DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2008, n. 106
Modifica all'Allegato A della delibera di Giunta regionale n. 1179/2004 e dell'Allegato A della delibera di Giunta regionale n. 2266/2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della Polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio
delle funzioni in materia di Polizia amministrativa locale nella
Regione Emilia-Romagna;
- la L.R. 28 settembre 2007, n. 21 recante "Partecipazione della
Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione Scuola
interregionale di Polizia locale". Modifiche alla L.R. 4 dicembre
2003, n. 24 (Disciplina della Polizia amministrativa locale e
promozione di un sistema integrato di sicurezza) ed in particolare
l'art. 3 della suddetta L.R. 21/07 che apporta modifiche all'art. 21
della L.R. n. 24 del 2003;
premesso che:
- con deliberazione n. 1179 del 21/6/2004 la Giunta regionale ha
provveduto, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 14, comma
7 della L.R. 24/03, a definire gli standard essenziali e gli standard
raccomandati di servizio delle strutture di Polizia locale, dalla
quale risultano in particolare anche gli standard dei corpi a
carattere intercomunale;
- con deliberazione n. 70 del 30 gennaio 2006 e' stato modificato
l'Allegato A parte integrante della propria deliberazione 1179/04
nella sola parte relativa agli "Accordi di programma per la
costituzione dei Corpi di Polizia locale", sostituendo alla lettera b)
la parola "durata" con la parola "sottoscrizione" come di seguito
indicato: "il limite ultimo di sottoscrizione degli Accordi di
programma viene individuato, coerentemente con l'art. 21, comma 1
della Legge 24/03, nel 31 dicembre 2007";
considerato inoltre che nella propria delibera 2266/05 si stabiliva:
- al punto 4) dell'Allegato A) che le richieste di avvio della
procedura finalizzata alla sottoscrizione degli Accordi di programma e
per la concessione dei contributi previsti rispettivamente all'art.
15, comma 2 e all'art. 15, comma 1, lett. a) della L.R. 24/03,
potevano avvenire in ogni momento a partire dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente
provvedimento, entro il termine del 31 marzo 2007;
- al punto 10) dell'Allegato A) che le modalita' di erogazione del
contributo annuo regionale era disposta a seguito della presentazione
di una relazione sull'attivita' di progetto, dei provvedimenti di
impegno della spesa relativa agli investimenti per gli
acquisti/forniture indicanti i mezzi di copertura finanziaria, dei
provvedimenti di avvenuta fornitura/acquisto indicanti l'importo della
spesa sostenuta e copia delle relative fatture;
vista la modifica apportata all'art. 21 della L.R. 24/03 dall'art. 3
della L.R. 21/07;
ritenuto di modificare:
- l'Allegato A parte integrante della propria deliberazione 1179/04
nella parte relativa agli "Accordi di programma per la costituzione
dei Corpi di Polizia locale", sostituendo alla lettera b) che "il
limite ultimo di sottoscrizione degli Accordi di programma viene
individuato, coerentemente con l'art. 21, comma 1 della Legge
24/03,come modificato dall'art. 3 della L.R. 21/07, nel 31 dicembre
2009";
- il punto 4) dell'Allegato A) della propria delibera 2266/05,
stabilendo che "le richieste di avvio della procedura possono avvenire
in ogni momento a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale regionale del presente provvedimento, entro il termine del
31 marzo 2009";
- il punto 10) dell'Allegato A) della propria delibera 2266/05,
stabilendo che "La liquidazione del contributo annuo regionale e'
disposta come di seguito indicato:
- un anticipo del 50% da corrispondersi secondo le seguenti modalita'
diverse tra l'esecuzione di lavori e gli acquisti/forniture:
Lavori:
a) per lavori dati in appalto a terzi soggetti occorrera' la delibera
di approvazione del progetto esecutivo con indicazione dei mezzi di
copertura finanziaria e il verbale consegna lavori;
b) per lavori in economia o amministrazione diretta occorrera' la
delibera di approvazione del progetto esecutivo con indicazione dei
mezzi di copertura finanziaria e la comunicazione/dichiarazione di
inizio lavori.
