REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 7

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E DI ACCOMPAGNAMENTO TURI- STICO

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sostituzione del titolo
1. Il titolo della Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la
disciplina delle attivita' turistiche di accompagnamento) e'
sostituito dal seguente: "Norme per la disciplina delle attivita' di
animazione e di accompagnamento turistico".
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 1
1. L'articolo 1 della Legge regionale n. 4 del 2000 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 1
Finalita'
1. Con la presente legge vengono definite e disciplinate le attivita'
professionali turistiche di animazione e di accompagnamento in
attuazione e nel rispetto delle normative statali e comunitarie.".
Art. 3
Modifiche all'articolo 2
1. La rubrica dell'articolo 2 della Legge regionale n. 4 del 2000 e'
sostituita dalla seguente: "Definizione delle professioni turistiche
di animazione e di accompagnamento".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della Legge regionale n. 4 del 2000
sono aggiunti i seguenti:
"4. Coloro che hanno ottenuto l'idoneita' alla professione di guida
ambientale-escursionistica possono successivamente specializzarsi in:
a) cicloturismo, mountain bike e ciclismo fuori strada per
accompagnare singoli o gruppi in itinerari, gite od escursioni in
bicicletta, anche su percorsi e sentieri sterrati o non battuti,
assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo
alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;
b) equiturismo per accompagnare persone singole o gruppi in itinerari,
gite o passeggiate a cavallo, assicurando la necessaria assistenza
tecnica e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di
transito;
c) turismo acquatico per organizzare il tempo libero a persone singole
o gruppi con attivita' nautiche o sportive afferenti alle discipline
che si possono svolgere in acqua. La Giunta regionale definira' con
propria deliberazione l'elenco delle attivita' che attengono al
turismo acquatico;
d) turismo subacqueo per accompagnare nelle immersioni persone singole
o gruppi, dopo avere fornito loro informazioni sul sito subacqueo e
sulle caratteristiche della biologia, della flora e della fauna
marina. Prima dell'immersione l'accompagnatore dovra' accertarsi che
ogni singola persona del gruppo sia in possesso di brevetto rilasciato
da riconosciute associazioni subacquee nazionali, che verranno
specificate nella delibera di Giunta di cui all'articolo 3, comma 10,
che ne attesti l'addestramento almeno di primo livello in immersioni
subacquee nelle varie forme diurne e notturne, anche con l'ausilio di
apparecchiature atte a consentire la respirazione durante
l'immersione, ed entro i limiti di profondita' consentiti dal brevetto
stesso.
5. Ulteriori specializzazioni, da acquisirsi a seguito di percorsi
formativi specifici ovvero di completamento o arricchimento del
percorso formativo di guida ambientale-escursionistica, possono essere
individuate dalle Province e sottoposte alla successiva valutazione
tecnica della Regione insieme ai seguenti elementi di dettaglio:
a) denominazione della specializzazione;
b) ambito territoriale;
c) titoli necessari;
d) modalita' e contenuti per la formazione al ruolo richiesto.
6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare,
approva periodicamente l'elenco aggiornato delle specializzazioni
validate di cui al comma 5.
7. E' animatore turistico chi, per attivita' professionale, e' in
grado di organizzare per gruppi di turisti attivita' ricreative,
motorie o sportive per svago o divertimento.".
Art. 4
Sostituzione dell'articolo 3
1. L'articolo 3 della Legge regionale n. 4 del 2000 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 3
Condizioni per l'esercizio dell'attivita'
1. Per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 2
e' necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea
ovvero essere residente in Italia da almeno tre anni;
b) idoneita' all'esercizio della professione conseguita mediante
titoli ovvero verifiche dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 4
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela
dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di
attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione
dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile
2007, n. 40, e alla deliberazione della Giunta regionale di cui
all'articolo 3, comma 10;
c) idoneita' psico-fisica all'esercizio della professione attestata da
certificato rilasciato dall'Azienda unita' sanitaria locale del Comune
di residenza.
2. Per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 2
e' necessario possedere o accertare la copertura assicurativa di
responsabilita' civile per i rischi derivanti alle persone dalla
partecipazione alla visita o all'attivita' prevista.
