DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE 19 luglio 2007, n. 14
Adozione del "Progetto di variante al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po - Variante all'art. 16 (Interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione) dell'Elaborato 5 (Norme di attuazione)"
IL COMITATO ISTITUZIONALE
(omissis) delibera:
Art. 1
1. E' adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 18 maggio
1989, n. 183 l'allegato "Progetto di variante al Piano Stralcio per
l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po - Variante all'art. 16
(Interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione)
dell'Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione)" (Allegato Unico, di seguito
brevemente definito Progetto di Variante).
Art. 2
1. Per le finalita' di consultazione di cui all'art. 18 della Legge
183/89, la presente deliberazione e' depositata presso la sede
dell'Autorita' di bacino, nonche' presso le sedi delle Regioni
Emilia-Romagna e Veneto e delle Province di Ferrara e Rovigo.
2. Ai sensi dell'art. 18, comma 3 della Legge 183/89, dell'adozione
della presente deliberazione e' data notizia, tramite la pubblicazione
di apposito avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate. In detti
Bollettini Ufficiali sono pure indicate le sedi di consultazione della
deliberazione.
3. Le Regioni sono altresi' tenute a trasmettere una copia della
presente deliberazione a tutti i Comuni interessati, con espressa
comunicazione dell'avvenuta adozione della stessa. Entro i dieci
giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma
precedente, i Comuni interessati sono tenuti a provvedere alla
pubblicazione all'Albo pretorio della presente deliberazione per
quindici giorni consecutivi. I Comuni sono altresi' tenuti a
trasmettere la certificazione dell'avvenuta pubblicazione alle
Regioni.
Art. 3
1. A partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di
cui all'articolo precedente nella Gazzetta Ufficiale e fino
all'entrata in vigore del DPCM di approvazione della variante di cui
al Progetto allegato o, in mancanza, per un periodo pari e comunque
non superiore a tre anni, le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7
del testo novellato dell'articolo 16 delle NA del PAI Delta di cui al
Progetto di Variante entrano in vigore quali misure temporanee di
salvaguardia ai sensi dell'art. 17 comma 6 bis della Legge 183/89.
Art. 4
1. La presente deliberazione e l'allegato Progetto di Variante
rimangono disponibili presso le sedi di consultazione per i
quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, per la presa visione e per la consultazione da
parte di chiunque sia interessato.
2. Presso ogni sede di consultazione e' predisposto un registro su cui
sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 8 della Legge 183/89, le osservazioni
sul Progetto di Variante allegato alla presente deliberazione possono
essere annotate direttamente sul registro di cui al comma precedente;
in alternativa, dette osservazioni possono essere inoltrate alle
Regioni territorialmente competenti entro i quarantacinque giorni
successivi alla scadenza del periodo di consultazione di cui al primo
comma. Le Regioni sono tenute ad esprimersi sulle osservazioni di cui
al presente comma, nel rispetto del termine di cui al comma 9 della
Legge 183/1989.
Art. 5
1. Ai sensi dell'articolo 1 bis del citato decreto Legge 279/00,
convertito in Legge 365/00, le Regioni interessate, ai fini
dell'adozione definitiva e dell'attuazione del Progetto di Variante
allegato alla presente deliberazione e della necessaria coerenza tra
pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, convocano una
Conferenza programmatica, la quale esprime un parere sul Progetto
medesimo; detto parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18,
comma 9, della Legge 183/89.
Art. 6
1. La Variante all'art. 16 dell'Elaborato n. 5 del PAI Delta e'
adottata da questo Comitato, tenuto conto dei pareri e delle
osservazioni di cui agli articoli precedenti, entro e non oltre sei
mesi, decorrenti dalla pubblicazione della presente deliberazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato unico alla deliberazione 14/07
Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del
Delta del fiume Po
Variante all'art. 16 (Interventi di riqualificazione ambientale e
rinaturazione) dell'Elaborato 5 (Norme di attuazione)
a. L'art. 16 (Interventi di riqualificazione ambientale e
rinaturazione) dell'Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del "Piano
Stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po", adottato
con deliberazione C.I. n. 5 del 19 luglio 2007 e' sostituito dal
seguente:
"Articolo 16
Interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione
1. Il Piano ha l'obiettivo di promuovere interventi di
riqualificazione ambientale e rinaturazione, che favoriscano:
- la riattivazione e l'avvio di processi evolutivi naturali e il
ripristino di ambienti umidi naturali;
- il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea e
degli habitat tipici, allo scopo di ripristinare, ove possibile, gli
equilibri ambientali.
