REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 maggio 2008, n. 1

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO
con deliberazione n. 751 del 26 maggio 2008
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
con decreto n. 117 del 27 maggio 2008
il seguente regolamento:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalita' e principi
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 56 della Legge
regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) e
successive modifiche, disciplina la gestione faunistico-venatoria
degli ungulati con le seguenti finalita':
a) conservare le specie presenti sul territorio in un rapporto di
compatibilita' con l'ambiente, a tutela della biodiversita' e della
sostenibilita' dell'agricoltura;
b) conseguire gli obiettivi indicati nella Carta regionale delle
vocazioni faunistiche e nei Piani faunistico-venatori provinciali di
cui all'articolo 3 della Legge regionale n. 8 del 1994;
c) contribuire alla conoscenza delle popolazioni di ungulati presenti
sul territorio regionale sia attraverso l'analisi del loro status sia
mediante valutazioni quantitative da effettuarsi esclusivamente sulla
base di metodologie indicate dall'Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica (INFS);
d) razionalizzare la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni
di cervo che, per le caratteristiche biologiche della specie, richiede
un'attivita' di programmazione unitaria per ciascuna popolazione
indipendentemente dalle suddivisioni territoriali fra Province e
regioni confinanti.
2. Il presente regolamento comprende un allegato tecnico, che ne
costituisce parte integrante, nel quale sono definiti: l'attivita' di
accompagnamento nella caccia di selezione, le caratteristiche relative
alla prova di tiro, le modalita' di prelievo in forma selettiva negli
ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai Parchi e nelle
Aziende faunistico-venatorie, le modalita' di prelievo del cinghiale
in forma collettiva, la destinazione dei capi abbattuti in azioni di
caccia o in attivita' di controllo.
3. Le disposizioni si applicano su tutto il territorio regionale
occupato stabilmente o temporaneamente da individui appartenenti a
specie di ungulati selvatici.
4. La Regione definisce specifici programmi operativi con le regioni
confinanti per l'esercizio comune di attivita' relative alla gestione
degli ungulati ed in particolare delle popolazioni di cervo.
TITOLO II
GESTIONE DEGLI UNGULATI
Articolo 2
Figure tecniche
1. Alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono preposte le
seguenti figure:
a) tecnico faunistico provvisto di laurea con specifica
specializzazione attestata o conseguita presso una sede universitaria
o l'INFS; per la gestione faunistico-venatoria del cervo e' necessaria
apposita attestazione d'idoneita' rilasciata dall'INFS;
b) istruttore faunistico-venatorio abilitato dalla Regione mediante
appositi corsi di formazione e prove d'esame finali; per la gestione
faunistico-venatoria del cervo e' necessaria apposita attestazione
d'idoneita' rilasciata dall'INFS;
c) cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo
di cinghiale, capriolo, daino e muflone;
d) cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel
prelievo del cervo;
e) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;
f) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;
g) conduttore di cane da traccia;
h) conduttore di cane limiere;
i) operatore abilitato ai censimenti;
j) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici.
2. Le figure di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), ed j)
sono abilitate dalla Provincia mediante apposite prove d'esame, previa
frequentazione di specifici corsi.
3. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite
dall'INFS, stabilisce i percorsi, le attivita' didattiche e i
requisiti per l'accesso a detti corsi, le modalita' delle prove
d'esame e la composizione delle commissioni.
4. I corsi di formazione per le figure di cui al precedente comma 2
possono essere svolti dalle Province oppure, previo accordo con le
Province stesse sul numero dei candidati e sul numero delle sessioni
d'esame annue, anche dalle associazioni venatorie, di protezione
ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, da enti di
formazione accreditati o da scuole di gestione faunistica, nel
rispetto di quanto previsto al comma 3. I corsi e gli esami sono
attivati periodicamente in relazione alle domande pervenute.
5. Le abilitazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i),
ed j) del comma 1 hanno validita' su tutto il territorio regionale. La
Regione e le Province rilasciano i relativi diplomi ed i tesserini di
riconoscimento.
6. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione prevista a suo tempo
dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del Regolamento regionale
6 aprile 1995 n. 21 "Gestione faunistico-venatoria degli ungulati in
Emilia-Romagna" sono da considerare abilitati ai sensi della lett. c)
del comma 1 del presente articolo.
Articolo 3
Distretti
1. I distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima
territoriale di intervento per una razionale organizzazione e
localizzazione delle attivita' gestionali, compresi i prelievi.
2. Le Province, su proposta del Consiglio direttivo di ciascun Ambito
Territoriale di Caccia (ATC), suddividono il territorio in distretti
per la gestione faunistico-venatoria di tutte le specie di ungulati
ricomprese al loro interno. Tali distretti, in relazione alle specie
presenti ed alle caratteristiche del territorio, possono avere
superficie compresa tra i 1.000 e i 15.000 ettari, nel rispetto delle
indicazioni contenute nei Piani faunistico-venatori provinciali. Ai
fini della gestione del cervo possono essere accorpati piu' distretti
o parti di essi fino al raggiungimento di una superficie adeguata alle
esigenze della specie.
3. Per la razionalizzazione dei censimenti e dei prelievi i distretti
vengono suddivisi in aree di gestione che tengono conto anche dei
diversi istituti faunistici ricadenti all'interno del distretto
stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate
ulteriori subaree di caccia.
Articolo 4
Gestione degli ungulati
negli Ambiti territoriali di Caccia (ATC)
1. Il Consiglio direttivo dell'ATC, nomina, per ciascun distretto, un
Responsabile e fino a tre Vice-Responsabili in possesso di una delle
qualifiche di cui al comma 1 dell'articolo 2; nomina inoltre un
referente per i rilevamenti biometrici e un referente per il recupero
dei capi feriti. Il Responsabile del distretto del cervo deve essere
in possesso della qualifica di cui alla lettera d) del comma 1
dell'articolo 2.
2. Il Responsabile deve possedere una buona conoscenza del territorio
del Distretto, degli elementi distintivi tra le diverse classi, delle
modalita' di stima dell'eta' e di misurazione biometrica degli animali
e dei trofei.
3. Il Responsabile del distretto, per assicurare i necessari
adempimenti operativi e gestionali di cui al successivo comma 4, deve
garantire in particolare:
a) un buon livello di efficienza nell'organizzazione dei censimenti;
b) pronta reperibilita' di almeno due persone tra Responsabile e i
suoi collaboratori in ogni giornata del periodo di abbattimento;
c) efficace organizzazione, in tempi rapidi, delle attivita' di
recupero con cane da traccia dei capi feriti e del trasporto dei capi
abbattuti presso il centro di controllo;
d) l'aggiornamento giornaliero degli abbattimenti eseguiti e delle
persone assegnatarie presenti in caccia nel Distretto;
e) il passaggio delle informazioni di cui ai punti precedenti, alla
Commissione tecnica e, ove richiesto, alla Provincia;
f) la gestione delle apposite cassette destinate alla raccolta dei
fogli giornalieri di caccia.
