REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2007, n. 2034

Accordo regionale per la definizione di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di disabili e anziani per il triennio 2008-2010

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
1) di approvare l'Allegato A, parte integrante della presente
deliberazione, concernente per il triennio 2008-2010:
- le indicazioni e i criteri in merito ai requisiti soggettivi e
limiti di reddito per accedere alle agevolazioni tariffarie di
trasporto pubblico locale;
- i livelli di riferimento di prezzo per le tariffe agevolate di
abbonamenti annuali di trasporto pubblico locale (urbano, extraurbano
e cumulativamente su entrambi), a favore di persone con disabilita' e
pensionati da utilizzare sui servizi autofiloviari e ferroviari del
territorio regionale;
- le integrazioni tariffarie regionali per gli abbonamenti extraurbani
e cumulativi;
2) di dare atto che le risorse finanziarie regionali previste per le
integrazioni tariffarie su abbonamenti agevolati extraurbani e
cumulativi di trasporto pubblico locale, troveranno copertura
nell'ambito della disponibilita' del Bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 2008;
3) di dare atto altresi' che, con proprio successivo provvedimento
verranno accertate le risorse finanziarie necessarie alla copertura
delle previste integrazioni tariffarie di cui al precedente punto 2) e
che si provvedera' contestualmente all'impegno delle risorse
medesime;
4) di dare atto inoltre che, il Dirigente regionale competente
provvedera' con propri atti a liquidare le integrazioni tariffarie per
gli abbonamenti agevolati extraurbani e cumulativi effettivamente
venduti dai gestori del servizio di trasporto pubblico locale agli
aventi diritto, a favore dei Comuni capoluogo di Provincia della
Regione Emilia-Romagna o a favore, in conseguenza di quanto comunicato
dai Comuni stessi alla Regione, dell'Agenzia locale per la mobilita'
territorialmente competente, in qualita' di soggetto delegato a
svolgere le funzioni di cui alla presente deliberazione;
5) di rinviare a successivo proprio provvedimento l'assegna- zione,
l'impegno e la liquidazione, confermando i medesimi criteri di cui
alla presente deliberazione, delle risorse necessarie per le
integrazioni tariffarie su abbonamenti agevolati extraurbani e
cumulativi di trasporto pubblico locale, nei limiti della
disponibilita' di risorse finanziarie previste nel Bilancio regionale
dei rispettivi esercizi finanziari 2009 e 2010;
4) di dare atto che:
- gli Enti locali e/o le Agenzie locali per la mobilita' assumeranno
gli atti di propria competenza al fine di autorizzare e garantire
tariffe agevolate urbane, a favore di persone con disabilita' e
anziani, per il triennio 2008-2010 sulla base di quanto meglio
specificato all'Allegato A;
- gli Enti locali che autorizzeranno le agevolazioni tariffarie o
ulteriori riduzioni rispetto alle tariffe minime per gli abbonamenti
agevolati urbani indicate nell'Allegato A, dovranno prevedere il
ripiano delle minori entrate che ne risulteranno per le imprese
interessate a norma di quanto previsto dalla Legge 160/89, nonche' la
copertura finanziaria a carico dei rispettivi bilanci;
- i limiti di reddito ed i livelli tariffari indicati nell'Allegato A
(parte integrante del presente provvedimento) costituiscono il
riferimento per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente atto
per l'anno 2008;
- i limiti di reddito ed i livelli tariffari di riferimento per gli
anni successivi al 2008 si intendono adeguati al 31/12 di ogni anno,
sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo dell'ISTAT
riferito al mese di giugno, con arrotondamento matematico all'Euro
inferiore/superiore e sono da ritenersi validi fino all'adozione delle
successive deliberazioni regionali e comunali;
- la validita' di tutti gli abbonamenti decorre dal mese di emissione
ed ha una durata di 12 mesi;
- e' consentita la fruizione di una sola delle agevolazioni indicate
nell'Allegato A e l'uso dell'abbonamento annuale agevolato e'
strettamente personale;
5) di stabilire che, il reddito imponibile IRPEF, sia utilizzato come
indicatore della situazione reddituale degli aventi diritto, in
accordo con le Organizzazioni rappresentative degli utenti, in attesa
della direttiva dell'Assemblea legislativa regionale, prevista
all'articolo 49 della Legge regionale 2/03, che definira' i criteri
per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo
delle prestazioni del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, di cui alla medesima L.R. 2/03, nonche' indicazioni in merito