2. Nella fascia A-B, e in particolare nella porzione non attiva
dell'alveo inciso, sono promossi gli interventi finalizzati al
mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche
attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato
rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalita' del
Piano, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il
ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea
autoctona.
3. Gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalita'
ecologica, la compatibilita' con l'assetto delle opere idrauliche di
difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi
relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalita'
elevata, la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del
tronco fluviale interessato, la tutela e la valorizzazione dei
contesti di rilevanza paesistica.
4. Ogni intervento di rinaturazione previsto all'interno della fascia
A-B deve essere definito tramite un progetto. Tale progetto deve
essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni
tecniche della "Direttiva per la definizione degli interventi di
rinaturazione" adottata con deliberazione del Comitato Istituzionale
n. 8 del 5 aprile 2006, e deve essere sottoposto ad apposita
autorizzazione amministrativa. Spetta alla Regione individuare la
pubblica Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.
Ai fini dell'adozione del provvedimento, l'Amministrazione competente
trasmette il progetto all'Autorita' di bacino la quale, ai sensi della
vigente normativa, esprime una valutazione tecnica vincolante di
compatibilita' del progetto medesimo con le finalita' del presente
Piano.
5. I progetti e gli interventi di riqualificazione ambientale e di
rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere,
rispettivamente, predisposti e realizzati di concerto con l'ente
gestore.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 4 prevedano l'asportazione
di materiali inerti, i progetti devono contenere la quantificazione
dei volumi di materiale da estrarre e la comprovata indicazione circa
la condizione giuridica dei terreni interessati, precisando se gli
stessi fanno parte o meno del demanio pubblico.
7. Gli interventi di rinaturazione che comportano asportazione di
materiali litoidi, di cui all'art. 3, comma 6, lett. b) della
"Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione"
devono essere considerati nell'ambito dei Piani di settore o degli
equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi
regionali e relativi alle attivita' estrattive, anche a titolo di
contributo di volumi al fabbisogno programmato, siano essi realizzati
su terreni privati o su terreni demaniali.
8. Nell'ambito delle finalita' di cui ai commi precedenti, l'Autorita'
di Bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni
competenti, delibera programmi triennali di intervento ai sensi
dell'art. 21 e seguenti della Legge 18 maggio 1989, n. 183.
9. Al fine di valutare gli effetti e l'efficacia degli interventi
programmati, l'Autorita' di bacino predispone il monitoraggio degli
interventi di cui al precedente comma 4, coordinandosi con gli Enti di
gestione di aree protette territorialmente interessati.
10. Il monitoraggio potra' avere ad oggetto anche il controllo di
singole fasi operative agli effetti della valutazione delle
interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale
interessato, anche per un eventuale adeguamento e miglioramento del
programma sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e
valutati.".
b. Al comma 1 dell'art. 4 (Effetti del Piano) del medesimo Elaborato
n. 5 (Norme di attuazione) del "Piano Stralcio per l'assetto
idrogeologico del Delta del fiume Po", dopo le parole "all'art. 11
quater, commi 1 e 3" sono aggiunte le seguenti: "all'art 16, commi 4,
5, 6 e 7".
Chiunque sia interessato potra' consultare gli elaborati di tale
Progetto di Variante, per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione
dell'avviso di adozione della presente deliberazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, negli orari di ufficio presso:
- Regione Emilia-Romagna - Assessorato Difesa del suolo e della costa
- Direzione generale Ambiente - Via dei Mille n. 21 - Bologna;
- Regione Veneto - Assessorato Ambiente e Lavori pubblici - Direzione
Difesa del suolo e Protezione civile - Calle Priuli - Cannareggio n.
99 - Venezia;
- Provincia di Ferrara - Presidenza della Provincia - Corso Giovecca
n. 146 - Ferrara;
- Provincia di Rovigo - Presidenza della Provincia - Via Richieri n.
10 - Rovigo;
- Autorita' di bacino del fiume Po - Via Garibaldi n. 75 - Parma.