REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art.  1 -  Sostituzione dell'articolo 1 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art.  2 -  Sostituzione dell'articolo 2 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art.  3 -  Modificazione dell'articolo 5 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art.  4 -  Sostituzione dell'articolo 6 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art.  5 -  Modificazione dell'articolo 7 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art.  6 -  Sostituzione dell'articolo 8 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art.  7 -  Sostituzione dell'articolo 9 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art.  8 -  Sostituzione dell'articolo 10 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art.  9 -  Aggiunta dell'articolo 10-bis nella Legge regionale n. 34
del 1999
Art. 10 -  Sostituzione dell'articolo 11 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art. 11 -  Sostituzione dell'articolo 12 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art. 12 -  Sostituzione dell'articolo 13 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art. 13 -  Sostituzione dell'articolo 15 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art. 14 -  Sostituzione dell'articolo 18 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art. 15 -  Sostituzione dell'articolo 19 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art. 16 -  Sostituzione dell'articolo 20 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art. 17 -  Sostituzione dell'articolo 21 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art. 18 -  Sostituzione dell'articolo 22 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art. 19 -  Sostituzione dell'articolo 25 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art. 20 -  Modificazione dell'articolo 30 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art. 21 -  Modificazione dell'articolo 32 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art. 22 -  Modificazione della rubrica del TITOLO III della Legge
regionale n. 34 del 1999
Art. 23 -  Sostituzione dell'articolo 34 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art. 24 -  Sostituzione dell'articolo 35 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art. 25 -  Sostituzione dell'articolo 36 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art. 26 -  Sostituzione dell'articolo 37 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art. 27 -  Sostituzione dell'articolo 38 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art. 28 -  Sostituzione dell'articolo 39 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art. 29 -  Sostituzione dell'articolo 45 della Legge regionale n. 34
del 1999
Art. 30 -  Aggiunta del TITOLO V-bis nella Legge regionale n. 34 del
1999
Art. 31 -  Adeguamento alla nuova denominazione del Consiglio
regionale di cui alla Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 "Statuto
della Regione Emilia-Romagna"
Art. 32 -  Norma finale e abrogazioni
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 1
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 1 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 1
Titolari del diritto di iniziativa popolare
1. In attuazione dell'articolo 18 dello Statuto, l'iniziativa popolare
delle leggi e' esercitata:
a) da almeno cinquemila elettori, iscritti nelle liste elettorali dei
Comuni della Regione Emilia-Romagna;
b) da ciascun Consiglio provinciale;
c) dai tanti Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente,
raggiungano una popolazione di almeno cinquantamila abitanti.".
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 2
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 2 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 2
Requisiti
1. La proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del
progetto di legge, redatto in articoli, ed essere accompagnata da una
relazione che ne illustri le finalita' ed il contenuto.
2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del
bilancio della Regione deve contenere, nel testo del progetto di legge
o nella relazione, gli elementi necessari per la determinazione del
relativo onere finanziario.".
Art. 3
Modificazione dell'articolo 5
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. Il comma 7 dell'articolo 5 della Legge regionale n. 34 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
"7. Se la verifica di cui al comma 6 da' risultato negativo, il
responsabile del procedimento dichiara improcedibile la proposta di
iniziativa popolare e il procedimento e' concluso. Se da' risultato
positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il
testo della proposta, riprodotto da uno dei fogli recanti le
sottoscrizioni di cui al comma 1, alla Consulta di garanzia statutaria
di cui all'articolo 69 dello Statuto. Della dichiarazione di
improcedibilita' o della trasmissione alla Consulta e' data
comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.".
Art. 4
Sostituzione dell'articolo 6
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 6 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 6
Esame di ammissibilita' della proposta
1. La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammis- sibilita'
della proposta entro i successivi trenta giorni, pronunciandosi
espressamente in merito a:
a) competenza regionale nella materia oggetto della proposta;
b) conformita' della proposta alle norme della Costituzione e dello
Statuto regionale;
c) sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2;
d) insussistenza dei limiti di cui all'articolo 3.
2. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5, sono informati,
con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Consulta, della
riunione in cui la Consulta iniziera' l'esame della proposta. Hanno
diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla
Consulta ed illustrare la proposta prima che la Consulta adotti la
propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede,
relazioni e documenti, del cui esame la Consulta deve dar conto nelle
premesse del parere. La Consulta puo' convocare in ogni momento gli
incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di
valutazione.
3. La decisione di cui al comma 1 e' comunicata, entro cinque giorni,
al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del
procedimento ne da' immediata notizia agli incaricati di cui al comma
3 dell'articolo 5.".
Art. 5
Modificazione dell'articolo 7
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della Legge regionale n. 34 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
"1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa
popolare, ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 5, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a
norma del comma 5. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato
in epigrafe, il testo del progetto di legge. Il formato dei fogli e'
libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da
quelli sui quali e' stampato il testo del progetto.".
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 8
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 8 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 8
Raccolta delle firme
1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al progetto, la
propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile
facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e
la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorati l'elettore
e' iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non
corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.
2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate a pena di
nullita'. Sono competenti per l'autenticazione:
a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 della Legge 21
marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza
al procedimento elettorale", come modificato dall'articolo 1 della
Legge 28 aprile 1998, n. 130 "Modifica dell'articolo 14 della L. 21
marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli
elettori", e dall'articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 120
"Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali,
nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";
b) i consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro
disponibilita' al Presidente dell'Assem- blea legislativa regionale.
3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui e' effettuata
e puo' essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio,
nel rispetto delle competenze indicate al comma 2. In tal caso essa
deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.
4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme
da' atto della manifestazione di volonta' dell'elettore analfabeta o
comunque impedito ad apporre la propria firma.
5. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune
dell'Emilia-Romagna e' comprovata dai relativi certificati, anche
collettivi, dei sottoscrittori. Detta iscrizione puo' essere
comprovata anche da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa".".
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 9
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 9 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 9
Esame di regolarita' della proposta
1. Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di iniziativa
popolare sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni
successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero
uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data
di autenticazione delle firme.
2. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1,
i fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di
Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, a cura di almeno uno
degli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5. Ai fogli sono
allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le
dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun
foglio. Del deposito e' redatto, a cura del responsabile del
procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni,
che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro
responsabilita':
a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1
e depositate;
b) sulla regolarita' delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
c) sulla regolarita' delle certificazioni;
d) sul numero e sulla regolarita' delle dichiarazioni sostitutive
attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di
uno dei Comuni della Regione;
e) sulla assenza di firme doppie.
3. Entro trenta giorni dal deposito, il responsabile del procedimento
cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri
casuali e discrezionali, chiedendo alle amministrazioni comunali
conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste
elettorali. Puo' disporre, ove lo ritenga necessario, controlli piu'
vasti o generali. Le amministrazioni comunali sono tenute a rispondere
entro il termine assegnato.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del
procedimento verifica:
a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a
quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se
tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lettera a) del comma
1 dell'articolo 5, riscontrate regolari - sono almeno cinquemila;
b) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lettera a), comprese
quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, risultano
raccolte entro il termine di cui al comma 1;
c) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lettera b) sono
autenticate secondo quanto disposto dall'articolo 8;
d) se almeno cinquemila delle firme di cui alla lettera c) sono
corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste
elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare
dichiarazione sostitutiva.
5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:
a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8, o con
indicazioni non rispondenti a quanto richiesto nella stessa norma;
b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari
relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di
un Comune della Regione;
d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione
d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla
regolare dichiarazione sostitutiva.
6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento da' atto del
risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle
loro conseguenze. Il verbale e' trasmesso alla Consulta di garanzia
statutaria ed e' comunicato agli incaricati di cui al comma 3
dell'articolo 5.
7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e
sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia
statutaria delibera sulla validita' della proposta di iniziativa
popolare. La deliberazione e' trasmessa, entro cinque giorni dalla
data di adozione, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il
responsabile del procedimento provvede a darne immediata trasmissione
in copia agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5.
8. La proposta di iniziativa popolare e' dichiarata invalida, in
quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al
comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi
3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da
certificazione, o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste
elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a cinquemila.".
Art. 8
Sostituzione dell'articolo 10
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 10 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 10
Trasmissione alla Commissione
assembleare competente
1. Ricevuta la deliberazione, di cui al comma 7 dell'articolo 9, che
dichiara la regolarita' della proposta d'iniziativa popolare, il
Presidente dell'Assemblea legislativa regionale trasmette la proposta
alla Commissione assembleare competente per materia, dandone
comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, agli
incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5.
2. La Commissione assembleare informa tempestivamente della data in
cui la proposta verra' discussa gli incaricati di cui al comma 3
dell'articolo 5. Essi hanno facolta' di intervenire alla seduta della
Commissione per illustrare la proposta, e di presentare documenti e
relazioni.
3. La Commissione, a norma del regolamento interno dell'Assemblea,
presenta all'Assemblea la propria relazione.
4. Trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione assembleare
della proposta, senza che su di essa l'Assemblea si sia pronunciata,
la proposta e' iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della
prima seduta dell' Assemblea, la quale deve decidere nel merito entro
i successivi dodici mesi.".
Art. 9
Aggiunta dell'articolo 10-bis
nella Legge regionale n. 34 del 1999
1. Dopo l'articolo 10 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' inserito
il seguente:
"Art. 10-bis
Sottoposizione all'Assemblea
di questione di rilevante interesse
1. I soggetti di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 1 possono
altresi' sottoporre all'Assemblea una questione di rilevante interesse
eventualmente presentando proposte anche in termini generali. La
proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le
finalita'. L'Assemblea deve procedere all'esame della questione entro
sei mesi dalla trasmissione della proposta alla Commissione
assembleare competente.
2. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 3 e 4, nonche' le disposizioni del presente Capo, ad
eccezione del comma 4 dell'art. 10 e delle lett. a) e c) del comma 1
dell'art. 6.".
Art. 10
Sostituzione dell'articolo 11
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 11 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 11
Modalita' di presentazione della proposta
1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali che approvano
il progetto di legge sono trasmesse dai Presidenti delle Province o
dai Sindaci dei Comuni proponenti all'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa regionale.
2. I soggetti di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 1
possono altresi' sottoporre all'Assemblea, con le medesime modalita'
di cui al comma 1, una questione di rilevante interesse, eventualmente
presentando proposte anche in termini generali.
3. La proposta si considera presentata:
a) in caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, nel
giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del
Consiglio provinciale;
b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno
in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di
Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui alla
lett. c) del comma 1 dell'art. 1.
4. In caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, tra la data
di adozione della prima deliberazione e quella di adozione dell'ultima
deliberazione necessaria ad integrare il requisito di cui alla lett.
c) del comma 1 dell'art. 1, non possono intercorrere piu' di
centottanta giorni.
5. Nella deliberazione il Consiglio provinciale o i Consigli comunali
indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 5. In
caso di iniziativa promossa da Consigli comunali, i nomi degli
incaricati devono essere gli stessi per tutti i Comuni, in caso di
difformita' vale l'indicazione data dal Comune che ha presentato la
prima deliberazione.
6. Ricevuta la deliberazione del Consiglio provinciale, o la prima
deliberazione di un Consiglio comunale, il responsabile del
procedimento ne trasmette copia alla Consulta di garanzia statutaria.
La Consulta svolge l'esame di ammissibilita' secondo quanto disposto
dall'art. 6. Non si applicano le lett. a) e c) del comma 1 dell'art. 6
in caso di questione di rilevante interesse.
7. In caso di iniziativa esercitata da un Consiglio provinciale, la
Consulta di garanzia statutaria delibera sulla regolarita' della
proposta entro dieci giorni dalla decisione di ammissibilita'.
