REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 1 della Legge regionale 22 novembre 1999, n.
34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 1 - Titolari del diritto di iniziativa popolare
1. In attuazione degli articoli 33 e 34 dello Statuto, l'iniziativa
popolare delle leggi e delle proposte di istituzione di commissioni
consiliari speciali di inchiesta, di indagine e di studio e'
esercitata:
a) da almeno cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei
comuni della Regione Emilia-Romagna;
b) da ciascun Consiglio provinciale;
c) dai tanti consigli comunali che, singolarmente o complessivamente,
raggiungano una popolazione di almeno cinquemila abitanti".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2 della Legge regionale 22 novembre 1999, n.
34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 2 - Requisiti
1. La proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del
progetto di legge, redatto in articoli, ed essere accompagnata da una
relazione che, in conformita' con quanto previsto per i progetti di
iniziativa consiliare, ne illustri le finalita' ed il contenuto.
2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del
bilancio della Regione deve contenere, nel testo del progetto di legge
o nella relazione, gli elementi necessari per la determinazione del
relativo onere finanziario.
3. La proposta di istituzione di commissioni consiliari speciali di
inchiesta, di indagine e di studio, deve indicarne l'oggetto e
delimitarne la materia".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo del comma 7 dell'articolo 5 della Legge regionale 22
novembre 1999, n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa
popolare e referendum e' il seguente:
"Art. 5 - Esercizio dell'iniziativa popolare
(omissis)
7. Se la verifica di cui al comma 6 da' risultato negativo, il
responsabile del procedimento dichiara improcedibile la proposta di
iniziativa popolare e il procedimento e' concluso. Se da' risultato
positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il
testo della proposta, riprodotto da uno dei fogli recanti le
sottoscrizioni di cui al comma 1, alla Commissione per i procedimenti
referendari e d'iniziativa popolare, di cui agli articoli 40 e
seguenti. Della dichiarazione di improcedibilita' o della trasmissione
alla Commissione e' data comunicazione agli incaricati di cui al comma
3".
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 6 della Legge regionale 22 novembre 1999, n.
34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 6 - Esame di ammissibilita' della proposta
1. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa
popolare decide sull'ammissibilita' della proposta entro i successivi
trenta giorni, pronunciandosi espressamente in merito a:
a) competenza regionale nella materia oggetto della proposta;
b) conformita' della proposta alle norme della Costituzione e dello
Statuto regionale;
c) sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;
d) insussistenza dei limiti di cui all'art. 3.
2. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5, sono informati, con
almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Commissione, della
riunione in cui la Commissione iniziera' l'esame della proposta. Hanno
diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla
Commissione ed illustrare la proposta prima che la Commissione adotti
la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede,
relazioni e documenti, del cui esame la Commissione deve dar conto
nelle premesse del parere. La Commissione puo' convocare in ogni
momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori
elementi di valutazione.
3. La decisione di cui al comma 1 e' comunicata, entro cinque giorni,
al responsabile del procedimento che ne da' immediata notizia agli
incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5".
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'articolo 7 della Legge regionale 22
novembre 1999, n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa
popolare e referendum e' il seguente:
"Art. 7 - Vidimazione dei fogli per le firme
1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa
popolare, ad eccezione di quelle di cui alla lett. a) del comma 1
dell'art. 5, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma
del comma 5. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in
epigrafe, il testo del progetto di legge o della proposta. Il formato
dei fogli e' libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli
separati da quelli sui quali e' stampato il testo del progetto o della
proposta.
(omissis)"
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 8 della Legge regionale 22 novembre 1999, n.
34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 8 - Raccolta delle firme
1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al progetto o alla
proposta, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in
modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il
cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste
elettorali l'elettore e' iscritto. Le firme prive di tali indicazioni,
o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono
considerate nulle.
2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate a pena di
nullita'. Sono competenti per l'autenticazione:
a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 della Legge 53/90,
come modificato dall'art. 1 della Legge 28 aprile 1998, n. 130, e
dall'art. 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 120;
b) i consiglieri regionali, che abbiano dichiarato per iscritto la
loro disponibilita' al Presidente del Consiglio regionale.
3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui e'
effettuata, e puo' essere unica per tutte le firme contenute in
ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 2. In
tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente
autenticate.
4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme
da' atto della manifestazione di volonta' dell'elettore analfabeta o
comunque impedito ad apporre la propria firma.
5. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune
dell'Emilia-Romagna e' comprovata dai relativi certificati, anche,
collettivi, dei sottoscrittori. Detta iscrizione puo' essere
comprovata anche da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2
della Legge 4 gennaio 1968, n. 15".
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 9 della Legge regionale 22 novembre 1999, n.
34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 9 - Esame di regolarita' della proposta
1. Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di iniziativa
popolare sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni
successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero
uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data
di autenticazione delle firme.
2. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1,
i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, a cura di almeno uno degli
incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. Ai fogli sono allegati i
certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni
sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del
deposito e' redatto, a cura del responsabile del procedimento,
processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i
depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilita':
a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1
e depositate;
b) sulla regolarita' delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
c) sulla regolarita' delle certificazioni;
d) sul numero e sulla regolarita' delle dichiarazioni sostitutive
attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di
uno dei comuni della Regione;
e) sulla assenza di firme doppie.
