REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2007, n. 1736

Nuove modalita' di accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna (L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 16/07, art. 35 comma 1, art. 36 bis commi 2 e 4, art. 37 comma 1). Revoca deliberazioni 1161/00 e 226/05

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 15 febbraio 1994 n. 8 "Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria",
come modificata da ultimo con L.R. 27 luglio 2007 n. 16;
richiamati in particolare:
- il comma 7 dell'art. 33, a norma del quale la Regione fissa la
misura minima e massima del contributo che ciascun cacciatore e'
tenuto a corrispondere per essere iscritto all'ATC;
- il comma 1 dell'art. 35, che prevede che la Regione disciplini
quantita', tempi e modi di accesso dei cacciatori agli ATC, fermi
restando i criteri indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, e
agli articoli 36, 36 bis e 37;
- il comma 2 dell'art. 36 bis, a norma del quale la Regione, con il
provvedimento di cui al citato comma 1 dell'art. 35 e sentite le
Organizzazioni professionali agricole, nonche' le Associazioni di cui
al comma 1 dell'art. 10, definisce le modalita' per individuare il
numero dei posti disponibili per ogni ATC, l'accesso agli ATC
prescelti e l'eventuale corrispettivo che i cacciatori devono versare
a fronte degli impegni di organizzazione relativamente all'esercizio
dell'attivita' venatoria alla fauna migratoria in mobilita'
controllata;
- il comma 4 dell'art. 36 bis, secondo il quale la Regione, nel
provvedimento di cui al sopracitato comma 1 dell'art. 35, individua i
termini ai quali deve attenersi il cacciatore interessato ad
esercitare la caccia agli ungulati al di fuori dell'ATC di
appartenenza nel presentare domanda all'ATC di interesse;
- il comma 1 dell'art. 37 della medesima L.R., a norma del quale la
Regione riserva annualmente per ogni ATC una quota di cacciatori da
iscrivere o ammettere al fine di promuovere scambi infraregionali ed
interregionali;
vista la propria deliberazione 1161/00, recante ad oggetto "Modalita'
di accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione
Emilia-Romagna (L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00, art. 33
comma 7, art. 35 comma 1, art. 36 bis commi 2 e 4, art. 37 comma 1)",
cosi' come modificata dalla deliberazione di Giunta 226/05 "Modifiche
a deliberazione 1161/00 'Modalita' di accesso agli ambiti territoriali
di caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna (L.R. 8/94 come
modificata dalla L.R. 6/00, art. 33 comma 7, art. 35 comma 1, art. 36
bis commi 2 e 4, art. 37 comma 1)'";
ritenuto necessario, in considerazione dell'entrata in vigore delle
nuove disposizioni normative in materia di attivita' venatoria
introdotte dalla citata L.R. 16/07, di procedere alla revoca delle due
sopra menzionate delibere approvando le nuove "Modalita' di accesso
agli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione
Emilia-Romagna", secondo il testo allegato quale parte integrante alla
presente deliberazione;
sentite le Province, le Organizzazioni professionali agricole, le
Associazioni venatorie, le Associazioni di protezione ambientale
riconosciute e l'Istituto nazionale per la Fauna Selvatica;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia Romagna" e
successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 recante
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della citata L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 450/07;
su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale, Difesa del
suolo e della costa. Protezione civile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, in considerazione delle modifiche introdotte dalla
L.R. 27 luglio 2007 n. 16, le nuove "Modalita' di accesso agli ambiti
territoriali di caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna" secondo il
testo che si allega alla presente deliberazione quale parte
integrante;
2) di revocare, pertanto, le proprie deliberazioni n. 1161 dell'11
luglio 2000 e n. 226 del 14 febbraio 2005;
3) di far decorrere le disposizioni contenute nel presente atto a
partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Modalita' di accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC) della
Regione Emilia-Romagna
1) Iscrizione agli ATC
1.1) Capienza
Il numero totale dei posti disponibili per ogni ATC e' dato dal
rapporto tra la superficie agro-silvo-pastorale effettivamente
destinata alla gestione programmata della caccia e la superficie
destinata ad ogni cacciatore dall'indice di densita' programmata
determinato per ogni ATC con atto della Giunta regionale.
