DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 19 marzo 2008, n. 3015
Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella regione Emilia-Romagna. Anno 2008, e annullamento della propria determinazione n. 2413 del 6/3/2008
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- il DM 10 settembre 1999, n. 356, "Regolamento recante misure per la
lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia
amylovora), nel territorio della Repubblica", e in particolare l'art.
8 relativo alla movimentazione degli alveari;
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8/5/2000 concernente
"Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunita'" e successive modifiche e integrazioni, e
in particolare l'Allegato IV, Parte B, punto 21.3;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto
2001, n. 31", e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che
prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini
della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative
comunitarie e nazionali in materia;
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e
la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali", e successive modifiche e integrazioni, e in
particolare l'Allegato IV, Parte B, punto 21.3;
preso atto che il colpo di fuoco batterico e' presente in ampie aree
della regione Emilia-Romagna;
considerato:
- che la disseminazione di Erwinia amylovora puo' avvenire anche per
mezzo delle api durante il periodo della fioritura delle diverse
piante ospiti;
- che esiste il rischio di introduzione di Erwinia amylovora in
territori indenni dalla malattia per mezzo di alveari provenienti da
aree contaminate;
- che e' necessario regolamentare lo spostamento di alveari, nel
periodo a maggior rischio compreso fra il 15 marzo ed il 30 giugno, da
aree contaminate verso aree indenni allo scopo di salvaguardare le
coltivazioni di rosacee pomoidee presenti in aree non ancora
interessate dalla malattia (zone protette), cosi' come previsto
dall'All. IV, Parte B, punto 21.3;
- che, sulla base delle sperimentazioni effettuate dal CRA - Istituto
Nazionale di Apicoltura, e' opportuno individuare adeguate misure di
quarantena alle quali sottoporre gli alveari per consentirne lo
spostamento nel periodo a rischio;
- che e' opportuno che il Servizio Fitosanitario regionale,
annualmente, determini le aree interessate alla regolamentazione del
movimento degli alveari e specifichi le caratteristiche delle
eventuali misure di quarantena da adottare;
- che e' opportuno annullare la propria determinazione n. 2413 del
6/3/2008, in quanto concernente un mero errore materiale;
richiamata la determinazione del Direttore generale Agricoltura n.
10743, del 26 luglio 2006, recante "Istituzione ed allocazione delle
posizioni dirigenziali Professional e conferimento degli incarichi di
livello dirigenziale in scadenza il 31/7/2006 per la Direzione
generale Agricoltura", alla quale la Giunta regionale ha conferito
efficacia giuridica con deliberazione n. 1150 del 31/7/2006;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007,
recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive
modifiche";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006,
avente per oggetto "Prima fase di riordino delle strutture
organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle
modalita' di integrazione interdirezionale e di gestione delle
funzioni trasversali", e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1150 del 31 luglio 2006,
recante "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di
livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2006)";
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai
sensi della predetta deliberazione della Giunta regionale 450/07;
determina:
1) di applicare, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 giugno
2008, specifiche prescrizioni concernenti la loro movimentazione, agli
alveari ubicati nell'intero territorio delle province di Bologna,
Ferrara, Modena, Ravenna e Reggio Emilia e agli alveari ubicati nella
zona situata a nord della Via Emilia (S.S. n. 9) nel territorio delle
province di Forli'-Cesena e Rimini;
2) di consentire lo spostamento degli alveari, nel periodo compreso
tra il 15 marzo e il 30 giugno 2008, ubicati nei territori sopra
citati verso aree ufficialmente indenni da Erwinia amylovora, previa
adozione di idonee misure di quarantena;
3) di stabilire quali idonee misure di quarantena il mantenimento
degli alveari chiusi per 48 ore, fino al momento della collocazione
nella nuova postazione, oppure il mantenimento degli alveari chiusi
per 24 ore a condizione che ogni alveare sia sottoposto, prima della
chiusura, a uno dei seguenti trattamenti:
- per gocciolamento, con 5 ml/favo, di una soluzione contenente 10 g
di acido ossalico, 100 g di zucchero e 100 ml di acqua,
oppure
- per nebulizzazione, con 5 ml/favo, di una soluzione acquosa di acido
ossalico al 3%;
oppure
- per sublimazione, mediante idonei dispositivi, di 2 grammi di acido
assalico diidrato;
4) di stabilire che i soggetti interessati devono, prima di effettuare
spostamenti nel periodo suindicato, comunicare al Servizio Veterinario
della Unita' sanitaria locale competente per il territorio ove ha sede
l'apiario la misura di quarantena adottata, utilizzando il modello
allegato alla presente determinazione e che tale misura deve essere
opportunamente documentata;
5) di stabilire che le disposizioni di cui al presente atto non si
applicano agli spostamenti effettuati entro e tra i territori di cui
sopra, o altri territori che non hanno il requisito di "zona protetta"
da Erwinia amylovora, nonche' entro e tra le aree ufficialmente
indenni da Erwinia amylovora (zone protette);
6) di annullare, per le motivazioni indicate in premessa, la propria
determinazione n. 2413 del 6/3/2008;
7) di provvedere, ai sensi dell'art. 1, lett. c), della L.R. 9/9/1987,
n. 28, alla pubblicazione integrale della presente determinazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sara' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 Euro, ai sensi
dell'art. 54, comma 23, del DLgs 19 agosto 2005, n. 214.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi
(segue allegato fotografato)