4. Per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati il  Consiglio
direttivo dell'ATC cura in particolare:
a) la stesura del catasto ambientale;
b) l'individuazione degli obiettivi di gestione nell'ambito di
appositi piani poliennali in sintonia con le indicazioni del Piano
faunistico-venatorio provinciale; detti piani sono trasmessi alla
Provincia che ne verifica la conformita' al Piano
faunistico-venatorio;
c) la stesura del Programma annuale di attivita' per la realizzazione
degli obiettivi di cui al comma precedente;
d) la raccolta dei dati inerenti l'impatto delle singole specie sulle
attivita' antropiche;
e) la definizione progettuale dell'attivita' di prevenzione dei danni
alle produzioni agricole e la valutazione della reale efficacia in
termini di riduzione dei danni;
f) l'accurata valutazione dei danni all'attivita' produttiva
agricola;
g) la definizione progettuale degli interventi di miglioramento
ambientale;
h) l'organizzazione dei censimenti annuali delle popolazioni;
i) la stesura dei Piani di prelievo annuali sulla base di quanto
indicato dall'INFS;
j) l'individuazione delle modalita', della localizzazione e dei tempi
di esecuzione del prelievo;
k) l'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e
gli orari dello svolgimento delle cacce collettive al cinghiale;
l) l'allestimento e la manutenzione dei punti di raccolta e controllo
dei capi abbattuti, nonche' dei punti di recapito del foglio
giornaliero di caccia;
m) l'allestimento e la manutenzione, anche mediante affidamento a
terzi, delle altane da utilizzarsi per le operazioni di censimento,
osservazione, controllo ed abbattimento selettivo;
n) l'organizzazione del recupero dei capi feriti e dei capi
abbattuti;
o) l'analisi dei risultati di caccia;
p) la stesura della relazione consuntiva annuale sulle attivita' di
gestione di cui alle lettere precedenti, da inviare entro il 30 aprile
di ogni anno alla Provincia.
5. Tutti i dati di cui al comma 4 che abbiano un riferimento
territoriale devono essere georeferenziati e trasmessi alla Provincia
con la relazione di cui alla lettera p).
6. Gli ATC in accordo con le Aziende faunistico-venatorie, provvedono
altresi' ad organizzare mostre di trofei come momento di conoscenza
delle popolazioni di ungulati diffondendo informazioni circa
distribuzione, status e dinamica delle popolazioni, dati biometrici,
stato sanitario, impatto sulle attivita' antropiche, nonche' risultati
ottenuti nel corso dell'attivita' venatoria quali realizzazione dei
piani di prelievo, sforzo di caccia, interventi gestionali e altre
attivita' similari.
7. Il Consiglio direttivo dell'ATC svolge le attivita' di cui ai commi
4 e 5, avvalendosi di una Commissione tecnica formata da tre membri
provvisti delle qualifiche definite dalle lettere a) o b) del comma 1
dell'articolo 2, di cui almeno uno provvisto della qualifica prevista
alla lettera a) ed almeno uno esperto in materia agro-forestale. Tale
Commissione resta in carica per la durata del mandato del Consiglio
direttivo, il quale puo' comunque procedere alla sostituzione dei
componenti. Per la gestione del cervo detta Commissione recepisce le
indicazioni della Commissione Tecnica di cui al successivo articolo
8.
8. Ciascun ATC e' tenuto, attraverso i propri organi, a recepire le
presenti disposizioni nei propri regolamenti per quanto di
competenza.
Articolo 5
Gestione degli ungulati nelle Aziende venatorie
1. Nelle Aziende faunistico-venatorie le attivita' indicate ai commi 4
e 5 dell'articolo 4 vengono svolte dal concessionario che si avvale, a
tal fine, di un tecnico provvisto della qualifica di cui alla  lettera
a) del comma 1 dell'articolo 2.
2. La gestione degli ungulati nelle Aziende faunistico-venatorie, al
fine di assicurarne l'omogeneita' rispetto alla gestione dei distretti
nei quali le medesime ricadono, e' coordinata dalla Provincia o
dall'Area Protetta qualora un'Azienda sia situata all'interno di un
Parco.
3. I censimenti sono effettuati da personale abilitato ai sensi
dell'articolo 2, sotto il controllo della Provincia ed in
coordinamento con le Aree protette e gli ATC confinanti.
4. Nelle sole Aziende agri-turistico-venatorie e' consentita la caccia
in aree recintate su cinghiali, opportunamente marcati, provenienti da
allevamenti autorizzati o da catture effettuate nell'ambito dei piani
di controllo di cui all'articolo 19 della Legge 11 febbraio 1992 n.
157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio", eseguiti nella medesima zona nella quale e'
situata l'Azienda stessa. La superficie da destinare a dette attivita'
non puo' essere superiore a 1.000 ettari complessivi per ciascuna
provincia.
5. Nelle Aziende agri-turistico-venatorie, per far fronte ai danni
alle produzioni agricole, e' consentito, su richiesta del
concessionario alla Provincia e previa sottoscrizione di un'apposita
convenzione, il prelievo di ungulati in selezione da parte di
cacciatori appartenenti all'ATC territorialmente interessato nel
rispetto dei limiti numerici fissati dal piano di abbattimento
assegnato al Distretto in cui ricade l'Azienda stessa.
Articolo 6
Gestione degli ungulati nei Parchi regionali
e nelle aree contigue
1. Alle attivita' di monitoraggio e censimento degli ungulati nei
territori dei Parchi regionali nonche' nelle aree contigue provvede
direttamente l'Ente di gestione avvalendosi di personale in possesso
di idonea abilitazione, come previsto dall'articolo 36 della Legge
regionale 17 febbraio 2005 n. 6 "Disciplina della formazione e della
gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti
della rete Natura 2000". Al fine di assicurare l'uniformita' nei tempi
e nelle metodologie utilizzate, l'Ente Parco si coordina con i
soggetti gestori dei territori circostanti.
2 Qualora nell'area contigua sia ammesso l'esercizio venatorio agli
ungulati, le attivita' indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 vengono
svolte dall'Ente di gestione, che si avvale di un tecnico in possesso
della qualifica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2.
