REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 1 aprile 2008, n. 3511

Regolamento regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle aziende agricole - Determinazione 12818/2003 - Determinazione ulteriori contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale

IL DIRETTORE GENERALE
Richiamati:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503
"Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta
dell'agricoltore e del pescatore e dell'Anagrafe delle aziende
agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173";
- la Legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio
delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della
L.R. 27 agosto 1983 n. 34";
- il Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003 recante
"Disciplina dell'Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-
Romagna";
- il DLgs. 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e
attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l),
ee), della Legge 7 marzo 2003, n. 38"
- il DLgs 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- il documento ministeriale "SIAN - Linee guida per lo sviluppo del
Sistema - Un modello di e-government per l'agricoltura italiana"
approvato in sede di intesa Stato-Regioni in data 28 febbraio 2008 che
definisce le modalita' di coinvolgimento dei vari soggetti
istituzionali ed il modello organizzativo del SIAN;
considerato:
- che l'art. 3 del citato Regolamento regionale 17/03 prevede che la
Regione gestisca l'intero sistema dell'Anagrafe delle aziende agricole
dell'Emilia-Romagna;
- che con determinazione n. 12818 dell'8 ottobre 2003 sono stati
definiti i contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo
aziendale;
- che con successivo atto n. 6210 del 10 maggio 2004 sono state
apportate alcune modifiche all'elenco della documentazione da
considerare probante in merito alle varie forme di titolarita' di
conduzione dei terreni agricoli;
considerato altresi':
- che dal 2004 ad oggi sono intervenute novita' sostanziali in materia
di Anagrafe agricola specie in relazione alla partecipazione
dell'Anagrafe regionale al "sistema di interscambio fascicolo" gestito
da AGEA nell'ambito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale)
in attuazione di quanto previsto dal DPR 503/99 e dal DLgs 99/04 sopra
richiamati;
- che tale impegno impone all'Anagrafe regionale un allineamento ai
contenuti informativi del fascicolo SIAN;
- che, tuttavia, l'effettivo allineamento e' in parte subordinato allo
sviluppo dell'attuazione delle "Linee guida" e pertanto potra'
avvenire attraverso diverse fasi di implementazione dei contenuti
informativi;
- che l'implementazione graduale consentira' anche un adeguamento
organizzativo da parte dei CAA (Centri autorizzati di assistenza
agricola), principali attori nell'inserimento dei dati relativi alle
singole aziende;
preso atto:
- che - per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013
approvato con decisione della Commissione Europea C(2007)4161 del 12
settembre 2007 - si pone la necessita' di acquisire alcune
informazioni specifiche circa le attivita' delle aziende agricole e le
relative connotazioni;
- che, peraltro, tali informazioni possono essere utilizzate in altri
procedimenti gestiti a livello regionale e territoriale (quali ad es.:
gestione del registro produttori biologici, gestione dei piani di
utilizzazione degli effluenti zootecnici) in un'ottica di
semplificazione degli adempimenti per l'utenza agricola;
- che pertanto, nell'attuale fase di interlocuzione e quale primo
adeguamento, e' opportuno integrare i contenuti dell'Anagra- fe,
individuando ulteriori informazioni da inserire in archivio e la
relativa documentazione di supporto per comprovare la corrispondenza
della situazione aziendale con le informazioni inserite a sistema;
ritenuto a tal fine di approvare un apposito Allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, in cui sono
individuati, a seguito delle esigenze sopra espresse, gli ulteriori
contenuti informativi dell'Anagrafe, fornendo altresi' alcune
indicazioni operative sull'inserimento a sistema dei dati concernenti
i contenuti medesimi nella formulazione di cui all'Allegato B,
anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;
dato atto che, a seguito della citata integrazione, le informazioni
contenute in Anagrafe sono classificabili in due tipologie
fondamentali:
a) informazioni anagrafiche, di attivita' e di conduzione che si
modificano in relazione ad eventi specifici e validate ai sensi
dell'art. 4 comma 4 e 5 del citato regolamento regionale;
b) informazioni complementari a carattere prevalentemente annuale, da
riacquisire ogni anno o da confermare se non mutate rispetto
all'annata precedente, concernenti l'assetto piu' propriamente
dedicato alle tipologie di coltivazione ed allevamento, con efficacia
probante solo se verificate con opportuni controlli amministrativi;