3. L'idoneita' all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 2,
commi 3, 4 e 7, consente l'esercizio dell'attivita' con estensione a
tutto il territorio regionale. Le Province potranno riconoscere le
specializzazioni a coloro che, gia' in possesso dell'idoneita' di
guida ambientale-escursionistica, ne faranno richiesta, valutando la
coerenza dei titoli aggiuntivi in loro possesso. Le Province, ai fini
dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 6, possono altresi'
riconoscere i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive
competenze tecniche dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
da enti di promozione sportiva riconosciuti o da altri organismi a tal
fine autorizzati.
4. L'idoneita' all'esercizio della professione di guida turistica
consente l'esercizio dell'attivita' negli ambiti territoriali di
estensione almeno comunale, per i quali e' stato superato l'esame.
5. Qualora una guida turistica idonea ad esercitare in un determinato
ambito voglia estendere l'idoneita' ad altri territori, puo' chiedere
di svolgere un esame integrativo relativo a detti territori, superato
il quale puo' svolgere l'attivita'. La guida turistica puo', altresi',
chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di un'ulteriore
lingua straniera.
6. Coloro che siano gia' in possesso dell'idoneita' all'esercizio di
una delle professioni turistiche di cui all'articolo 2 possono,
attraverso il superamento di un esame per le materie differenziali,
conseguire l'idoneita' all'esercizio di un'altra professione
turistica.
7. Per l'esercizio dell'attivita' di animatore turistico di cui
all'articolo 2, comma 7 quando le attivita' oggetto del servizio sono
a carattere sportivo costituisce requisito indispensabile il possesso
del diploma universitario dell'Istituto superiore di educazione fisica
(ISEF), di cui alla Legge 7 febbraio 1958 n. 88 (Provvedimenti per
l'educazione fisica) o di laurea in scienze motorie di cui al decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti
superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e di corsi di
laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17,
comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127). Quando tali attivita' si
svolgono all'interno di uno stabilimento balneare, hotel, villaggio
turistico e simili al committente di tali attivita' o al gestore delle
strutture ricettive o di altri luoghi ove esse si svolgono e' fatto
obbligo di dotarsi di personale idoneo.
8. Per l'esercizio dell'attivita' di guida ambientale-escursionistica
specializzata in turismo subacqueo di cui all'articolo 2, comma 4,
lettera d) costituiscono requisiti indispensabili:
a) l'idoneita' all'esercizio dell'attivita' di guida
ambientale-escursionistica;
b) il possesso del brevetto di istruttore subacqueo rilasciato da
riconosciute associazioni subacquee nazionali che verranno specificate
nella delibera di Giunta di cui all'articolo 3, comma 10;
c) l'aver frequentato con profitto un corso per primo intervento (Dan
oxigen) o equipollente.
9. Per l'esercizio dell'attivita' di accompagnatore e guida turistica,
ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia
dell'arte o in archeologia o di un titolo dichiarato equipollente con
disposizione di legge o decreto ministeriale e ai soggetti titolari di
laurea o diploma universitario in materia turistica o di un titolo
dichiarato equipollente con disposizione di legge o decreto
ministeriale si applica quanto disposto dall'articolo 10, comma 4 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita'
economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione
dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile
2007, n. 40.
10. La Giunta regionale con proprio atto definira' le modalita'
attuative per il conseguimento dell'idoneita' all'esercizio delle
attivita' di cui alla presente legge.
11. Qualora cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea
intendano svolgere in Italia le attivita' di cui all'articolo 2, con
esclusione di quella di guida ambientale-escursionistica e sue
specializzazioni, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della
Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e
Romania).".
Art. 5
Sostituzione dell'articolo 5
1. L'articolo 5 della Legge regionale n. 4 del 2000 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 5
Formazione professionale
1. Le eventuali attivita' formative relative alle professioni
turistiche di animazione e accompagnamento di cui alla presente legge
sono programmate e autorizzate dalle Province ai sensi della Legge
regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della
vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro).".
Art. 6
Inserimento dell'articolo 3 bis
1. Dopo l'articolo 3 della Legge regionale n. 4 del 2000, e' inserito
il seguente:
"Art. 3 bis
Agevolazioni per le guide
1. Le guide turistiche e le guide ambientali-escursionistiche
nell'accompagnamento del gruppo sono ammesse gratuitamente in tutti i
musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e le altre strutture aventi
simili caratteristiche ai sensi dell'articolo 12 del regio
decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (Norme per la disciplina delle
guide, degli interpreti e dei corrieri), convertito dalla Legge 17
giugno 1937, n. 1249.".
