DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2007, n. 1906
Approvazione schema convenzione-quadro tra l'Agenzia di Protezione civile e l'Universita' degli Studi di Bologna - Dipartimento Ingegneria chimica, mineraria e Tecnologie ambientali (DICMA), per attivita' di competenza regionale in materia di rischio industriale - Trasporto sostanze pericolose
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del
Servizio nazionale della Protezione civile", e successive modifiche ed
integrazioni, e, in particolare, gli articoli:
- 6, comma 1, che stabilisce "che all'attuazione delle attivita' di
protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le
rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le
Province, i Comuni e le Comunita' Montane e vi concorrono gli Enti
pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con
finalita' di protezione civile, nonche' ogni altra istituzione ed
organizzazione anche privata", e che "a tale fine le strutture
nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni
con soggetti pubblici e privati";
- 11, comma 1, che elenca le strutture operative del sistema nazionale
di protezione civile ed individua, tra esse: "i gruppi nazionali di
ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto Nazionale di
Geofisica ed altre istituzioni di ricerca" (lett. f);
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in
particolare, i seguenti punti dell'articolo 108 (Funzioni conferite
alle Regioni e agli Enti locali):
- lettera a), che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le funzioni
relative:
- punto 1), "alla predisposizione dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi";
- punto 3), "agli indirizzi per la predisposizione dei piani
provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui
all'articolo 2, comma 1, lett. b) della Legge 24 febbraio 1992, n.
225";
vista la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, recante "Norme in materia di
protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale
di Protezione civile", e, in particolare, gli articoli:
- 1, comma 2, che stabilisce che "all'espletamento delle attivita' di
proteione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le
Comunita' Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di
cui alla L.R. 26 aprile 2001, n. 11 e vi concorre ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica o privata (. . .)";
- 3, comma 1 lettere a), b), elenca le attivita' del sistema regionale
di protezione civile, tra le quali figurano quelle dirette
"all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi
presenti sul territorio regionale necessario per le attivita' di
previsione e prevenzione con finalita' di protezione civile" e "alla
preparazione e pianificazione dell'emergenza, con l'indicazione delle
procedure per la gestione coordinata degli interventi degli Enti e
delle strutture operative preposti, nonche' delle risorse umane e
strumentali necessarie";
- 11, comma 2, che stabilisce che nella redazione del Programma
regionale di previsione e prevenzione dei rischi, l'attivita' di
coordinamento tecnico e' demandato all'Agenzia regionale;
- 14, comma 2, che evidenzia che l'Agenzia regionale per lo
svolgimento delle attivita' regionali di protezione civile si avvale,
"anche previa stipula di apposite convenzioni della collaborazione,
del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di
cui all'art. 11, comma 1, lettere e) e f) della Legge n. 225 del
1992", ossia i Servizi tecnici nazionali, i gruppi nazionali di
ricerca scientifica, l'Istituto Nazionale di Geofisica;
- 15, comma 1, che stabilisce che "l'Agenzia regionale puo' stipulare
convenzioni con i soggetti di cui all'art. 14 commi 1 e 2, nonche'
con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta
disponibilita' di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture
e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi ed
emergenza";
- 20, comma 2, lettera b) che dando atto che l'Agenzia regionale ha
personalita' giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia
tecnico operativa, amministrative e contabile provvede inoltre alla
"predisposizione a livello tecnico, in concorso con le strutture
tecniche regionali competenti, del programma regionale di previsione e
prevenzione dei rischi di cui all'art. 11, in armonia con gli
indirizzi nazionali.";
richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 652 del 14 maggio
2007: "Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e
all'attuazione delle convenzioni previste dalla L.R. 1/05";
considerato:
- che la Regione Emilia-Romagna risulta particolarmente esposta ai
rischi di origine antropica connessi con l'intenso sviluppo avuto
dalle attivita' industriali e produttive ad elevato contenuto
tecnologico, in particolare in campo chimico, e con i trasporti di
sostanze pericolose nel territorio regionale;
- che al fine di salvaguardare la sicurezza dei propri cittadini e di
perseguire gli obiettivi posti dalle richiamate disposizioni statali e
regionali la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto necessario attivare