Le Province individuano, per ogni ATC, la superficie
agro-silvo-pastorale effettivamente destinata alla gestione
programmata della caccia sottraendo alla superficie
agro-silvo-pastorale provinciale, cosi' come individuata negli
Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria
provinciale, gli istituti privati, nonche' gli istituti di protezione
di cui al Titolo I, Capo III della L.R. 8/94 come modificata dalla
L.R. 16/07, i parchi e le riserve naturali.
Le Province possono altresi' sottrarre i territori di cui al comma 1,
lett. e) dell'art. 21 della Legge 157/92, fino al raggiungimento della
percentuale massima di cui al comma 3 dell'art. 10 della medesima
legge.
Le Province trasmettono alla Regione l'atto che definisce i perimetri
degli ATC, previsto dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 8/94 come
modificata dalla L.R. 16/07, e comunicano annualmente, per ogni ATC,
la superficie agro-silvo-pastorale effettivamente destinata alla
gestione programmata della caccia, individuata con le modalita' sopra
indicate.
1.2) Tempi per l'iscrizione
a) Il cacciatore che ha titolo all'iscrizione all'ATC, ai sensi del
comma 3 dell'art. 35 della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 16/07,
presenta la relativa domanda al Consiglio Direttivo dell'ATC dall'1 al
15 febbraio.
Coloro che abbiano acquisito l'abilitazione all'esercizio venatorio o
la residenza anagrafica successivamente alla data sopra riportata
possono presentare la domanda per l'ATC di diritto anche oltre il
termine di cui sopra.
Per gli anni successivi, la domanda  si intende rinnovata qualora il
cacciatore non presenti una rinuncia scritta all'ATC entro il 15
febbraio.
Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire entro e non oltre
il 31 maggio.
b) Il cacciatore che intenda richiedere l'iscrizione ad un ATC diverso
presenta domanda dal 15 al 28 febbraio di ogni anno al Consiglio
Direttivo dell'ATC prescelto, che deve rispondere entro il 15 marzo
successivo. In caso di risposta affermativa, il cacciatore deve pagare
la quota d'iscrizione entro il 31 maggio. In caso di rigetto della
domanda, il cacciatore puo' presentare entro il 15 aprile il ricorso
alla Provincia, la quale deve esprimersi entro il 15 maggio.
In caso di esito positivo, il cacciatore accolto deve pagare la quota
entro il 31 maggio.
Il mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento della quota
d'iscrizione comporta l'applicazione di specifiche sanzioni
disciplinari previste dallo statuto dell'ATC.
Gli ATC, tramite l'utilizzo del sistema regionale di gestione
informatizzata delle iscrizioni agli ATC, previsto al comma 2
dell'art. 35 della L.R. 8/94, come modificata dalla L.R. 16/07,
informano in tempo reale delle avvenute iscrizioni la Regione, la
Provincia territorialmente competente e i Comuni di residenza dei
cacciatori iscritti.
Le modalita' tecniche di accesso al sistema regionale di gestione
informatizzata delle iscrizioni agli ATC vengono disciplinate con
proprio atto dal Dirigente regionale competente secondo la vigente
normativa in materia di organizzazione e comunicate a Province ed
ATC.
1.3) Modalita' di iscrizione
a) ATC di diritto
A norma dell'art. 14, comma 5 della Legge 157/92, ogni cacciatore ha
diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia  compreso
nella regione in cui risiede, cosi' come ripreso all'art. 35, comma 3
della L.R. 8/94, come modificata dalla L.R. 16/07.
Tale diritto si esplica per un unico ATC. I cacciatori che si trovino
nella condizione di poter accedere a piu' di un ATC in virtu' del
concorso di entrambi i requisiti:
- residenza anagrafica,
- iscrizione consecutiva nelle stagioni venatorie 1998/1999 e
1999/2000,
devono scegliere un solo ambito, e a tal fine sono tenuti a fare
domanda solo in quello prescelto, sottoscrivendo contestualmente una
dichiarazione relativa alla residenza anagrafica o all'iscrizione
consecutiva nelle stagioni venatorie 1998/1999 e 1999/2000.
