REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 2008, n. 200

Revisione dei piani aziendali per il superamento della fase transitoria dell'attivita' libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario nazionale. Attuazione dell'art. 8 comma 5 della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il DLgs 502/92 e successive modificazioni ed in particolare l'art.15
quinquies, che definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro
esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario e conferma il diritto
all'esercizio dell'attivita' libero-professionale individuale nelle
strutture aziendali, facendo salvo quanto disposto dal comma 11
dell'art. 72 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- il citato comma 11, art. 72, della Legge finanziaria 23 dicembre
1998, n. 448, che dispone che il direttore generale, fino alla
realizzazione di proprie strutture e spazi distinti per l'esercizio
dell'attivita' libero-professionale intramuraria in regime di ricovero
e ambulatoriale all'interno dell'Azienda, e' tenuto ad assumere le
specifiche iniziative per reperire fuori dall'Azienda spazi
sostitutivi in strutture non accreditate, nonche' ad autorizzare
l'utilizzazione di studi professionali privati ed altresi' ad attivare
misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste di attesa
per le attivita' istituzionali;
- l'atto di indirizzo e coordinamento adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/3/2000 concernente
l'attivita' libero professionale intramuraria del personale della
dirigenza sanitaria ed in particolare l'art. 1 comma 3 il quale
consente alle Amministrazioni regionali di regolare la materia, fatte
salve le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 del medesimo
atto;
- la Legge n. 120 del 3 agosto 2007 "Disposizioni in materia di
attivita' libero-professionale intramuraria e altre norme in materia
sanitaria";
- i CC.CC.NN.LL. della dirigenza medica e veterinaria e della
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, che, ai
sensi e per gli effetti del citato art. 15 quinquies, disciplinano il
corretto ed equilibrato rapporto tra attivita' istituzionale e
corrispondente attivita' libero-professionale, anche al fine di
concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, e i
criteri generali per la determinazione delle tariffe e le modalita'
della loro ripartizione;
- la L.R. 19/94 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario
regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal
DLgs 7 dicembre 1993, n. 517", cosi' come successivamente modificata
ed integrata;
vista e richiamata la Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, la
quale, all'art. 8, comma 5, prevede che:
- la Regione stabilisce le disposizioni sull'esercizio della libera
professione intra ed extramuraria della dirigenza sanitaria, curando
di prevenire l'instaurarsi di condizioni di conflitto di interessi tra
attivita' istituzionale ed attivita' libero professionale, e di
garantire il superamento delle liste d'attesa e il miglioramento
continuo della qualita' delle prestazioni e dei servizi nonche'
dell'efficienza generale del servizio;
- la Regione disciplina, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 27
marzo 2000, gia' citato, l'utilizzo del proprio studio professionale
da parte dei dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo nello
svolgimento dell'attivita' libero-professionale intramuraria in regime
ambulatoriale;
richiamata altresi' la propria precedente deliberazione n. 54 del 28
gennaio 2002, con la quale si e' provveduto a dettare gli indirizzi
attuativi del DPCM 27/3/2000 sopra citato;
visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito in legge
con modificazioni dell'art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248;
preso atto che tale provvedimento normativo, tra l'altro, all'art. 22
bis, comma 4, detta disposizioni in materia di attivita' libero
professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio
Sanitario nazionale, stabilendo che, al fine di garantire il corretto
equilibrio tra attivita' istituzionale e attivita'
libero-professionale intramuraria, anche in riferimento all'obietti-
vo di ridurre le liste di attesa, siano affidati alle regioni i
controlli sulle modalita' di svolgimento dell'attivita'
libero-professionale della dirigenza del Servizio Sanitario nazionale
e l'adozione di misure dirette ad attivare, previo congruo termine per
provvedere da parte delle aziende risultate inadempienti, interventi
sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta,
e che, in ogni caso, l'attivita' libero-professionale non possa
superare, sul piano quantitativo nell'arco dell'anno, l'attivita'
istituzionale dell'anno precedente;
rilevato, in riferimento alla problematica dell'individua- zione degli
spazi da adibire all'esercizio dell'attivita' libero professionale
intramuraria in regime ambulatoriale, che:
- ai sensi del comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come
piu' sopra gia' evidenziato, e' consentita, in caso di carenza di
strutture e spazi idonei alle necessita' connesse allo svolgimento
delle attivita' libero-professionali in regime ambulatoriale,
limitatamente alle medesime attivita', l'utilizzazione da parte del
dirigente sanitario interessato del proprio studio professionale con
le modalita' previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, fermo
restando per l'azienda sanitaria la possibilita' di vietare l'uso
dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi;
- l'utilizzazione dello studio professionale privato ai fini sopra
descritti e' stata consentita provvisoriamente, in attesa
dell'effettuazione da parte delle Aziende Sanitarie degli interventi
necessari a reperire gli spazi idonei interni alle strutture
pubbliche; il termine di tale autorizzazione e' stato fissato e
prorogato:
• al 31/7/2003 con DLgs 28/7/2000, n. 254;
• al 31/7/2005 con DL 23/4/2003, n. 89, convertito in legge con L.
