REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2008, n. 391

Criteri e modalita' per la richiesta e l'assegnazione gratuita delle piantine forestali prodotte nelle strutture vivaistiche gestite direttamente dalla Regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge regionale 4/9/1981, n. 30, recante "Incentivi per lo
sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare
riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle
Leggi regionali 25/5/1974, n. 18 e 24/1/1975, n. 6";
- la Legge regionale 29/3/1993, n. 17, che prevede la soppressione
dell'Azienda Regionale delle Foreste dell'Emilia-Romagna, nonche'
l'esercizio delle funzioni relative alla ricerca e sperimentazione in
materia forestale, alla vivaistica e alla propaganda forestale
regionale attraverso competenti strutture organizzative regionali;
- la L.R. 26/11/2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna, n. 90 del 23/11/2006, recante "Approvazione del Piano
forestale regionale 2007-2013";
- premesso che l'art. 45 della Legge regionale 23/12/2004, n. 27,
recante "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40
della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007",
modifica l'art. 2 della sopracitata L.R. 17/93 che disciplina le
competenze in materia di vivaistica forestale e le modalita' di
trasferimento della gestione dei vivai forestali regionali, in
particolare l'art. 2 comma 4, che prevede la possibilita' di
trasferire la gestione dei vivai a Comuni, Comunita' Montane, Enti di
gestione dei Parchi e alle Province territorialmente interessati con
apposite convenzioni che regolino i rapporti anche di natura economica
fra gli enti interessati;
dato atto che la Regione Emilia-Romagna produce direttamente presso
alcune strutture vivaistiche gestite tramite il proprio Servizio
Parchi e Risorse forestali della Direzione generale Ambiente e Difesa
del suolo e della costa, piante forestali autoctone;
considerato che, per le finalita' di cui all'art. 1 della L.R. 30/81,
la Regione Emilia-Romagna assicura, attraverso la conduzione delle
sopra menzionate strutture vivaistiche forestali, la produzione e la
distribuzione gratuita di piantine arboree ed arbustive agli Enti
delegati in materia forestale (Comunita' Montane e Amministrazioni
provinciali) per attuare interventi aventi finalita' pubblica
(promozione e miglioramento dei boschi, ampliamento delle superfici
boscate sia a fini produttivi che per la tutela dell'ambiente,
miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni montani e
collinari), e che tali iniziative possono essere realizzate altresi'
attraverso soggetti terzi, anche privati, a cui i sopra menzionati
Enti sono autorizzati a cedere le piantine per interventi che si
effettuino all'interno del territorio regionale;
considerato inoltre che altri Enti pubblici (Amministrazioni comunali
o loro Consorzi, Enti Parco, ecc.) possono presentare richiesta per
l'attuazione di altre iniziative volte allo sviluppo, alla promozione
ed alla diffusione di aree "a verde", per la promozione dell'ambiente
naturale e della biodiversita' nonche' per scopi didattici e
divulgativi, e che anche tali iniziative possono essere realizzate
attraverso soggetti terzi, anche privati, a cui i sopra menzionati
Enti sono autorizzati a cedere le piantine per interventi che si
effettuino comunque all'interno del territorio regionale;
dato atto che la Regione Emilia-Romagna, tramite le produzioni dei
propri vivai forestali, mette gratuitamente a disposizione dei Comuni
che ne facciano richiesta le piantine necessarie all'adempimento di
quanto previsto della Legge 29/1/1992, n. 113 "Obbligo per il Comune
di residenza a porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito
della registrazione anagrafica";
ritenuto necessario definire i criteri e le modalita' tramite cui si
possa richiedere l'assegnazione delle piantine forestali prodotte
nelle strutture vivaistiche gestite dalla Regione Emilia-Romagna,
nonche' le modalita' di concessione ai richiedenti da parte della
Regione stessa;
richiamata la propria deliberazione n. 450 del 3/4/2007, esecutiva ai
sensi di legge, recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06
e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e
successive modifiche";
richiamate altresi' le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio
2006, n. 1150 del 31 luglio 2006 e n. 1663 del 27 novembre 2006;
dato atto ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 450/07 del parere di regolarita'
amministrativa espresso dal Direttore generale all'Ambiente e Difesa
del suolo e della costa, dott. Giuseppe Bortone;
su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate:
1) di approvare i "Criteri e modalita' per la richiesta e
l'assegnazione gratuita delle piantine forestali prodotte nelle
strutture vivaistiche gestite direttamente dalla Regione
Emilia-Romagna", documento allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2) di disporre che il presente atto sia pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Criteri e modalita' per la richiesta e l'assegnazione gratuita delle
piantine forestali prodotte nelle strutture vivaistiche gestite
direttamente dalla Regione Emilia-Romagna
1) Finalita' ed oggetto
Finalita' del presente documento e' disciplinare i criteri e le
modalita' da seguire per richiedere le piantine forestali prodotte
nelle strutture vivaistiche gestite direttamente dalla Regione
Emilia-Romagna, nonche' le modalita' di concessione ai richiedenti da
parte della Regione stessa.
