REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 5

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
 Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la conoscenza e la
valorizzazione delle attivita' commerciali ed artigianali aventi
valore storico, artistico, architettonico ed ambientale, che
costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e
della tradizione imprenditoriale e mercatale locale.
2. Le attivita' commerciali ed artigianali di cui al comma 1 vengono
definite, agli effetti della presente legge, "Bottega storica" o
"Mercato storico".
Art. 2
Requisiti delle botteghe storiche e dei mercati storici
1. Ai fini della presente legge, gli esercizi commerciali al dettaglio
o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese
artigianali e i mercati su aree pubbliche, per essere definiti
"Bottega storica" e "Mercato storico", devono risultare in possesso
dei seguenti requisiti:
a) svolgimento della medesima attivita' da almeno cinquanta anni
continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche
se con denominazioni, insegne, gestioni o proprieta' diverse, a
condizione che  siano state mantenute le caratteristiche originarie;
b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con
l'attivita' svolta, al fine di dare il senso di un evidente
radicamento nel tempo dell'attivita' stessa; i locali in cui viene
esercitata l'attivita' devono avere l'accesso su area pubblica oppure
su area privata gravata da servitu' di pubblico passaggio;
c) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle
aree, di elementi di particolare interesse storico, artistico,
architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la
tradizione e la cultura del luogo.
2. Il periodo di cui al comma 1, lettera a), puo' essere riferito
anche alle attivita' svolte, con le caratteristiche previste, in
locali adiacenti o nelle immediate vicinanze della sede originaria, a
seguito di trasferimento per cause di forza maggiore o per
ampliamento.
3. In deroga al disposto di cui al comma 1, lettera a), lo status di
"Bottega storica" puo' essere riconosciuto anche ad esercizi operanti
da almeno venticinque anni, quando si tratti di esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande recanti la
denominazione "Osteria".
Art. 3
Individuazione delle botteghe storiche
e dei mercati storici
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione
assembleare, adotta apposita deliberazione contenente i criteri e le
modalita' di rilevazione dei dati e delle informazioni relative alle
botteghe storiche e ai mercati storici.
2. Le Province possono integrare, entro sessanta giorni dal termine di
cui al comma 1, i criteri e le modalita' fissati dalla Giunta
regionale, con elementi di particolare interesse per la realta'
territoriale di competenza.
3. I Comuni provvedono, entro centoventi giorni dalla data di adozione
della deliberazione di cui al comma 2 o, in mancanza del provvedimento
della Provincia, dalla data di adozione della deliberazione di cui al
comma 1, sulla base della metodologia di rilevamento definita dalla
Giunta regionale, tenuto conto delle integrazioni effettuate dalle
Province, alla individuazione delle botteghe e dei mercati storici
presenti nel proprio territorio e li iscrivono in un apposito Albo
comunale.
4. L'Albo comunale puo' essere integrato a seguito di istanza di
iscrizione inoltrata dai soggetti interessati.
5. Le modalita' di tenuta dell'Albo comunale sono definite nelle
deliberazioni di cui ai commi 1 e 2.
6. La Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, ad
approvare i marchi di "Bottega storica" e di "Mercato storico" che
sono conferiti alle attivita' commerciali ed artigiane ed ai mercati
inseriti nell'Albo comunale di cui al comma 3, definendo i contenuti
minimi essenziali del marchio, le modalita' e le forme di
utilizzazione dello stesso.
Art. 4
Status di "Bottega storica" o "Mercato storico"
1. Lo status di "Bottega storica" o di "Mercato storico" e' collegato
al mantenimento delle caratteristiche morfologiche dei locali, delle
vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo, esterno ed interno
presenti al momento dell'iscrizione all'Albo.
2. Qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato
l'iscrizione o a seguito di richiesta del titolare dell'attivita' il
Comune procede alla cancellazione dall'Albo.
3. Non possono fregiarsi della qualifica di "Bottega storica" o di
"Mercato storico" e della possibilita' di esporre il relativo marchio
distintivo le attivita' commerciali ed artigiane che:
a) non siano iscritte all'Albo di cui all'articolo 3, comma 3;
b) siano state cancellate dall'Albo sopraindicato.
4. Il Comune puo' disporre per le botteghe storiche ed i mercati
storici iscritti all'Albo le misure di cui all'articolo 8, comma 8,
della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina
del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
114).
5. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla legge
regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del
commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese
minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre
1994, n. 49), la Regione attribuisce titolo di priorita' agli
interventi riguardanti le botteghe storiche  ed i mercati storici.
Art. 5
Interventi di restauro conservativo e valorizzazione
1. I proprietari e i gestori delle botteghe storiche presentano al
Comune proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione
della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli
spazi interni, delle vetrine e ogni altro elemento di decoro.
2. L'amministrazione comunale valuta se gli interventi di cui al comma
1 possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio.
Nel caso detti interventi siano considerati tali da pregiudicare i
requisiti originari per l'appartenenza all'Albo di cui all'articolo 3,
comma 3, l'amministrazione ne da' comunicazione all'interessato entro
novanta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1,
indicando, ove cio' sia possibile, le modifiche che si rendano
necessarie per evitare l'alterazione dei requisiti originari. Nel caso
in cui l'interessato decida comunque di procedere agli interventi
programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il Comune
dispone la cancellazione dell'esercizio dall'Albo.
Art. 6
Controlli e sanzioni
1. L'amministrazione comunale puo' disporre, anche avvalendosi delle
proprie strutture di polizia locale, ispezioni e controlli ai locali
qualificati come "Bottega storica" al fine di accertare la sussistenza
ed il mantenimento dei requisiti di concessione del marchio.
2. In caso di utilizzo abusivo del marchio di "Bottega storica" da
parte di chi non e' iscritto o sia stato cancellato dall'Albo e'
applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro
2.000.
3. Il procedimento per l'applicazione della sanzione pecuniaria e'
disciplinato dalla legge regionale in materia di sanzioni
amministrative.
4. Il Comune e' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo
14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale), applica le sanzioni amministrative ed introita i
proventi.
5. In caso di utilizzo abusivo del marchio di "Bottega storica", il
Comune ordina al trasgressore la rimozione entro un termine prefissato
e ne vieta l'utilizzo in qualsiasi forma.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 marzo 2008	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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