3. Entro trenta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento
cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri
casuali e discrezionali, chiedendo alle Amministrazioni comunali
conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste
elettorali. Puo' disporre, ove lo ritenga necessario, controlli piu'
vasti o generali. Le Amministrazioni comunali sono tenute a rispondere
entro il termine assegnato.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del
procedimento verifica:
a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a
quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se
tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lett. a) del comma 1
dell'art. 5, riscontrate regolari - sono almeno cinquemila;
b) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lett. a), comprese
quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 5, risultano
raccolte entro il termine di cui al comma 1;
c)se almeno cinquemila delle firme di cui alla lett. b) sono autenticate
secondo quanto disposto dall'art. 8;
d) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lett. c) sono
corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste
elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare
dichiarazione sostitutiva.
5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:
a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 8, o con
indicazioni non rispondenti a quanto richiesto nella stessa norma;
b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari
relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di
un Comune della Regione;
d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione
d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla
regolare dichiarazione sostitutiva.
6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento da' atto del
risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle
loro conseguenze. Il verbale e' trasmesso all'Ufficio di Presidenza
del Consiglio ed e' comunicato agli incaricati di cui al comma 3
dell'art. 5.
7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e
sulla base dei dati in esso contenuti, l'Ufficio di Presidenza
delibera sulla validita' della proposta di iniziativa popolare. La
deliberazione e' trasmessa in copia, entro cinque giorni dalla data di
adozione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di
cui al comma 3 dell'art. 5.
8. La proposta di iniziativa popolare e' dichiarata invalida, in
quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al
comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi
3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da
certificazione, o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste
elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a cinquemila".
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 10 della Legge regionale 22 novembre 1999,
n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 10 - Trasmissione alla Commissione consiliare competente
1. Dopo la deliberazione, di cui al comma 7 dell'art. 9, che dichiara
la regolarita' della proposta d'iniziativa popolare, il Presidente del
Consiglio regionale trasmette la proposta alla Commissione consiliare
competente per materia, dandone comunicazione, a cura del responsabile
del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.
2. La Commissione consiliare informa tempestivamente della data in cui
la proposta verra' discussa gli incaricati di cui al comma 3 dell'art.
5. Essi hanno facolta' di intervenire alla seduta della Commissione
per illustrare la proposta, e di presentare documenti e relazioni.
3. La Commissione, a norma del regolamento interno del Consiglio,
presenta al Consiglio la propria relazione.
4. Trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione consiliare
della proposta, senza che su di essa il Consiglio si sia pronunciato,
la proposta e' iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della
prima seduta del Consiglio, il quale deve decidere nel merito entro i
successivi dodici mesi".
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 10 della Legge regionale 22 novembre 1999,
n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 10 - Trasmissione alla Commissione consiliare competente
1. Dopo la deliberazione, di cui al comma 7 dell'art. 9, che dichiara
la regolarita' della proposta d'iniziativa popolare, il Presidente del
Consiglio regionale trasmette la proposta alla Commissione consiliare
competente per materia, dandone comunicazione, a cura del responsabile
del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5.
2. La Commissione consiliare informa tempestivamente della data in cui
la proposta verra' discussa gli incaricati di cui al comma 3 dell'art.
5. Essi hanno facolta' di intervenire alla seduta della Commissione
per illustrare la proposta, e di presentare documenti e relazioni.
3. La Commissione, a norma del regolamento interno del Consiglio,
presenta al Consiglio la propria relazione.
4. Trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione consiliare
della proposta, senza che su di essa il Consiglio si sia pronunciato,
la proposta e' iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della
prima seduta del Consiglio, il quale deve decidere nel merito entro i
successivi dodici mesi".
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 11 della Legge regionale 22 novembre 1999,
n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 11 - Modalita' di presentazione della proposta
1. Le deliberazioni dei consigli provinciali e comunali che approvano
il progetto o la proposta sono trasmesse dai Presidenti delle province
o dai Sindaci dei comuni proponenti all'ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale.
2. La proposta si considera presentata:
a) in caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, nel
giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del
Consiglio provinciale;
b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno
in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di
Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui alla
lett. c) del comma 1 dell'art. 1.
3. In caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, tra la data
di adozione della prima deliberazione e quella di adozione dell'ultima
deliberazione, necessaria ad integrare il requisito di cui alla lett.
c) del comma 1 dell'art. 1, non possono intercorrere piu' di 180
giorni.
4. Nella deliberazione il Consiglio provinciale o i Consigli comunali
indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. In
caso di iniziativa promossa da Consigli comunali, i nomi degli
incaricati devono essere gli stessi per tutti i Comuni, in caso di
difformita' vale l'indicazione data dal Comune che ha presentato la
prima deliberazione.
5. Ricevuta la deliberazione del Consiglio provinciale, o la prima
deliberazione di un Consiglio comunale, il responsabile del
procedimento ne trasmette copia alla Commissione per i procedimenti
referendari e d'iniziativa popolare. La Commissione svolge l'esame di
ammissibilita' secondo quanto disposto dall'art. 6.
6. In caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale,
l'Ufficio di Presidenza delibera sulla regolarita' della proposta
entro dieci giorni dalla decisione di ammissibilita' da parte della
Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare.