8. In caso di iniziativa esercitata da piu' Consigli comunali, il
responsabile del procedimento, dopo la decisione di ammissibilita',
riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il
requisito di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1, siano
pervenute entro il termine di cui al comma 4. Appena il riscontro da'
esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del
termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne da'
comunicazione alla Consulta di garanzia statutaria, che delibera la
regolarita' della proposta. Se il riscontro da' esito negativo, il
responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa
popolare.".
Art. 11
Sostituzione dell'articolo 12
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 12 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 12
Requisiti e condizioni
1. In attuazione dell'art. 20 dello Statuto, il referendum per
l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un
regolamento o di uno o piu' atti amministrativi di interesse generale
e' indetto quando lo richiedano almeno quarantamila elettori iscritti
nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia-Romagna, oppure dieci
Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti
della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, o
almeno due Consigli provinciali.
2. Sono atti amministrativi di interesse generale, ai fini di cui
all'art. 20 dello Statuto, quelli il cui contenuto riguarda interessi
generali, o interessi settoriali, o interessi diffusi, riferibili,
anche indirettamente, a tutto il territorio regionale.
3. Il referendum abrogativo non puo' essere proposto per lo Statuto,
per i regolamenti interni degli organi regionali, per le norme che
regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza
costituzionale o statutaria, per le leggi tributarie e di bilancio,
per le leggi elettorali, per le leggi di attuazione e di esecuzione
delle normative comunitarie, per le leggi di ratifica, attuazione ed
esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese
con altre Regioni italiane e per i regolamenti attuativi delle
suddette leggi.
4. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di
leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la
proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
5. Le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle
norme regolamentari ad esse collegate.
6. L'iniziativa referendaria non puo' essere esercitata negli otto
mesi che precedono la scadenza dell'Assem- blea legislativa
regionale.
7. Non puo' formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito che
sia gia' stato dichiarato inammissibile, se non e' trascorso almeno un
anno dalla dichiarazione di inammissibilita'.".
Art. 12
Sostituzione dell'articolo 13
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 13 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 13
Presentazione del quesito referendario
1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa, almeno
tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono la qualita' di
promotori della raccolta, depositano all'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa regionale:
a) il testo del quesito referendario, come precisato dall'art. 14, su
fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dei commi 2, 3 e
4 dell'art. 8, di non meno di trecento e non piu' di quattrocento
cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della
Regione; le firme sono presentate raggruppate per Comune di iscrizione
nelle liste elettorali dei sottoscrittori;
b) una relazione illustrativa della proposta di referendum
abrogativo;
c) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri
sottoscrittori nelle liste elettorali di un Comune della Regione; i
certificati sono presentati raggruppati per Comune.
2. Si applica quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5.
3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori
indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti
postali, telefonici, telematici e di telefax, di tre persone alle
quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori
della richiesta di referendum. Tali incaricati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati
espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento stesso;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del
referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel
verbale, si intende che gli incaricati ed i delegati possano agire
disgiuntamente.
4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono
effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai
promotori, il verbale che, certificando l'avvenuto deposito, riporta
le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro
responsabilita':
a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario a
norma della lett. a) del comma 1;
b) sulla regolarita' delle autenticazioni e delle certificazioni
riguardanti le firme stesse;
c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lett. a);
d) circa gli incaricati di cui al comma 3.
6. Entro dieci giorni dal deposito di cui al comma 1, il responsabile
del procedimento verifica che almeno trecento delle firme di cui alla
lett. a) del comma 1 siano regolarmente autenticate e siano corredate
dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune
della Regione.
7. Se la verifica di cui al comma 6 da' risultato negativo, il
responsabile del procedimento dichiara improcedibile la richiesta di
referendum, e il procedimento e' concluso. Se da' risultato positivo,
il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo del
quesito e la relazione illustrativa alla Consulta di garanzia
statutaria. Della dichiarazione di improcedibilita' o della
trasmissione alla Consulta e' data comunicazione agli incaricati di
cui al comma 3.
8. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale comunica
all'Assemblea e al Presidente della Giunta regionale la presentazione
dell'iniziativa referendaria che non sia stata dichiarata
improcedibile a norma del comma 7. Il Presidente della Giunta dispone
la pubblicazione del testo del quesito nel Bollettino Ufficiale della
Regione.".
Art. 13
Sostituzione dell'articolo 15
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 15 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 15
Ammissibilita' del quesito referendario
1. La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilita' della
richiesta di referendum abrogativo, entro i trenta giorni successivi
al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa,
pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:
a) all'oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito
riguardi leggi regionali, regolamenti regionali, atti amministrativi
regionali di interesse generale;
b) al rispetto dei limiti posti al comma 2 dell'art. 20 dello Statuto
regionale;
c) al rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni posti
dall'art. 12;
d) alla chiarezza ed all'univocita' del quesito, come definito
all'art. 14;
e) all'omogeneita' ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del
quesito.
2. Sempre ai fini della ammissibilita', la Consulta, in caso che il
quesito referendario investa atti legislativi, verifica inoltre che in
caso di risultato positivo del referendum non si produca il venire
meno di normative a contenuto costituzionalmente o statutariamente
vincolato od obbligatorio.
3. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13 sono informati, con
almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Consulta, della
riunione in cui la Consulta iniziera' l'esame del quesito. Hanno
diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla
Consulta ed illustrare il quesito referendario prima che la Consulta
adotti il proprio parere. Possono liberamente produrre, nella stessa
sede, relazioni e documenti, del cui esame la Consulta deve dar conto
nelle premesse della sua decisione. La Consulta puo' convocare in ogni
momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori
elementi di valutazione.
4. La Consulta comunica la propria decisione sull'ammissibilita' del
quesito, entro cinque giorni dalla deliberazione:
a) al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che ne da'
notizia all'Assemblea legislativa regionale;
b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13;
c) al Presidente della Giunta, che ne dispone la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale.".
Art. 14
Sostituzione dell'articolo 18
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 18 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 18
Esame di regolarita' della richiesta di referendum
1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di
referendum sono raccolte ed autenticate entro i centottanta giorni
successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero
uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data
di autenticazione delle firme.
2. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i
fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di
Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, a cura di almeno uno
degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. Ai fogli sono
allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali o le
dichiarazioni sostitutive riguardanti i sottoscrittori di ciascun
foglio. Del deposito e' redatto, a cura del responsabile del
procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni,
che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro
responsabilita':
a) sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1
e depositate;
b) sulla regolarita' delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
c) sulla regolarita' delle certificazioni;
d) sul numero e sulla regolarita' delle dichiarazioni sostitutive
attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di
uno dei Comuni della Regione;
e) sulla assenza di firme doppie.
3. Entro quaranta giorni dal deposito, il responsabile del
procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri
casuali e discrezionali, chiedendo alle amministrazioni comunali
conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste
elettorali. Puo' disporre, ove lo ritenga necessario, controlli piu'
vasti o generali. Le amministrazioni comunali sono tenute a rispondere
entro il termine assegnato.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il responsabile del
procedimento verifica:
a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a
quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se
tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lett. a) del comma 1
dell'art. 13, riscontrate regolari - sono almeno quarantamila;
b) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. a), comprese
quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, risultano
raccolte entro il termine di cui al comma 1;
c) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. b) sono
autenticate secondo quanto disposto dall'art. 8;
d) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. c) sono
corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste
elettorali di un Comune della Regione, o dalla relativa regolare
dichiarazione sostitutiva.
5. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:
a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 17, o con
indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;
b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
c) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari
relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di
un Comune della Regione;
d) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione
d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o dalla
regolare dichiarazione sostitutiva.
6. Con apposito verbale il responsabile del procedimento da' atto del
risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4 e 5, e delle
loro conseguenze. Il verbale e' trasmesso alla Consulta di garanzia
statutaria ed e' comunicato agli incaricati di cui al comma 3
dell'art. 13.
7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e
sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia
statutaria delibera sulla validita' della richiesta di referendum
abrogativo. La deliberazione e' trasmessa, entro cinque giorni dalla
data di adozione, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il
responsabile del procedimento provvede a darne immediata trasmissione
in copia agli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.
8. La richiesta di referendum abrogativo e' dichiarata invalida, in
quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al
comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi
3, 4 e 5, il numero delle firme validamente autenticate e corredate da
certificazione o dichiarazione sostitutiva di iscrizione nelle liste
elettorali di un Comune della Regione sia inferiore a quarantamila.".
Art. 15
Sostituzione dell'articolo 19
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 19 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 19
Procedibilita' definitiva del referendum
1. Dopo la presentazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 13, della
richiesta di referendum, sono ammissibili solo interventi diretti a
modificare, in conformita' alla richiesta stessa, la disciplina
vigente.
2. La Consulta di garanzia statutaria, ove abbia deliberato la
validita' della richiesta di referendum, entro i trenta giorni
successivi, verifica:
a) se e' intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, degli atti o
delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum;
b) nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o parziale,
se essa e' accompagnata da altra disciplina della stessa materia.
3. Nel caso sia intervenuta abrogazione totale della disciplina
sottoposta a referendum, la Consulta delibera l'improcedibilita' del
referendum.
4. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina
sottoposta a referendum, ovvero l'abrogazione, totale o parziale,
accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica
delle disposizioni oggetto del referendum, la Consulta riscontra se la
nuova disciplina risponde appieno al quesito referendario,
deliberando, in tal caso, l'improcedibilita' del referendum. Se la
nuova disciplina risponde solo parzialmente al quesito referendario,
la Consulta, dando atto della parzialita' dell'intervento, decide la
procedibilita' del referendum, modificando per quanto necessario il
quesito referendario. In ogni caso la Consulta acquisisce, con le
modalita' di cui al comma 3 dell'art. 15, il parere e le osservazioni
degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.
5. Ai fini di cui al comma 4, in caso di abrogazione parziale, ovvero
di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina
della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del
referendum, la Consulta riscontra se la nuova normativa ha modificato
i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i
contenuti essenziali dei singoli precetti.
6. Le decisioni di cui ai commi 3 e 4 sono comunicate dal Presidente
della Consulta, entro tre giorni dalla loro adozione, ai soggetti di
cui al comma 4 dell'art. 15, i quali provvedono alla comunicazione ed
alla pubblicazione ivi previste.".
Art. 16
Sostituzione dell'articolo 20
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 20 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 20
Richiesta del referendum
da parte dei Consigli provinciali o comunali
1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali contenenti il
quesito referendario come determinato dall'art. 14, devono essere
trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni
interessati all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa
regionale.
2. Il quesito referendario deve essere assolutamente identico in tutte
le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali. Le deliberazioni
contenenti un quesito anche minimamente diverso sono considerate come
distinte iniziative di referendum.
3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la
presentazione del quesito:
a) in caso di iniziativa esercitata da Consigli provinciali, nel
giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del
secondo Consiglio provinciale;
b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno
in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di
Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui al
comma 1 dell'art. 12.
4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di
Presidenza nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data
della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha
deliberato per primo.
5. Nelle deliberazioni i Consigli provinciali o i Consigli comunali
indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. I
nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i Consigli;
in caso di difformita' vale l'indicazione data dal Consiglio comunale
o provinciale che ha presentato la prima deliberazione.
6. Ricevuta la prima deliberazione il responsabile del procedimento ne
trasmette copia alla Consulta di garanzia statutaria. La Consulta
svolge l'esame di ammissibilita' entro i successivi trenta giorni,
secondo quanto disposto dall'art. 15.
7. Dopo la deliberazione di ammissibilita', il responsabile del
procedimento riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad
integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12 siano pervenute
entro il termine di cui al comma 4. Quando il riscontro da' esito
positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine
sopra indicato, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione
alla Consulta di garanzia statutaria, che delibera la regolarita'
della proposta. Se il riscontro da' esito negativo, il responsabile
del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.
8. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una
o piu' deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali, vengano a
mancare, prima della dichiarazione di ammissibilita' del quesito, le
condizioni di cui al comma 1 dell'art. 12.".