considerato infine per quanto concerne la gestione complessiva
dell'Anagrafe delle aziende agricole:
- che la disponibilita' dei servizi telematici di interconnessione con
altre banche dati della pubblica Amministrazione o di pubblico
interesse consente di sfruttare i servizi stessi per l'acquisizione
delle informazioni contenute nell'Anagrafe;
- che, qualora ricorrano le condizioni per l'accesso e l'informazione
provenga da fonte a carattere ufficiale, e' opportuno utilizzare le
banche dati informatizzate disponibili per via telematica allo scopo
di sollevare l'azienda dalla presentazione di documentazione
cartacea;
- che, qualora informazioni certificate siano in contrasto con i dati
contenuti nell'Anagrafe, l'Amministrazione regionale potra' agire
sugli opportuni meccanismi per allineare i dati e le corrispondenti
posizioni anagrafiche;
- che le azioni che ricadono nelle casistiche di cui al  precedente
alinea saranno concordate con i CAA che provvederanno ad informare
direttamente le aziende iscritte all'Anagrafe ed interessate alla
procedura di allineamento;
ritenuto infine, per quanto attiene la progressiva informatizzazione
dei documenti a corredo dei dati riportati  in Anagrafe, di disporre
che la documentazione cartacea inserita nel fascicolo debba essere
protocollata e gli estremi di protocollo acquisiti a sistema tramite
opportuni strumenti software messi a disposizione dalla Regione agli
operatori dei CAA;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37 e successive modifiche;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 450, in data 3
aprile 2007, recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e
1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e
successive modifiche";
attestata la regolarita' amministrativa della presente determinazione
ai sensi della citata deliberazione della Giunta regionale 450/07;
determina:
1) di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) di approvare le integrazioni al contenuto informativo dell'Anagrafe
delle Aziende Agricole con individuazione delle relative fonti
documentali e/o telematiche cosi' come riportate nell'Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto, fornendo altresi'
alcune indicazioni operative sull'inserimento a sistema dei dati
concernenti i contenuti medesimi, secondo la formulazione di cui
all'Allegato B, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3) di prevedere per quanto riguarda la gestione complessiva
dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole:
- che la documentazione comprovante la corrispondenza della situazione
aziendale con le informazioni contenute nell'archivio, per la parte
non ricavata direttamente da fonti telematiche ufficiali, sia
conservata nel fascicolo aziendale cartaceo;
- che, qualora ricorrano le condizioni per l'accesso e l'informazione
provenga da fonte a carattere ufficiale, si provvedera' ad utilizzare
le banche dati informatizzate disponibili per via telematica allo
scopo di sollevare l'azienda dalla presentazione di documentazione
cartacea;
- che, qualora informazioni certificate siano in contrasto con i dati
contenuti nell'Anagrafe, l'Amministrazione regionale potra' agire
sugli opportuni meccanismi per allineare i dati e le corrispondenti
posizioni anagrafiche;
- che le azioni che ricadono nelle casistiche di cui al precedente
alinea siano concordate con i CAA che provvederanno ad informare
direttamente le aziende iscritte all'Anagrafe ed interessate alla
procedura di allineamento;
4) di prevedere che la regolamentazione di tutti gli aspetti operativi
concernenti la gestione dell'Anagrafe delle aziende agricole, non gia'
disciplinati nel presente atto, sia demandata alle apposite
convenzioni con i CAA previste dal regolamento regionale;
5) di disporre che con riferimento ai nuovi contenuti informativi
definiti in Allegato A, i CAA provvedano all'inserimento immediato dei
dati esclusivamente per le aziende agricole che presentano domanda a
valere sulle Misure del P.S.R. 2007-2013;
6) di disporre altresi', con riferimento alle aziende non coinvolte
nel P.S.R., che l'inserimento dei dati relativi ai contenuti di cui
all'Allegato A) avvenga progressivamente con riferimento
all'attivazione dei procedimenti che richiedono le suddette
informazioni;
7) di prevedere infine, per quanto concerne la progressiva
informatizzazione dei documenti a corredo dei dati riportati in
Anagrafe, che la documentazione cartacea inserita nel fascicolo dovra'
- entro 180 giorni dalla messa a disposizione degli strumenti
informatici - essere protocollata e gli estremi di protocollo
acquisiti a sistema tramite gli opportuni strumenti software resi
disponibili agli operatori dei CAA;
8) di dare atto che resta invariato quant'altro disposto nelle
determinazioni 12818/03 e 6210/04;
9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Valtiero Mazzotti
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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