specifici interventi ed attivita' finalizzati sia al miglioramento
delle capacita' di previsione e di prevenzione dei rischi connessi con
le attivita' industriali e produttive e nei trasporti di sostanze
pericolose, sia alla predisposizione di misure organizzative idonee ad
assicurare il piu' efficace ed efficiente concorso alla pianificazione
e gestione delle situazioni di crisi connesse alle tipologie di
rischio di cui trattasi, coinvolgendo in ambedue i suddetti ambiti
operativi le strutture tecniche e scientifiche maggiormente
qualificate presenti sul territorio regionale;
dato atto:
- che per il conseguimento degli obiettivi sopra richiamati in data 11
settembre 1999 la Regione Emilia-Romagna e l'Universita' degli Studi
di Bologna hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per lo sviluppo
delle attivita' di studio e ricerca in materia di protezione civile
che ha trovato attuazione mediante la stipula di apposite convenzioni
con le strutture di ricerca nei rispettivi ambiti di competenza;
- che in attuazione del protocollo d'intesa di cui al paragrafo
precedente, nel settore del rischio industriale e dei trasporti di
sostanze pericolose, con propria deliberazione n. 1970 del 2 novembre
1999 e' stato approvato lo schema di convenzione, successivamente
sottoscritta il 20 dicembre 1999, avente ad oggetto "la realizzazione
di attivita' di studio, ricerca e supporto scientifico riguardanti il
rischio industriale ai fini di protezione civile", di durata triennale
e scaduta in data 2 novembre 2002;
considerato che i risultati conseguiti nell'attuazione della predetta
convenzione hanno consentito di organizzare ed affinare i protocolli
operativi per il concorso alla pianificazione e gestione delle crisi
connesse con le attivita' industriali e produttive ad elevato
contenuto tecnologico e con le attivita' di trasporto delle sostanze
pericolose sul territorio regionale, ma che risulta necessario,
secondo quanto rappresentato dall'Agenzia regionale di Protezione
civile, migliorare ulteriormente la capacita' operativa in questo
ambito;
considerato, altresi', che il predetto protocollo, giunto a scadenza
e' in corso di rinnovo, attesa la positiva valutazione degli esiti
della collaborazione tra la Struttura regionale di Protezione civile e
i diversi Dipartimenti dell'Universita' degli Studi di Bologna
coinvolti nelle specifiche aree di competenza con riferimento alle
tipologie di rischio presenti sul territorio regionale;
ritenuto di autorizzare l'Agenzia regionale di Protezione civile a
procedere, comunque, nel frattempo, alla stipula di una
convenzione-quadro quinquennale con l'Universita' degli Studi di
Bologna - Dipartimento di Ingegneria chimica, mineraria e delle
Tecnologie ambientali (DICMA), nell'ambito delle direttive gia'
impartite in via generale in materia di convenzioni con la richiamata
propria deliberazione 652/07 secondo lo schema contenuto nell'Allegato
"A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante,
prevedendo, in particolare, che siano indicati nel prospetto a valenza
quinquennale degli ambiti di attivita' per la definizione dei
programmi operativi annuali (POA) annuali, di cui Allegato "B" e ogni
anno, sulla base delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio
dell'Agenzia, si provveda alla definizione di un programma operativo
annuale (POA) nel quale saranno specificate le attivita' da svolgere,
da approvarsi secondo le modalita' stabilite nella piu' volte
richiamata propria deliberazione 652/07;
dato atto che:
- il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile provvedera'
alla sottoscrizione della convenzione-quadro a seguito
dell'approvazione dello schema in Allegato A alla presente
deliberazione;
- il Direttore provvedera' inoltre all'approvazione dei programmi
operativi annuali (POA) nei limiti delle risorse finanziarie che
saranno assegnate annualmente a tal fine all'Agenzia con successive
proprie deliberazioni;
ritenuto di individuare all'interno della convenzione quinquennale di
cui all'Allegato "A" idonee forme di verifica e controllo dei
risultati conseguiti in attuazione di ciascuna annualita' della
convenzione e di affidarne l'esecuzione all'Agenzia regionale di
Protezione civile;
considerato:
- che agli oneri derivanti annualmente dai POA fara' fronte l'Agenzia
regionale di Protezione civile nell'ambito della propria
disponibilita' di bilancio, nei limiti delle risorse finanziarie che
saranno assegnate annualmente a tal fine all'Agenzia con successive
proprie deliberazioni;
- che la Regione Emilia-Romagna, a seguito dell'approvazione del POA,
provvedera' alla concessione delle risorse corrispondenti all'Agenzia
regionale di Protezione civile con atti del Dirigente regionale
competente, che provvedera', altresi', all'impegno e liquidazione
delle relative somme all'Agenzia;
richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1499 del 19 settembre
2005 "Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per
l'attivazione dell'Agenzia regionale di Protezione civile ai sensi
dell'art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n.