Art. 17
Sostituzione dell'articolo 21
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 21 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 21
Indizione del referendum
1. Le deliberazioni della Consulta di garanzia statutaria che
dichiarano la validita' delle richieste di referendum abrogativo sono
trasmesse, entro cinque giorni dalla loro adozione, al Presidente
della Giunta regionale.
2. I referendum abrogativi si svolgono di norma in due tornate
annuali. Il Presidente della Giunta:
a) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1
pervenutegli nel periodo dall'1 luglio al 15 gennaio, decreta entro il
31 gennaio di ogni anno l'indizione dei referendum, fissando la data
di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 16
maggio e il 30 giugno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5
dell'art. 11 della Legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23
"Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria";
b) con riferimento a tutte le deliberazioni di cui al comma 1
pervenutegli nel periodo dal 16 gennaio al 30 giugno decreta entro il
15 luglio di ogni anno l'indizione dei referendum, fissando la data di
convocazione degli elettori in una domenica compresa tra l'1 novembre
e il 15 dicembre, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5
dell'art. 11 della Legge regionale n. 23 del 2007.
Tra la data di indizione e la domenica in cui sono convocati gli
elettori debbono decorrere almeno centoventi giorni.
3. Il decreto del Presidente della Giunta indica la data di
svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti
da sottoporre agli elettori.
4. Il decreto e' pubblicato senza ritardo nel Bollettino Ufficiale
della Regione, e' notificato all'Ufficio territoriale del Governo e al
Presidente della Corte d'appello di Bologna ed e' comunicato ai
Sindaci e ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali.
5. Il Presidente della Giunta da' inoltre notizia del decreto di
indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei Sindaci,
almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. I
manifesti devono riportare integralmente ed esclusivamente il decreto
del Presidente della Giunta. Del decreto e' data adeguata diffusione
dai competenti organi di informazione.
6. Nel caso che nel corso dell'anno siano indetti referendum
nazionali, il Presidente della Giunta, previa intesa con il Ministro
dell'Interno, puo' disporre, con le modalita' di cui ai commi 3, 4, e
5, che le consultazioni sui referendum concernenti provvedimenti
regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali,
fissando la relativa data, modificando quella eventualmente gia'
fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dal comma 2. In tal
caso restano valide, in quanto possibile, le operazioni gia'
eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento
del referendum; esse sono individuate con decreto del Presidente della
Giunta.".
Art. 18
Sostituzione dell'articolo 22
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 22 della legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 22
Concentrazione di istanze referendarie
1. Su richiesta del Presidente della Giunta regionale, la Consulta di
garanzia statutaria dispone la concentrazione in un unico referendum
delle istanze che presentano uniformita' o analogia di materia e ne
da' comunicazione al Presidente della Giunta regionale, entro dieci
giorni dalla richiesta medesima, ai fini dell'emanazione del decreto
di cui all'art. 21.
2. A tal fine la Consulta:
a) apporta al testo delle istanze da concentrare le correzioni
eventualmente necessarie od opportune per rendere chiaro il quesito da
porre agli elettori;
b) stabilisce, se necessario od opportuno, un nuovo testo della
sintesi del quesito referendario, ai fini di cui al comma 4 dell'art.
14.".
Art. 19
Sostituzione dell'articolo 25
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 25 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 25
Abrogazione intervenuta
prima dello svolgimento del referendum abrogativo
1. Qualora, prima della data di svolgimento del referendum, sia
intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il
referendum, la Consulta di garanzia statutaria, su richiesta del
Presidente della Giunta, delibera l'improcedibilita' dello svolgimento
del referendum.
2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina
cui si riferisce il referendum ovvero l'abrogazione, totale o
parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di
modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Consulta di
garanzia statutaria, su richiesta del Presidente della Giunta,
provvede sulla procedibilita' a norma del comma 4 dell'articolo 19.
3. Le decisioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunicate, dal Presidente
della Consulta, entro tre giorni dalla loro adozione:
a) al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che ne da'
notizia all'Assemblea legislativa regionale;
b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 13;
c) al Presidente della Giunta.
4. Il Presidente della Giunta, nel caso la Consulta abbia deciso la
improcedibilita', con decreto, dichiara che il referendum non ha piu'
luogo.
5. Il Presidente della Giunta, nel caso la Consulta abbia deciso la
procedibilita' individuando quali siano le disposizioni oggetto del
referendum e modificando ove necessario il quesito referendario,
provvede con il decreto di indizione alla riformulazione del quesito
referendario.
6. Se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si
riferisce il referendum e' accompagnata da altra disciplina della
stessa materia, senza modificare ne' i principi ispiratori della
complessiva disciplina preesistente ne' i contenuti normativi
essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o
anche sulle nuove disposizioni.".
Art. 20
Modificazione dell'articolo 30
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. Il comma 6 dell'articolo 30 della Legge regionale n. 34 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
"6. I risultati sono proclamati dall'Ufficio regionale. Di tutte le
operazioni di tale Ufficio e' redatto verbale in quattro esemplari,
dei quali uno resta depositato presso la Corte d'appello e gli altri
sono trasmessi rispettivamente al Presidente dell'Assemblea
legislativa regionale, al Presidente della Giunta regionale e
all'Ufficio territoriale del Governo.".
Art. 21
Modificazione dell'articolo 32
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. Il comma 1 dell'articolo 32 della Legge regionale n. 34 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
"1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione
delle disposizioni oggetto di esso, il Presidente della Giunta
regionale, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio
regionale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.".
Art. 22
Modificazione della rubrica del TITOLO III
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. La rubrica del TITOLO III della Legge regionale n. 34 del 1999 e'
cosi' sostituita: "REFERENDUM CONSULTIVO".
Art. 23
Sostituzione dell'articolo 34
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 34 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 34
Oggetto
1. L'Assemblea legislativa regionale delibera l'indizio- ne di
referendum consultivi - a norma dell'art. 21 dello Statuto - per
l'espressione di una valutazione della comunita' regionale su materie
o leggi di competenza regionale.
2. Possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi di
competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum
abrogativo ai sensi dell'art. 20 dello Statuto. Non possono essere
sottoposti a referendum consultivo oggetti gia' sottoposti a
referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque
entro i due anni precedenti.".
Art. 24
Sostituzione dell'articolo 35
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 35 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 35
Richiesta di referendum consultivo
1. La richiesta di referendum consultivo di cui all'articolo 34 puo'
essere presentata almeno da:
a) ottantamila iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei
Comuni della Regione, purche' maggiorenni, ivi compresi gli iscritti
privi di cittadinanza italiana se regolarmente e continuativamente
residenti da almeno due anni in Comuni dell'Emilia-Romagna;
b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli
abitanti della Regione;
c) quattro Consigli provinciali.
2. La richiesta di referendum consultivo contiene:
a) una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei
richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;
b) il quesito referendario, formulato a norma dei commi 4, 5 e 6
dell'art. 14, in quanto compatibili.
3. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo a
norma della lettera a) del comma 1, si applicano, in quanto
compatibili, i commi 6 e 7 dell'art. 12, l'art. 13, i commi 3 e 4
dell'art. 15, gli articoli 16 e 18, considerando, in luogo del
requisito di elettore, il requisito della iscrizione nell'anagrafe
della popolazione di cui alla lett. a) del comma 1 ed il relativo
certificato di iscrizione e con l'adeguamento del numero dei soggetti
richiedenti e delle relative firme alla lett. a) del comma 1. Ai fini
della raccolta delle firme, il residente di cui alla lett. a) del
comma 1 appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario,
la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo
leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il
luogo e la data di nascita, il Comune nelle cui liste anagrafiche il
residente e' iscritto e, per gli iscritti privi di cittadinanza
italiana, la relativa data di iscrizione non inferiore a due anni
continuativi. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni
non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle. Si
applica quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8.
4. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo a
norma delle lettere b) e c) del comma 1, si applica l'art. 20
adeguato, per il numero dei soggetti richiedenti - e per le relative
deliberazioni necessarie ad integrare il requisito - alle lettere b) e
c) del comma 1.
5. La decisione sull'ammissibilita' del quesito referendario e'
adottata dalla Consulta di garanzia statutaria entro i trenta giorni
successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa,
pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito a:
a) oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito
riguardi materie o leggi di competenza della Regione ai sensi del
comma 1 dell'articolo 34;
b) rispetto dei limiti posti dal comma 2 dell'articolo 34;
c) rispetto dei commi 6 e 7 dell'articolo 12;
d) chiarezza, omogeneita' ed univocita' del quesito ai sensi della
lett. b) del comma 2.
La Consulta di garanzia statutaria ha facolta' di modificare o
riformulare il quesito, ove lo ritenga necessario a fini di chiarezza
e di univocita', nel rispetto delle intenzioni dei richiedenti.
6. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, dopo la deliberazione
adottata dalla Consulta di garanzia statutaria a norma del comma 7
dell'art. 18, nel caso di richiesta di referendum consultivo
presentata a norma della lett. a) del comma 1, ovvero dopo la
deliberazione adottata dalla Consulta di garanzia statutaria a norma
del comma 7 dell'art. 20, nel caso di richiesta di referendum
consultivo presentata a norma delle lett. b) e c) del comma 1, cura
l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea della richiesta di
referendum consultivo.
7. L'Assemblea legislativa delibera sulla proposta di referendum
consultivo entro quindici giorni dalla iscrizione della proposta
stessa all'ordine del giorno generale.
8. Il procedimento di esame e di approvazione degli atti cui la
proposta si riferisce, ove in corso, e' sospeso per effetto della
presentazione all'Assemblea legislativa regionale della proposta di
referendum.".
Art. 25
Sostituzione dell'articolo 36
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 36 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 36
Indizione del referendum
1. La deliberazione assembleare concernente la richiesta di referendum
consultivo e' trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al
Presidente della Giunta.
2. Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice il
referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i
novanta ed i centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione nel
rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 11 della Legge
regionale n. 23 del 2007. Puo' tuttavia rinviare l'indizione di non
oltre un anno se e' prevedibile che il referendum possa essere
abbinato ad altre consultazioni referendarie anche nazionali.
Compatibilmente con la natura del referendum, si applica, altresi',
quanto disposto dalle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 24. Si
applicano inoltre i commi 3, 4 e 5 dell'art. 21.".
Art. 26
Sostituzione dell'articolo 37
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 37 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 37
Procedimento elettorale
1. Si osservano le disposizioni del Capo II del TITOLO II in ordine
alla costituzione degli uffici elettorali, alle operazioni di voto e
di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami.
2. Possono partecipare al voto gli iscritti nell'anagrafe della
popolazione residente dei Comuni della Regione, purche' maggiorenni,
ivi compresi gli iscritti privi di cittadinanza italiana se
regolarmente e continuativamente residenti da almeno due anni in
Comuni dell'Emilia-Romagna alla data di indizione del referendum. Si
osservano, in ogni caso, le condizioni previste come causa di
esclusione del cittadino italiano dall'elettorato di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione
del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e
per la tenuta e la revisione delle liste elettorali".
3. L'Ufficio anagrafe di ciascun Comune trasmette all'Ufficio
elettorale comunale, almeno venti giorni prima della data fissata per
la votazione, l'elenco nominativo dei soggetti aventi diritto al voto
ai sensi del comma 2. L'Ufficio elettorale comunale, sulla base degli
elenchi trasmessi, compila in triplice copia ed in ordine alfabetico
le liste dei soggetti aventi diritto al voto.
4. Il Sindaco, entro il sesto giorno precedente alla consultazione
referendaria, comunica agli aventi diritto al voto, non iscritti nelle
liste elettorali del Comune, la sede, il numero di sezione, il giorno
e l'orario di votazione mediante consegna, anche a mezzo posta, di
apposito avviso di convocazione.