3. Nel regolamento venatorio dell'Ente di gestione devono essere
definite le specie ammesse al prelievo, le modalita' del prelievo
stesso, le modalita' per il recupero dei capi feriti nonche'
l'indicazione del centro di controllo dei capi abbattuti.
4. Qualora la gestione venatoria, cosi' come previsto all'articolo 38
della Legge regionale n. 6/2005, venga affidata dall'Ente di gestione
agli ATC, le indicazioni relative agli adempimenti gestionali
previsti, ivi comprese le prescrizioni relative al prelievo, dovranno
essere riportate in una apposita convenzione sottoscritta tra le
parti.
TITOLO III
GESTIONE DEL CERVO
Articolo 7
Comprensorio
1. Per ciascuna popolazione di cervo presente sul territorio regionale
viene individuato un comprensorio, geografico e amministrativo, di
gestione corrispondente all'areale distributivo complessivo della
popolazione stessa, da aggiornare annualmente.
Articolo 8
Organi di gestione del cervo
1. Per ciascun comprensorio vengono individuate una Commissione di
Coordinamento e una Commissione Tecnica.
2. Ciascuna Commissione di Coordinamento viene nominata dalla Regione
ed e' composta dai rappresentanti della/e Regioni interessate, delle
Province, degli Enti di gestione delle Aree Protette nazionali e
regionali, degli Ambiti territoriali di caccia, da un rappresentante
delle Aziende faunistiche-venatorie per ciascuna Provincia e da un
rappresentante dell'INFS.
3. La Commissione nomina al proprio interno un presidente ed un
segretario e puo' richiedere, ove e quando ne ravvisi la necessita',
la partecipazione di altri soggetti interessati a determinati aspetti
gestionali. La Commissione inoltre puo' chiedere alle Organizzazioni
professionali agricole la nomina di un rappresentante per le tematiche
relative all'interazione con le attivita' agricole.
4. La Commissione tecnica e' composta da un tecnico nominato da 
ciascuna delle Province ricadenti nel Comprensorio di gestione e da un
rappresentante dell'INFS. Qualora nel Comprensorio sia ricompreso il
territorio di un Parco nazionale, l'Ente di gestione nomina un proprio
tecnico.  Ciascun tecnico deve possedere una comprovata esperienza
nella gestione del cervo, valutata dall'INFS anche in rapporto alla
compatibilita' della specie con l'ambiente, con la salvaguardia della
biodiversita' e con le attivita' agro-forestali.
Articolo 9
Strumenti di gestione delle popolazioni di cervo
1. La gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo
nell'ambito di ciascun comprensorio si realizza con l'attuazione di un
Piano poliennale di gestione, proposto dalla Commissione tecnica sulla
base delle indicazioni fornite dalla Commissione di coordinamento.
Tale Piano e' parte integrante del Piano faunistico-venatorio di
ciascuna delle Province coinvolte nella gestione.
2. Nel Piano poliennale di gestione devono essere definiti:
a) gli obiettivi della gestione a breve, medio e lungo termine
finalizzati alla conservazione della specie in un rapporto di
compatibilita' con le attivita' agro-silvo-pastorali;
b) gli interventi diretti ed indiretti da realizzarsi sulla
popolazione in rapporto con il territorio ospite;
c) l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria del cervo nel
comprensorio.
3. La Commissione tecnica, sulla base dei contenuti di una relazione
annuale relativa all'attivita' svolta, agli obiettivi raggiunti e alle
problematiche riscontrate, propone alla Commissione di coordinamento
un Programma annuale operativo, che costituisce lo strumento di
attuazione delle attivita' gestionali necessarie per il raggiungimento
degli obiettivi previsti dal Piano poliennale di gestione.
4. Il Programma annuale operativo, che viene approvato dalle Province,
contiene:
a) l'individuazione cartografica e l'aggiornamento degli areali
riproduttivo e annuale della popolazione;
b) l'individuazione dei distretti di gestione, delle zone e sub-zone
di prelievo, suddivisi per singola Provincia (dimensione
sub-provinciale);
c) le attivita' necessarie alla valutazione della consistenza e della
struttura della popolazione;
d) il programma delle analisi previste per valutare le condizioni
sanitarie e le caratteristiche biometriche della popolazione;
e) i tempi e i metodi di raccolta dei dati inerenti   l'impatto della
specie sulle attivita' antropiche;
f) l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria dei distretti
di gestione;
g) la definizione cartografica e progettuale degli interventi previsti
di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle produzioni
agricole;
h) l'eventuale piano di prelievo venatorio;
i) gli eventuali interventi di cattura.
5. Nel Programma annuale vengono definiti inoltre i soggetti
responsabili delle attivita' di cui sopra nonche' le modalita' e i
tempi per la realizzazione delle stesse.
Articolo 10
Organizzazione del prelievo del cervo
1. Il prelievo venatorio del cervo, effettuato secondo le modalita'
definite con riferimento al prelievo selettivo e all'accompagnamento
nell'allegato tecnico, nonche' le operazioni ad esso collegate sono
organizzati in modo unitario nell'ambito di ciascun comprensorio.
2. Il prelievo viene ripartito nei distretti e nelle zone di caccia in
funzione delle esigenze gestionali.
TITOLO IV
FORME DI PRELIEVO
E MODALITA' DI CACCIA
Articolo 11
Piani di prelievo degli ungulati
1. I piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e i
relativi censimenti, articolati per specie, sesso e classi di eta',
debbono essere presentati alla Provincia, annualmente, almeno
quarantacinque giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio
per ogni singola specie, dal Consiglio direttivo dell'ATC, dai
concessionari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di
gestione dei Parchi.
2. La Provincia sui piani di abbattimento di cui al comma 1 acquisisce
il parere dell'INFS anche attraverso la sottoscrizione di appositi
protocolli di intesa.
3. I piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva
ed in prelievo selettivo ed elaborati sulla base della stima oggettiva
della consistenza, nonche' i calendari degli abbattimenti, devono
essere presentati alla Provincia per l'approvazione almeno
quarantacinque giorni prima della data d'inizio del prelievo
venatorio, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della
Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e
dagli Enti di gestione di Parchi.
4. La Provincia approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati
per distretti e per istituti, verificandone la conformita' alle
indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione.
5. Le Province, previa verifica della corretta esecuzione degli
adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per
le Aziende faunistico-venatorie, provvedono all'assegnazione della
quota dei capi da prelevare nelle medesime.
6. I Piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le
indicazioni del calendario venatorio regionale e dei calendari
venatori provinciali.
