AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO - PARMA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE 19 luglio 2007, n. 5

Adozione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po

IL COMITATO ISTITUZIONALE
(omissis)	delibera:
Art. 1
1. E' adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 18 maggio
1989, n. 183, nonche' dell'art. 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n.
180 (convertito con modificazioni nella Legge 3 agosto 1998, n. 267) e
dell'art. 1 bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (convertito
con modificazioni nella Legge 11 dicembre 2000, n. 365), il "Piano
Stralcio per l'assetto idrogeologico per il Delta del fiume Po" (di
seguito brevemente denominato PAI Delta), il quale e' allegato alla
presente deliberazione come parte integrante e costitutiva della
stessa.
2. Il PAI Delta ha valore di Piano territoriale di settore ai sensi
dell'art. 17, comma 1 della Legge 183/89 ed e' lo strumento
conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti
l'assetto idraulico dell'ambito territoriale del piano stesso.
3. Il PAI Delta si compone dei seguenti elaborati:
1) Relazione generale e relativi allegati:
Allegato 1 - Cartografia di inquadramento territoriale ed
amministrativo;
Allegato 2 - Quadro della pianificazione territoriale e delle tutele
presenti;
Allegato 3 - Opere idrauliche sul reticolo idrografico e a mare;
Allegato 4 - Dinamica e modificazioni delle sezioni d'alveo del Po di
Venezia;
Allegato 5 - Analisi del rischio residuale;
2) Quadro degli interventi strutturali di difesa;
3) Programma finanziario;
4) Delimitazione delle fasce fluviali - cartografia alle scale
1:10.000 e 1:100.000;
5) Norme di attuazione.
Art. 2
1. Il PAI Delta contiene l'estensione della delimitazione e della
regolamentazione delle Fasce fluviali, di cui al Piano Stralcio delle
Fasce fluviali (PSFF) approvato con DPCM 24 luglio 1998 ed al Piano
Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24
maggio 2001, al sistema idrografico a valle dell'incile del Po di
Goro.
2. Le delimitazioni delle Fasce fluviali, contenute nel presente
Piano, modificano, per le parti difformi, quelle del PSFF e del PAI di
cui al comma precedente.
3. Le disposizioni relative alla delimitazione e della
regolamentazione delle Fasce fluviali contenute nelle Norme di
Attuazione del presente Piano integrano quelle del PSFF e del PAI
richiamati e, in caso di incompatibilita', prevalgono su queste
ultime.
Art. 3
1. Copia della presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Repubblica Italiana, nonche' nei Bollettini Ufficiali
delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna, territorialmente competenti.
2. Entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente
deliberazione, le Regioni provvederanno a trasmettere ai Sindaci dei
Comuni interessati copia della deliberazione medesima e degli
elaborati di cui all'articolo 1 che non siano gia' in possesso dei
Comuni interessati.
3. Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della copia di cui al
comma precedente, i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti a
pubblicare gli elaborati di cui al comma precedente riguardanti i
rispettivi territori comunali mediante affissione degli stessi
all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e a trasmettere poi alle
Regioni la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.
Art. 4
1. Il PAI Delta allegato entra in vigore a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione del DPCM di approvazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore del PAI Delta, le amministrazioni e
gli enti pubblici competenti non possono rilasciare concessioni,
autorizzazioni e nullaosta relativi ad attivita' di trasformazione ed
uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni del
Piano.
3. Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati, nonche' quelli
per i quali alla data di cui al primo comma sia gia' stata presentata
denuncia di inizio di attivita' ai sensi dell'art. 4, comma 7 del
decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in Legge 4 dicembre
1993, n. 493 e successive modifiche ed integrazioni, sempre che a tale
data i lavori relativi siano gia' stati iniziati e purche' detti
lavori vengano completati entro e non oltre il termine di tre anni
dalla data di inizio. Il Comune e' comunque tenuto a notificare al
titolare del provvedimento la condizione di dissesto idraulico
rilevata.
4. Devono essere attuati, altresi', tutti gli adempimenti previsti
dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 sulla Protezione civile, nonche'
dal decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni
nella Legge 3 agosto 1998, n. 267, ai fini della prevenzione e della
gestione dell'emergenza per la tutela della pubblica incolumita'.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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