1", con la quale l'ing. Demetrio Egidi e' stato nominato Direttore
dell'Agenzia regionale di Protezione civile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1769 del 11 dicembre 2006
- Agenzia regionale di Protezione civile: modifica della propria
deliberazione 1499/05 e approvazione del relativo regolamento di
organizzazione e contabilita';
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile, ing. Demetrio
Egidi, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e delle
deliberazioni della Giunta regionale 1769/06 e 450/07;
su proposta dell'Assessore a "Sicurezza territoriale, Difesa del suolo
e della Costa". Protezione civile, prof. Marioluigi Bruschini;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di richiamare le premesse del presente atto come sua parte
integrante e sostanziale;
b) di approvare in linea tecnica, lo schema di convenzione-quadro e il
prospetto a valenza quinquennale degli ambiti di attivita' per la
definizione dei POA annuali con l'Universita' di Bologna -
Dipartimento di Ingegneria chimica, mineraria e delle Tecnologie
ambientali (DICMA) per le attivita' di protezione civile in materia di
previsione e prevenzione del rischio industriale e nel trasporto di
sostanze pericolose e di supporto tecnico alla pianificazione e
preparazione alle relative situazioni di crisi e di emergenza, di cui
agli Allegati "A", e "B" che sono parti integranti e sostanziali del
presente atto;
c) di dare atto che la convenzione-quadro di cui all'Allegato "A" ha
durata quinquennale, decorrente dalla data di sottoscrizione;
d) di dare atto che, ogni anno il Direttore dell'Agenzia regionale
provvedera', previa verifica dell'attivita' prevista ed effettivamente
svolta nell'annualita' precedente e nei limiti delle disponibilita' di
bilancio dell'Agenzia all'uopo assegnate dalla Regione con successive
proprie deliberazioni, all'approvazione del POA nel quale saranno
indicate le attivita' da svolgere;
e) di autorizzare l'istituzione di un comitato tecnico misto a
carattere temporaneo e per la cui attivita' non vengono riconosciuti
compensi, composto da due rappresentanti indicati dall'Agenzia
regionale di Protezione civile e due indicati dall'Universita' di
Bologna - Dipartimento di Ingegneria chimica, mineraria e delle
Tecnologie ambientali (DICMA), quale soggetto incaricato di curare le
attivita' di verifica e controllo dei risultati conseguiti in
attuazione di ciascuna annualita' della convenzione, ed alla cui
costituzione provvedera' il Direttore dell'Agenzia con propria
determinazione;
f) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione-quadro di
cui all'Allegato "A" provvedera' il Direttore dell'Agenzia regionale
di Protezione civile;
g) di indicare il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione
civile quale responsabile della gestione dei singoli programmi
operativi annuali (POA) che verranno approvati nel quadro definito dal
prospetto degli ambiti di attivita' a valenza quinquennale di cui
all'Allegato "B", stabilendo, altresi' che il medesimo dovra'
assicurare il necessario raccordo delle attivita' ivi previste con
quelle svolte dalle strutture regionali ordinariamente competenti in
materia di rischi connessi con le attivita' industriali e produttive e
trasporto di sostanze pericolose;
h) di dare atto che agli oneri annualmente fara' fronte l'Agenzia
regionale di Protezione civile nell'ambito delle proprie
disponibilita' di bilancio all'uopo assegnate con successive proprie
deliberazioni;
i) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna, a seguito
dell'approvazione del POA, provvedera' con atti del Dirigente
regionale competente, alla concessione delle risorse corrispondenti
all'Agenzia regionale di Protezione civile, all'assunzione
dell'impegno ed alla liquidazione delle relative somme all'Agenzia;
l) di autorizzare il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione
civile a provvedere, con propri atti formali, alla rimodulazione degli
importi dei singoli settori di attivita' di cui ai singoli programmi
operativi annuali (POA) - sempre nell'ambito di quanto previsto nel
prospetto degli ambiti di attivita', sulla base di adeguate richieste
motivate avanzate dalla controparte, secondo le modalita' stabilite
nella convenzione-quadro di cui all'Allegato "A";
m) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO "A"
Schema di convenzione-quadro quinquennale tra l'Agenzia regionale di
Protezione civile e l'Universita' degli Studi di Bologna -
Dipartimento di Ingegneria chimica, mineraria e delle Tecnologie
ambientali (DICMA), per le attivita' di protezione civile di
competenza regionale in materia di rischi connessi con le attivita'
industriali e i trasporti di sostanze pericolose
L'anno 2007, il giorno . . . . . . . . .del mese di . . . . . . . . .