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 6
1. L'articolo 6 della Legge regionale n. 4 del 2000 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 6
Elenchi provinciali, attestati d'idoneita'
e tesserini di riconoscimento
1. La Provincia istituisce appositi elenchi con riferimento alle
diverse professioni turistiche, nei quali sono inseriti coloro che
hanno superato la verifica dei requisiti per l'esercizio delle
professioni turistiche di cui alla presente legge.
2. La Provincia cura la pubblicazione annuale nel Bollettino Ufficiale
della Regione dei nominativi di coloro che si dichiarano disponibili,
entro il 31 ottobre di ciascun anno, all'effettivo esercizio della
professione per la quale sono stati dichiarati idonei e indicano anche
le lingue straniere per le quali e' stato superato l'esame. L'elenco
delle guide turistiche indica, altresi', gli ambiti territoriali per i
quali sussiste l'abilitazione.
3. La Provincia rilascia agli idonei un attestato d'idoneita' ed un
tesserino personale di riconoscimento, che deve essere visibile
durante l'attivita' professionale. Il tesserino personale deve essere
rinnovato ogni tre anni, previa presentazione del certificato
d'idoneita' psico-fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
4. L'attestato d'idoneita' deve specificare i dati anagrafici, la
professione alla quale si riferisce, le lingue straniere conosciute e,
per le guide turistiche, gli ambiti nei quali la professione puo'
essere esercitata.".
Art. 8
Modifiche all'articolo 7
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della Legge regionale n. 4 del 2000 e'
sostituito dal seguente:
"1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e
controllo sulle attivita' professionali turistiche di animazione e di
accompagnamento di cui alla presente legge e concedono i nulla osta
previsti all'articolo 4, comma 3.".
Art. 9
Modifiche all'articolo 8
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della Legge regionale n. 4 del 2000 e'
sostituito dal seguente:
"1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti
sanzioni amministrative:
a) da 500 Euro a 3.000 Euro per l'esercizio dell'attivita' di guida
turistica, di animatore turistico, di accompagnatore turistico e di
guida ambientale-escursionistica senza possesso della relativa
idoneita';
b) da 50 Euro a 300 Euro per la mancata esibizione del tesserino;
c) da 1.000 Euro a 6.000 Euro per le imprese turistiche che si
avvalgono di soggetti non idonei all'esercizio di una professione
turistica di animazione o di accompagnamento.".
Art. 10
Sostituzione dell'articolo 9
1. L'articolo 9 della Legge regionale n. 4 del 2000 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 9
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge,
l'autorizzazione all'esercizio della professione puo' essere sospesa
da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:
a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 1, lettere b) e c);
b) comportamento scorretto nell'esercizio dell'attivita'
professionale.
2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravita'
l'autorizzazione puo' essere revocata.
3. La sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia sulla base
dei verbali delle contravvenzioni disposte dai competenti organi del
Comune nel quale si e' verificata l'infrazione, nonche' dei reclami
pervenuti dai clienti.".
Art. 11
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione della presente legge, le Province
riconoscono a coloro che ne facciano richiesta entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore l'idoneita' a svolgere la
professione di animatore turistico, qualora siano in possesso di un
titolo d'idoneita' professionale rilasciato dai sistemi di formazione
professionale di Regioni e Province autonome ovvero abbiano svolto per
almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attivita' di animazione
assimilabili a quelle di cui all'articolo 2, comma 7 della Legge
regionale n. 4 del 2000, cosi' come modificato dall'articolo 3 della
presente legge, e lo dimostrino fiscalmente.
2. La specializzazione in turismo subacqueo puo' essere concessa,
limitatamente all'esercizio di tale attivita', anche a coloro che, pur
in mancanza dell'idoneita' all'esercizio della professione di guida
ambientale-escursionistica, possano dimostrare con idonea
documentazione che in data anteriore al 31 dicembre 2007 abbiano
effettuato, nei due anni precedenti, piu' di trenta immersioni
accompagnando altri sub, nonche' di aver frequentato con profitto un
corso per primo intervento (Dan oxigen) o equipollente. Tali soggetti
verranno iscritti in una apposita sezione ad esaurimento degli elenchi
provinciali e sara' loro rilasciato idoneo tesserino di
riconoscimento.
3. Sono fatte salve le abilitazioni all'esercizio delle professioni
conseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
Abrogazione dell'articolo 11
1. L'articolo 11 (Disposizioni transitorie) della Legge regionale n. 4
del 2000 e' abrogato.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 maggio 2008	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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