REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2007, n. 1940

L.R. 1/00 e succ. mod. - Misure di intervento straordinarie per favorire condizioni territoriali equilibrate nell'ambito dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia. Assegnaz. e concess. contributi alle Province di Parma e Forli'-Cesena

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia" e successive modifiche;
dato atto che l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con
deliberazione n. 20 del 28/9/2005 ha approvato gli "Indirizzi di
programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e
la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3
anni. Triennio 2005-2007. L.R. 1/00 e successive modificazioni";
dato atto altresi' dell'Ordine del giorno n. 381 approvato
dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in data 28
settembre 2005 con la quale s'impegna, tra l'altro:
- a incentivare ulteriormente, stante anche l'aumento della
popolazione infantile, l'offerta quantitativa e qualitativa dei
servizi per l'infanzia quale risposta soddisfacente alla domanda
sociale inevasa che segnala ogni anno liste di attesa, sollecitando,
al contempo, un superamento degli squilibri territoriali ancora
esistenti nel rapporto tra domanda e offerta di servizi per la prima
infanzia;
- ad adeguare i contributi per i soggetti gestori pubblici e privati,
in particolare per la realizzazione dell'obiettivo, in merito, che si
e' dato il Consiglio Europeo di Barcellona del 2002 e cioe' che gli
Stati membri si dotino di servizi per la prima infanzia tali da
raggiungere, nel 2010, almeno il 33% dei bambini in eta';
viste:
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 2 "Legge per la montagna";
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme associative e
altre disposizioni in materia di enti locali" e succ. mod.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12;
richiamato in particolare l'art. 10, comma 3 bis, della L.R. 1/00
cosi' come modificato dalla L.R. 29 dicembre 2006, n. 20 che dispone
"La Giunta regionale, sentita la competente Commissione dell'Assemblea
legislativa, puo' concedere alle Province contributi straordinari, per
spese di investimento relative a interventi di nuova costruzione,
acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare all'aumento di
posti nei servizi educativi per la prima infanzia, volti a
riequilibrare l'offerta educativa degli ambiti provinciali al di sotto
della media regionale";
preso atto:
- della costante ripresa della natalita' che interessa tutta la
regione (nati nel 2000: 33.996; nel 2001: 34.275; nel 2002: 35.542;
nel 2003: 35.775; nel 2004: 36.971; nel 2005: 37.968;  nel 2006:
38.518; nel 2007: 38.777);
- del verificarsi di liste d'attesa nei servizi per la prima infanzia
che dalla rilevazione compiuta dall'Osservatorio regionale per
l'infanzia e l'adolescenza risulta di 5.680 unita' a livello
regionale. L'offerta del sistema dei servizi per l'infanzia in
Emilia-Romagna, pubblico e privato, soddisfa in termini percentuali,
il 27,09%, della popolazione residente nel territorio regionale, come
evidenziato nella Tabella 2), allegata al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
considerato che:
- nella definizione delle linee di indirizzo, a partire dal 2000, la
Regione Emilia-Romagna indica tra le proprie azioni prioritarie
appunto quello di aumentare l'offerta educativa di servizi 0-3 anni al
fine di contrastare da un lato lo squilibrio territoriale ancora
esistente, e dall'altro di rispondere in maniera adeguata alla domanda
di servizi educativi e superare le liste d'attesa, consentendo quindi
un aumento dei posti disponibili o un corretto rapporto tra posti
disponibili e domande effettivamente soddisfatte;
- negli ultimi anni, ovvero 2000-2005, della programmazione realizzata
a livello provinciale, i fondi regionali in conto capitale finalizzati
all'ampliamento dell'offerta sono stati complessivamente Euro
53.536.518,48 e il risultato e' stata la creazione di n. 6074 nuovi
posti;
considerato inoltre che vi e' stata in questi anni una costante
attenzione alle differenti situazioni territoriali, soprattutto
montane, ma che permangono situazioni di non omogenea distribuzione di
