DECRETO DEL PRESIDENTE 28 febbraio 2008, n. 1
Elezione dei Consigli di Amministrazione della Comunalia di Montegroppo - Decreto n. 01
IL PRESIDENTE
Vista la Legge regionale 18 agosto 1977, n. 35 e successive
modificazioni ed agendo pertanto a seguito della delega da detta legge
regionale conferita; vista la delibera commissariale n. 2 in data
25/1/2008 con la quale il Commissario trasmette l'elenco degli utenti
intestatari delle schede famigliari quali elettori aventi diritto al
voto, con dimora stabile e residenti nella frazione di Montegroppo,
redatte ai sensi degli artt. 4 - 5 - 6 dello statuto della Comunalia;
viste le deliberazioni di Giunta della Comunita' Montana delle Valli
del Taro e Ceno nn. 12 - 13 - 14 - 15 del 22 febbraio 2008;
decreta:
Art. 1
Per domenica 20 aprile 2008 e' fissata la convocazione degli aventi
diritto al voto come descritti all'art. 2 per l'elezione del Consiglio
di amministrazione della Comunalia di Montegroppo.
Art. 2
Il Sindaco del Comune sopracitato e' incaricato di procedere alla
pubblicazione delle liste elettorali della frazione, distinte per
maschi e femmine ed in triplice copia (una da esporre all'Albo
comunale, una da esporre nella frazione interessata, una da inviare
alla Comunita' Montana), comprendente solamente gli elettori utenti
capofamiglia intestatari della scheda famigliare, residenti nella
circoscrizione territoriale della Comunalia ed ivi aventi dimora
stabile; sulla base delle norme fissate dallo statuto della Comunalia,
dette liste dovranno essere approntate entro il 6 Marzo 2008, data di
pubblicazione presso la frazione del presente decreto.
Art. 3
In caso di impossibilita' di partecipare al voto gli elettori come
sopra definiti potranno delegare un rappresentante scelto all'interno
del proprio gruppo famigliare, come da elenco trasmesso con delibera
commissariale n. 2 del 25/1/2008 allegato.
Art. 4
Le liste dei candidati debbono essere presentate alla Segreteria del
Comune entro le ore 12 del 26 marzo 2008, comprendere un numero di
candidati utenti aventi i requisiti citati per gli elettori all'art. 2
non superiore a 4 ed essere sottoscritte da elettori della frazione,
esclusi i candidati stessi, in numero di 3 per le Comunalie sino a 100
elettori, in n. di 5 per le Comunalie da 101 a 500 elettori, in n. di
7 per le Comunalie con oltre 500 elettori.
Le firme di accettazione della candidatura e quelle dei presentatori
delle liste debbono essere autenticate dal Sindaco o dal Segretario
del Comune, oppure da un Notaio.
Il Sindaco provvedera' ad inviare, entro 24 ore, copia delle liste
presentate alla Comunita' Montana.
Con successivo avviso saranno pubblicate le liste dei candidati presso
l'Albo comunale e la frazione.
Art. 5
Per la manifestazione segreta del voto dovranno essere approntate nel
luogo di riunione apposita cabina e urna a cura del Comune.
Art. 6
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8,00 di domenica 20
aprile 2008 e termineranno alle ore 17 della stessa giornata presso la
canonica di Montegroppo ove ha sede la Comunalia.
Il Comune provvedera' all'insediamento del seggio alle ore 7 della
giornata elettorale, consegnando al Presidente del seggio nei locali
opportunamente predisposti: le due copie delle liste elettorali
precedentemente esposte all'Albo comunale e nella frazione; due copie
del manifesto di convocazione delle elezioni; due copie del manifesto
di pubblicazione delle liste dei candidati, le schede elettorali e i
verbali per le operazioni del seggio che saranno approntati
preventivamente a cura della Comunita' Montana.
Ultimate le operazioni di voto, l'Ufficio Elettorale procedera' in
seduta pubblica alle operazioni di scrutinio. Al termine di questo, il
Presidente del seggio provvedera' all'immediata consegna di tutto il
materiale elettorale al Comune che gliene dara' ricevuta e, entro 24
ore provvedera' a consegnarlo alla Comunita' Montana, trattenendo
soltanto la copia delle liste elettorali, precedentemente esposta nel
locale di votazione per consegnarla all'Amministrazione della
Comunalia.
Art. 7
Ogni elettore potra' votare, utilizzando la scheda apposita, per un
massimo di 4 candidati tratti dalle liste ufficiali dei candidati o
dall'elenco degli elettori.
Art. 8
Il seggio elettorale e' composto dal Presidente nominato con decreto
del Presidente della Comunita' Montana, da due scrutatori nominati dal
Sindaco, da un segretario scelto dal Presidente di seggio. Per le
Comunalie il cui numero degli elettori non supera i 30, da un
Presidente e da uno scrutatore con funzioni anche di segretario,
secondo le procedure dell'art. 2 - lett. C della L.R. 18 agosto 1977
n. 35.
E' assegnato un compenso di Euro 77,00 lorde al Presidente di seggio e
di Euro 57,00 per ogni scrutatore e ai segretari dei seggi.
Art. 9
Alla proclamazione degli eletti ed alla pubblicazione dei risultati
elettorali provvede la Comunita' Montana.
Art. 10
E' ammesso ricorso sulle modalita', od eventualmente sui risultati
elettorali, da presentarsi alla Comunita' Montana.
I ricorsi vengono esaminati, con giudizio inappellabile, dalla
commissione di cui all'art. 2 - lett. e della L.R. 18 agosto 1977, n.
35.
Art. 11
Il Sindaco di Albareto e' incaricato di pubblicare il presente decreto
all'Albo del Comune e presso la frazione entro e non oltre il 6 marzo
2008.
IL PRESIDENTE
Carlo Berni