PC - Piano Colturale Unico, contenente i dati anagrafici, i
possessi, i relativi utilizzi colturali e i vincoli di
condizionalita'.
Per le modalita' di compilazione del suddetto modulo si rimanda alle
indicazioni pubblicate sul sito di AGREA
(http://agrea.regione.emilia-romagna.it/)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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