141/03;
• al 31/7/2006 con DL 27/5/2005, convertito in legge con L. 248/05;
- ai sensi dell'art. 22 bis, comma 2, del piu' sopra citato "decreto
Bersani" il termine di cui alla precedente alinea e' stato infine
rideterminato nella data del 31 luglio 2007;
- al 31 gennaio 2009 ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge n. 120
del 3 agosto 2007;
preso atto che si e' recentemente conclusa l'indagine conoscitiva
sull'esercizio della libera professione intramuraria nelle strutture
pubbliche del SSN, condotta dalla Commissione Sanita' del Senato della
Repubblica, la quale ha evidenziato, tra l'altro, come risulti ancora
incompleto nella quasi totalita' delle regioni italiane l'adeguamento
strutturale necessario a consentire lo svolgimento delle attivita' di
cui si tratta esclusivamente all'interno di spazi afferenti alle
strutture pubbliche, e come pertanto risulti estremamente difficoltoso
per le Regioni il rispetto del termine del 31 luglio 2007 sopra
richiamato;
preso atto che, la citata Legge 120/07 recentemente approvata in
materia di libera professione intramoenia dei dirigenti sanitari,
richiede, da un lato, alle Regioni un impegno prioritario per il
reperimento degli spazi interni alle strutture pubbliche, con
l'obiettivo di garantire pienamente l'esercizio dell'attivita' di cui
si tratta, e dall'altro prevede la permanenza in vigore dei
provvedimenti transitori gia' adottati e stabilisce che le misure atte
a superare il regime transitorio si completino entro e non oltre
diciotto mesi a decorrere dal 31/7/2007;
considerato che:
- questa Regione ha approvato il programma di realizzazione di
strutture per l'attivita' libero-professionale intramuraria, ai sensi
del DLgs 502/92 e successive modificazioni, con deliberazione del
Consiglio regionale n. 148/2001, e che dei 69 interventi che il
programma prevede 35 sono dedicati all'attivita' ambulatoriale;
- per quanto riguarda i sopra richiamati 35 interventi dedicati
all'attivita' ambulatoriale, la rilevazione effettuata in data
31/12/2006 ha evidenziato che 17 interventi si sono gia' conclusi, 7
interventi si prevede possano essere completati entro il 31/12/2007, 5
interventi entro il 30 giugno 2008 ed i restanti 6 interventi entro il
31 dicembre 2009;
- con nota prot. n. PG/2007/36020 del 6/2/2007 la Direzione generale
Sanita' e Politiche sociali ha richiesto la predisposizione da parte
delle Aziende Sanitarie di un piano per la messa a regime delle
attivita' libero-professionale intramoenia, con il superamento degli
spazi sostitutivi e l'esplicitazione degli strumenti, adottati o in
corso di adozione, finalizzati a garantire il governo dei volumi di
attivita', l'equita' di accesso e il rispetto dei principi di
trasparenza fiscale;
valutati i contenuti dei piani predisposti dalle Aziende Sanitarie per
garantire il rispetto di quanto disposto dal citato DL 223/06,
convertito in legge dall'art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248, e rilevata
la necessita' di meglio specificare alcune indicazioni regionali al
fine di garantire una maggiore omogeneita' in ambito regionale e
l'allineamento con i contenuti della Legge n. 120 del 3 agosto 2007;
considerato necessario modificare alcune indicazioni gia' previste
nella propria deliberazione 54/02, che non trovano piu' corrispondenza
nella normativa;
atteso pertanto che risulta opportuno definire un percorso unitario in
ambito regionale per il definitivo passaggio al regime ordinario del
sistema dell'attivita' libero-professionale intramuraria della
dirigenza sanitaria e del personale universitario di cui all'art. 102
del DPR dell'11 luglio 1980, n. 382;
preso atto del confronto avuto con le OO.SS.;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
Sanita' e Politiche sociali - dott. Leonida Grisendi - in merito alla
regolarita' amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 37,
comma 4 della L.R. 43/01 e successive modificazioni e della propria
delibera 450/07;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) che le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna provvedano
alla revisione e al successivo invio alla Direzione generale Sanita' e
Politiche sociali dei piani aziendali per il superamento della fase
transitoria della gestione della libera professione intramuraria, gia'
predisposti per garantire il rispetto del D.L. n. 223 del 4 luglio
2006, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, L. 4 agosto
2006, n. 248, secondo quanto previsto dalla Legge 120/07 e dalle
indicazioni di cui alla presente deliberazione;
2) che il piano di cui al punto precedente, oltre ai contenuti
previsti dai commi 4 e 5 della Legge 120/07, deve definire in modo
dettagliato ed operativo i modi del definitivo passaggio al regime