all'utilizzo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
6) la presente deliberazione sara' pubblicata, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Indirizzi e criteri per l'equita' di accesso alle agevolazioni
tariffarie di trasporto pubblico locale a favore di disabili e anziani
per il triennio 2008 - 2010
1) Requisiti soggettivi per accedere alle agevolazioni per il
trasporto pubblico locale per disabili, anziani e altre categorie
Elenco beneficiari
1) Disabili
A) Invalidi civili o per cause di lavoro con invalidita' permanente
riconosciuta al 100%;
B) ciechi totali e sordomuti anche se di eta' inferiore a 18 anni;
C) ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli
occhi, raggiungibile con la correzione di lenti;
D) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi
civili per cause di guerra) e di servizio con invalidita' fisica
ascrivibile alla I categoria compresi gli invalidi di I categoria con
assegni aggiuntivi di natura assistenziale;
E) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi
civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione
dell'integrita' fisica ascrivibile alla categoria dalla II alla V
della Tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313;
F) invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica
competente come aventi diritto all'indennita' di accompagnamento di
cui alla Legge 18/80 o all'indennita' di frequenza di cui alla Legge
289/90;
G) portatori di "pace-maker" ed emodializzati, sempre che muniti di
certificazione medica probante rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, in quanto assimilabili alla categoria di invalidi di cui
alla lettera C) suddetta;
H) cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai SIMAP
- Servizio di Igiene Mentale ed Assistenza Psichiatrica - muniti di
apposito certificato medico rilasciato dal medesimo SIMAP attestante
espressamente la gravita' della patologia predetta nel rispetto dello
spirito della Legge 13 maggio 1978, n. 180;
I) persone con disabilita' con la connotazione di gravita' di cui
all'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 accertata ai
sensi dell'articolo 4 della medesima legge;
J) mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidita' permanente
riconosciuta superiore al 50%;
K) invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della
capacita' lavorativa in misura non inferiore ai 2/3.
2) Altre categorie
L) Cittadini insigniti del cavalierato dell'Ordine di Vittorio Veneto
e vedove di caduti in guerra e dei caduti per cause di servizio;
M) ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati per
motivi politici, religiosi o razziali.
3) Anziani
N) Persone di eta' non inferiore a 58 anni per le donne ed a 63 anni
per gli uomini che non vivono sole con un reddito personale imponibile
ai fini IRPEF pari o inferiore a 11.663,00 Euro e, in caso di persona
coniugata e non legalmente separata, con un reddito complessivo
imponibile ai fini IRPEF cumulato con quello del coniuge pari o
inferiore 23.325,00 Euro;
O) persone di eta' non inferiore a 58 anni per le donne e 63 anni per
gli uomini che vivono sole con un reddito personale complessivo
imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a 13.995,00 Euro e, in caso
di persona coniugata e non legalmente separata, con un reddito
complessivo imponibile ai fini IRPEF cumulato con quello del coniuge
pari o inferiore 23.325,00 Euro.
2) Livelli di riferimento di prezzo per abbonamenti annuali agevolati
da valere sui servizi autofiloviari e ferroviari in gestione alle
imprese di trasporto pubblico locale a favore di persone con
disabilita' e anziani
I livelli tariffari di riferimento delle agevolazioni di cui al
presente atto hanno validita' per l'anno 2008.
I suddetti livelli tariffari di riferimento, per gli anni successivi
al 2008 si intendono adeguati al 31/12 di ogni anno, sulla base
dell'indice di variazione dei prezzi al consumo dell'ISTAT riferito al
mese di giugno, con arrotondamento matematico all'Euro
inferiore/superiore e sono da ritenersi validi fino all'adozione delle
successive deliberazioni regionali e comunali.
La validita' di tutti gli abbonamenti decorre dal mese di emissione ed
ha una durata di 12 mesi.
L'uso dell'abbonamento annuale agevolato e' strettamente personale.
E' consentita la fruizione di una sola delle agevolazioni in
argomento.
L'abbonamento rilasciato ad invalidi a cui sia stato formalmente
riconosciuto il diritto all'accompagnatore costituisce titolo per il
viaggio anche di quest'ultimo senza alcun sovrapprezzo.