Acquisti/forniture:
- provvedimenti di impegno della spesa relativa agli investimenti per
gli acquisti/forniture indicanti i mezzi di copertura finanziaria;
- il saldo a conclusione delle attivita' previste per l'anno a cui si
fa riferimento e a presentazione di:
1) una relazione sull'attivita' di progetto;
2) per i lavori:
a) per lavori dati in appalto a terzi soggetti occorrera' il
certificato di regolare esecuzione/collaudo approvato dall'Ente
indicante l'ammontare delle spese sostenute;
b) per lavori in economia o amministrazione diretta occorrera' la
determina di approvazione relativa al rendiconto della spesa sostenuta
o certificato di regolare esecuzione debitamente sottoscritto dal
direttore dei lavori, regolarmente approvato;
per gli acquisti/forniture:
- provvedimenti di avvenuta fornitura/acquisto indicanti l'importo
della spesa sostenuta e copia delle relative fatture.
Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero
inferiori a quelle previste nel programma, l'ammontare del contributo
sara' proporzionalmente ridotto.";
considerato inoltre che nell'Allegato A parte integrante della
suddetta deliberazione 1179/04 recante "Standard essenziali di
servizio dei Corpi di Polizia locale di cui al comma 7 dell'art. 14
della L.R. 24/03" nella parte dedicata al Corpo di Polizia municipale
anche a carattere intercomunale - Dimensione delle dotazioni organiche
dei corpi - non e' stata inserita una dizione specifica per i Comuni
della riviera emiliano romagnola, dove la stagionalita' delle
attivita' costituisce elemento strutturale il cui significato
impedirebbe, alla luce dell'esperienza fin qui compiuta, di
sottoscrivere nuovi Accordi di programma con tali Comuni;
considerato l'interesse prioritario della Regione Emilia-Romagna a
sperimentare gli Accordi di programma richiamati all'art. 15, comma 2,
per dare piena attuazione alle previsioni di cui all'art. 14 della
L.R. 24/03, anche al fine di sostenere la costituzione dei nuovi Corpi
di Polizia locale e prioritariamente dei Corpi intercomunali di
Polizia locale;
ritenuto, pertanto, necessario integrare il disposto del citato
paragrafo "Dimensione delle dotazioni organiche dei corpi", come di
seguito indicato:
"L'art. 14, comma 7 della Legge 24/03 prevede:
1) la definizione di standard essenziali relativi al rapporto tra
popolazione residente e numero degli operatori di Polizia locale
previsti, al fine di determinare l'organico dei Corpi di Polizia
municipale;
2) che tali standard debbano tenere conto delle situazioni "di scarsa
densita' della popolazione e della morfologia del territorio";
3) che debbano essere previsti i necessari adeguamenti di organico nei
Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica.
Vengono pertanto definiti, con riferimento ai punti 1) e 2) di cui
sopra, i seguenti standard essenziali di personale dei Corpi di
Polizia municipale:
a) Comuni fino a 10.000 abitanti residenti: 0,80 operatori per 1.000
residenti;
b) Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti residenti: 0,90 operatori per
1.000 residenti;
c) Comuni maggiori a 20.000 abitanti residenti: 1,00 operatori per
1.000 residenti;
d) Comuni capoluogo: 1,20 operatori per 1.000 residenti;
e) Capoluogo di regione: 1,30 operatori per 1.000 residenti.
Con riferimento al punto 3) di cui sopra viene inoltre definito un
adeguamento degli standard essenziali di personale di tutti i Corpi di
Polizia municipale nella misura di: 1,00 operatore ogni 1.000 posti
letto turistici, per Comune.
Con riferimento agli standard cosi' individuati si precisa:
a) che per "operatori" si intende l'insieme delle figure professionali
"assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato"
previste all'art. 16, comma 1 della Legge 24/03;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli
standard essenziali in relazione all'orario di servizio effettivamente
svolto;
c) che nel caso dei corpi intercomunali gli standard di personale si
intendono riferiti alla popolazione residente e alla dotazione di
posti letto di ciascun Comune preso separatamente;
d) che per popolazione residente si intende l'ultima rilevazione
annuale disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa alla
"Struttura per eta' e sesso della popolazione residente nei comuni
della regione Emilia-Romagna";
e) che per "posti letto turistici" si intende quelli individuati
dall'ultima rilevazione disponibile diffusa dalla Regione
Emilia-Romagna nel Rapporto annuale sul movimento turistico e la
composizione della struttura ricettiva (alberghiera e complementare)
dell'Emilia-Romagna;
f) che le unita' di organico si arrotondano, a conclusione del
conteggio, secondo il criterio dell'unita' di riferimento piu'
prossima.
