REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2008, n. 471

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto per la realizzazione di un invaso per uso irriguo in comune di Faenza (RA) Via Croce di Ferro n. 3 - (Titolo II L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge regionale
18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali attesi, il progetto relativo alla
realizzazione di invaso ad uso irriguo sito in Via Croce di Ferro n. 3
nel territorio del comune di Faenza (RA), dalla ulteriore procedura di
VIA con le seguenti prescrizioni gia' riportate al punto 7:
1) una attenta progettazione esecutiva della fase di cantierizzazione,
per quanto riguarda le interferenze con l'ambiente, le conseguenti
mitigazioni e le azioni di ripristino, soprattutto per quanto riguarda
l'area di cantiere;
2) dovra' essere garantita l'impermeabilizzazione dell'invaso allo
scopo di evitare perdite per infiltrazione e interferenze con le acque
di falda; la tenuta idraulica dell'invaso andra' comunque verificata
in fase di collaudo;
3) il tampone di impermeabilizzazione aggiuntiva dovra' interessare
tutto il perimetro del bacino sino alla quota di coronamento
dell'argine e andra' opportunamente immorsato nel substrato
impermeabile;
4) dal punto di vista paesaggistico non sono ravvisabili impatti
significativi, tuttavia, appare necessario prevedere un adeguato
progetto di sistemazione del verde che preveda la messa a dimora di
specie vegetali arboree ed arbustive autoctone o naturalizzate che
garantiscano un maggior successo di impianto (facilita' di
attecchimento, buona resa nello sviluppo) evitando le specie
riconosciute come infestanti (Robinia, Alianto, ecc.) e sufficiente ad
ottenere un adeguato effetto di mitigazione dell'opera; al riguardo si
dichiara il fatto che il PRG del Comune di Faenza all'art. 16.3
stabilisce che "per una fascia di 20 m dal piede dell'argine e'
vietata qualsiasi costruzione e devono essere progettate, in occasione
di interventi edilizi, la ricostituzione della vegetazione e la
costruzione di corridoi ecologici";
5) il progetto in esame dovra' tenere conto delle fasce di rispetto
indicate al punto 2.13 delle norme generali del PRG e stabilite dal
Codice della strada, che prevede all'art. 4 una distanza di rispetto
stradale pari a 10 m. dal confine stradale, inteso come ciglio di
campagna del fosso stradale;
6) resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la
realizzazione dell'opera in oggetto della presente valutazione,
dovranno essere rilasciate dalle autorita' competenti ai sensi delle
vigenti disposizioni;
b) di trasmettere la presente delibera alla proponente Azienda
agricola Sansoni Giovanna, allo Sportello Unico del Comune di Faenza,
al Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli di Ravenna, alla
Amministrazione provinciale di Ravenna, all'Autorita' dei Bacini
Regionali Romagnoli e all'ARPA Sezione provinciale di Ravenna;
c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della
Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed
integrazioni il presente partito di deliberazione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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