DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 2008, n. 174
L.R. 8/94 art. 8. Individuazione dei limiti minimo e massimo di densita' venatoria
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di individuare, per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, per ognuna delle 3 fasce territoriali
Montagna, Collina, Pianura, i seguenti limiti minimo e massimo di
densita' venatoria, entro i quali verranno stabiliti, per ogni ATC, il
numero dei cacciatori ammissibili:
- Montagna: da 1 cacciatore ogni 18 ettari (con possibile deroga fino
a 21 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;
- Collina: da 1 cacciatore ogni 21 ettari (con possibile deroga fino a
25 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;
- Pianura: da 1 cacciatore ogni 25 ettari (con possibile deroga fino a
29 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;
2) di demandare ad un atto successivo l'individuazione degli indici di
densita' venatoria per ogni ATC della Regione Emilia-Romagna sulla
base delle indicazioni e dei pareri forniti dalle Province, con
riferimento ai limiti e alle possibili deroghe individuati al punto
1);
3) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.