Solamente per i Comuni della riviera emiliano-romagnola, dove la
stagionalita' delle attivita' costituisce elemento strutturale, il
personale in servizio nei mesi estivi con contratto a tempo
determinato viene incluso nel computo degli operatori, ai fini del
raggiungimento degli standard essenziali, prendendo in considerazione
il numero di mensilita' complessivamente lavorate, espresse in
uomini/anno. Il numero massimo di operatori a tempo determinato da
includere nel computo non puo' comunque superare, per ogni anno,
quello necessario ad erogare un totale di mensilita' pari alla media
degli anni 2004, 2005 e 2006.".
Ritenuto, inoltre necessario integrare, sempre all'interno
dell'Allegato A della propria delibera 1179/04 il disposto del
paragrafo "Accordi di programma per la costituzione dei Corpi di
Polizia locale", aggiungendo il punto e),come di seguito indicato:
"Con riferimento a tale opportunita' si stabilisce:
a) che sono riconosciuti come Corpi di Polizia municipale o
provinciale ai sensi dell'art. 14 della Legge 24/03 quelle strutture
per le quali siano stati raggiunti gli Accordi di programma di cui al
successivo art. 15 e che tale riconoscimento decorre dalla data di
sottoscrizione degli stessi;
b) che il limite ultimo di sottoscrizione degli "Accordi di programma
viene individuato, coerentemente con l'art. 21, comma 1 della Legge
24/03, nel 31 dicembre 2007";
c) che nell'ambito di detti Accordi di programma potranno essere
affrontate con la necessaria flessibilita' eventuali situazioni limite
che siano oggettivamente impossibilitate al raggiungimento pieno degli
standard essenziali di servizio previsti ai punti precedenti;
d) che nell'ambito di quanto previsto al punto c), potra' essere
valutata la pertinenza, in relazione ai vincoli imposti dalla
legislazione nazionale sulle assunzioni di personale, di forme
transitorie di potenziamento degli organici diverse da quelle
ordinarie, ai fini del raggiungimento degli standard essenziali di
personale previsti;
e) che per i Comuni della riviera emiliano-romagnola la sottoscrizione
di Accordi di programma e' subordinata alla progressiva
stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato fino al
raggiungimento degli standard sulla base del numero degli abitanti e
dei posti letto.".
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Regione-Autonomie
locali espresso nella seduta del 10 dicembre 2007 in merito alla
presente proposta di modifica;
sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai
sensi dell'art. 14, comma 7 della L.R. 24/03;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Capo
di Gabinetto del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli, ai
sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 450/07;
su proposta del Presidente della Giunta regionale;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, l'Allegato A
parte integrante della propria deliberazione 1179/04 nelle seguenti
parti:
- parte relativa agli "Accordi di programma per la costituzione dei
Corpi di Polizia locale", sostituendo alla lettera b) che "il limite
ultimo di sottoscrizione degli Accordi di programma viene individuato,
coerentemente con l'art. 21, comma 1 della Legge 24/03,come modificato
dall'art. 3 della L.R. 21/07, nel 31 dicembre 2009" e aggiungendo la
lettera e) "per i Comuni della riviera emiliano-romagnola la
sottoscrizione di Accordi di programma e' subordinata alla progressiva
stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato fino al
raggiungimento degli standard sulla base del numero degli abitanti e
dei posti letto.";
- parte relativa al Corpo di Polizia municipale anche a carattere
intercomunale - Dimensione delle dotazioni organiche dei corpi, come
di seguito indicato:
"Dimensione delle dotazioni organiche dei corpi
L'art. 14, comma 7 della Legge 24/03 prevede:
1) la definizione di standard essenziali relativi al rapporto tra
popolazione residente e numero degli operatori di Polizia locale
previsti, al fine di determinare l'organico dei Corpi di Polizia
municipale;
2) che tali standard debbano tenere conto delle situazioni "di scarsa
densita' della popolazione e della morfologia del territorio";
3) che debbano essere previsti i necessari adeguamenti di organico nei
comuni turistici e negli altri comuni a forte affluenza periodica.
Vengono pertanto definiti, con riferimento ai punti 1) e 2) di cui
sopra, i seguenti standard essenziali di personale dei Corpi di
Polizia municipale:
a) Comuni fino a 10.000 abitanti residenti: 0,80 operatori per 1.000
residenti;
b) Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti residenti: 0,90 operatori per
1.000 residenti;
c) Comuni maggiori a 20.000 abitanti residenti: 1,00 operatori per
1.000 residenti;
d) Comuni capoluogo: 1,20 operatori per 1.000 residenti;
e) Capoluogo di regione: 1,30 operatori per 1.000 residenti.