Articolo 12
Accesso al prelievo selettivo
a cacciatori iscritti in Ambito Territoriale di Caccia
e in area contigua ai Parchi
1. L'accesso al prelievo selettivo degli ungulati da parte di
cacciatori iscritti ad ATC ed in area contigua ai Parchi, effettuato
secondo le modalita' definite nell'allegato tecnico al presente
regolamento, e' riservato ai cacciatori in possesso delle qualifiche
di cui alle lettere c), d) del comma 1 dell'articolo 2 o titolo
equipollente rilasciato ai sensi del successivo comma 2.
2. Per i cacciatori provenienti da altre Regioni o Stati la Provincia
accerta l'equipollenza del titolo in loro possesso rispetto alle
caratteristiche delle abilitazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2,
verificandone la corrispondenza con i contenuti dei percorsi didattici
specifici e con le modalita' d'esame previsti dalla Regione o dallo
Stato di provenienza.
3. Sulla base di apposita graduatoria elaborata anche in relazione al
comportamento tenuto nelle precedenti stagioni venatorie e all'impegno
profuso nell'attivita' di gestione, a  ciascun cacciatore vengono
assegnati individualmente i capi da abbattere, suddivisi per sesso e
classe di eta', nel limite massimo di cinque capi per la medesima
specie.
4. Gli organismi direttivi degli ATC e gli Enti di gestione dei Parchi
possono prevedere un contributo dei cacciatori di ungulati commisurato
alle spese di gestione ed organizzazione.
Articolo 13
Accesso al prelievo selettivo
da parte di cacciatori non iscritti
in Ambito Territoriale di Caccia
1. Il Consiglio direttivo dell'ATC, oltre ai capi assegnati secondo le
modalita' di cui all'articolo 12, puo' riservare una quota di capi
previsti dal piano di abbattimento a cacciatori non appartenenti
all'ATC, come previsto all'articolo 36 bis, comma 4, della Legge
regionale n. 8 del 1994.
2. Per tale tipologia di cacciatori, qualora l'assegnatario del capo
sia in possesso dell'abilitazione al prelievo della specie interessata
rilasciata in ambito regionale, o titolo equipollente, l'ATC, su
richiesta dell'interessato, e' tenuto a garantire l'accompagnamento
nelle forme previste nell'allegato tecnico al presente regolamento.
3. L'accompagnamento e' sempre obbligatorio per i cacciatori in
possesso di un'abilitazione al prelievo selettivo non equipollente al
titolo richiesto in ambito regionale. In tale ipotesi e' necessario
che il cacciatore esibisca all'ATC competente copia di un'attestazione
di prova di tiro rilasciata secondo le modalita' definite
nell'allegato tecnico al presente regolamento.
4. Gli organismi direttivi degli ATC prevedono un idoneo contributo,
commisurato alle spese di gestione ed organizzazione, da parte dei
cacciatori che accedono al prelievo, in rapporto alla specie, sesso,
classe di eta' ed eventuale trofeo del capo abbattuto.
Articolo 14
Accesso al prelievo selettivo
in Aziende faunistico-venatorie
1. Nelle Aziende faunistico-venatorie, oltre ai cacciatori in possesso
dell'abilitazione al prelievo della specie interessata rilasciata in
ambito regionale o titolo equipollente possono accedere al prelievo,
effettuato secondo le modalita' definite nell'allegato tecnico al
presente regolamento, altri cacciatori di selezione purche'
accompagnati ed in possesso di una attestazione di prova di tiro.
2. L'attivita' di accompagnamento viene autorizzata dal titolare della
concessione e deve essere organizzata secondo le modalita' previste
nell'allegato tecnico al presente regolamento, che disciplina anche le
caratteristiche dell'attestazione della prova di tiro.
Articolo 15
Caccia al cinghiale in forma collettiva
1. La caccia al cinghiale oltre che in selezione secondo le modalita'
definite nell'allegato tecnico al presente regolamento, puo' essere
effettuata anche in forma collettiva utilizzando i metodi della girata
o della battuta o braccata.
2. Le Province, in accordo con gli Enti di gestione del Parco,
indicano aree contigue ai Parchi o altre aree nelle quali il metodo
della girata, unitamente al prelievo selettivo, costituisce la forma
esclusiva di caccia al cinghiale.
3. Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione
tecnica, suddivide, in tempo utile per la programmazione della
stagione venatoria, il distretto in zone di caccia da assegnare ai
gruppi di girata o alle squadre di battuta o braccata per la durata di
almeno una stagione venatoria.
4. Per assicurare idonei interventi gestionali con particolare
riferimento alla prevenzione dei danni all'agricoltura, ai gruppi di
girata o alle squadre possono essere attribuite una o piu' zone di
caccia ove esercitare la propria attivita'.
5. Analoga procedura compete agli Enti di gestione dei Parchi.
6. Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in
battuta o braccata sono definiti dal Calendario venatorio regionale e
dai Calendari venatori provinciali.
7. Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione
tecnica o l'Ente di gestione del Parco, possono proporre ulteriori
limitazioni e specifiche prescrizioni dettate da esigenze locali di
carattere faunistico, gestionale o sociale. La caccia e' comunque
sospesa al raggiungimento dei limiti indicati, per ciascun distretto,
dal piano di abbattimento.
8. Il Consiglio direttivo dell'ATC e l'Ente di gestione del parco
provvedono, per ciascun distretto, ad informare in maniera efficace le
popolazioni locali circa i tempi, le localita' interessate e gli orari
delle battute o braccate anche mediante affissione all'Albo pretorio
dei Comuni interessati.
Articolo 16
Caccia al cinghiale con metodo della girata
1. Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione
tecnica, o l'Ente di gestione del parco sottopongono annualmente
all'approvazione della Provincia il numero e la composizione dei
gruppi di girata. Tale domanda deve essere presentata alla Provincia
entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno e deve indicare, oltre al
nominativo del conduttore di limiere responsabile del gruppo, quello
dei suoi sostituti e quello dei componenti il gruppo, distinguendo i
soggetti eventualmente in possesso dei requisiti necessari per lo
svolgimento delle funzioni di conduttore (abilitazione e cane
abilitato). La domanda deve essere corredata da luogo e date di
nascita dei componenti il gruppo, residenza o domicilio, numero di
licenza di caccia, identificativo dei cani e firma di adesione.
2. Nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata non possono
essere praticate battute o braccate nel corso della stessa stagione
venatoria.
3. Nelle Aziende faunistico-venatorie il gruppo di girata e'
autorizzato, per ciascuna azione di caccia, dal titolare della
concessione.
4. Le modalita' di esercizio dell'attivita' di caccia con il metodo
della girata sono disciplinate nell'allegato tecnico al presente
regolamento.