7. In caso di iniziativa esercitata da piu' Consigli comunali, il
responsabile del procedimento, dopo la decisione di ammissibilita',
riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il
requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, siano
pervenute entro il termine di cui al comma 3. Appena il riscontro da'
esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del
termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne da'
comunicazione all'Ufficio di Presidenza, che delibera la regolarita'
della proposta. Se il riscontro da' esito negativo, il responsabile
del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare".
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 12 della Legge regionale 22 novembre 1999,
n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 12 - Requisiti e condizioni
1. In attuazione dell'art. 36 dello Statuto, il referendum per
l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un
regolamento o di uno o piu' atti amministrativi di interesse generale
e' indetto quando lo richiedano almeno quarantamila elettori iscritti
nelle liste elettorali dei comuni dell'Emilia-Romagna, oppure dieci
consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti
della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, o
almeno due consigli provinciali.
2. Sono atti amministrativi di interesse generale, ai fini di cui
all'art. 36 dello Statuto, quelli il cui contenuto riguarda interessi
generali, o interessi settoriali, o interessi diffusi, riferibili,
anche indirettamente, a tutto il territorio regionale.
3. Il referendum abrogativo non puo' essere proposto per lo Statuto,
per i regolamenti interni del Consiglio e della Giunta regionale, per
le leggi tributarie e di bilancio, e per le norme regolamentari
meramente esecutive di leggi dello Stato.
4. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di
leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la
proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
5. L'iniziativa referendaria non puo' essere esercitata negli otto
mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale.
6. Non puo' formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito che
sia gia' stato dichiarato inammissibile, se non e' trascorso almeno un
anno dalla dichiarazione di inammissibilita'".
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 13 della Legge regionale 22 novembre 1999,
n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 13 - Presentazione del quesito referendario
1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa, almeno
tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualita' di
promotori della raccolta depositano all'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale:
a) il testo del quesito referendario, come precisato dall'art. 14, su
fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dei commi 2, 3 e
4 dell'art. 8, di non meno di trecento e non piu' di quattrocento
cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della
Regione; le firme sono presentate raggruppate per Comune di iscrizione
nelle liste elettorali dei sottoscrittori;
b) una relazione illustrativa della proposta di referendum
abrogativo;
c) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri
sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
2. Si applica quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5.
3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori
indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti
postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone alle
quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori
della richiesta di referendum. Tali incaricati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati
espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento stesso;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del
referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel
verbale, si intende che gli incaricati ed i delegati possano agire
disgiuntamente.
4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono
effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai
promotori, il verbale che, certificando l'avvenuto deposito, riporta
le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro
responsabilita':
a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario a
norma della lett. a) del comma 1;
b) sulla regolarita' delle autenticazioni e delle certificazioni
riguardanti le firme stesse;
c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lett. a);
d) circa gli incaricati di cui al comma 3.
6. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 1, il responsabile
del procedimento verifica che almeno trecento delle firme di cui al
comma 1, lett. a) siano regolarmente autenticate e siano corredate dei
certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della
Regione.
7. Se la verifica di cui al comma 6 da' risultato negativo, il
responsabile del procedimento dichiara improcedibile la richiesta di
referendum, e il procedimento e' concluso. Se da' risultato positivo,
il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo del
quesito e la relazione illustrativa alla Commissione per i
procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, di cui agli articoli
40 e seguenti. Della dichiarazione di improcedibilita' o della
trasmissione alla Commissione e' data comunicazione agli incaricati di
cui al comma 3.
8. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Consiglio e al
Presidente della Giunta regionale la presentazione dell'iniziativa
referendaria che non sia stata dichiarata improcedibile a norma del
comma 7. Il Presidente della Giunta dispone la pubblicazione del testo
del quesito nel Bollettino Ufficiale della Regione".
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 15 della Legge regionale 22 novembre 1999,
n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 15 - Ammissibilita' del quesito referendario
1. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa
popolare decide sull'ammissibilita' della richiesta di referendum
abrogativo, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del
quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e
motivatamente in merito:
a) all'oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito
riguardi leggi regionali, regolamenti regionali, atti amministrativi
regionali di interesse generale;
b) al rispetto dei limiti posti al comma 4 dell'art. 36, dello Statuto
regionale;
c) al rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni posti
dall'art. 12;
d) alla chiarezza ed all'univocita' del quesito, come definito
all'art. 14;
e) all'omogeneita' ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del
quesito.
2. Sempre ai fini della ammissibilita', la Commissione, in caso che il
quesito referendario investa atti legislativi, verifica inoltre che in
caso di risultato positivo del referendum non si produca il venire
meno di normative a contenuto costituzionalmente o statutariamente
vincolato od obbligatorio.
3. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13, sono informati, con
almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Commissione, della
riunione in cui la Commissione iniziera' l'esame del quesito. Hanno
diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla
Commissione ed illustrare il quesito referendario prima che la
Commissione adotti il proprio parere. Possono liberamente produrre,
nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Commissione
deve dar conto nelle premesse della sua decisione. La Commissione puo'
convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere
chiarimenti o ulteriore elementi di valutazione.
4. La Commissione comunica la propria decisione sull'ammissibilita'
del quesito, entro cinque giorni dalla deliberazione:
a) al Presidente del Consiglio regionale, che ne da' notizia al
Consiglio regionale;
b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13;
c) al Presidente della Giunta, che ne dispone la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale".
