DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 novembre 2007, n. 1783
Determinazione criteri di assegnazione del fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione degli abusi edilizi
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto:
- la L.R. 21 ottobre 2004, n. 23, in materia di vigilanza e controllo
dell'attivita' edilizia, ed in particolare l'art. 6, "Compiti della
Regione", e l'art. 25, "Fondo regionale di rotazione per le spese di
demolizione";
- il comma 1 dell'art. 6 della L.R. 21 ottobre 2004, n. 23, che pone
quale funzione della Giunta regionale il coordinamento dell'esercizio
dei compiti di vigilanza e controllo sull'attivita'
urbanistico-edilizia;
- l'art. 2 della L.R. 21 ottobre 2004, n. 23, che stabilisce che la
vigilanza sull'attivita' edilizia e' esercitata dai Comuni;
- l'art. 5 della L.R. 21 ottobre 2004, n. 23, che demanda alle
Province:
- la raccolta e l'elaborazione dei dati e degli elementi conoscitivi
sull'abusivismo edilizio,
- il supporto tecnico e giuridico-amministrativo ai Comuni per
l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita'
urbanistico edilizia,
- l'assunzione dei poteri in via sostitutiva in merito ai
provvedimenti eventualmente necessari di sospensione dei lavori e di
irrogazione delle sanzioni;
- l'art. 25 della L.R. 21 ottobre 2004, n. 23, che istituisce il fondo
regionale di rotazione per le spese di demolizione, per concedere ai
Comuni anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli
interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello
stato dei luoghi;
- il comma 1 e 2 dell'art. 31 della L.R. 21 ottobre 2004, n. 23, che
prevedono l'incremento di una quota del 10 per cento dell'oblazione da
corrispondere ai fini della definizione degli illeciti edilizi, da
destinare al finanziamento del fondo di rotazione;
- il punto c), del comma 2, dell'art. 6 della L.R. 21 ottobre 2004, n.
23 che affida alla Giunta regionale la competenza della gestione del
fondo di rotazione per le spese di demolizione;
constatato che:
- per quanto esposto nel comma 2 dell'art. 25 della legge regionale
citata, il fondo e' finanziato con le risorse regionali stabilite
annualmente dalla legge di bilancio;
- per quanto esposto nel comma 3 dell'art. 25 della L.R. 25/04, e'
compito della Regione stabilire i criteri di riparto delle risorse del
fondo e le modalita' di conferimento delle stesse;
- per quanto esposto nel comma 1 dell'art. 25 della L.R. 25/04,
qualora le somme anticipate ai Comuni non siano rimborsate entro
cinque anni, la Regione, al fine di reintegrare il fondo di rotazione,
trattiene la corrispondente somma dai fondi dei capitoli del bilancio
regionale che prevedono a qualsiasi titolo trasferimenti ai Comuni
inadempienti;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso da Enrico
Cocchi, Responsabile del Servizio Intese istituzionali e programmi
speciali d'area , in sostituzione del Direttore generale
Programmazione territoriale e negoziata, Intese, Relazioni europee e
Relazioni internazionali, Bruno Molinari ai sensi della nota Prot.
NP/2007/20437 del 12/10/2007 e della deliberazione di Giunta 450/07;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo
territoriale, Cooperazione con autonomie, Organizzazione, Luigi
Gilli,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di affidare alle Province l'utilizzo del fondo regionale di
rotazione, al fine di anticipare ai Comuni i costi relativi agli
interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello
stato dei luoghi, di cui al comma 1 dell'art. 25 della L.R. 23/04.
Sara' cura dei Comuni rimborsare la rispettiva Provincia nei termini
previsti dal medesimo articolo;
2) di assegnare a ciascuna Provincia una uguale quota del fondo
regionale per le spese di demolizione annualmente disponibile, la cui
liquidazione sara' eseguita dal Responsabile del Servizio competente;
3) di prescrivere alle Province la redazione di un resoconto annuale,
a decorrere dal 31 dicembre 2008, da fare pervenire entro 30 giorni al
competente Servizio regionale, in relazione all'utilizzo della quota
del fondo di rotazione ricevuta;
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.