servizi per la prima infanzia  sul territorio regionale, che esigono
di essere gradualmente superate;
dato atto che con propria deliberazione 881/07 si e' provveduto alla
concessione di un contributo straordinario alle Province di Piacenza e
Rimini, in quanto trattasi di territori che si discostano in modo
notevole dalla media regionale;
valutato che si rende necessario procedere al potenziamento
dell'offerta di servizi 0-3 anni negli ambiti provinciali che, a
tutt'oggi, non rispondono in maniera adeguata alla domanda dei servizi
educativi, attraverso l'assegnazione di risorse in conto capitale
secondo i criteri previsti nella deliberazione dell'Assemblea
legislativa n. 20 del 28/9/2005 e secondo le modalita' attuate nella
propria deliberazione n. 2054 del 29/12/2006;
preso atto che, le Amministrazioni provinciali di Parma e
Forli'-Cesena si discostano significativamente dalla media regionale,
pari al 27,09%, rispettivamente con il 24,38% e con il 23,17%;
dato atto inoltre che:
- con propria deliberazione 2054/06 sono stati, tra l'altro, approvati
i programmi provinciali, riferiti all'estensione dell'offerta
educativa, in quanto conformi alle linee di indirizzo regionale;
- le Amministrazioni provinciali di Parma e Forli'-Cesena,
nell'esercizio delle loro funzioni previste all'art. 11 della L.R.
1/00, nella previsione delle spese di investimento indicate all'art.
10, comma 3 bis, della L.R. 1/00 terranno conto delle risorse gia'
assegnate dalla Regione con deliberazione 2054/06 e che pertanto i
contributi straordinari di cui all'art. 10 comma 3 bis assegnati col
presente atto sono da intendersi come integrazione dei finanziamenti
precedentemente assegnati;
preso atto dell'art. 3, commi da 16 a 21, della L. 24 dicembre 2003,
n. 350, con il quale sono state introdotte limitazioni alla
possibilita' per le Regioni di fare ricorso all'indebitamento, dalla
quale resta esclusa la concessione di aiuti ai privati, condizione che
deve intendersi estesa anche all'Ente attraverso il quale sono
effettivamente realizzati gli interventi;
ritenuto pertanto di stabilire che le Province di Parma e
Forli'-Cesena dovranno destinare i finanziamenti derivanti dal
presente atto nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni di cui
all'art. 3 - commi da 16 a 21 - della L. 350/2003 (a valere sul
Capitolo 58447);
verificato, da parte del Servizio Gestione della spesa regionale, che
l'ammontare dell'onere di spesa assunto con il presente provvedimento
e' ricompreso nell'ambito del budget massimo assegnato  alla Direzione
generale competente, per il rispetto delle disposizioni indicate
dall'art. 1, comma 656, e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n.
296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 2007)" concernenti il patto di
stabilita' interno;
richiamati:
- la L.R. 29 dicembre 2006, n. 20 "Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre
2001, n.40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale
2007-2009";
- la L.R. 29 dicembre 2006, n. 21 "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2007 e Bilancio
pluriennale 2007-2009";
- la L.R. 26 luglio 2007, n. 13 "Legge finanziaria regionale adottata
a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del
Bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del Bilancio pluriennale
2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione";
- la L.R. 26 luglio 2007, n. 14 "Assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009 a norma dell'art. 30 della
Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale
di variazione";
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4";
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche, recante
"Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella regione Emilia-Romagna";
- il DLgs 267/00;
- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007, concernente
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47 secondo comma
della L.R. 40/01, nonche' dell'art. 4, comma 2, della L.R. 21/06 e che
pertanto l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente
atto;
richiamate le proprie deliberazioni: n. 1057 del 24 luglio 2006, n.