Gli Enti delegati in materia forestale presenti nella regione
Emilia-Romagna (Comunita' Montane e Amministrazioni provinciali)
possono presentare richiesta al competente Servizio regionale per
attuare interventi aventi finalita' pubblica (promozione e
miglioramento dei boschi, ampliamento delle superfici boscate sia a
fini produttivi che per la tutela dell'ambiente, miglioramento
dell'assetto idrogeologico dei terreni montani e collinari), e che
tali iniziative possono essere realizzate altresi' attraverso soggetti
terzi, anche privati, a cui i sopra menzionati Enti sono autorizzati a
cedere le piantine per interventi che si effettuino all'interno del
territorio regionale.
Altri Enti pubblici siti nella regione Emilia-Romagna (Amministrazioni
comunali o loro Consorzi, Enti Parco, ecc.) possono presentare
richiesta per l'attuazione di altre iniziative volte allo sviluppo,
alla promozione ed alla diffusione di aree "a verde", per la
promozione dell'ambiente naturale e della biodiversita' nonche' per
scopi didattici e divulgativi, e anche tali iniziative possono essere
realizzate attraverso soggetti terzi, anche privati, a cui i sopra
menzionati Enti sono autorizzati a cedere le piantine per interventi
che si effettuino comunque all'interno del territorio regionale.
I Comuni della regione Emilia-Romagna possono richiedere le piantine
necessarie all'adempimento dei propri obblighi, in ottemperanza a
quanto stabilito dalla Legge 29/1/1992, n. 113 "Obbligo per il Comune
di residenza a porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito
della registrazione anagrafica".
2) Modalita' per la richiesta delle piantine ed assegnazione
Ogni anno il competente Servizio regionale predispone ed invia alle
Province, alle Comunita' Montane, agli Enti Parco ed ai Comuni
presenti sul territorio regionale un modulo di richiesta, attraverso
il quale i sopra elencati Enti possano richiedere le piantine
forestali di cui necessitano; tale modulo di richiesta, reperibile
anche nel sito Internet della Regione Emilia-Romagna, dovra' pervenire
al Servizio regionale competente in materia entro il 20 settembre,
debitamente compilato in ogni sua parte. Per particolari motivate
esigenze, le richieste potranno essere inviate anche dopo la scadenza
dei termini di presentazione: il competente Servizio regionale
stabilira' se accettarle.
Il competente Servizio regionale, dal mese di ottobre, provvedera' a
comunicare agli Enti richiedenti, tramite lettera di concessione, le
piantine assegnate gratuitamente, suddivise per specie e quantita',
riservandosi di effettuare variazioni alla richiesta presentata, in
base alla disponibilita' di piantine presenti nelle strutture
vivaistiche regionali ed in relazione alla compatibilita' fra le
esigenze ambientali delle stesse rispetto alla presumibile zona
d'impianto.
L'Ente richiedente dovra' provvedere con propri mezzi al ritiro del
materiale assegnato, entro la data comunicata, pena il decadimento
dell'assegnazione. Solo in casi eccezionali, e previa autorizzazione
del Servizio regionale competente, saranno ammesse deleghe per il
ritiro oltre la data fissata e da parte di soggetti diversi dal
concessionario.
Le richieste di piantine da collocare a dimora da parte dei Comuni in
adempimento alla Legge 113/92 "Obbligo per il Comune di residenza di
porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della
registrazione anagrafica", dovranno fare riferimento all'elenco delle
specie facente parte dell'Allegato A), parte integrante della
deliberazione della Giunta regionale 946/05.
Per cio' che concerne la concessione delle piantine, sara' cura del
Servizio regionale competente indirizzare i concessionari alla
struttura vivaistica piu' funzionale, compatibilmente con la
disponibilita' del postime.
3) Competenze
Il Responsabile del Servizio competente in materia provvedera':
a) alla valutazione dell'ammissibilita' della documentazione
presentata dagli Enti pubblici richiedenti per la concessione delle
piantine;
b) a stabilire le specie e le relative quantita' delle piantine da
assegnare ai richiedenti, in base disponibilita' delle piantine
presenti nelle strutture vivaistiche regionali e in relazione alla
compatibilita' fra le esigenze ambientali delle stesse rispetto alla
presumibile zona di impianto;
c) al rilascio delle assegnazioni ai richiedenti.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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