REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 2

ESERCIZIO DI PRATICHE ED ATTIVITA' BIONATURALI ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DEI CENTRI BENESSERE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
S O M M A R I O
TITOLO I - PRATICHE ED ATTIVITA' BIONATURALI
Art.  1 -  Finalita'
Art.  2 -  Definizioni
Art.  3 -  Formazione
Art.  4 -  Comitato regionale per l'esercizio di pratiche ed attivita'
bionaturali
Art.  5 -  Elenco regionale delle pratiche bionaturali
TITOLO II - CENTRI BENESSERE
Art.  6 -  Oggetto, finalita' ed ambito di applicazione
Art.  7 -  Definizioni
Art.  8 -  Beauty farm
Art.  9 -  Requisiti soggettivi e professionali per l'apertura e la
gestione del Centro benessere
Art. 10 -  Requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura e la
gestione del Centro benessere
Art. 11 -  Adempimenti amministrativi per l'apertura del Centro
benessere
Art. 12 -  Sanzioni
Art. 13 -  Disposizioni transitorie
Art. 14 -  Norma finanziaria
TITOLO I
PRATICHE ED ATTIVITA' BIONATURALI
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle attivita' di
promozione e conservazione della salute, del benessere e della
migliore qualita' della vita, ed allo scopo di assicurare ai cittadini
che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del
benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse,
individua con la presente legge le attivita', di seguito denominate
"pratiche bionaturali".
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per pratiche ed attivita'
bionaturali le pratiche e le tecniche naturali, energetiche,
psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il
raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere
globale della persona. Tali pratiche non si prefiggono la cura di
specifiche patologie, non sono riconducibili alle attivita' di cura e
riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal
Servizio sanitario nazionale, ne' alle attivita' connesse a qualunque
prescrizione di dieta, ne' alle attivita' disciplinate dalla legge
regionale 4 agosto 1992, n. 32 (Norme di attuazione della Legge 4
gennaio 1990, per la disciplina dell'attivita' di estetista). Le
pratiche bionaturali, nella loro diversita' ed eterogeneita', sono
fondate in particolare sui seguenti criteri:
a) approccio globale alla persona ed alla sua condizione;
b) miglioramento della qualita' della vita, conseguibile anche
mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;
c) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi
dell'ambiente;
d) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti ed astensione
dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei
alla competenza degli operatori che esercitano attivita' e pratiche
bionaturali.
2. Le pratiche bionaturali sono erogate dai soggetti in possesso di
adeguata preparazione professionale che promuovono il benessere ed il
mantenimento in salute della persona, intervenendo per favorire la
piena e consapevole assunzione di responsabilita' di ciascun individuo
in relazione al proprio stile di vita, educando a stili di vita
salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza
dei propri comportamenti. L'operatore di pratiche bionaturali puo'
operare nei Centri benessere di cui al Titolo II della presente legge,
in palestre, centri fitness, centri estetici, strutture termali e di
balneazione, nonche' in ambito autonomo.
Art. 3
Formazione
1. All'esercizio delle pratiche ed attivita' bionaturali si accede
mediante un percorso di formazione individuato ai sensi della legge
regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della
vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro) e dei successivi
provvedimenti attuativi.
Art. 4
Comitato regionale
per l'esercizio di pratiche ed attivita' bionaturali
1. E' istituito presso l'Assessorato alle attivita' produttive,
sviluppo economico, piano telematico, di concerto con l'Assessorato
scuola, formazione professionale, universita', lavoro, pari
opportunita' e con l'Assessorato politiche per la salute, il Comitato
regionale per l'esercizio di pratiche ed attivita' bionaturali, di
seguito denominato "Comitato". Il Comitato e' organismo di consulenza
della Giunta regionale.
2. Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attivita'
produttive, sviluppo economico, piano telematico, di concerto con
l'Assessore regionale alla scuola, formazione professionale,
universita', lavoro, pari opportunita' e con l'Assessore regionale
alle politiche per la salute, ed e' composto da:
a) il responsabile della Direzione generale attivita' produttive,
commercio e turismo, o suo delegato;
b) il responsabile della Direzione generale cultura, formazione e
lavoro, o suo delegato;
c) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
d) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente
rappresentativi degli artigiani;
e) tre esperti nelle pratiche ed attivita' bionaturali designati dalla
Regione;
f) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni
maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale,
operanti nel settore.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale nomina il Comitato e ne disciplina le
modalita' di funzionamento.