. . . . . presso la sede dell'Agenzia regionale di Protezione civile,
Viale Silvani n. 6 - Bologna,
vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del
servizio nazionale della Protezione civile", e successive modifiche ed
integrazioni;
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
visto il DL 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti
per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte
alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture
logistiche del settore della difesa civile", convertito, con
modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;
vista la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, recante "Norme in materia di
protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale
di Protezione civile";
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 652 del 14 maggio 2007:
"Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all'attuazione
delle Convenzioni previste dalla L.R. 1/05";
vista la deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . . . . . .
del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con la quale e' stato
approvato lo schema della presente convenzione-quadro tra l'Agenzia
regionale di Protezione civile e l'Universita' degli Studi di Bologna
- Dipartimento di Ingegneria chimica, mineraria e delle Tecnologie
ambientali (DICMA), e richiamatene integralmente le premesse;
tra
l'Agenzia regionale di Protezione civile (in seguito indicata come
Agenzia), rappresentata dal Direttore, domiciliato per la carica in
Bologna, Viale Silvani n. 6,
l'Universita' degli Studi di Bologna - Dipartimento di Ingegneria
chimica, mineraria e delle Tecnologie ambientali (in seguito indicato
come DICMA) con sede legale in Viale Risorgimento n. 2, Bologna,
rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria chimica,
mineraria e delle Tecnologie ambientali
si conviene e si stipula
la presente convenzione-quadro quinquennale
Art. 1
(Finalita' ed oggetto)
1) La presente convenzione-quadro quinquennale ha come obiettivo il
miglioramento delle capacita' operative tecniche dell'Agenzia al fine
di salvaguardare la sicurezza dei propri cittadini e di perseguire gli
obiettivi posti dalle richiamate disposizioni statali e regionali
mediante l'attivazione di interventi ed attivita' finalizzati sia al
miglioramento delle capacita' di previsione e di prevenzione dei
rischi connessi con le attivita' industriali e produttive e nei
trasporti di sostanze pericolose, sia alla predisposizione di misure
organizzative idonee ad assicurare il piu' efficace ed efficiente
concorso alla pianificazione e gestione delle situazioni di crisi
connesse alle tipologie di rischio di cui trattasi, coinvolgendo,
quale struttura di supporto tecnico, in ambedue i suddetti ambiti
operativi il DICMA.
2) L'Agenzia e il DICMA attribuiscono il massimo interesse al
raggiungimento di tale obiettivo.
3) Con la presente convenzione l'Agenzia affida al DICMA la
realizzazione di attivita' di studio, ricerca e supporto scientifico
riguardanti i rischi connessi con le attivita' industriali e
produttive sul territorio regionale ai fini di protezione civile, da
articolare secondo una programmazione quinquennale predefinita
relativa a tutte le attivita' che, per la loro intrinseca natura,
richiedono uno sviluppo pluriennale, pur essendo articolate in moduli
annuali funzionali, e secondo un programma operativo annuale (POA).
4) L'Agenzia, annualmente sulla base delle disponibilita' del proprio
bilancio all'uopo assegnate dalla Regione Emilia-Romagna, determina le
risorse disponibili per le attivita' da svolgere con il DICMA.
Nell'ambito di tale quadro finanziario l'Agenzia e il DICMA concordano
sul piano tecnico, un programma operativo annuale (POA) per
l'attuazione della presente convenzione-quadro. Il programma viene
elaborato con le modalita' illustrate al successivo art. 2, tenendo
conto delle disponibilita' di bilancio, delle esigenze e viene
approvato dal Direttore dell'Agenzia con proprio atto.
5) Il Programma operativo annuale (POA) di cui al comma precedente
viene determinato come stabilito al successivo articolo 2 e puo'
articolarsi nei seguenti ambiti di attivita':
- realizzazione di studi e ricerche;
- fornitura di pareri;
- supporto tecnico-scientifico al Centro funzionale multirischio.