Sono altresi' tenuti a dichiarare di non aver fatto valere il diritto
presso altro ambito di caccia.
False dichiarazioni, rese al fine di conseguire in modo fraudolento il
titolo di accesso all'ATC, ovvero omessa comunicazione di cause
ostative al suo rilascio sono sanzionabili dalla Provincia di
residenza anagrafica del cacciatore, ai sensi dell'art. 61, comma 1,
lettera o) della L.R. 8/94.
La domanda deve essere formulata secondo il modello 1 allegato al
testo, adottato da tutti gli ATC.
b) Altri ATC
A norma dell'art. 36, comma 1 della L.R. 8/94, come modificata dalla
L.R. 16/07, il cacciatore puo' richiedere di essere iscritto ad uno o
piu' ATC diversi da quello di diritto.
Il numero dei posti disponibili per tali iscrizioni e' dato dalla
somma dei due seguenti dati:
1) la differenza tra la capienza dell'ATC e il numero di cacciatori
che hanno richiesto l'ATC, ai sensi del precedente punto 1.2 lettera
a);
2) il risultato dell'applicazione sulla capienza dell'ATC della
"percentuale di sicurezza".
La "percentuale di sicurezza", compresa tra 2% e 6%, viene individuata
annualmente, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'ATC, al
fine di compensare a priori le eventuali carenze determinate da scelte
non confermate con il pagamento dell'iscrizione.
Nel rispetto delle priorita' di cui al comma 4 dell'art. 35 della L.R.
8/94, come modificata dalla L.R. 16/07, ai residenti nella Provincia
in cui ricade l'ATC richiesto e' riservato il 70% del numero dei posti
disponibili. Il 25% e' assegnato ai cacciatori extraprovinciali, con
priorita' per i cacciatori provenienti dalla Provincia di Rimini,
mentre il restante 5% e' a disposizione dei cacciatori non residenti
in Emilia-Romagna.
I cacciatori che abbiano rinunciato all'ATC di diritto hanno la
priorita' all'interno delle % sopracitate relativamente alla residenza
posseduta.
Eventuali posti non occupati all'interno delle percentuali sopracitate
vengono utilizzati dall'ATC per l'assegnazione ai cacciatori che
abbiano fatto domanda, sempre in base ai criteri di priorita' di cui
al comma 4 dell'art. 35 della L.R. 8/94.
La Regione, a norma dell'art. 37 co. 1 della L.R. 8/94 come modificata
dalla L.R. 16/07, a seguito di accordi di interscambio interregionali,
puo' riservarsi annualmente per ogni ATC una quota di cacciatori da
iscrivere.
Ogni cacciatore puo' fare domanda per essere iscritto ad altri ATC
della Regione, sottoscrivendo contestualmente una dichiarazione
relativa  al tipo di residenza posseduta. False dichiarazioni, rese al
fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC,
ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio sono
sanzionabili dalla Provincia di residenza anagrafica del cacciatore,
ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera o) della L.R. 8/94.
La domanda deve essere formulata secondo il modello 2 allegato al
testo, adottato da tutti gli ATC.
2) Accesso agli ATC in mobilita' controllata per la caccia alla fauna
migratoria
2.1) Numero dei posti disponibili
In ogni ATC il numero dei posti disponibili giornalmente per la caccia
alla fauna selvatica migratoria in mobilita' e' dato dalla differenza
tra la capienza ed il numero totale dei cacciatori iscritti.
E' comunque giornalmente garantita la caccia in mobilita' ad un numero
di cacciatori pari al 5% della capienza, ad eccezione del caso in cui
la superficie effettivamente a disposizione di ogni cacciatore
iscritto risulti inferiore di piu' di un ettaro rispetto alla
superficie minima regionale, derivante dal limite massimo di densita'
venatoria determinato con atto della Giunta regionale.