Tariffe di riferimento
a) Tariffa di abbonamento annuale senza limitazioni di corse, valido
per un percorso extraurbano o suburbano, anche se di concessione
comunale nonche' di linee conseguenti, sui servizi autofiloviari e
ferroviari in gestione alle imprese di trasporto pubblico locale:
124,00 Euro
b) tariffa minima di abbonamento annuale senza limitazione di corse,
valido per l'intera rete urbana della citta' di residenza, compresi
gli eventuali servizi urbani intercomunali, fatto salvo quanto
specificato in premessa ed in particolare quanto previsto dall'art. 1
comma 3 della L. 160/89: 124,00 Euro
c) tariffa minima di abbonamento annuale cumulativo senza limitazione
di corse, valido per un percorso extraurbano o suburbano anche se di
linee conseguenti, sui servizi auto filoviari e ferroviari in gestione
alle imprese di trasporto pubblico locale, piu' la rete urbana della
citta' di destinazione, oppure, a scelta dell'utente, della citta' di
residenza: 184,00 Euro
Ai fini dell'integrazione finanziaria regionale, la quota effettiva
posta a carico dell'utente che usufruisce dell'abbonamento cumulativo
annuale agevolato dovra' risultare superiore di almeno il 20% della
quota utente effettiva determinata dai singoli Comuni per la rete
urbana;
d) Il bacino di Forli'-Cesena dall'1 giugno 2007 ha adottato la
zonizzazione del territorio regionale (Stimer).
Sono confermate anche per il bacino suddetto le medesime tariffe di
riferimento indicate ai precedenti punti a), b) e c) con le seguenti
precisazioni:
- il riferimento al percorso extraurbano o suburbano si deve intendere
attribuito a percorsi plurizonali;
- il riferimento al percorso urbano si deve intendere attribuito a
percorsi monozonali;
e) il bacino di Modena, prosegue l'utilizzo di un abbonamento
magnetico avente le caratteristiche e le tariffe di seguito indicate:
- uso strettamente personale;
- rilascio per una relazione con determinazione di una zona di origine
e una di destinazione;
- libera circolazione nelle zone di origine e di destinazione;
- numero di viaggi illimitato;
- obbligatorieta' di convalida sia all'inizio del viaggio che in caso
di interscambio, prevedendo la sanzionabilita' nel caso di
inosservanza di questa regola;
f) abbonamento agevolato annuale per i residenti nei comuni di Modena,
Carpi e Sassuolo che usufruiscono del servizio urbano: 220,00 Euro
g) abbonamento agevolato annuale per i residenti nei comuni di Modena,
Carpi e Sassuolo che usufruiscono di un servizio con origine zone 1,
10, 20, 30, 40 e 12, e destinazione le rimanenti zone: 205,00 Euro
h) abbonamento agevolato annuale per i non residenti nei comuni di
Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di una relazione zonale che
non comprende il servizio urbano di Modena, Carpi o Sassuolo: 179,00
Euro
i) abbonamento agevolato annuale per i non residenti nei comuni di
Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di una relazione zonale che
comprende il servizio urbano di Modena, Carpi o Sassuolo: 205,00 Euro
In relazione a specifiche determinazioni connesse all'attiva- zione
del sistema tariffario zonale nell'ambito provinciale di Modena,
possono ritenersi autorizzate aggregazioni tariffarie diverse,
correlate alle zone di utilizzo, purche' adottate dagli Enti locali
interessati e fermo restando il limite del concorso regionale
sopraindicato.
I Comuni per quanto attiene la rete urbana, pur facendo il presente
atto riferimento alla tariffa relativa all'abbonamento annuale valido
per l'intera rete, in sede di contrattazione locale, possono anche,
assumendone l'onere finanziario, applicare su altre tipologie di
titoli di viaggio ordinari agevolazioni tariffarie, per collegare piu'
strettamente il beneficio riservato alle categorie agevolate all'uso
del mezzo pubblico.
3) Requisiti di reddito e integrazioni tariffarie regionali
La Regione Emilia-Romagna ed i Comuni favoriscono la mobilita' delle
categorie elencate alle precedenti lettere A) - O) prevedendo la
possibilita' di usufruire delle tariffe agevolate elencate al
precedente punto 2), nonche' di ulteriori agevolazioni tariffarie
sulla base del "principio di progressivita' in ragione della capacita'
economica dei soggetti" cosi' come previsto anche dalla L.R. 2/03.