Con riferimento al punto 3) di cui sopra viene inoltre definito un
adeguamento degli standard essenziali di personale di tutti i Corpi di
Polizia municipale nella misura di: 1,00 operatore ogni 1.000 posti
letto turistici, per Comune.
Con riferimento agli standard cosi' individuati si precisa:
a) che per "operatori" si intende l'insieme delle figure professionali
"assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato"
previste all'art. 16, comma 1 della Legge 24/03;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli
standard essenziali in relazione all'orario di servizio effettivamente
svolto;
c) che nel caso dei corpi intercomunali gli standard di personale si
intendono riferiti alla popolazione residente e alla dotazione di
posti letto di ciascun Comune preso separatamente;
d) che per popolazione residente si intende l'ultima rilevazione
annuale disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa alla
"Struttura per eta' e sesso della popolazione residente nei comuni
della regione Emilia-Romagna";
e) che per "posti letto turistici" si intende quelli individuati
dall'ultima rilevazione disponibile diffusa dalla Regione
Emilia-Romagna nel Rapporto annuale sul movimento turistico e la
composizione della struttura ricettiva (alberghiera e complementare)
dell'Emilia-Romagna;
f) che le unita' di organico si arrotondano, a conclusione del
conteggio, secondo il criterio dell'unita' di riferimento piu'
prossima.
Solamente per i Comuni della riviera emiliano-romagnola, dove la
stagionalita' delle attivita' costituisce elemento strutturale, il
personale in servizio nei mesi estivi con contratto a tempo
determinato viene incluso nel computo degli operatori, ai fini del
raggiungimento degli standard essenziali, prendendo in considerazione
il numero di mensilita' complessivamente lavorate, espresse in
uomini/anno. Il numero massimo di operatori a tempo determinato da
includere nel computo non puo' comunque superare, per ogni anno,
quello necessario ad erogare un totale di mensilita' pari alla media
degli anni 2004, 2005 e 2006.";
2) di confermare quanto altro disposto nella propria deliberazione
1179/04;
3) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, l'Allegato A
parte integrante della propria deliberazione 2266/05 nelle seguenti
parti:
- il punto 4) Termini e modalita' di presentazione delle richieste per
l'avvio della procedura, stabilendo che "Le richieste di avvio della
procedura possono avvenire in ogni momento a partire dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente
provvedimento, entro il termine del 31 marzo 2009";
- il punto 10) Liquidazione ed erogazione dei contributi.
Rendicontazione finale, stabilendo che "La liquidazione del contributo
annuo regionale e' disposta come di seguito indicato:
- un anticipo del 50% da corrispondersi secondo le seguenti modalita'
diverse tra l'esecuzione di lavori e gli acquisti/forniture:
Lavori:
a) per lavori dati in appalto a terzi soggetti occorrera' la delibera
di approvazione del progetto esecutivo con indicazione dei mezzi di
copertura finanziaria e il verbale consegna lavori;
b) per lavori in economia o amministrazione diretta occorrera' la
delibera di approvazione del progetto esecutivo con indicazione dei
mezzi di copertura finanziaria e la comunicazione/dichiarazione di
inizio lavori.
Acquisti/forniture:
- provvedimenti di impegno della spesa relativa agli investimenti per
gli acquisti/forniture indicanti i mezzi di copertura finanziaria;
- il saldo a conclusione delle attivita' previste per l'anno a cui si
fa riferimento e a presentazione di:
1) una relazione sull'attivita' di progetto;
2) per i lavori:
a) per lavori dati in appalto a terzi soggetti occorrera' il
certificato di regolare esecuzione/collaudo approvato dall'Ente
indicante l'ammontare delle spese sostenute;
b) per lavori in economia o amministrazione diretta occorrera' la
determina di approvazione relativa al rendiconto della spesa sostenuta
o certificato di regolare esecuzione debitamente sottoscritto dal
direttore dei lavori, regolarmente approvato;
per gli acquisti/forniture:
- provvedimenti di avvenuta fornitura/acquisto indicanti l'importo
della spesa sostenuta e copia delle relative fatture.
Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero
inferiori a quelle previste nel programma, l'ammontare del contributo
sara' proporzionalmente ridotto.";
4) di confermare quanto altro disposto nella propria deliberazione
2266/05;
5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.