Articolo 17
Caccia al cinghiale in battuta o braccata
1. Il Consiglio direttivo dell'ATC e l'Ente di gestione del parco
sottopongono annualmente all'approvazione della Provincia il numero e
la composizione delle squadre per la caccia al cinghiale in battuta o
braccata che desiderano operare nel territorio di competenza. Tale
domanda, redatta su apposito modulo fornito dalla Provincia e
presentata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, deve
comprendere il nominativo del caposquadra, quello di tre suoi
sostituti e dei componenti, corredato da luogo e data di nascita,
residenza o domicilio, numero di licenza di caccia e firma di
adesione.
2. Il numero delle squadre e' definito dalla Provincia in funzione
delle caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale
in esso presenti nonche' delle scelte gestionali operate in sintonia
con il Piano faunistico-venatorio provinciale.
3. Ciascuna squadra puo' esercitare l'attivita' venatoria in un solo
ATC e nell'ambito di questo in un solo distretto di gestione degli
ungulati.
4. Nelle zone di caccia assegnate alle squadre, qualora il caposquadra
lo ritenga opportuno, possono essere svolte azioni di girata nel corso
della stessa stagione venatoria.
5. Nelle Aziende faunistico-venatorie la squadra e' autorizzata per
ciascuna battuta dal titolare della concessione o da un suo delegato
che svolge anche la funzione di caposquadra purche' in possesso
dell'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
6. Le modalita' di esercizio dell'attivita' di caccia con il metodo
della battuta o braccata sono disciplinate nell'allegato tecnico al
presente regolamento.
TITOLO V
ATTIVITA' DI RIPOPOLAMENTO,
CONTROLLO E RECUPERO DEI CAPI
Articolo 18
Ripopolamento degli ungulati selvatici
1. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento degli ungulati
sono effettuati esclusivamente sulla base di adeguati progetti di
fattibilita' e piani di immissione approvati dalla Provincia e
coerenti con le scelte generali operate dalla Regione che a tal fine
si avvale della consulenza dell'INFS. E' sempre vietata l'immissione
del cinghiale in campo aperto.
Articolo 19
Piani di controllo
1. Nella gestione degli ungulati selvatici l'attivita' di prelievo
nell'ambito di piani di controllo attivati ai sensi dell'articolo 19
della Legge n. 157/1992, secondo l'iter previsto, deve essere
riservata prioritariamente ai territori nei quali non e' consentita
l'attivita' venatoria e comunque in risposta ad emergenze non
altrimenti gestibili.
2. Fermo restando il parere dell'INFS, il prelievo di ungulati
selvatici in controllo puo' essere effettuato mediante la cattura di
animali vivi o mediante abbattimento.
3. Nel caso di cattura di ungulati cervidi i capi possono essere
ceduti ad altri Enti a fronte di adeguati piani di ripopolamento o
reintroduzione.
4. Nel caso di cattura di cinghiali puo' essere prevista la cessione
di capi, opportunamente marcati, ad Aziende agri-turistico-venatorie
che praticano caccia in recinto o a campi recintati per
l'addestramento di cani da utilizzare per la caccia al cinghiale
ricadenti nel medesimo territorio.
5.  Le Province e gli Enti di gestione del parco sono tenuti a
garantire l'organizzazione del recupero dei capi feriti nel corso
delle azioni di controllo in ottemperanza a quanto previsto al
successivo articolo 20.
Articolo 20
Recupero dei capi feriti
1. La Provincia disciplina il servizio di recupero dei capi feriti in
azione di caccia o per altre cause. Tale attivita' viene svolta
avvalendosi dei soggetti di cui alla lett. g) del comma 1
dell'articolo 2.
2. L'attivita' di recupero dei capi feriti da parte del conduttore e
del proprio ausiliare ha validita' sull'intero territorio regionale e
puo' essere svolta anche per Province diverse.
3. Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente
impegnativo puo' farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato e
privo di cane, dandone comunicazione al proprio referente.
4. Il conduttore abilitato alla ricerca di capi feriti puo' eseguire
tracce di addestramento, non armato, su tutto il territorio
provinciale ad esclusione delle Aree Protette, ed in qualunque
giornata dell'anno (silenzio venatorio e caccia chiusa), dandone
comunicazione secondo le indicazioni stabilite dalla Provincia.
5. Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprie
funzioni, deve essere armato.
6. L'abilitazione dell'ausiliare deve essere rinnovata ogni 2 anni.
Detto rinnovo viene rilasciato da un giudice ENCI esperto in cani da
traccia. E' esonerato dal rinnovo l'ausiliare che abbia effettuato,
nel corso della stagione venatoria, almeno 5 recuperi portati a
termine con esito positivo.
Articolo 21
Destinazione dei capi abbattuti
in azione di caccia o in attivita' di controllo
1. I capi abbattuti nell'esercizio dell'attivita' venatoria o
nell'ambito di piani di controllo regolarmente autorizzati ed attuati
dalle Amministrazioni provinciali e dagli Enti di gestione dei parchi
possono essere destinati al consumo umano nelle forme e nei limiti
fissati nell'allegato tecnico al presente regolamento, in ottemperanza
a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004, relativo
all'igiene dei prodotti alimentari, e dal Regolamento (CE) n.
853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli
alimenti di origine animale, nonche' dalle linee guida applicative dei
regolamenti medesimi emanate dalla Conferenza permanente tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22
Divieti e sanzioni
1. E' fatto divieto, all'interno dei distretti di caccia, durante il
periodo dell'esercizio venatorio, di accendere fuochi, spargere
sostanze repellenti (sangue, creoline, essenze odorose), usare
apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo
scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, a meno che non
siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni. E' altresi'
vietato ai cacciatori di collocarsi nelle poste o nelle adiacenze in
orari diversi da quelli indicati con il Calendario venatorio.
2. Durante la caccia al cinghiale e' vietato l'uso di qualsiasi mezzo
fuori strada per scovare o inseguire il selvatico. E' consentito il
trasporto degli animali abbattuti.
3. Durante la battuta o braccata e' altresi' vietato l'impiego di
strumenti di comunicazione radio o telefonica che non servano per i
collegamenti organizzativi fra i conduttori dei cani e i capiposta o
per garantire l'incolumita' delle persone.
4. E' vietata la caccia individuale agli ungulati fatta eccezione per
il prelievo in forma selettiva.
5. Per le violazioni delle prescrizioni e dei divieti previsti nel
presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista
dal comma 3, articolo 61, della Legge regionale n. 8/1994 e successive
modifiche.
6. In relazione alle violazioni compiute all'interno di un ATC e
nell'Area contigua al parco e' fatto obbligo al Consiglio direttivo e
all'Ente di gestione di darne comunicazione alla Provincia per
l'eventuale irrogazione delle sanzioni.