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 18 della Legge regionale 22 novembre 1999,
n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 18 - Esame di regolarita' della richiesta di referendum
1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di
referendum sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni
successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero
uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data
di autenticazione delle firme.
2. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i
fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, a cura di almeno uno degli
incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. Ai fogli sono allegati i
certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le dichiarazioni
sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del
deposito e' redatto, a cura del responsabile del procedimento,
processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i
depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilita':
a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1
e depositate;
b) sulla regolarita' delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
c) sulla regolarita' delle certificazioni;
d) sul numero e sulla regolarita' delle dichiarazioni sostitutive
attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di
uno dei comuni della Regione;
e) sulla assenza di firme doppie.
3. Entro quaranta giorni dal deposito, il responsabile del
procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri
casuali e discrezionali, chiedendo alle Amministrazioni comunali
conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste
elettorali. Puo' disporre, ove lo ritenga necessario, controlli piu'
vasti o generali. Le Amministrazioni comunali sono tenute a rispondere
entro il termine assegnato.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del
procedimento verifica:
a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a
quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se
tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lett. a) del comma 1
dell'art. 13, riscontrate regolari - sono almeno quarantamila;
b) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. a), comprese
quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, risultano
raccolte entro il termine di cui al comma 1;
c) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. b) sono
autenticate secondo quanto disposto dall'art. 8;
d) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. c) sono
corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste
elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare
dichiarazione sostitutiva.
5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:
a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 17, o con
indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;
b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari
relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di
un Comune della Regione;
d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione
d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla
regolare dichiarazione sostitutiva.
6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento da' atto del
risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle
loro conseguenze. Il verbale e' trasmesso all'Ufficio di Presidenza
del Consiglio ed e' comunicato, agli incaricati di cui al comma 3
dell'art. 13.
7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e
sulla base dei dati in esso contenuti, l'Ufficio di Presidenza
delibera sulla validita' della richiesta di referendum abrogativo. La
deliberazione e' trasmessa in copia, entro cinque giorni dalla data di
adozione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di
cui al comma 3 dell'art. 13. Se la deliberazione dichiara la validita'
della richiesta, e' trasmessa, entro lo stesso termine, anche alla
Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare.
8. La richiesta di referendum abrogativo e' dichiarata invalida, in
quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al
comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi
3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da
certificazione o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste
elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a quarantamila".
NOTA ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 19 della Legge regionale 22 novembre 1999,
n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 19 - Procedibilita' definitiva del referendum
1. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa
popolare, entro trenta giorni successivi al ricevimento della
deliberazione di regolarita' di cui al comma 7 dell'art. 18,
verifica:
a) se e' intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, degli atti o
delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum;
b) nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o parziale,
se essa e' accompagnata da altra disciplina della stessa materia.
2. Nel caso sia intervenuta abrogazione totale della disciplina
sottoposta a referendum, la Commissione delibera l'improcedibilita'
del referendum.
3. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina
sottoposta a referendum, la Commissione verifica se le disposizioni
rimaste in vigore devono essere sottoposte a referendum, procedendo,
se necessario, alla eventuale modificazione del quesito. A tal fine la
Commissione acquisisce, con le modalita' di cui al comma 3 dell'art.
15, il parere e le osservazioni degli incaricati di cui al comma 3
dell'art. 13.
4. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra
disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni
oggetto del referendum, la Commissione riscontra se la nuova normativa
ha modificato i princi'pi ispiratori della complessiva disciplina
preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti. A tal fine
acquisisce, con le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 15, il parere
e le osservazioni degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.
5. Se dal riscontro di cui ai commi 3 e 4 risulta che la nuova
disciplina modifica sostanzialmente la disciplina preesistente, la
Commissione delibera l'improcedibilita' del referendum.
6. Se dal riscontro di cui ai commi 3 e 4 risulta che la nuova
disciplina e' sostanzialmente uguale alla disciplina preesistente, la
Commissione decide la procedibilita' del referendum, modificando per
quanto necessario il quesito referendario.
7. Le decisioni di cui ai commi 2, 5 e 6 sono comunicate dal
Presidente della Commissione, entro tre giorni dalla loro adozione, ai
soggetti di cui all'art. 15, comma 4, i quali provvedono alla
comunicazione ed alla pubblicazione ivi previste".
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 20 della Legge regionale 22 novembre 1999,
n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 20 - Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali
o comunali
1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali contenenti il
quesito referendario come determinato dall'art. 14, devono essere
trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni
interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Il quesito referendario deve essere assolutamente identico in tutte
le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali. Le deliberazioni
contenenti un quesito anche minimamente diverso sono considerate come
distinte iniziative di referendum.
3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la
presentazione del quesito:
a) in caso di iniziativa esercitata da Consigli provinciali, nel
giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del
secondo Consiglio provinciale;
b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno
in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di
Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui al
comma 1 dell'art. 12.
4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di
Presidenza nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data
della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha
deliberato per primo.
5. Nelle deliberazioni i Consigli provinciali o i Consigli comunali
indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. I
nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i Consigli;
in caso di difformita' vale l'indicazione data dal Consiglio comunale
o provinciale che ha presentato la prima deliberazione.
6. Ricevuta la prima deliberazione il responsabile del procedimento ne
trasmette copia alla Commissione per i procedimenti referendari e
d'iniziativa popolare. la Commissione svolge l'esame di ammissibilita'
entro i successivi trenta giorni, secondo quanto disposto dall'art.
