REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2008, n. 6

ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DI VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare un'organica ed
integrata politica di sostegno, promuove misure concrete di
solidarieta' a favore dei figli di lavoratori deceduti in seguito ad
incidenti mortali sul lavoro.
Art. 2
Istituzione del fondo
1. La Regione, per la realizzazione delle finalita' di cui
all'articolo 1, istituisce il fondo regionale per il sostegno
socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime
d'incidenti mortali sul lavoro.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere integrate da
eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o
giuridiche.
Art. 3
Requisiti d'accesso al fondo
1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al fondo previsto
dall'articolo 2 i figli di genitori deceduti a seguito d'incidente
mortale sul lavoro anche in itinere, in possesso dei seguenti
requisiti:
a) status di figlio di genitore deceduto a seguito d'infortu- nio sul
lavoro;
b) eta' non superiore a venticinque anni;
c) genitore residente al momento del decesso in uno dei comuni della
regione Emilia-Romagna;
d) iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia,
scolastico, di ogni ordine e grado, universita', o corso di formazione
professionale;
e) reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE
(indicatore situazione economica equivalente), non superiore a quanto
previsto, annualmente, dalla Giunta regionale.
2. Il diritto di cui al comma 1 trova applicazione anche per i casi in
cui la vittima risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Art. 4
Spese finanziabili
1. Le risorse del fondo sono destinate al rimborso di tutte le spese,
effettivamente sostenute e documentate, per l'iscrizione e la
frequenza a servizi socio-educativi per la prima infanzia, scuole
d'ogni ordine e grado, pubbliche, pareggiate, parificate e private
legalmente riconosciute, ivi comprese universita' e corsi di
formazione professionale, di seguito indicate:
a) tasse d'iscrizione;
b) rette di frequenza;
c) acquisto libri di testo;
d) acquisto di ausili scolastici per portatori di handicap;
e) servizio mensa;
f) abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto
pubblico.
2. Le spese rimborsabili sono quelle, effettivamente sostenute, poste
a carico del richiedente al netto di eventuali riduzioni, agevolazioni
o esenzioni concesse da chi eroga il servizio. Non sono comunque
rimborsabili le spese per le quali il richiedente avrebbe avuto
diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le norme
regolamentari di chi eroga il servizio, ed esse non siano state
richieste.
Art. 5
Modalita' e criteri di erogazione
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, adotta apposito provvedimento per definire i criteri,
le modalita' e i termini per la presentazione delle domande e
l'erogazione del contributo.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina
annualmente, il limite di reddito previsto, dall'articolo 3, comma 1.
Art. 6
Limiti temporali
1. I contributi sono riconosciuti per gli eventi mortali verificatisi
dal momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
Copertura finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente
legge l'amministrazione regionale fara' fronte mediante i fondi
stanziati nelle unita' previsionali di base e relativi capitoli di
bilancio, apportando se necessario le eventuali modifiche, o con
l'istituzione d'apposite unita' previsionali di base e relativi
capitoli di bilancio che saranno dotati della necessaria
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31e 27 marzo
1972, n. 4).
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 29 aprile 2008	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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