COMUNICATO
Titolo III - Decisione in merito alla procedura di VIA relativa al progetto di adeguamento dell'impianto di compostaggio, in localita' Tessello, nel comune di Cesena, con processo di fermentazione anaerobica e con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, presentato da Romagna Compost Srl
L'Autorita' competente Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione relativa alla modifica alla deliberazione di Giunta
provinciale n. 101564/530 del 27/11/2007 "Decisione in merito alla
procedura di valutazione di impatto ambientale - ex artt. 13 e
seguenti della L.R. 9/99 - relativa al progetto di adeguamento
dell'impianto di compostaggio, in localita' Tessello, nel comune di
Cesena, con processo di fermentazione anaerobica e con produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, presentato da Romagna Compost
Srl".
Il progetto e' presentato dalla societa' Romagna Compost Srl.
Il progetto e' localizzato in localita' Tessello del Comune di
Cesena.
Il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della
provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente:
Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n.
39208/217 del 15/4/2008, ha assunto la seguente decisione:
"LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis) delibera:
a) di rettificare, per le motivazioni compiutamente espresse nella
parte narrativa del presente atto, la deliberazione di Giunta
provinciale di G.P. n. 101564/530 del 27/11/2007 ad oggetto "Decisione
in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale - ex
artt. 13 e seguenti della L.R. 9/99 - relativa al progetto di
adeguamento dell'impianto di compostaggio, in localita' Tessello, nel
comune di Cesena, con processo di fermentazione anaerobica e con
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, presentato da
Romagna Compost Srl";
b) di modificare, in conseguenza di quanto previsto al punto
precedente, la prescrizione individuata al punto 18 del dispositivo
della richiamata delibera della G.P. n. 101564/530 del 27/11/2007
riformulando la stessa come segue:
"18) dovranno essere predisposte e iniziate, con oneri a carico del
proponente, adeguate e periodiche campagne di monitoraggio ambientale
degli odori in punti definiti in prossimita' delle seguenti aree
dell'impianto:
I. sopra la superficie del letto filtrante del biofiltro;
II. esternamente e in punto prossimo alla tettoia adiacente all'area
triturazione/miscelazione (lato lavorazione legno);
III. esternamente e in punto prossimo all'edificio vagliatura -
triturazione/miscelazione (lato scrubber);
IV. esternamente e in punto prossimo all'area ingresso materiali.
I rilievi nei quattro punti sopra citati dovranno avere la seguente
cadenza temporale:
- per quanto concerne il punto sopra il letto filtrante del biofiltro
(denominato emissione El) si veda quanto disposto dalla autorizzazione
alle emissioni in atmosfera (Allegato 6), parte integrante del
presente documento;
- dovra' essere effettuata una campagna di rilievi in periodo
antecedente la realizzazione del progetto in esame al fine di
caratterizzare lo stato di fatto. Tale campagna dovra' essere
realizzata preferibilmente in periodo estivo (da giugno ad agosto)
nell'eventualita' che la realizzazione dell'impianto avvenga in
periodo successivo al periodo estivo suddetto;
- i rilievi dovranno essere ripetuti nei medesimi punti entro i primi
tre mesi dalla data di messa in esercizio dell'impianto;
- i rilievi dovranno essere ripetuti nei medesimi punti a cadenza
annuale in periodo estivo (da giugno ad agosto) per un periodo non
inferiore a 3 anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto.
Il monitoraggio dovra' essere effettuato sia mediante metodologia
dell'olfattometria dinamica secondo i criteri definiti dalla norma EN
13725, sia mediante metodi analitici.
In merito alla seconda metodologia di indagine, nell'ambito di
ciascuna campagna di monitoraggio sopra citata e per ciascun punto
monitorato, dovranno essere effettuati campionamenti, analisi e
determinazioni in termini di tipologie e concentrazioni delle
principali sostanze e composti odorigeni mediante metodologie
analitiche a bassa risoluzione HRGC-LRMS. Tale metodologia analitica,
predisposta allo scopo di quantificare nel dettaglio chimico la
tipologia e concentrazione delle singole sostanze e/o composto nonche'
la loro provenienza da specifiche aree dell'impianto, dovra' prevedere
l'assunzione di tecniche di campionamento che consentano
l'arricchimento, o la preconcentrazione dei campioni i quali dovranno
essere comunque correlati alla metodologia olfattometrica dinamica.
Le sostanze odorigene monitorate dovranno comprendere quelle
potenzialmente prodotte da un impianto di compostaggio, tra le quali,
a titolo esemplificativo e da valutarsi in modo motivato e specifico
per l'impianto in esame, i composti dello zolfo (idrogeno solforato,
mercaptani specifici, dimetilsolfuro, dimetildisolfuro), composti
dell'azoto (ammoniaca, dimetilammina, metilammina, trimetilammina,
scatolo), gli acidi grassi volatili (formico, propionico, butirrico,
valerianico, isovalerianico), chetoni, altri composti (benzotiozolo,
fenolo, altro).
I risultati di tutte le indagini sopra descritte dovranno essere
trasmessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno di campionamento,
sotto forma di relazione tecnica al Servizio Pianificazione
territoriale dell'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena,
all'Amministrazione comunale di Cesena, ad AUSL e ad ARPA. Tale
relazione annuale dovra' valutare i livelli delle sostanze odorigene
presenti presso i punti monitorati sia in termini di concentrazione di
odore e di molestia olfattiva (intensita' e accettabilita'
dell'odore), sia di concentrazione chimica e tipologia di sostanza
rispetto alla soglia di percezione olfattiva, e alla luce di questi
dovra' essere valutata da parte degli enti preposti e anche da parte
del proponente la necessita' o meno di intraprendere ulteriori azioni
o interventi di mitigazione.";
c) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla societa' proponente Romagna Compost Srl;
d) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione al Servizio Ambiente e Tutela del
territorio della Provincia di Forli'-Cesena, alla Regione
Emilia-Romagna, al Comune di Cesena, all'ARPA Sezione provinciale di
Forli'-Cesena, al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli, alla
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell'Emilia-Romagna, al Comando provinciale VV.F. - Forli'-Cesena,
all'Enel Distribuzione SpA, all'Autorita' d'Ambito Territoriale
Ottimale di Forli'-Cesena, alla Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio di Ravenna e alla Soprintendenza per
i beni archeologici per l'Emilia -Romagna;
e) pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione;
f) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza;
g) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
DLgs 18 agosto 2000, n. 267.".