15.
7. Dopo la deliberazione di ammissibilita', il responsabile del
procedimento riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad
integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12 siano pervenute
entro il termine di cui al comma 4. Quando il riscontro da' esito
positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine
sopra indicato, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione
all'Ufficio di Presidenza, che delibera la regolarita' della proposta.
Se il riscontro da' esito negativo, il responsabile del procedimento
dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.
8. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una
o piu' deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali, vengano a
mancare, prima della dichiarazione di ammissibilita' del quesito, le
condizioni di cui al comma 1 dell'art. 12".
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 21 della Legge regionale 22 novembre 1999,
n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 21 - Indizione del referendum
1. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza che dichiarano la
validita' delle richieste di referendum abrogativo sono trasmesse, a
cura del responsabile del procedimento, entro cinque giorni dalla loro
adozione, al Presidente della Giunta regionale.
2. I referendum abrogativi si svolgono di norma in due tornate
annuali. Il Presidente della Giunta:
a) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1
pervenutegli nel periodo dal 1 luglio al 15 gennaio, decreta entro il
31 gennaio di ogni anno l'indizione del referendum, fissando la data
di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 16
maggio e il 30 giugno;
b) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1
pervenutegli nel periodo dal 16 gennaio al 30 giugno decreta entro il
15 luglio di ogni anno l'indizione del referendum, fissando la data di
convocazione degli elettori in una domenica compresa tra l'1 novembre
e il 15 dicembre.
Tra la data di indizione e la domenica in cui sono convocati gli
elettori debbono decorrere almeno centoventi giorni.
3. Il decreto del Presidente della Giunta di svolgimento del
referendum riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli
elettori.
4. Il decreto e' pubblicato senza ritardo nel Bollettino Ufficiale
della Regione, e' notificato al Commissario del Governo e al
Presidente della Corte d'appello di Bologna ed e' comunicato ai
Sindaci e ai Presidenti delle commissioni elettorali circondariali.
5. Il Presidente della Giunta da' inoltre notizia del decreto di
indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei Sindaci,
almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. I
manifesti devono riportare integralmente ed esclusivamente il decreto
del Presidente della Giunta.
6. Nel caso che nel corso dell'anno siano indetti referendum
nazionali, il Presidente della Giunta, previa intesa con il Ministro
dell'Interno, puo' disporre, con le modalita' di cui ai commi 3, 4, e
5, che le consultazioni sui referendum concernenti provvedimenti
regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali,
fissando la relativa data, modificando quella eventualmente gia'
fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dal comma 2. In tal
caso restano valide, in quanto possibile, le operazioni gia'
eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento
del referendum; esse sono individuate con decreto del Presidente della
Giunta".
NOTA ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 22 della Legge regionale 22 novembre 1999,
n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 22 - Concentrazione di istanze referendarie
1. Con il decreto di indizione del referendum, previsto dall'art. 21,
il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della
Commissione per i procedimenti referendari d'iniziativa popolare,
dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che
presentano uniformita' o analogia di materia.
2. Il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione di
cui al comma 1:
a) apporta al testo delle istanze da concentrare le correzioni
eventualmente necessarie od opportune per rendere chiaro il quesito da
porre agli elettori;
b) stabilisce, se necessario od opportuno, un nuovo testo della
sintesi del quesito referendario, ai fini di cui al comma 4 dell'art.
14.
3. La Commissione e' tenuta ad esprimere i pareri di cui ai commi 1 e
2 entro dieci giorni dalla richiesta".
NOTA ALL'ART. 19
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 25 della Legge regionale 22 novembre 1999,
n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 25 - Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del
referendum abrogativo
1. Qualora, prima della data di svolgimento del referendum, sia
intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il
referendum, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto,
dichiara che il referendum non ha piu' luogo.
2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina
cui si riferisce il referendum, il Presidente della Giunta, su
conforme parere della Commissione per i procedimenti referendari e
d'iniziativa popolare, stabilisce, con decreto, se la consultazione
referendaria debba avere ugualmente luogo e quali siano le
disposizioni oggetto del referendum, ovvero se il referendum non ha
piu' luogo.
3. Nel caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra
disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni
oggetto del referendum, il Presidente della Giunta, su conforme parere
della Commissione, stabilisce se la consultazione debba avere
ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum.
A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato i
princi'pi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i
contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua
solo o anche sulle nuove disposizioni.
4. Ove ritenga che il referendum, nei casi di cui ai commi 2 e 3,
debba avere luogo, il Presidente della Giunta, su conforme parere
della Commissione, provvede, col decreto di indizione del referendum
alla riformulazione del quesito referendario".
NOTA ALL'ART. 20
Comma 1
1) Il testo del comma 6 dell'articolo 30 della Legge regionale 22
novembre 1999, n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa
popolare e referendum e' il seguente:
"Art. 30 - Proclamazione dei risultati
(omissis)
6. I risultati sono proclamati dall'Ufficio regionale. Di tutte le
operazioni di tale Ufficio e' redatto verbale in quattro esemplari,
dei quali uno resta depositato presso la Corte d'appello e gli altri
sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale,
al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo".
