COMUNICATO
Modifiche allo statuto approvate con delibera di Consiglio provinciale n. 196 del 12/12/2007
Le modifiche da ultimo introdotte con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 136 del 12/12/2007, in vigore dal 7/2/2008, sono
ripartite in corsivo
"Art. 34
Diritti dei consiglieri e pari opportunita'
1. I consiglieri provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni
questione di competenza del consiglio; hanno diritto altresi' di
ottenere dagli uffici, tutte le notizie e le informazioni in loro
possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, e in caso di
mancato adempimento o di ritardo che ritengano ingiustificato,
segnalano il fatto, a tutela del loro diritto, alla commissione di
controllo e garanzia. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri hanno altresi' diritto di accesso agli atti e di
informazione nei confronti dei consorzi, aziende, istituti ed enti
dipendenti, ovvero partecipati a prevalente capitale pubblico, nei
limiti delle vigenti disposizioni di legge.
3. I consiglieri per esplicare le loro funzioni, possono proporre
emendamenti su ogni argomento oggetto di deliberazioni del consiglio,
nonche' presentare per iscritto al presidente istanze di sindacato
ispettivo mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni; possono
altresi' presentare interrogazioni ritenute di estrema urgenza con
richiesta di risposta immediata. Nelle sedute, i consiglieri possono
sempre intervenire per fatto personale.
4. I consiglieri possono chiedere la trasformazione dei gettoni di
presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle
commissioni consiliari in una indennita' di funzione.
5. Il regolamento del consiglio prevede modalita' funzionali e
strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti attribuiti ai
consiglieri dalla legge e dal presente statuto.
6. E' consigliere anziano, agli effetti previsti dalla legge e dal
presente statuto il consigliere che nelle elezioni ha riportato la
piu' alta cifra individuale; in caso di parita' della cifra
individuale, la qualifica compete al piu' anziano di eta'.
7. Negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni della
Provincia, va perseguita una rappresentanza paritaria dei sessi, e
garantita comunque una presenza non inferiore ad un terzo per ciascun
sesso. A tale principio occorre ispirarsi nelle nomine e designazioni
dei rappresentanti della Provincia di competenza del Presidente.
8. E' istituita, presso il consiglio provinciale, la conferenza
provinciale delle elette. La Conferenza svolge funzioni propositive in
materia di partecipazione attiva delle donne alla vita politica e
amministrativa, al fine di accrescere la presenza ed il ruolo delle
donne nelle istituzioni e negli organismi di rappresentanza sociale,
economica e culturale. Un apposito regolamento disciplinera' la
composizione, le attribuzioni e le modalita' di funzionamento della
Conferenza.".
"Art. 39
Composizione e durata in carica. Mozione di sfiducia
1. La giunta e' composta dal presidente e da un numero di assessori
non inferiore a sei e non superiore al massimo consentito dalla legge.
La composizione della giunta deve perseguire una rappresentanza
paritaria dei sessi, e garantire comunque una presenza non inferiore
ad un terzo per ciascun sesso.
2. La giunta e' nominata dal presidente e dura in carica nei termini e
con le modalita' stabilite dalla legge.
3. Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da
almeno due quinti dei consiglieri assegnati; la mozione e' votata per
appello nominale e per la sua approvazione occorre il voto della
maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, senza computare a
tal fine il presidente della Provincia.".
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Sapienza