7. Per le infrazioni compiute nei terreni compresi negli ATC o nelle
aree contigue ai Parchi, il Consiglio direttivo o l'Ente di gestione
possono applicare eventuali provvedimenti limitativi previsti negli
statuti e nei regolamenti.
Articolo 23
Disposizioni transitorie ed abrogazioni
1. All'entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le
abilitazioni riconosciute ai sensi delle precedenti disposizioni
regionali in materia di gestione degli ungulati.
2. Il Regolamento regionale 26 marzo 2002 n. 4 "Disciplina della
gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna", e
successive modifiche ed il regolamento regionale 16 novembre 2000 n.
36 "Regolamento della gestione faunistico-venatoria della popolazione
di cervo dell'Appennino tosco-emiliano" e successive modifiche, sono
abrogati.
Allegato tecnico
Attivita' di accompagnamento nella caccia di selezione
L'accompagnamento deve essere effettuato da un cacciatore in possesso
dell'abilitazione specifica per la specie interessata dal prelievo.
L'accompagnatore deve essere stato ammesso al prelievo della specie
interessata da almeno tre anni e non deve aver commesso errori gravi
di abbattimento nelle due stagioni precedenti l'attivita' di
accompagnamento.
Durante i primi tre anni di avvio della gestione venatoria su una
specie in ambito provinciale, l'accompagnamento puo' essere effettuato
dai membri della Commissione Tecnica, da soggetti abilitati indicati
dalla Commissione Tecnica o dai Responsabili di Distretto.
L'accompagnatore deve possedere un'ottima conoscenza del territorio
interessato.
Le generalita' e la firma dell'accompagnatore devono risultare nelle
schede di uscita.
Per il prelievo selettivo del cervo e' obbligatorio l'accompagnamento
per tutte le classi di sesso e di eta' per i primi tre anni di
assegnazione dei capi da parte di accompagnatori. L'accompagnamento e'
sempre obbligatorio per i cacciatori a cui venga assegnato un maschio
sub-adulto o adulto.
Il Consiglio direttivo dell'ATC o l'Ente di gestione del parco
disciplinano l'attivita' di accompagnamento prevedendo eventuali
incentivi o sanzioni per gli accompagnatori.
Caratteristiche della prova di tiro
I cacciatori in possesso di un'abilitazione al prelievo selettivo non
equipollente al titolo richiesto in ambito regionale devono esibire,
all'ATC competente, copia dell'attestazione, rilasciata da una Sezione
di un tiro a segno nazionale o da un Poligono di tiro comunale o
privato autorizzato dal Sindaco, riportante i dati identificativi
dell'arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca, calibro,
matricola) e l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dal
cacciatore medesimo, certificata da un Direttore di tiro ovvero da un
Istruttore di tiro.
Tale prova consiste in 5 tiri (in appoggio sul banco) su bersaglio di
diametro di 15 cm. posto a 100 metri di distanza; il cacciatore deve
centrare detto bersaglio con almeno 4 colpi.
La prova deve essere svolta in un arco di tempo ricompreso tra la data
di chiusura delle stagione venatoria precedente e il momento del
prelievo.
Modalita' di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di
caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico
venatorie
Il prelievo selettivo viene esercitato in forma individuale con i
sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con
esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata.
Per il prelievo selettivo sono utilizzabili esclusivamente armi con
canna ad anima rigata, di calibro non inferiore a mm. 5,6 e con
bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, delle seguenti
tipologie: monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due
canne giustapposte o sovrapposte (express), a piu' canne miste
(combinati) con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo
della canna ad anima rigata. Nel caso del prelievo del cervo il
calibro minimo utilizzabile e' pari a 7 mm. o a 270 millesimi di
pollice.
Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita
di ottica di puntamento.
Ogni cacciatore e' tenuto dopo il tiro ad un'attesa di circa 15
minuti. In caso di sospetto ferimento, individuato il punto d'impatto
e astenendosi dall'inseguimento, e' tenuto a contattare il
Responsabile del Distretto o il Conduttore referente per l'avvio delle
procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato,
secondo le modalita' previste dalla Provincia in ottemperanza
all'articolo 20.
Il cacciatore e' comunque tenuto al controllo del punto in cui
l'animale e' stato sparato (anschuss) per la verifica di eventuali
tracce di ferimento.
Il cacciatore si deve rendere disponibile, nei tempi e nei modi
previsti dal Responsabile, ad accompagnare sul punto di tiro gli
addetti al recupero. Qualora il cacciatore sia anche conduttore di
cane da traccia autorizzato al recupero, ed abbia con se' l'ausiliare,
solo dopo aver compilato la scheda di fine uscita, puo' provvedere
alla ricerca del capo secondo le indicazioni stabilite dalla
Provincia.
Immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, il cacciatore
deve inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito
contrassegno numerato.
Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dal Consiglio direttivo
dell'ATC o dal titolare dell'Azienda faunistico-venatoria o dall'Ente
di gestione del parco e deve corrispondere al modello indicato
dall'INFS.
Il capo abbattuto deve essere presentato in forma di carcassa integra
od eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento ad uno dei punti di
raccolta e controllo di cui alla lettera l) del comma 4 dell'articolo
4 per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici.
Gli addetti ai punti di raccolta e controllo provvedono a compilare
l'apposita scheda di abbattimento, conforme al modello indicato
dall'INFS, di cui viene rilasciata copia al cacciatore. Le schede sono
tenute a disposizione della Provincia per le valutazioni sui prelievi
effettuati.
Al cacciatore di selezione in possesso anche dell'abilitazione al
rilevamento biometrico non e' consentito di effettuare le operazioni
di verifica e di rilievo sui propri capi.
I capi abbattuti nelle Aziende faunistico-venatorie o nelle aree
contigue ai Parchi devono essere conferiti a un punto di raccolta
concordato con la Provincia e comunque gestito da personale abilitato
ai rilevamenti biometrici.
Il cacciatore, su richiesta e secondo le modalita' stabilite dalla
Provincia, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura
dell'attivita' di prelievo in forma selettiva, e' tenuto a consegnare,
per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo
della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e
completa. Detto materiale viene restituito, previa obliterazione della
mandibola, non appena esaurite le valutazioni.
Il cacciatore che svolge la propria attivita' in ATC o in aree
contigue ai Parchi da' comunicazione di inizio e fine di ciascuna
uscita attraverso un foglio giornaliero di caccia, da recapitare sia
alla Provincia che all'ATC o all'Ente di gestione del parco mediante
apposite cassette opportunamente collocate alla cui gestione
provvedono i referenti di Distretto. La Provincia puo' indicare
diverse modalita' di comunicazione delle uscite.