NOTA ALL'ART. 21
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'articolo 32 della Legge regionale 22
novembre 1999, n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa
popolare e referendum e' il seguente:
"Art. 32 - Dichiarazione di avvenuta abrogazione
1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione
delle disposizioni oggetto di esso, il Presidente della Giunta
regionale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 22
Comma 1
1) La rubrica del Titolo III della Legge regionale 22 novembre 1999,
n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' la seguente:
"TITOLO III - Referendum consultivo facoltativo"
NOTA ALL'ART. 23
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 34 della Legge regionale 22 novembre 1999,
n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 34 - Oggetto
1. Il Consiglio regionale puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, l'indizione di referendum consultivi - a norma del
comma 2 dell'art. 37, dello Statuto - tendenti a conoscere l'opinione
della popolazione regionale, o di parte di essa, circa i princi'pi,
gli indirizzi o gli orientamenti:
a) di proposte di legge o di regolamenti regionali;
b) di proposte di provvedimenti amministrativi di interesse generale
di competenza del Consiglio regionale, o della Giunta regionale, o del
Presidente della Giunta regionale;
c) le proposte di mozioni o di risoluzioni che impegnino il Consiglio
regionale, o la Giunta, o il Presidente della Giunta, all'adozione,
secondo la rispettiva competenza, di atti legislativi, o
regolamentari, o di provvedimenti amministrativi di interesse
generale, indicandone i contenuti, i princi'pi, gli indirizzi o gli
orientamenti.
2. Possono formare oggetto di referendum solo le proposte che siano
state regolarmente presentate, secondo le norme del Regolamento
interno del Consiglio o del Regolamento interno della Giunta
regionale, o che, in caso di provvedimenti di competenza del
Presidente della Giunta regionale, siano state regolarmente
formalizzate".
NOTA ALL'ART. 24
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 35 della Legge regionale 22 novembre 1999,
n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 35 - Richiesta di referendum consultivo
1. La richiesta di referendum consultivo per gli atti di cui all'art.
34 puo' essere presentata esclusivamente:
a) dai titolari del diritto di iniziativa, di cui all'art. 27 dello
Statuto, per le proposte di legge regionale e per le mozioni o
risoluzioni, di cui alla lett. c) dell'art. 34, riguardanti atti
legislativi regionali;
b) dai consiglieri regionali e dalla Giunta regionale, per le proposte
di tutti gli atti di competenza del Consiglio;
c) dal Presidente della Giunta, sentita la Giunta, e dalla Giunta
regionale, rispettivamente per le proposte di provvedimenti di
competenza del Presidente e della Giunta.
2. Se la richiesta di referendum riguarda proposte di provvedimenti
amministrativi destinati ad avere effetti diretti solo su una parte
del territorio regionale, o mozioni o risoluzioni riguardanti tali
provvedimenti, i richiedenti indicano il territorio la cui popolazione
dovra' essere chiamata ad esprimersi.
3. La richiesta di referendum consultivo contiene, oltre alle
eventuali indicazioni di cui al comma 2:
a) una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei
richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;
b) il quesito referendario, formulato a norma dei commi 4, 5 e 6
dell'art. 14, in quanto compatibili.
4. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo da
parte dei cittadini, a norma della lett. a) del comma 1, si applicano
gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge. La Commissione
per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare ha facolta' di
modificare o riformulare il quesito, ove lo ritenga necessario a fini
di chiarezza e di univocita', nel rispetto delle intenzioni dei
richiedenti.
5. Nel caso di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio, dopo la
deliberazione adottata dall'Ufficio di Presidenza a norma dell'art. 9,
cura l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio della richiesta
di referendum consultivo.
6. La presentazione al Consiglio regionale della proposta di
referendum consultivo sospende il procedimento di esame e di
approvazione degli atti cui la proposta si riferisce. Il Consiglio
regionale delibera sulla proposta di referendum entro quindici giorni
dalla iscrizione della proposta stessa all'ordine del giorno
generale".
NOTA ALL'ART. 25
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 36 della Legge regionale 22 novembre 1999,
n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 36 - Indizione del referendum
1. La deliberazione consiliare che approva la richiesta di referendum
consultiva e' trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al
Presidente della Giunta.
2. Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice il
referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i
novanta ed i centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione.
Puo' tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno, specie se il
referendum concerne vasti ambiti territoriali o un numero molto alto
di elettori, se e' prevedibile che il referendum possa essere abbinato
ad altre consultazioni referendarie anche nazionali. Compatibilmente
con la natura del referendum, si applica, altresi', quanto disposto
dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 24".
NOTA ALL'ART. 26
Comma 1
1)  Il testo dell'articolo 37 della Legge regionale 22 novembre 1999,
n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum  e' il seguente:
"Art. 37 - Procedimento elettorale
1. Se il referendum riguarda la popolazione complessiva di almeno due
province, si osservano le disposizioni del Capo II del Titolo II in
ordine alla costituzione degli uffici elettorali, alle operazioni di
voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami.
Negli altri casi l'Ufficio provinciale, costituito ai sensi del comma
3 dell'art. 27, appena ricevuti i verbali di tutti gli uffici
elettorali di sezione e i relativi allegati, procede, in pubblica
adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli
aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti
validi contrari alla proposta oggetto del referendum.
2. Il referendum consultivo e' valido indipendentemente dal numero
degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.
3. I risultati del referendum sono pubblicati a cura del Presidente
della Giunta regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione".
