PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 dicembre 2007, n. 249

Individuazione zone marine idonee e non alla balneazione, ai sensi dell'art. 4, lettera b) del DPR 470/82 - Anno 2008

LA GIUNTA PROVINCIALE
(omissis)	delibera:
1) di dichiarare come zone vietate permanentemente alla balneazione
per motivi igienico-sanitari i tratti di costa interessati da foci di
corpi idrici superficiali sino a 50 metri a Nord e a Sud delle stesse
immissioni;
2) di dichiarare zone vietate permanentemente alla balneazione in
quanto soggette al transito di imbarcazioni, i tratti di mare
antistanti i porti-canale. Tali zone risultano peraltro regolamentate
da ordinanze delle rispettive Capitanerie di Porto;
3) di indicare nell'Allegato "A", le coordinate geografiche dei tratti
di costa di cui ai punti 1), 2);
4) di indicare le coordinate geografiche e il rispettivo codice
identificativo dei punti di campionamento cosi' come indicate
nell'Allegato "B" della presente deliberazione;
5) di individuare ARPA Sezione provinciale di Rimini quale Ente
competente ad effettuare nei punti cosi' individuati nell'Allegato "B"
i campionamenti durante la stagione balneare, secondo le frequenze
previste dal DPR 470/82 con le modifiche apportate dalla Legge
121/03;
6) di individuare quali zone idonee alla balneazione, ai sensi
dell'art. 4, lettera b) del DPR 470/82 e s.m., tutte le altre zone
costiere della provincia di Rimini;
7) di considerare gli Allegati "A", "B", come parte integrante della
presente deliberazione;
8) di dare mandato ai Sindaci di sospendere cautelativamente la
balneazione per 24 ore, ai sensi dell'art. 32 della Legge 833/78,
nelle zone interessate da scaricatori di piena, in occasione di eventi
meteorologici di particolare intensita', senza attendere l'esito delle
analisi;
9) di trasmettere la presente deliberazione al Ministro della Sanita'
e dell'Ambiente, ai Sindaci dei Comuni costieri, ai Direttori generali
delle Aziende USL, nonche' al Direttore generale e ai Direttori delle
Sezioni provinciali dell'ARPA competenti e alle Capitaneria di Porto
di Rimini.
10) di pubblicare il seguente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;
11) di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4
del T.U.E.L. al fine di dare continuita' all'attivita' di servizi.
(omissis)

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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