Modalita' di prelievo del cinghiale in forma collettiva
Metodo della girata
La caccia al cinghiale puo' essere esercitata oltre che in selezione
con il metodo della girata, utilizzando un solo cane con funzioni di
limiere.
Ciascun gruppo di girata e' composto da:
a) 1 conduttore di cane limiere di cui alla lettera h) del comma 1
dell'articolo 2, responsabile del gruppo, che assume le stesse
funzioni ed obblighi del caposquadra, come riportate nel paragrafo
successivo relativo alla caccia al cinghiale in battuta o braccata;
b) da 4 a 20 cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere
c), e), f) ed h) del comma 1 dell'articolo 2, anche non appartenenti
all'ATC nel quale opera il gruppo stesso.
Il conduttore di cui alla lettera a) nomina, tra i componenti del
gruppo stesso, due suoi sostituti.
Ad ogni singola azione di girata partecipa un conduttore di cane con
funzione di limiere e un numero variabile da 4 a 10 cacciatori.
Possono partecipare all'azione di girata un massimo di 3 invitati,
designati dal conduttore, comunque in possesso delle abilitazioni di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), e), f) ed h).
In quest'ultimo caso il gruppo, fermo restando il numero massimo di 10
cacciatori, deve essere composto da almeno 4 cacciatori iscritti al
gruppo stesso. Il conduttore responsabile del gruppo puo' autorizzare
a svolgere la funzione di conduttore nell'azione di girata i suoi
sostituti o altri cacciatori, sempre facenti parte del gruppo stesso
ed in possesso dei requisiti necessari.
I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati dall'Ente
nazionale della cinofilia italiana (ENCI) in apposite prove di
lavoro.
Ad ogni gruppo di girata devono essere assegnate, per la durata di
almeno una stagione venatoria, una o piu' zone di caccia all'interno
delle quali sono individuate parcelle di girata.
Non e' consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle
contigue.
Il conduttore referente del gruppo, o un suo sostituto, deve
compilare, per ogni azione di girata, una scheda delle presenze e, al
termine della giornata, una scheda di abbattimento. Ciascun cacciatore
puo' afferire ad un solo gruppo di girata in ambito regionale durante
la stessa stagione venatoria.
La caccia al cinghiale con il metodo della girata e' consentita:
a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20
e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
b) con armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5
mm. caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non
inferiore a mm. 40.
E' vietato portare cartucce a munizione spezzata.
Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla
girata devono indossare capi di abbigliamento ad alta visibilita'
aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della
strada. E' compito del Conduttore accertarsi del loro utilizzo.
Il responsabile del gruppo di girata deve consegnare, a richiesta
della Commissione tecnica, dell'Ente di gestione del parco o della
Provincia e secondo le modalita' da loro stabilite, le mandibole
complete dei capi abbattuti; tali mandibole verranno restituite non
appena esaurite le opportune verifiche.
Metodo della battuta o braccata
La caccia al cinghiale puo' infine essere esercitata oltre che in
selezione e con il metodo della girata, anche con il metodo della
battuta o braccata.
Le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 40
cacciatori ed effettuano le braccate o le battute con la presenza di
almeno 15 membri, salvo diverse disposizioni della Provincia.
Nelle aziende faunistico-venatorie le squadre possono essere composte
anche in numero diverso rispetto a quello indicato al punto
precedente.
Ciascun cacciatore puo' afferire ad una sola squadra in ambito
regionale durante la stessa stagione venatoria. Al fine di permettere
a tutti i cacciatori in possesso della necessaria qualifica di
praticare la caccia al cinghiale, la squadra e' obbligata ad accettare
l'iscrizione di cacciatori fino al numero massimo stabilito dalla
Provincia, una quota dei quali anche non appartenenti all'ATC dove
opera la squadra stessa.
Possono partecipare alla battuta, oltre ai componenti della squadra,
altri cacciatori anche non iscritti all'ATC, purche' in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sino ad un
massimo di 5 invitati designati dal caposquadra.
Puo' svolgere la funzione di caposquadra il cacciatore che ha
acquisito la qualifica di cui alla lettera f) del comma 1
dell'articolo 2.
Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la
responsabilita' della corretta esecuzione della battuta o della
braccata, collabora con la Commissione tecnica e si fa carico delle
eventuali attivita' gestionali.
Allo scopo di consentire la raccolta di dati relativi al prelievo e
per agevolare le attivita' di vigilanza, il caposquadra e' tenuto a
compilare puntualmente, prima dell'inizio di ogni battuta, una scheda
delle presenze indicando i membri della squadra e gli eventuali
invitati, nonche' gli eventuali altri dati.
Il caposquadra e' tenuto inoltre a compilare una scheda di
abbattimento al termine della giornata di caccia. Tali schede,
contenute in registri a piu' copie forniti dalla Provincia, debbono
essere inviate settimanalmente alla Commissione tecnica dell'ATC in
cui la squadra opera, all'Area protetta se la caccia viene svolta
all'interno di un'Area contigua ad un Parco e alla Provincia.
Al termine di ogni battuta o braccata effettuata nell'ATC o nell'Area
contigua ad un Parco, il caposquadra, in caso di sospetto ferimento,
e' tenuto a contattare il Responsabile del Distretto o il Conduttore
referente,  per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso
del cane da traccia abilitato, secondo le modalita' previste dalla
Provincia in ottemperanza all'articolo 20.
Nell'esercizio delle proprie funzioni il caposquadra deve essere in
possesso della seguente documentazione ed esibirla, se richiesta, al
personale incaricato della vigilanza:
a) documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla
Provincia;
b) autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di caccia,
rilasciata dal Consiglio direttivo dell'ATC o dall'Ente di gestione
del Parco;
c) Scheda giornaliera della battuta.
Il caposquadra e' tenuto ad informare, con congruo preavviso, la
popolazione interessata dallo svolgimento di ogni singola azione di
caccia, utilizzando a tal fine i mezzi di diffusione che ritiene piu'
efficaci.
Il caposquadra, ad ogni azione di caccia, e' tenuto a segnalare, con
opportuni cartelli amovibili, i confini perimetrali e i percorsi di
accesso all'area di svolgimento della battuta o braccata.
Il caposquadra deve consegnare, a richiesta della Commissione tecnica,
dell'Ente Parco o della Provincia e secondo le modalita' da loro
stabilite, le mandibole complete dei capi abbattuti; tali mandibole
verranno restituite non appena esaurite le opportune verifiche.