4. Il Comitato, entro centottanta giorni dal suo insediamento, sentite
le specifiche associazioni di settore, propone alla Giunta regionale:
a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, degli ambiti di
attivita' correlati alle pratiche bionaturali e, per ciascuno, le
modalita' di esercizio del relativo percorso formativo;
b) la definizione dei criteri per l'accreditamento dei percorsi
formativi per l'esercizio delle attivita' utili alla creazione
dell'elenco regionale delle pratiche ed attivita' bionaturali;
c) i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle pratiche ed
attivita' bionaturali, di cui all'articolo 5, e le modalita' di
iscrizione alle relative sezioni;
d) i criteri di riconoscimento degli operatori che gia' svolgono
l'attivita' sul territorio regionale precedentemente all'entrata in
vigore della presente legge.
5. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato
formulate ai sensi del comma 4, adotta una delibera regionale, sentita
la competente Commissione assembleare.
6. Il Comitato propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi
inserimenti tra le pratiche ed attivita' bionaturali gia' definite,
esercita il monitoraggio sulle attivita' del settore e tutte le altre
funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie
competenze.
Art. 5
Elenco regionale delle pratiche bionaturali
1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui
al comma 5 dell'articolo 4, e' istituito l'elenco regionale delle
pratiche bionaturali. L'elenco e' tenuto presso la Giunta regionale e
si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a
livello nazionale e regionale per operatori nelle pratiche ed
attivita' bionaturali;
b) sezione degli operatori nelle pratiche bionaturali. La sezione e'
suddivisa in sottosezioni relative ad ogni specializzazione.
2. Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1,
lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attivita'
documentabile ed iniziative di formazione teorico-pratica da almeno
tre anni, in coerenza con i percorsi definiti dal Comitato regionale
per l'esercizio di pratiche bionaturali.
3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli
operatori in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dalle
scuole di cui al comma 2, compresi coloro che, pur con un diverso
ruolo professionale, svolgono pratiche ed attivita' bionaturali.
4. In fase di prima applicazione della presente legge, e comunque per
tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione
dell'elenco regionale di cui al comma 1, lettera b), possono essere
iscritti gli operatori che, a fronte della presentazione della
documentazione richiesta dal Comitato, relativamente a titoli e
carriera, vengono considerati idonei all'esercizio dell'attivita'.
TITOLO II
CENTRI BENESSERE
Art. 6
Oggetto, finalita' ed ambito di applicazione
1. La presente legge, nell'ambito dei principi di cui all'articolo
118, comma 1 della Costituzione, nel rispetto della normativa
comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato in materia di
professioni e di tutela della concorrenza, disciplina l'esercizio
delle attivita' dei Centri benessere, non allocati all'interno di
strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 28 luglio
2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette
all'ospitalita').
2. La presente legge persegue le seguenti finalita':
a) lo sviluppo e l'innovazione degli esercizi che a vario titolo
svolgono attivita' finalizzate al mantenimento ed al miglioramento
dell'aspetto estetico e della condizione psicofisica della persona;
b) l'armonizzazione e l'integrazione delle attivita' di estetica con
altre discipline, al fine di rendere un servizio completo e
maggiormente qualificato al cliente;
c) la salvaguardia della salute e la sicurezza dei consumatori,
attraverso la qualificazione professionale degli addetti dei Centri
benessere;
d) l'individuazione di strutture che offrano trattamenti
diversificati, erogati da personale in possesso di idonea e specifica
professionalita', in ambienti dotati di requisiti ed impianti
adeguati, secondo le norme di tutela, igiene e sicurezza sia degli
operatori che dei clienti.
Art. 7
Definizioni
1. Per  Centro benessere si intende una o piu' unita' operative, anche
fisicamente distinte, ma funzionalmente connesse in un medesimo
complesso aziendale, gestite da un unico soggetto giuridico ed in
possesso di specifici requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi, in cui vengono effettuati trattamenti estetici, nonche'
almeno una delle seguenti tipologie di attivita' o trattamenti:
a) fitness e wellness;
b) tecniche e pratiche bionaturali.
2. Per "trattamenti estetici" si intendono le prestazioni ed i
trattamenti disciplinati dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina
dell'attivita' di estetista), finalizzati in via esclusiva o
prevalente a mantenere, migliorare e proteggere l'aspetto estetico
della persona.
3. Per "trattamenti fitness e wellness" si intendono le prestazioni ed
i trattamenti in cui si utilizzano combinazioni di tecniche di
attivita' motoria per la buona forma fisica della persona, praticate
in terra od in acqua, anche tramite appositi attrezzi, individualmente
o collettivamente, con tecniche finalizzate al raggiungimento ed al
mantenimento del benessere, dell'equilibrio e dell'armonia psicofisica
della persona.
4. Per "trattamenti con tecniche bionaturali" si intendono le
prestazioni in cui si utilizzano tecniche naturali e bioenergetiche
non eseguite con finalita' sanitarie, di cura e riabilitazione di
patologie, ma esercitate per favorire il raggiungimento, il
miglioramento o la conservazione del benessere complessivo della
persona, come previsto all'articolo 2 della presente legge.