5. Gli aventi diritto di cui al comma 4 potranno, comunque, ritirare
presso gli uffici preposti copia o duplicato dell'avviso fino al
giorno stesso della consultazione referendaria.
6. L'accertamento della legittimazione al voto avviene in base alle
liste di sezione dei residenti aventi diritto al voto di cui al comma
3 consegnate alle sezioni elettorali. Nel caso di cittadini
extracomunitari o di apolidi, al momento del voto, oltre ad un valido
documento di riconoscimento dovra' essere esibito un permesso di
soggiorno in corso di validita'.
7. Le Amministrazioni comunali, se necessario, predispongono
l'ulteriore disciplina di dettaglio.
8. II referendum consultivo e' valido indipendentemente dal numero
degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.
9. I risultati del referendum sono pubblicati a cura del Presidente
della Giunta regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione.".
Art. 27
Sostituzione dell'articolo 38
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 38 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 38
Esito del referendum ed efficacia
1. L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a
referendum inizia o riprende dopo la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale dei risultati del referendum stesso. L'atto di approvazione
definitiva, nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum
continuino il loro corso, da' atto dell'intervenuto referendum e
motiva le eventuali difformita' del contenuto dell'atto rispetto
all'esito del referendum. Se l'atto ha natura legislativa, le stesse
indicazioni devono essere contenute nella relazione al progetto
redatta dalla Commissione assembleare referente.".
Art. 28
Sostituzione dell'articolo 39
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 39 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 39
Approvazione delle proposte
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei
presidenti dei gruppi assembleari, decide in ordine al procedimento di
approvazione delle proposte di legge regionale o di provvedimento dopo
l'approvazione della richiesta di referendum consultivo e attinenti a
questioni sottoposte al referendum stesso.".
Art. 29
Sostituzione dell'articolo 45
della Legge regionale n. 34 del 1999
1. L'articolo 45 della Legge regionale n. 34 del 1999 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 45
Responsabile del procedimento assembleare
1. Il Direttore generale dell'Assemblea legislativa regionale e'
responsabile del procedimento ai sensi della presente legge fatto
salvo quanto previsto all'art. 46 e dal TITOLO V-bis.
2. Il Direttore generale provvede ad assegnare a se' o ad altro
dipendente la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente ai singoli procedimenti di propria competenza ai
sensi della presente legge. Fino a quando non sia effettuata
l'assegnazione, e' considerato responsabile del procedimento il
Direttore generale.
3. Il Direttore generale organizza lo svolgimento delle attivita' a
lui incombenti a norma della presente legge anche acquisendo, ove
occorra, con propria determinazione, risorse e servizi esterni
all'apparato assembleare ed impegnando e liquidando le spese
relative.".
Art. 30
Aggiunta del TITOLO V-bis
nella Legge regionale n. 34 del 1999
1. Dopo il TITOLO V della Legge regionale n. 34 del 1999 e' inserito
il seguente:
"TITOLO V-bis
ISTRUTTORIA PUBBLICA
Art. 50-bis
Richiesta di istruttoria pubblica
1. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, l'Assemblea legislativa
regionale puo' indire l'istruttoria pubblica individuando altresi' il
responsabile del procedimento. La richiesta di istruttoria pubblica
puo' essere avanzata da almeno cinquemila persone, che abbiano
compiuto il sedicesimo anno di eta', tra:
a) i cittadini italiani residenti in un Comune dell'Emilia- Romagna e,
in quanto regolarmente e continuativamente residenti da almeno un anno
in Comuni dell'Emilia- Romagna, gli stranieri e gli apolidi;
b) le persone che, al di fuori dei casi di cui alla lettera a),
esercitano nel territorio dell'Emilia-Romagna, da almeno un anno, la
propria attivita' di lavoro o di studio.
2. Possono formare oggetto di istruttoria pubblica solo le proposte di
atti normativi o amministrativi di carattere generale che siano state
regolarmente presentate, secondo le norme del Regolamento interno
dell'Assemblea legislativa o del Regolamento interno della Giunta
regionale, o che, in caso siano di competenza del Presidente della
Giunta regionale, siano state regolarmente formalizzate.
3. La richiesta, scritta e motivata, deve essere presentata
all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa da un comitato
promotore composto da non meno di venti elettori della Regione
rientranti nella lett. a) del comma 1.
4. I cittadini di cui al comma 3 devono provvedere alla raccolta delle
firme entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di
istruttoria all'Ufficio di Presidenza.
5. La raccolta delle firme e' effettuata su fogli in carta libera,
vidimati dal Direttore generale dell'Assemblea legislativa, sui quali
e' indicato il procedimento per cui viene richiesta l'istruttoria
pubblica.
6. I soggetti di cui al comma 1 appongono sui fogli vidimati di cui al
comma 5 la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo
leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il
luogo e la data di nascita, il Comune nelle cui liste anagrafiche il
residente e' iscritto e, per gli iscritti privi di cittadinanza
italiana, la relativa data di iscrizione non inferiore ad un anno
continuativo o, nel caso dei soggetti di cui alla lettera b) del comma
1, l'attivita' di lavoro o di studio esercitata, da almeno un anno,
nel territorio regionale. Tali indicazioni devono essere accompagnate
da corrispondenti certificazioni o comprovate da dichiarazioni
sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000. Le firme prive di tali indicazioni,
o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle.
Le firme sono presentate raggruppate per Comune. Per l'autenticazione
delle firme si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 8.
7. I fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di
Presidenza entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 4.
8. Verificata la regolarita' delle firme e delle certificazioni
presentate, il Direttore generale dell'Assemblea legislativa, ove sia
stato raggiunto il numero minimo di richiedenti previsto dallo
Statuto, trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa la
richiesta di istruttoria pubblica. Il Presidente dell'Assemblea cura
l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa della
richiesta di istruttoria.
9. L'Assemblea legislativa puo' indire l'istruttoria pubblica entro
sessanta giorni dal deposito di cui al comma 7.
10. L'apertura del dibattito pubblico sospende il procedimento su cui
e' stata avanzata la richiesta di istruttoria pubblica.
