DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 13 febbraio 2008, n. 155
Definizione delle modalita' di esercizio nel medesimo punto di vendita del commercio all'ingrosso e al dettaglio. (Proposta della Giunta regionale in data 20 dicembre 2007, n. 2051)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2051 del
20 dicembre 2007, recante ad oggetto "Definizione delle modalita' di
esercizio nel medesimo punto di vendita del commercio all'ingrosso e
al dettaglio";
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione
referente "Politiche economiche" di questa Assemblea legislativa,
giusta nota prot. n. 1071 del 17 gennaio 2008;
preso atto dell'emendamento presentato ed accolto nel corso della
discussione assembleare;
richiamate:
- la L.R. 5 luglio 1999 n. 14 "Norme per la disciplina del commercio
in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114";
- la L.R. 21 maggio 2007, n. 6 "Disposizioni in materia di
distribuzione commerciale";
- la delibera del Consiglio regionale n. 1253 del 23 settembre 1999
recante "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica
riferiti alle attivita' commerciali in sede fissa, in applicazione
dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 (proposta della Giunta
regionale in data 7 settembre 1999, n. 1604);
rilevato che l'art. 19 bis della succitata L.R. n. 14 del 1999
stabilisce che il divieto di esercitare congiuntamente nello stesso
punto di vendita le attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio
non si applica per i prodotti elencati nel medesimo articolo;
rilevato altresi' che nell'ambito dei prodotti per i quali non e'
previsto il divieto di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e
al dettaglio nello stesso punto di vendita sono compresi prodotti che
necessitano di elevate superfici a fronte di flussi contenuti di
affluenza;
considerato altresi' che la disposizione di che trattasi consente
l'utilizzo del punto di vendita sia per il commercio all'ingrosso che
per il commercio al dettaglio ma solo in riferimento a quest'ultimo
risultano applicabili le disposizioni fissate dalla deliberazione
consiliare n. 1253 del 1999 succitata;
ritenuto pertanto di procedere a definire a quale parte della
superficie di vendita complessivamente utilizzata per l'esercizio
congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio debbano comunque
applicarsi le disposizioni di cui alla deliberazione consiliare n.
1253 del 1999 nonche' il procedimento di autorizzazione stabilito dal
DLgs n. 114 del 1998;
ritenuto a tal fine di procedere ad una integrazione della delibera
del Consiglio regionale n. 1253 del 1999;
preso atto che la Giunta regionale:
- ha sentito le organizzazioni del commercio, del turismo e dei
servizi, sindacali e dei consumatori;
- ha consultato i rappresentanti degli Enti locali nell'incontro del 5
dicembre 2007 e nell'incontro in sede di Conferenza Regione-Autonomie
locali del 10 dicembre 2007;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
- al punto 1.6 della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253 del
1999 e' aggiunto infine il seguente alinea: "Nei punti di vendita nei
quali e' possibile esercitare congiuntamente le attivita' di commercio
all'ingrosso e al dettaglio - esclusivamente per la vendita dei
prodotti elencati all'art. 19 bis della Legge regionale n. 14 del 1999
come modificata dalla legge regionale n. 6 del 2007 - la superficie di
vendita al dettaglio e' computata nella misura di almeno il 50% della
superficie lorda complessivamente utilizzata per la vendita
all'ingrosso e al dettaglio quando questa non sia superiore a 3.000
mq., nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, e a 5.000 mq.
nei restanti Comuni.
La parte di superficie eccedente le succitate dimensioni viene
considerata esclusivamente come superficie per la vendita al
dettaglio.
Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto e' obbligatoria la
sottoscrizione di un atto d'impegno d'obbligo da parte dell'operatore
con cui il medesimo si impegna a non introdurre e vendere merci
diverse da quelle tassativamente indicate o a comunicare
preventivamente al Comune competente per territorio qualsiasi
variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate.";
- di dare atto che nel caso di computo della superficie di vendita
secondo le modalita' indicate nel presente provvedimento non risultano
applicabili le disposizioni contenute nella deliberazione del
Consiglio regionale n. 344 del 2002 in materia di vendita di merci
ingombranti;
- di dare atto che le violazioni delle disposizioni di cui al presente
atto rientrano nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. 2
della L.R. n. 6 del 2007;
- al punto 1.6, secondo alinea, della deliberazione del Consiglio
regionale progr. n. 1253/1999 come modificato dalla deliberazione del
Consiglio regionale progr. n. 344/2002, dopo le parole "concessionarie
auto" sono aggiunte le seguenti: "e relativi accessori";
- di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.