NOTA ALL'ART. 27
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 38 della Legge regionale 22 novembre 1999,
n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 38 - Esito del referendum ed efficacia
1. L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a
referendum riprende dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei
risultati del referendum stesso. L'atto di approvazione definitiva,
nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum continuino il loro
corso, da' atto dell'intervenuto referendum e motiva le eventuali
difformita' del contenuto dell'atto rispetto all'esito del referendum.
Se l'atto ha natura legislativa, le stesse indicazioni devono essere
contenute nella relazione al progetto redatta dalla Commissione
consiliare referente".
NOTA ALL'ART. 28
Comma 1
1)Il testo dell'articolo 39 della Legge regionale 22 novembre 1999, n.
34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 39 - Concorrenza di proposte
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita la Conferenza dei
presidenti dei gruppi consiliari, decide in ordine al procedimento di
approvazione delle proposte di legge regionale o di provvedimento
presentate dopo l'approvazione della richiesta di referendum
consultivo e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso".
NOTA ALL'ART. 29
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 45 della Legge regionale 22 novembre 1999,
n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 45 - Responsabile del procedimento consiliare
1. Il Direttore generale del Consiglio regionale e' responsabile
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale che la
legge affida all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Il Direttore generale provvede ad assegnare a se' o ad altro
dipendente la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente al singolo procedimento. Fino a quando non sia
effettuata l'assegnazione, e' considerato responsabile del
procedimento il Direttore generale.
3. Il Direttore generale organizza lo svolgimento delle attivita' a
lui incombenti a norma della presente legge anche acquisendo, ove
occorra, con propria determinazione, risorse e servizi esterni
all'apparato consiliare ed impegnando e liquidando le spese
relative".
NOTA ALL'ART. 30
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 50 del Titolo V della Legge regionale 22
novembre 1999, n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa
popolare e referendum e' il seguente:
"Art. 50 - Abrogazione
1. E' abrogata la L.R. 25/10/1997, n. 35. Restano comunque salve le
modifiche, le sostituzioni e le abrogazioni da essa disposte".
NOTE ALL'ART. 31
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'articolo 3 della Legge regionale 22
novembre 1999, n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa
popolare e referendum e' il seguente:
"Art. 3 - Limiti
(omissis)
2. L'iniziativa non puo' essere esercitata nei sei mesi antecedenti la
scadenza del Consiglio. Per iniziativa si intende il deposito del
testo della proposta a norma dell'art. 5".
Comma 2
2) Il testo del comma 1 dell'articolo 4 della Legge regionale 22
novembre 1999, n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa
popolare e referendum e' il seguente:
"Art. 4 - Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa popolare
1. I cittadini che intendono presentare una proposta di iniziativa
popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla
struttura consiliare addetta all'assistenza legislativa. Allo stesso
fine possono anche richiedere dati e informazioni alle strutture del
Consiglio e della Giunta regionale.
(omissis)"
Comma 3
3) Il testo dell'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della Legge
regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne Testo unico in materia
di iniziativa popolare e referendum e' il seguente:
"Art. 5 - Esercizio dell'iniziativa popolare
1. Al fine di esercitare l'iniziativa popolare, tre elettori
dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualita' di promotori
dell'iniziativa stessa, depositano all'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale:
(omissis)"
Comma 4
4) Il testo del comma 2 dell'articolo 5 della Legge regionale 22
novembre 1999, n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa
popolare e referendum e' il seguente:
"Art. 5 - Esercizio dell'iniziativa popolare
(omissis)
2. La data del deposito di cui al comma 1, e le date di tutti gli
altri depositi previsti dalla presente legge, sono preventivamente
concordate dai promotori con il Direttore generale del Consiglio,
responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 45, nel rispetto dei
singoli termini previsti dalla legge.
(omissis)"
Comma 5
5) Il testo del comma 1 dell'articolo 24 della Legge regionale 22
novembre 1999, n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa
popolare e referendum e' il seguente:
"Art. 24 - Periodi di sospensione del referendum
1. Tutte le operazioni e le attivita' regolate dal presente Capo,
relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:
a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale e
nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;
b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo
intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio
regionale;
c) nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data
fissata per elezioni politiche o amministrative che riguardino almeno
la meta' dei comuni e delle province della Regione o interessino
comunque la meta' degli elettori della Regione.
(omissis)"
Comma 6
6) Il testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 della Legge
regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne Testo unico in materia
di iniziativa popolare e referendum e' il seguente:
"Art. 29 - Operazioni di scrutinio
(omissis)
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici elettorali
di sezione, nonche' alle operazioni degli uffici provinciali e
dell'Ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano:
a) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici
rappresentati nel Consiglio regionale;
(omissis)".
NOTA  ALL'ART. 32
Comma 1
1) Il titolo della Legge regionale 22 novembre 1999, n. 34, e' il
seguente: Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum.
Comma 2
2) Il testo degli articoli che costituiscono il Titolo IV della Legge
regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne Testo unico in materia
di iniziativa popolare e referendum, e' il seguente:
"TITOLO IV
COMMISSIONE PER I PROCEDIMENTI REFERENDARI
E D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 40
Istituzione della Commissione
per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare
1. E' istituita la Commissione per i procedimenti referendari e
d'iniziativa popolare, quale organo autonomo ed indipendente della
Regione incaricato di giudicare l'ammissibilita' delle proposte di
iniziativa popolare e - ai sensi del comma 5 dell'art. 36, dello
Statuto regionale - l'ammissibilita' delle richieste di referendum
abrogativi, e di rendere i pareri previsti dalla presente legge.