1150 del 31 luglio 2006 e n. 1663 del 27 novembre 2006;
acquisito il parere favorevole della Commissione V Turismo Cultura
Scuola Formazione Lavoro Sport, dell'Assemblea legislativa ai sensi
dell'art. 10, comma 3 bis, L.R. 1/00 e successive modifiche, in data
17 ottobre 2007;
dato atto dei pareri espressi sul presente provvedimento ai sensi
dell'art. 37 comma 4, della L.R. 43/01 e successive modifiche e della
propria deliberazione 450/07:
- di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale
Sanita' e Politiche sociali, dott. Leonida Grisendi;
- di regolarita' contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Gestione della spesa regionale, dott. Marcello Bonaccurso;
su proposta dell'Assessore alla Promozione delle politiche sociali e
di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per
l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del
terzo settore, Anna Maria Dapporto
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa,
l'intervento regionale orientato a favorire condizioni territoriali
equilibrate nell'ambito dell'offerta di servizi educativi per la prima
infanzia, sulla base dei dati tecnici riportati nella Tabella 2)
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, e secondo i criteri previsti nella deliberazione
dell'Assemblea legislativa n. 20 del 28/9/2005 nonche' con le
modalita' attuative, indicate nella propria deliberazione n. 2054 del
29/12/2006;
2) di assegnare e concedere a titolo di contributo straordinario, ad
integrazione dei finanziamenti precedentemente assegnati con
deliberazione 2054/06, le risorse in conto capitale alle Province di
Parma e Forli'-Cesena, cosi' come indicato, con gli importi
opportunamente arrotondati, nella Tabella 1) allegata, parte
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
3) di impegnare la somma complessiva di Euro 300.000,00 registrata al
n. 5223 di impegno sul Capitolo 58447 "Fondo straordinario per i
servizi educativi per l'infanzia. Contributi in conto capitale  a
favore delle Province per la realizzazione di interventi di nuova
costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici volti
all'ampliamento dell'offerta educativa a fini del riequilibrio
territoriale (art. 10, comma 3 bis L.R.10 gennaio 2000, n. 1 e
successive modifiche)" Nuova istituzione - U.P.B.1.6.1.3.22510 del
Bilancio per l'esercizio finanziario 2007, che presenta la necessaria
disponibilita';
4) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa,
l'onere di spesa, previsto al punto 3) e' ricompreso nel budget
massimo assegnato alla Direzione generale competente, per il rispetto
delle disposizioni indicate dall'art. 1, comma 656, e seguenti della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)"
concernenti il patto di stabilita' interno;
5) di stabilire che le Amministrazioni provinciali di Parma e
Forli'-Cesena debbono attenersi al rigoroso rispetto delle norme
recate dalla Legge 350/03 nella formulazione dei piani provinciali e
nella gestione dei fondi regionali loro assegnati e non possono quindi
utilizzare le somme loro assegnate e impegnate con il presente atto
sul Capitolo 58447, a favore di soggetti privati o comunque a favore
di investimenti inerenti proprieta' private;
6) di dare atto, altresi', che in attuazione dell'art. 51 della L.R.
40/01, ed in applicazione della propria deliberazione 450/07, il
Dirigente regionale competente per materia provvedera' alla
liquidazione nonche' alla richiesta di emissione del titolo di
pagamento, con propri atti formali, del finanziamento complessivo di
cui al precedente punto 3) ad approvazione del presente atto, ferme
restando le valutazioni in itinere eseguite dall'Ente Regione sulla
base dell'effettivo andamento della spesa interna (liquidita' di
cassa);
7) di fissare per le Amministrazioni provinciali di Parma e
Forli'-Cesena, ai fini dell'assunzione dei rispettivi impegni di
spesa, i termini massimi a carattere perentorio di due anni dalla data
di approvazione della presente deliberazione;
8) di dare atto che l'inosservanza del termine perentorio di cui al
punto precedente, comportera' la revoca del finanziamento concesso e
il conseguente recupero da parte della Regione dell'intero importo;
9) di dare atto infine che, in conformita' a quanto indicato all'art.
11 comma 1 bis della L.R. 1/00 nonche' ai sensi dell'art. 158 del DLgs
267/00, le Province di Parma e Forli'-Cesena sono tenute alla
rendicontazione dei contributi concessi col presente provvedimento;
10) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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