La caccia al cinghiale in battuta o braccata e' consentita:
a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20
e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
b) con armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5
mm. caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non
inferiore a mm. 40.
E' vietato portare cartucce a munizione spezzata.
I cacciatori che partecipano ad una battuta o braccata debbono
raggiungere le poste con l'arma scarica.
I partecipanti devono caricare l'arma al segnale di inizio battuta e
scaricarla al segnale di fine. Il cacciatore non deve abbandonare la
posta assegnatagli dal caposquadra, fino al segnale di fine battuta.
Al fine di ridurre l'impatto derivante dalla caccia al cinghiale con
il metodo della braccata, le mute utilizzate devono essere selezionate
sia sotto l'aspetto numerico che qualitativo.
La valutazione relativa alla qualita' degli ausiliari utilizzati, se
iscritti agli appositi libri genealogici, e' demandata all'ENCI che
rilascia apposito attestato di idoneita' a seguito di apposite prove
di lavoro, tese a valutare in particolare disciplina, capacita' di
coesione, collegamento nel lavoro e conoscenza del selvatico di
ciascun cane.
La composizione delle mute utilizzate puo' pertanto essere la
seguente:
- nessuna limitazione nel numero dei cani qualora tutti gli individui
siano in possesso dell'abilitazione rilasciata dall'ENCI;
- qualora i cani utilizzati non siano in possesso dell'abilitazione
ENCI non deve essere superato il numero di 12 individui per ogni
azione di braccata. Su proposta del caposquadra l'ATC, entro il
termine del 31 marzo, puo' richiedere alla Provincia l'utilizzo di un
numero maggiore di cani motivata sia dalla necessita' di affiancare
alla muta giovani cani, di eta' non superiore a 24 mesi, in
addestramento, sia da particolari caratteristiche orografiche della
zona assegnata, da un elevato indice di boscosita' o da altre
peculiarita' faunistico-ambientali;
- qualora ai 12 cani vengano affiancati soggetti in possesso di
specifica autorizzazione rilasciata dall'ENCI, il numero massimo delle
mute viene stabilito dalla Provincia ed in ogni caso queste non
dovranno superare il numero di 28 nei quali possono essere compresi un
numero massimo di 4 giovani cani in addestramento, di eta' non
superiore a 24 mesi.
Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla
battuta o braccata devono indossare capi di abbigliamento ad alta
visibilita' aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal
Codice della strada; e' compito del Caposquadra accertarsi del loro
utilizzo.
Destinazione dei capi abbattuti in azione di caccia o in attivita' di
controllo
In ottemperanza alle norme vigenti in materia sanitaria ed in
particolare in attuazione delle Reg. (CE) n. 852/2004 relativa
all'igiene dei prodotti alimentari  e Reg. (CE) n. 853/2004 che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale, nonche' dalle linee guida applicative dei regolamenti
medesimi emanate dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome, gli ungulati abbattuti nell'esercizio
dell'attivita' venatoria, possono avere la seguente destinazione:
a) autoconsumo da parte del cacciatore;
b) cessione diretta;
c) "commercializzazione", ovvero cessione con l'obbligo di
conferimento presso un "Centro di lavorazione delle carni".
Per gli ungulati abbattuti nell'ambito di Piani di controllo l'unica
destinazione ammessa e' il conferimento presso un centro di
lavorazione carni.
La cessione diretta avviene mediante trasferimento di un capo intero,
in pelle, privato di stomaco e intestino e accompagnato dai visceri,
ad un consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi al
dettaglio o di somministrazione a livello locale, con l'obbligo di
documentarne la provenienza e per il cinghiale la negativita' alla
Trichinosi.
Il conferimento presso un "Centro di lavorazione delle carni", in
ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti in materia,
deve avvenire con le seguenti modalita':
- il capo abbattuto deve essere privato di stomaco e intestino e
trasportato in un "Centro di lavorazione della selvaggina"
accompagnato dai visceri ben identificabili (organi della cavita'
toracica, addominale e pelvica, nonche' trachea ed esofago) e scortato
da una dichiarazione del cacciatore attestante data, ora e luogo
dell'abbattimento;
- testa e visceri non devono essere trasportati al Centro di
lavorazione nel caso in cui il capo abbattuto venga esaminato, subito
dopo l'uccisione, da una "persona all'uopo formata" che allega alla
carcassa una dichiarazione, appositamente numerata, nella quale oltre
ad indicare la data, l'ora e il luogo dell'abbattimento, si attesti
che l'animale e' stato sottoposto ad esame, a seguito del quale non
sono state evidenziate caratteristiche indicanti che la carne
presentava un rischio per la salute; nel caso del cinghiale testa e
diaframma devono sempre accompagnare la carcassa.
Per "personale formato" s'intende chiunque abbia seguito lo specifico
corso formativo ai sensi dell' Allegato III, Cap. 1 Sez. IV, del Reg.
(CE) n. 853/2004, al quale possono partecipare preferibilmente, in
considerazione delle funzioni svolte, rilevatori biometrici,
capisquadra, responsabili di girata e loro sostituti, Responsabili di
Distretti di gestione degli ungulati, Direttori di Aree protette o
loro delegati, Direttori di Aziende faunistiche o loro delegati.
La refrigerazione dei capi deve iniziare nel piu' breve lasso di tempo
dall'abbattimento e raggiungere una temperatura in tutta la carne non
superiore a 7°C. Per facilitare le operazioni di raffreddamento le
carcasse, nell'impossibilita' di essere avviate immediatamente ad un
Centro di lavorazione, potranno essere trasportate temporaneamente in
un "centro di sosta o centro di raccolta", ben identificato e
funzionale al luogo di abbattimento, gia' autorizzato ai sensi della
Legge 30 aprile 1962, n. 283 recante "Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"
o registrato ai sensi del Reg.(CE) 852/2004, articolo 6, paragrafo 2.
E' considerato centro di sosta o centro di raccolta anche un "Punto di
raccolta e controllo dei capi abbattuti" di cui all'articolo 4 comma 4
lettera l) o una "Casa di caccia" utilizzata dalla squadra o dal
gruppo di girata nella caccia collettiva al cinghiale, con pareti e
pavimenti facilmente lavabili, dotato almeno di acqua pulita, di una
cella frigorifera di capacita' idonea a contenere le carcasse non
accatastate e di appositi contenitori per i visceri degli animali e
degli altri scarti non destinati al consumo umano.
Nei centri di raccolta devono essere rispettati i requisiti gestionali
previsti dal  Reg. (CE) n. 852/2004 e dovra' essere tenuto un registro
di carico e scarico dei capi conferiti, al fine della
rintracciabilita'.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 maggio 2008	VASCO ERRANI

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