2. La Commissione dura in carica cinque anni. I componenti della
Commissione sono rieleggibili una sola volta. Al rinnovo della
Commissione si procede almeno tre mesi prima della scadenza.
Art. 41
Composizione ed elezione della Commissione
1. La Commissione e' composta dal difensore civico regionale, che la
presiede, e da sei membri eletti dal Consiglio regionale, secondo le
modalita' di cui al comma 3, tra persone che siano in possesso di
qualificate e documentate competenze in campo giuridico e che abbiano
i requisiti per l'elezione a Consigliere regionale.
2. Non possono far parte della Commissione:
a) coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari di
incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti o in movimenti
politici, o siano in atto titolari delle medesime cariche;
b) coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari o
componenti di organi regionali, o siano stati nominati a qualsiasi
carica da parte di organi regionali, o siano in atto titolari di tali
cariche;
c) coloro che intrattengano con la Regione, o che nei cinque anni
precedenti abbiano intrattenuto, anche per il tramite di persone
giuridiche o soggetti collettivi di cui fossero amministratori o soci
o collaboratori, rapporti professionali o di consulenza o comunque di
prestazione di lavoro, ad eccezione dei dipendenti regionali in
quiescenza.
3. Il Consiglio elegge i componenti della Commissione per i
procedimenti referendari e d'iniziativa popolare a voto segreto. Ogni
consigliere vota due nomi; risultano eletti i sei candidati che hanno
riportato il maggior numero di voti.
4. I componenti che per qualsiasi causa cessino anticipatamente dalla
carica sono sostituiti seguendo la graduatoria risultante dai voti
espressi dal Consiglio; a parita' di voti prevale il piu' anziano di
eta'. Nel caso in cui cio' non risulti possibile, come pure nel caso
in cui la Commissione perda contemporaneamente meta' dei componenti
elettivi, si procede al rinnovo integrale della Commissione.
5. Ove si verifichi il sopravvenire di cause di ineleggibilita' o di
incompatibilita', l'interessato e' tenuto a darne immediata notizia al
Presidente della Commissione. Il Presidente trasmette l'informazione
al Presidente del Consiglio regionale, che investe l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio per l'apertura del procedimento di decadenza.
La decadenza e' deliberata dall'Ufficio di Presidenza, al quale
compete anche avviare e concludere gli eventuali procedimenti di
revoca.
6. Ai componenti la Commissione sono dovuti i compensi stabiliti
annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si
applica la normativa generale sulle nomine di competenza regionale.
Art. 42
Elezione del vicepresidente della Commissione
1. L'avvenuta elezione della Commissione e' comunicata al difensore
civico, che provvede alla convocazione di insediamento. In tale
occasione, la Commissione elegge tra i suoi componenti un
vicepresidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o di
impedimento.
Art. 43
Sede e strutture di servizio
1. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa
popolare ha sede presso il difensore civico della Regione
Emilia-Romagna.
2. Il difensore civico assicura il buon andamento dell'attivita' e dei
lavori della Commissione consultiva mettendo a sua disposizione il
personale e le attrezzature necessarie.
Art. 44
Sedute e deliberazioni della Commissione
1. I componenti della Commissione sono tenuti a partecipare a tutte le
sedute. Le assenze a piu' di tre sedute senza giustificato motivo, a
giudizio del Presidente della Commissione, comportano la decadenza
dalla carica. La decadenza e' proposta dal Presidente della
Commissione, ed e' deliberata dall'Ufficio di Presidenza del
Consiglio.
2. Il Presidente della Commissione stabilisce il calendario e l'ordine
del giorno delle sedute, nonche', sentita la Commissione, le modalita'
di convocazione delle sedute.
3. Il Presidente nomina un relatore per ogni argomento sottoposto alla
Commissione.
4. La Commissione delibera validamente con la presenza di quattro
componenti, compreso il Presidente, ed a maggioranza assoluta dei
presenti. In caso di parita', prevale il voto del Presidente.
5. Nell'esercizio delle proprie funzioni consultive, la Commissione e'
tenuta a sentire i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 13 e ad
acquisire le loro osservazioni e memorie scritte, dando atto del loro
esame e della loro rilevanza nel testo dell'atto consultivo.
6. I componenti della Commissione non possono astenersi o non prendere
parte alla votazione. I commissari che dissentono dalla decisione
della Commissione possono presentare relazioni dissenzienti, che
vengono allegate alla deliberazione.
7. La Commissione puo' disciplinare il proprio funzionamento con un
regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti".
Comma 3
3) Il testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 della Legge
regionale 22 novembre 1999, n. 34 che concerne Testo unico in materia
di iniziativa popolare e referendum e' il seguente:
"Art. 48 - Spese
1. Fanno carico al bilancio della Regione:
(omissis)
c) le spese per i compensi ai componenti della Commissione consultiva
di cui all'art. 40;
(omissis)".
4) Il testo dell'articolo 50 della Legge regionale 22 novembre 1999,
n. 34 che concerne Testo unico in materia di iniziativa popolare e
referendum e' il seguente:
"Art. 50 - Abrogazione
1. E' abrogata la L.R. 25/10/1997, n. 35. Restano comunque salve le
modifiche, le sostituzioni e le abrogazioni da essa disposte".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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