Art. 50-ter
Pubblicita'
1. Il responsabile del procedimento, con idonei mezzi, da' pubblico
avviso della convocazione dell'istruttoria pubblica. L'avviso reca
l'indicazione della data e del luogo della prima seduta, da tenersi
non prima di quindici giorni ed entro trenta giorni dalla
pubblicazione dell'avviso stesso, e di quelle successive. L'avviso
puo' anche prevedere la partecipazione dei soggetti interessati
tramite videoconferenza. In ogni caso l'avviso di istruttoria e'
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due
quotidiani a diffusione regionale.
2. Nei quindici giorni precedenti l'audizione, il fascicolo
comprendente gli elementi gia' acquisiti nel corso del procedimento,
ad eccezione di quelli considerati riservati per legge, e'
consultabile nelle modalita' indicate nell'avviso.
3. Qualora una richiesta di partecipazione debba essere respinta, in
quanto non compatibile con le categorie previste dallo Statuto, il
responsabile del procedimento ne da' adeguata motivazione.
Art. 50-quater
Modalita' di svolgimento dell'istruttoria
1. Le sedute relative all'istruttoria pubblica sono convocate dal
Presidente dell'Assemblea legislativa, che svolge funzioni di
presidenza della seduta. Delle sedute relative all'istruttoria vengono
redatti processi verbali, nella forma del resoconto sommario,
sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal responsabile del
procedimento. Detti verbali sono allegati alla relazione finale.
2. La durata dell'istruttoria non puo' superare i trenta giorni dalla
prima seduta, salvo proroghe motivate del Presidente dell'Assemblea
per non oltre trenta giorni.
3. Il responsabile del procedimento stabilisce le fasi del dibattito
in modo da garantire la massima informazione tra i soggetti coinvolti
e in modo da promuovere la partecipazione degli stessi. Deve altresi'
assicurare la piena parita' di espressione di tutti i punti di vista.
4. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui
possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un
esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale,
associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse
a carattere non individuale.
5. Gli interventi dei partecipanti sono preceduti da una sintetica
illustrazione della questione oggetto dell'istruttoria fatta dal
Presidente dell'Assemblea e, se del caso, dal relatore del progetto di
legge e dalla Giunta.
6. Conclusi gli interventi di cui al comma 5, tutti i presenti possono
interrogare gli esperti, secondo tempi e modalita' fissati dal
Presidente dell'Assemblea.
7. I presenti possono presentare relazioni scritte che vengono
acquisite agli atti del procedimento.
8. Gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria pubblica possono
essere utilizzati per l'inserimento nel progetto di legge di una
clausola valutativa ai fini del controllo sulla sua attuazione e del
monitoraggio sui relativi effetti.
9. A conclusione dell'ultima seduta, il Presidente dell'Assemblea
dichiara chiusa l'istruttoria pubblica. Viene predisposta, a cura del
Presidente stesso, una relazione che riferisce delle modalita' di
svolgimento dell'istruttoria, degli argomenti che sono stati sollevati
e delle eventuali proposte conclusive cui ha dato luogo. Tale
relazione viene acquisita come base dell'esame relativo all'oggetto
dell'istruttoria pubblica. Il provvedimento finale e' motivato con
riferimento alle risultanze istruttorie. Se si tratta di un
provvedimento normativo, la motivazione e' contenuta in apposito
ordine del giorno.
10. II responsabile del procedimento assicura adeguata pubblicita'
alla relazione di cui al comma 9.
Art. 50-quinquies
Istruttoria pubblica e referendum consultivo
1. Qualora sia stata presentata una richiesta di indizione di
referendum consultivo, di cui all'art. 21 dello Statuto, non e'
ammessa una richiesta di istruttoria pubblica che abbia oggetto, anche
in parte, coincidente. L'inammissibilita' e' dichiarata dalla Consulta
di garanzia statutaria.
2. Per richiesta di indizione del referendum si intende la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di cui al comma 8 dell'articolo
13.".
Art. 31
Adeguamento alla nuova denominazione del Consiglio regionale di cui
alla Legge regionale 31 marzo 2005,
n. 13 "Statuto della Regione Emilia-Romagna"
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della Legge regionale n. 34 del 1999 le
parole "del Consiglio" sono sostituite dalle parole "dell'Assemblea".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 della Legge regionale n. 34 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
"1. I cittadini che intendono presentare una proposta di iniziativa
popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
legislativa regionale di essere assistiti nella redazione dei testi
dalla struttura assembleare addetta all'assistenza legislativa. Allo
stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni alle
strutture dell'Assemblea e della Giunta regionale.".
3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della Legge regionale n. 34
del 1999 le parole "del Consiglio" sono sostituite dalle parole
"dell'Assemblea legislativa".
4. Al comma 2 dell'articolo 5 della Legge regionale n. 34 del 1999 le
parole "del Consiglio" sono sostituite dalle parole "dell'Assemblea".
5. Il comma 1 dell'articolo 24 della Legge regionale n. 34 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
"1. Tutte le operazioni e le attivita' regolate dal presente Capo,
relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:
a) nei sei mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa
regionale e nei sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea
legislativa regionale;
b) in caso di anticipato scioglimento dell'Assemblea: nel periodo
intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
elettorali e i sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea
legislativa regionale;
c) nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data
fissata per elezioni politiche o amministrative che riguardino almeno
la meta' dei comuni e delle province della Regione o interessino
comunque la meta' degli elettori della Regione.".
6. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 della Legge regionale
n. 34 del 1999 le parole "nel Consiglio" sono sostituite dalle parole
"nell'Assemblea legislativa".
Art. 32
Norma finale e abrogazioni
1. Il titolo della Legge regionale n. 34 del 1999 e' cosi' modificato:
"Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e
istruttoria pubblica".
2. Il TITOLO IV "Commissione per i procedimenti referendari e
d'iniziativa popolare" della Legge regionale n. 34 del 1999, e'
abrogato.
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 e l'articolo 50 della
Legge regionale n. 34 del 1999 sono abrogati.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 maggio 2008	VASCO ERRANI

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