6) Le attivita' dettagliate nel prospetto in Allegato "B" alla
richiamata delibera della Giunta regionale n. . . . . . . . . . del .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . costituiscono il riferimento
per i POA di cui al precedente punto 3 del presente articolo, e sono
parte integrante e sostanziale della presente convenzione-quadro.
Art. 2
(Programma operativo annuale)
1) Il programma operativo annuale di attuazione della presente
convenzione-quadro viene elaborato, anche per stralci secondo la
seguente procedura:
a) entro il mese di novembre di ciascun anno viene avviata una
valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilita'
operative delle parti con riguardo a tutte le attivita' di cui
all'art. 1, comma 5;
b) entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la programmazione di
massima di cui alla precedente lettera a) viene sottoposta a verifica
di compatibilita' con le risorse disponibili nel bilancio
dell'Agenzia, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, e
viene, quindi, congiuntamente definito il programma operativo annuale,
che non necessariamente deve contemplare tutte le tipologie di
attivita' possibili;
c) all'attuazione del programma ed alla determinazione degli eventuali
oneri, l'Agenzia provvede, per quanto di competenza, con propri atti,
da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in materia.
2) Il programma operativo annuale contiene anche le modalita'
operative di attuazione, per l'anno in questione, delle singole
tipologie di attivita'.
3) In fase di prima applicazione, per la prima annualita', il
programma operativo annuale, viene definito anche per stralci, entro
il mese di dicembre.
Art. 3
(Comitato tecnico a carattere temporaneo)
1) Alle attivita' istruttorie per l'elaborazione e la definizione del
programma operativo annuale di cui al precedente art. 2 provvede un
Comitato tecnico a carattere temporaneo e per la cui attivita' non
vengono riconosciuti compensi, composto da due rappresentanti per
ciascuna delle due strutture, designati dai rispettivi responsabili,
alla cui costituzione provvede il Direttore dell'Agenzia con propria
determinazione.
2) Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Comitato tecnico
provvede anche alla verifica dell'attivita' svolta e redige, al
riguardo, uno specifico documento di valutazione congiunta del livello
di perseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresi' proposte
di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle
modalita' attuative del programma nonche' agli aspetti organizzativi,
gestionali e finanziari. Degli esiti della verifica di cui al presente
comma si tiene conto in occasione della definizione dei successivi
programmi annuali.
3) Per la prima annualita' il programma operativo annuale viene
elaborato di concerto dal responsabile del progetto dell'Agenzia
regionale di Protezione civile e dal responsabile tecnico-scientifico
della convenzione del DICMA, cosi' come individuati al successivo art.
4.
Art. 4
(Modalita' di attuazione del contratto)
1) Il DICMA realizzera' le attivita' programmate sulla base di linee
concordate con l'Agenzia.
2) Il DICMA, per quanto di propria competenza, individua nella
prof.ssa Gigliola Spadoni il responsabile tecnico-scientifico della
presente convenzione, responsabile in solido dal punto di vista
scientifico. Al responsabile tecnico-scientifico spettera' il compito
di organizzare, in accordo con il Direttore del DICMA, l'impiego delle
risorse umane e materiali che, nell'ambito universitario, risulteranno
necessarie per lo svolgimento delle attivita' previste.
3) L'Agenzia individua quale responsabile del progetto il Direttore,
nella persona dell'ing. Demetrio Egidi.
4) Il DICMA potra' avvalersi anche di soggetti terzi o di aziende
specializzate per attivita' di supporto funzionali allo svolgimento
del programma nonche' potra' prevedere l'attivazione di assegni di
ricerca e borse di studio.
Art. 5
(Responsabilita' ed oneri a carico del DICMA)
1) Il DICMA e' tenuto ad assolvere i compiti definiti nel programma
operativo annuale rispettando i termini temporali ivi previsti. In
caso di mancato rispetto di tali termini, il Direttore del
Dipartimento e' tenuto ad informare per iscritto l'Agenzia delle cause
che hanno impedito di adempiere a quanto richiesto.
2) Il DICMA si impegna affinche' le attivita' programmate siano rese
con continuita' per il periodo concordato e si impegna a dare
immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle
modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero
intervenire nello svolgimento delle attivita' concordate.
3) Il Comitato tecnico di cui all'articolo 3 svolge gli adempimenti
istruttori relativi alle incombenze previste dal presente articolo.