ordinario del sistema dell'attivita' libero-professionale intramuraria
della dirigenza sanitaria e del personale universitario di cui
all'art. 102 del DPR dell'11 luglio 1980, n. 382;
3) che il suddetto regime ordinario prevede che l'attivita' libero
professionale puo' essere svolta in locali di proprieta' dell'Azienda
o in spazi sostitutivi attraverso la locazione o la stipula di
convenzioni con strutture pubbliche o private non accreditate: tali
previsioni devono essere esplicitamente definite nel piano di cui al
precedente punto 1);
4) che, anche in considerazione delle diverse situazioni aziendali,
cosi' come risulta dalla rilevazione effettuata dalla Direzione
generale Sanita' e Politiche sociali citata in premessa, le fasi
transitorie previste dai piani aziendali di cui al punto 2) devono
concludersi entro e non oltre il 31 gennaio 2009, cosi' come previsto
dalla Legge 120/07;
5) di stabilire che a partire dall'1/2/2008 - pertanto anche durante
il periodo di transizione previsto dalla normativa e recepito nei
piani aziendali al fine di permettere la massima trasparenza e la
netta separazione fra attivita' istituzionale e attivita' libero
professionale - le Aziende sanitarie devono organizzare, con personale
proprio, o comunque dall'Azienda a cio' destinato, i cui oneri devono
essere interamente compresi nei costi aziendali da recuperare
attraverso gli introiti dell'attivita' libero professionale, uno o
piu' punti, di informazione, prenotazione specificatamente riservati
all'attivita' libero professionale, ambulatoriale e in regime di
ricovero. Possono essere intesi come punti di prenotazioni separati,
con personale a cio' destinato dall'Azienda, anche il ricorso ai punti
di prenotazione presenti nelle strutture private non accreditate con
le quali l'Azienda abbia stipulato convenzioni o gli sportelli di
prenotazione informatica e telefonica (es. CUP) con differenziazione
oraria rispetto alla prenotazione delle prestazioni istituzionali;
6) di stabilire che i servizi di informazione, prenotazione gestiti
dalle Aziende, cosi' come definito al punto precedente, devono
comprendere ed esaurire anche l'attivita' che viene erogata negli
spazi sostitutivi, compresi gli ambulatori privati dei professionisti
operanti nel periodo transitorio;
7) di stabilire che le Aziende mettano in atto tutti gli strumenti
atti a garantire la riscossione degli onorari relativi alle
prestazioni erogate sotto la propria responsabilita', prevedendo sia
la possibilita' di pagamenti in forma elettronica e decentrata sia
l'organizzazione di punti di riscossione gestiti direttamente dalle
Aziende o da queste a cio' deputati;
8) di stabilire che fino al 30/1/2009 possono essere mantenute le
autorizzazioni in essere, ma non possono essere rilasciate nuove
autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' libero professionale
intramoenia in studi privati;
9) che i piani aziendali debbano prevedere i meccanismi attraverso i
quali l'Azienda - nell'applicazione di quanto previsto dalla propria
deliberazione 1532/06 per il contenimento delle liste d'attesa - in
presenza di liste d'attesa che esorbitano in maniera continuativa i
tempi previsti dalla normativa regionale vigente, ridefinisce i volumi
concordati di attivita' libero professionale fino al ristabilimento
del diritto di accesso alle prestazioni nei tempi massimi previsti per
l'attivita' istituzionale;
10) di stabilire che il perdurare di lunghi tempi di attesa e il
mancato rispetto dei volumi e delle modalita' di erogazione concordati
comportano, per i dirigenti/e'quipe coinvolti, la sospensione
dell'attivita' libero professionale fino al rientro dei tempi nei
valori fissati, che costituiscono un diritto del cittadino;
11) che anche in presenza di liste d'attesa compatibili con la
normativa vigente, debbano essere garantiti i sistemi di monitoraggio
dei volumi di attivita' in modo da assicurare che, complessivamente
intesa, per unita' operativa, l'attivita' istituzionale sia comunque
prevalente rispetto a quella libero professionale;
12) di stabilire che la Direzione generale Sanita' e Politiche
sociali, valuti la congruita' dei suddetti piani con le indicazioni
della presente deliberazione, chieda eventuali integrazioni o
modificazioni qualora ritenuto opportuno;
13) di stabilire che a seguito del completamento dei piani aziendali e
al termine della fase transitoria la Regione, previa concertazione con
la OO.SS, emani una nuova disciplina della attivita' libero
professionale intramuraria in sostituzione di quella attualmente
vigente di cui alla propria deliberazione 54/02, che rimane vigente
per tutto quanto non esplicitamente in contrasto con la presente
deliberazione;
14) di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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