5. Nell'ambito del Centro benessere, nel rispetto della vigente
normativa nazionale e regionale, possono essere autorizzate attivita'
cliniche ambulatoriali, per trattamenti diagnostici e terapeutici
orientati alla prevenzione ed al trattamento di danni secondari e
patologie influenzanti lo stato psicofisico od estetico della persona,
nonche' prestazioni finalizzate al miglioramento dell'aspetto estetico
ed alla eliminazione medico-chirurgica di eventuali inestetismi,
operate obbligatoriamente e sotto la loro responsabilita', da
personale sanitario regolarmente iscritto all'ordine professionale ed
in possesso di adeguata specializzazione.
Art. 8
Beauty farm
1. Il Centro benessere, cosi' come definito all'articolo 7, comma 1,
puo' assumere la denominazione di "beauty farm" esclusivamente
qualora, in possesso dei requisiti igienico-sanitari specifici, sia
debitamente autorizzato e si avvalga di medici, con una o piu'
specializzazioni, abilitati alla erogazione delle prestazioni di cui
all'articolo 7, comma 5.
Art. 9
Requisiti soggettivi e professionali
per l'apertura e la gestione del Centro benessere
1. L'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 7 e' riservato a
chi e' in possesso dei titoli professionali e di studio previsti dalle
normative specifiche vigenti e dalla presente legge.
2. Il riconoscimento di titoli professionali e di studio, attestati
formativi e certificazioni di competenza, maturati da operatori
provenienti da altre regioni italiane o da altri Stati sara'
effettuato secondo quanto prevede la normativa comunitaria, nazionale
e regionale vigente.
Art. 10
Requisiti strutturali ed organizzativi
per l'apertura e la gestione del Centro benessere
1. L'Assessorato alle attivita' produttive, sviluppo economico, piano
telematico, sentito l'Assessorato alle politiche per la salute,
definisce con apposito atto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, le caratteristiche minime di tipo
strutturale, tecnologico ed organizzativo che devono possedere i
Centri benessere per essere autorizzati all'esercizio dell'attivita',
con riferimento ai trattamenti, alle modalita' di erogazione dei
relativi servizi, alle norme igieniche e di sicurezza, alle
apparecchiature ed agli impianti ed ai requisiti del personale addetto
ai Centri stessi.
Art. 11
Adempimenti amministrativi
per l'apertura del Centro benessere
1. L'attivita' del Centro benessere e' intrapresa a seguito di
dichiarazione d'inizio d'attivita' inviata al Comune nel cui
territorio e' ubicata la struttura, ai sensi di quanto previsto dal
decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 in materia di tutela dei
consumatori, concorrenza e sviluppo di attivita' economiche,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
2. Qualora nel Centro benessere sia previsto l'esercizio di attivita'
cliniche ambulatoriali, queste non potranno avere inizio se non ad
avvenuto conseguimento della relativa specifica autorizzazione
sanitaria.
3. Il Comune e l'Azienda unita' sanitaria locale esercitano
l'attivita' di vigilanza e controllo, verificano la sussistenza dei
requisiti dichiarati, la veridicita' delle certificazioni e delle
dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio della struttura.
Art. 12
Sanzioni
1. Oltre alle sanzioni previste dalle singole leggi che disciplinano
le attivita' esercitate nel Centro benessere, in caso di violazione
delle norme della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque omette l'invio della dichiarazione di inizio attivita' del
Centro benessere, e' soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro. Il contravventore ha l'obbligo di
regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla
contestazione;
b) chiunque gestisce un Centro benessere non corrispondente ai
requisiti di legge enunciati nella dichiarazione d'inizio attivita', o
consente che uno o piu' trattamenti siano eseguiti da persone prive
dei requisiti professionali richiesti, e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro, con l'obbligo di
regolarizzare la propria posizione in un tempo massimo di trenta
giorni dalla contestazione;
c) chiunque utilizza abusivamente la denominazione di Centro benessere
nell'insegna od in qualsiasi altra forma di pubblicita' e' soggetto ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro, nonche'
all'obbligo di effettuare la rimozione di tutte le insegne e le
pubblicita' abusive.
Art. 13
Disposizioni transitorie
1. Le strutture esistenti ed operanti alla data di entrata in vigore
della presente legge che utilizzano la denominazione di Centro
benessere, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di cui all'articolo
5, comma 1, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente
legge e a presentare apposita dichiarazione d'inizio attivita' al
Comune.
Art. 14
Norma finanziaria
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente
stanziati nelle Unita' previsionali di base e relativi capitoli del
bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si
rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposita Unita'
previsionale di base e relativo capitolo, dotati della necessaria
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna
Bologna, 19 febbraio 2008	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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