Art. 6
(Modalita' di pagamento e disposizioni contabili)
1) Agli oneri annualmente fara' fronte l'Agenzia regionale di
Protezione civile nell'ambito della propria disponibilita' di bilancio
all'uopo assegnata dalla Regione.
2) Ogni anno il Direttore dell'Agenzia provvedera', previa verifica
dell'attivita' prevista ed effettivamente svolta nell'annualita'
precedente e nei limiti delle disponibilita' di bilancio dell'Agenzia
all'uopo assegnate dalla Regione, all'approvazione del POA nel quale
saranno indicate le attivita' da svolgere.
3) La Regione Emilia-Romagna, a seguito dell'approvazione del POA,
provvedera' con atti del Dirigente regionale competente alla
concessione delle risorse corrispondenti all'Agenzia regionale di
Protezione civile all'assunzione del relativo impegno di spesa ed alla
liquidazione delle relative somme all'Agenzia.
4) L'erogazione delle risorse finanziarie complessive relative alle
singole annualita' da parte dell'Agenzia e a favore del DICMA avverra'
con le seguenti modalita':
- erogazione di una anticipazione pari al 40% dell'importo complessivo
delle risorse all'uopo destinate nel programma operativo annuale, al
fine di consentire l'avvio delle attivita', da disporre non appena
accertata la relativa entrata a seguito del trasferimento della somma
corrispondente dalla Regione, dietro presentazione di apposita
fattura;
- l'erogazione della somma rimanente a titolo di saldo, a seguito
della presentazione della documentazione tecnica illustrativa
dell'attivita' svolta (previa positiva valutazione espressa dal
Comitato tecnico ai sensi degli articoli 3 e 5 della
convenzione-quadro) dietro presentazione di apposita fattura.
Art. 7
(Utilizzazione dei dati)
1) L'Agenzia e il DICMA hanno il diritto di utilizzare per i propri
fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto della presente
convenzione. Nel caso di pubblicazione anche parziale il DICMA si
impegna a informare l'Agenzia e a menzionare sempre l'Agenzia stessa
quale ente promotore e a fornire preventivamente copia della
pubblicazione all'Agenzia, al fine di verificare l'insussistenza di
elementi pregiudizievoli alla propria attivita'.
Art. 8
(Proprieta' degli elaborati)
1) La proprieta' dei materiali e degli elaborati derivati dalle
attivita' di ricerca e' dell'Agenzia che potra' utilizzarli nel
rispetto delle norme sulla proprieta' intellettuale.
Art. 9
(Protezione dati personali)
1) Il DICMA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del DLgs 196/03,
di seguito denominato Codice, e' designato responsabile esterno del
trattamento dei dati personali effettuato per conto dell'Agenzia
regionale, titolare del trattamento, nell'ambito delle attivita'
svolte sempre per conto dell'Agenzia regionale in applicazione della
presente convenzione e dei POA.
Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale
individuazione sono indicati nel Codice. I compiti sono di seguito
riportati:
a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive
misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito
dal Codice e dal relativo Allegato B;
b) predisporre, qualora il trattamento comprenda la raccolta di dati
personali, l'informativa di cui all'art. 13 del Codice e verificare
che siano adottate le modalita' operative necessarie perche' la stessa
sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri
incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1
e 2 dell'art. 7 del Codice e nei termini previsti dal medesimo Codice
(art. 8, comma 1, art. 146, commi 1 e 2);
d) trasmettere, con la massima tempestivita', le istanze
dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss.
del Codice che necessitino di riscontro scritto al Direttore
dell'Agenzia regionale, per consentire allo stesso di dare riscontro
all'interessato nei termini stabiliti dal Codice (art. 8, comma 1,
art. 146, commi 1 e 2);
e) fornire al Direttore dell'Agenzia regionale la massima assistenza,
necessaria per soddisfare tali richieste;
f) individuare le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati
personali e fornire alle stesse istruzioni per il corretto trattamento
dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni
impartite; l'incarico e' conferito con modalita' tali da poter
associare ai nominativi delle persone incaricate i trattamenti che le
stesse sono autorizzate ad effettuare;
g) consentire al Direttore dell'Agenzia regionale, dandogli piena
collaborazione, verifiche periodiche, tramite invio di specifici
report a cadenza annuale e/o a richiesta, contenenti a titolo
esemplificativo le seguenti informazioni: adozione del Documento
programmatico sulla sicurezza (DPS); adozione degli atti di
individuazione degli incaricati, specificando in particolare le
istruzioni fornite agli incaricati stessi; predisposizione
dell'informativa di cui all'art. 13 del Codice (nel caso in cui il
trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica
delle modalita' operative con cui la stessa e' portata a conoscenza
degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e
raccolta della firma per presa visione).
