COMUNICATO
Modifiche statutarie approvate con deliberazione consiliare n. 16 del 25/2/2008, pubblicate all'Albo pretorio di questo Comune dal 3/3/2008 al 2/4/2008. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 5 del DLgs 18/8/2000, n. 267, le modifiche sono entrate in vigore dal 3/4/2008
Sono stati modificati gli articoli 37 "Composizione della Giunta" e 48
"Servizi pubblici comunali" ed e' stato inserito al Titolo III il Capo
IV - articolo 47 bis "Cause di incompatibilita' ed ineleggibilita'
degli amministratori comunali".
La Giunta comunale
Art. 37
Composizione della Giunta
1. La Giunta comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da
un numero massimo di sette Assessori, tra cui un Vicesindaco, nominati
dal Sindaco fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilita'
ed eleggibilita' alla carica di consigliere. Nella Giunta la
rappresentanza di ciascun sesso deve essere pari ad almeno un terzo.
Della nomina e' data comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva all'elezione.
2. Gli Assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio e
intervenire nelle discussioni senza diritto di voto.
CAPO IV
Art. 47 bis
Cause di incompatibilita' ed ineleggibilita'
degli amministratori comunali
1. Le cause di incompatibilita' o di ineleggibilita' degli
amministratori locali sono stabilite dalla legge.
2. Per attuare il coordinamento delle funzioni e l'espletamento del
mandato elettivo locale, gli amministratori di societa' costituite o
partecipate dall'Ente locale ed aventi per oggetto l'assunzione e
gestione di partecipazioni in societa' che erogano servizi pubblici e
servizi di pubblica utilita', ovvero l'espletamento di compiti
amministrativi delegati - in virtu' di norme di legge - dall'Ente
locale, sono scelti fra gli amministratori dell'Ente locale.
3. Le fattispecie indicate al precedente comma, relative a forme di
organizzazione dell'Ente locale, sono previste anche ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 67 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L.
e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 48
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune puo' istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per
oggetto la produzione di beni e di attivita' rivolti a realizzare fini
sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunita'
locale.
2. Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi
pubblici comunali secondo le indicazioni del Consiglio comunale.
3. Spetta al Consiglio comunale individuare nuovi servizi pubblici da
attivare in relazione a necessita' che si presentino nella comunita' e
stabilire le modalita' per la loro gestione. Sono di competenza del
Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in
atto.
4. I servizi la cui gestione e' riservata in via esclusiva al Comune
sono stabiliti dalla legge.
5. Il Comune puo' altresi' dare impulso e partecipazione, anche
indirettamente, ad attivita' economiche connesse ai suoi fini
istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto
comune.
6. Il Comune si impegna a rendere possibile il perseguimento di una
rappresentanza paritaria dei sessi negli organi collegiali di Enti,
Aziende ed Istituzioni dipendenti o partecipate dal Comune stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Rega