I limiti di reddito di cui al presente atto hanno validita' per l'anno
2008. Per gli anni successivi al 2008 si intendono adeguati al 31/12
di ogni anno, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al
consumo dell'ISTAT riferito al mese di giugno, con arrotondamento
matematico all'Euro inferiore/superiore e sono da ritenersi validi
fino all'adozione delle successive deliberazioni regionali e
comunali.
In attesa della direttiva dell'Assemblea legislativa prevista
all'articolo 49 della Legge regionale 2/03 che definira' i criteri per
la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle
prestazioni del sistema integrato, nonche' fornira' indicazioni in
merito all'utilizzo dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente, si conviene di utilizzare, come indicatore della
situazione reddituale dell'avente diritto, il reddito imponibile IRPEF
come di seguito specificato.
Limiti di reddito e integrazioni tariffarie regionali
A) Persone disabili, anziani ed altre categorie di cui alle lettere
dalla A) alla O) con un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o
inferiore a 7.422,00 Euro:
- abbonamento annuale di linea extraurbana:
integrazione regionale pari a 90,00 Euro;
- abbonamento cumulativo:
integrazione regionale pari a 126,00 Euro;
B) persone disabili, anziani ed altre categorie di cui alle lettere
dalla A) alla O) con reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a
7.422,00 Euro e pari o inferiore a 9.649,00 Euro:
- abbonamento annuale di linea extraurbana:
integrazione regionale pari a 59,00 Euro;
- abbonamento annuale cumulativo:
integrazione regionale pari a 99,00 Euro;
C) persone disabili, anziani ed altre categorie di cui alle lettere
dalla A) alla O) con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a
9.649,00 Euro e pari o inferiore a 14.313,00 Euro:
- abbonamento annuale di linea extraurbana:
integrazione regionale pari a 31,00 Euro;
- abbonamento annuale cumulativo:
integrazione regionale pari a 47,00 Euro;
D) appartenenti alla categoria dei disabili dalla lettera A) alla
lettera I), altre categorie di cui al punto 2) lettere L) ed M),
nonche' gli invalidi civili e mutilati ed invalidi per cause di lavoro
con invalidita' permanente riconosciuta superiore all'80%, anche se
con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 14.313,00 Euro,
usufruiscono delle seguenti tariffe agevolate:
- abbonamento annuale di linea extraurbana:
tariffa agevolata 124,00 Euro;
- abbonamento annuale cumulativo:
tariffa agevolata 184,00 Euro;
- abbonamento annuale urbano:
tariffa agevolata 124,00 Euro.
Le integrazioni tariffarie di cui ai punti precedenti costituiscono
indicazione per i Comuni ai fini di un opportuno coordinamento con le
tariffe di competenza regionale.
4) Modalita' di fruizione delle agevolazioni e ulteriori indicazioni
I titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al precedente punto 2)
vengono rilasciati previa presentazione di idonea documentazione
attestante lo stato di avente diritto.
Sono requisiti di accesso alle tariffe agevolate e alle integrazioni
di cui ai precedenti punti 1) e 3):
- il possesso da parte del cittadino di un documento o certificazione
medica attestante l'appartenenza ad una delle categorie indicate al
punto 1);
- un livello di reddito imponibile ai fini IRPEF corrispondente ai
limiti indicati al precedente punto 3). Il reddito imponibile IRPEF e'
quello indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (ad
esempio Modello UNICO persone fisiche rigo RN6), o quello indicato
nell'ultima certificazione sostitutiva ricevuta (ad esempio al punto
n. 19 del CUD) se non e' stata presentata la dichiarazione, al netto
delle detrazioni fiscali.
L'accertamento dei requisiti soggettivi e' effettuato nelle modalita'
definite dal Comune territorialmente competente, anche attraverso una
dichiarazione che il soggetto interessato deve rendere in un unico
atto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorieta'.
I Comuni sono tenuti a verificare il possesso e la sussistenza dei
requisiti soggettivi anche mediante verifiche a campione, nonche' a
facilitare l'accesso degli aventi diritto alle agevolazioni in
collaborazione con le Agenzie per la Mobilita' e le Aziende di
Trasporto.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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