Art. 10
(Durata, decorrenza e modalita' di risoluzione
della convenzione - Disposizione transitoria)
1) La presente convenzione-quadro ha validita' quinquennale con
decorrenza dalla data della sua stipula, puo' essere modificata previo
accordo tra le parti, ma vincola l'Agenzia in termini finanziari
annualmente, nei limiti degli importi corrispondenti ai singoli POA
approvati, secondo le disponibilita' arrecate nei pertinenti capitoli
del bilancio all'uopo istituiti.
2) L'Agenzia puo' risolvere la presente convenzione in ogni momento,
previo preavviso di almeno quindici giorni, senza oneri a proprio
carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese gia'
sostenute e delle obbligazioni giuridiche contratte dal DICMA fino al
ricevimento della nota di preavviso di risoluzione della
convenzione.
3) Il DICMA puo' risolvere la presente convenzione in ogni momento,
previo preavviso di almeno novanta giorni per provata inadempienza da
parte dell'Agenzia agli impegni previsti nei precedenti articoli.
Art. 11
(Controversie)
1) Eventuali controversie derivanti dalla applicazione della presente
convenzione che non trovino composizione in seno al Comitato tecnico
di cui al precedente art. 3, verranno risolte da un collegio arbitrale
composto da tre membri, nominati il primo dall'Agenzia, il secondo dal
DICMA ed il terzo concordemente dagli altri due arbitri.
2) La sede esclusiva dell'arbitrato sara' Bologna.
Art. 12
(Registrazione)
1) La presente convenzione sara' registrata in caso d'uso ai sensi del
DPR 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutte le spese relative all'eventuale registrazione della presente
convenzione sono a carico della parte che ha avuto interesse alla
registrazione.
La presente convenzione e' soggetta all'imposta di bollo in misura
fissa ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche
ed integrazioni. Le spese di bollo sono a carico dell'Agenzia
regionale di Protezione civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
UNIVERSITA' DEGLI STUDI AGENZIA REGIONALE DI
DI BOLOGNA PROTEZIONE CIVILE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA . . . . . . . . . . . . . . .
CHIMICA, E MINERARIA E DELLE
TECNOLOGIE AMBIENTALI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALLEGATO "B"
Prospetto degli ambiti di attivita' da includere nei Programmi
operativi annuali (POA) a valenza quinquennale di cui alla
convenzione-quadro quinquennale tra la Agenzia regionale di Protezione
civile e l'Universita' degli Studi di Bologna - Dipartimento di
Ingegneria chimica, mineraria e delle Tecnologie ambientali (DICMA),
per le attivita' di protezione civile di competenza regionale in
materia di rischi connessi con le attivita' industriali e i trasporti
di sostanze pericolose
Per ciascuna annualita' della convenzione il DICMA svolgera' le
attivita' concordate all'interno degli ambiti indicati nel presente
allegato:
1) Valutazione dell'interazione tra rischio industriale con altri
rischi naturali (idraulico, idrogeologico, sismico): metodi per la
stima quantitativa e applicazione al territorio regionale.
2) Aggiornamento del codice TUTUM per la valutazione delle conseguenze
di incidenti: revisione dei contenuti modellistici e
informatizzazione.
3) Trasporto di merci pericolose sul territorio regionale: valutazione
dei rischi derivanti da specifiche sostanze o categorie di sostanze
(tra le quali GPL, fitofarmaci, carburanti); rischio da fumi tossici
derivanti da combustione di mezzi a carico misto.
4) Supporto all'implementazione nel sistema informativo integrato
dell'Agenzia regionale di Protezione civile delle informazioni
relative alle tematiche del rischio industriale - trasporto merci
pericolose: attivita' di supporto anche mediante lo sviluppo di
appositi moduli.
5) Gestione della commercializzazione del software ARIPAR e del sito
internet dedicato. Sviluppi metodologico-informatici della valutazione
del rischio d'area.
6) Supporto tecnico al Centro funzionale multirischio per le attivita'
di previsione, prevenzione, pianificazione, preparazione e gestione
delle situazioni di crisi e di emergenza.