Ai cacciatori iscritti in altri ATC della stessa Provincia in cui
ricade l'ATC d'interesse e' riservato il 60% del numero dei posti
disponibili; il 35% e' riservato ai cacciatori iscritti in altri ATC
della Regione Emilia-Romagna, mentre il 5% e' riservato ai cacciatori
extraregionali non iscritti in ATC della Regione Emilia-Romagna.
Eventuali posti non occupati all'interno delle percentuali sopracitate
verranno assegnati ai cacciatori senza applicare le percentuali
medesime.
Gli ATC trasmettono alla Provincia territorialmente competente e alla
Regione Emilia-Romagna, entro il 30 agosto di ogni anno, il numero dei
posti disponibili per la caccia alla fauna selvatica migratoria in
mobilita', ripartiti in base alle situazioni sopraillustrate.
2.2) Modalita' di accesso agli ATC prescelti
Fermo restando quanto previsto all'art. 36 bis della L.R. 8/94,
l'accesso per la caccia alla fauna selvatica migratoria in mobilita',
da svolgersi nella forma da appostamento temporaneo, esclusa la
beccaccia, e' consentito per un massimo di 15 giornate esclusivamente
previa acquisizione di autorizzazione all'accesso giornaliero nell'ATC
prescelto utilizzando il sistema regionale di prenotazione.
Ad ogni cacciatore accolto viene assegnato un numero di
autorizzazione, che deve essere trascritto sul tesserino regionale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 comma 5 della Legge
157/92, per i cacciatori che esercitano la caccia esclusivamente in
azienda venatoria e' inibita la possibilita' di accedere alla caccia
in mobilita'.
Le modalita' tecniche di accesso al sistema regionale per la
prenotazione di giornate di caccia in mobilita' alla fauna migratoria
vengono disciplinate con proprio atto dal Dirigente regionale
competente secondo la normativa vigente in materia di organizzazione e
vengono rese note con idonee forme di pubblicita'.
3) Accesso agli ATC in mobilita' controllata per la caccia agli
ungulati
In Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4 della L.R. 8/94,
come modificata dalla L.R. 16/07, e' altresi' consentito esercitare la
caccia a cervidi o bovidi al di fuori dell'ATC o degli ATC di
appartenenza, secondo tempi e modalita' previsti dall'art. 56 della
sopracitata legge e dal regolamento regionale in materia di gestione
faunistico-venatoria degli ungulati.
A tal fine gli ATC, in relazione all'oggettiva disponibilita' dei capi
e al numero complessivo dei cacciatori interessati al prelievo,
possono riservare una quota dei piani annuali di abbattimento da
destinarsi a cacciatori non appartenenti all'ATC.
I cacciatori interessati presentano domanda all'ATC secondo il modello
3 allegato al testo, adottato da tutti gli ATC, dall'1 al 15
febbraio.
Gli ATC assegnano i capi da abbattere ai cacciatori che ne abbiano
fatto richiesta nei limiti della quota sopracitata, nel rispetto 
delle priorita'  di cui al comma 4 dell'art. 35 della L.R. 8/94, come
modificata dalla L.R. 16/07.
Per questi cacciatori e' previsto l'obbligo dell'accompa- gnamento a
norma del vigente regolamento regionale in materia di gestione
faunistico-venatoria degli ungulati.
4) Contributi economici
4.1) Iscrizione
Ai sensi dell'art. 33 comma 7 della L.R. 8/94, come modificata dalla
L.R. 16/07, le misure minima e massima dell'importo che ciascun
cacciatore e' tenuto a corrispondere come contributo annuo alla
gestione dell'ATC in cui e' iscritto, vengono fissate in Euro 80 ed
Euro 250. Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota di iscrizione di
ciascun cacciatore sufficiente a garantire le risorse necessarie a
realizzare le attivita' di prevenzione ed indennizzo dei danni
arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.
4.2) Accesso in mobilita' - Ungulati
Il contributo da richiedere ai cacciatori non appartenenti all'ATC, ai
quali e' riservata la quota dei piani annuali di abbattimento di
cervidi o bovidi di cui al precedente punto 3), deve essere
commisurato alle spese di gestione  ed organizzazione in rapporto al
numero di capi assegnati, alla specie, al sesso e alla classe di eta',
nonche' alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in
atto.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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