REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 4250 - Risoluzione proposta dai consiglieri Borghi, Mezzetti e Nanni, per invitare la Giunta regionale a supportare ed estendere le iniziative, presso le AUSL regionali, rivolte ad incrementare l'informazione circa i trattamenti sanitari e l'adesione consapevole alle cure mediche, anche attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assistenziali

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Richiamati
L'articolo 13 (liberta' personale) e l'articolo 32 (diritto alla
tutela della salute) della Costituzione della Repubblica Italiana;
la Legge n. 145 del 28/3/2001 con la quale il Parlamento italiano ha
ratificato la Convenzione di Oviedo del 1997, che stabilisce
all'articolo 9 "Desideri espressi in precedenza" come "Al riguardo di
un intervento medico concernente un paziente che al momento
dell'intervento non e' in grado di esprimere il proprio volere, devono
essere presi in considerazione i desideri da lui precedentemente
espressi".
Considerato come
nel processo individuale di autodeterminazione, il diritto alla tutela
della salute e alla liberta' di scelta terapeutica sono alla base
della dignita' della persona e va pertanto riconosciuto e
salvaguardato quale bene supremo di civilta' e democrazia, fonte di
coesione sociale, e lo stesso "Trattato che adotta una Costituzione
per l'Europa" (2004) all'articolo 2 del Titolo 1 individua nel
rispetto della "dignita'" dell'essere umano il suo primo fondamentale
diritto;
alla luce dell'evoluzione della societa' e delle conoscenze
scientifiche in campo medico emerge l'esigenza di tutelare il diritto
di ogni persona a non essere obbligata a un determinato trattamento
sanitario quale diritto fondamentale di liberta' e dignita' della
persona, costituzionalmente garantito anche attraverso il pieno
rispetto dell'informazione e dell'adesione consapevole della stessa
alle cure proposte (c.d. consenso informato).
Considerato altresi'
la possibilita' di designazione di un rappresentante legale,
segnatamente dell'amministratore di sostegno, quando il/la paziente
non sia piu' in grado per malattia psichica e/o fisica di confermare
validamente la propria volonta', cosi' come previsto dall'art. 408
c.c., come modificato dalla L. 6/2004, facendo ricorso al Giudice
Tutelare.
Invita la Giunta regionale
a mantenere, supportare ed estendere le iniziative che gia' nelle
Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna sono condotte perche'
l'informazione relativa a tutti i trattamenti sanitari e la
conseguente adesione consapevole alle cure, da parte delle persone
interessate, siano garantite anche attraverso l'innovazione dei
modelli organizzativi e assistenziali dei servizi di cure intensive,
per rispondere sempre meglio ai bisogni dei pazienti e dei loro
familiari, umanizzando le modalita' di cura e prestando la necessaria
attenzione agli aspetti relazionali, favorendo la comunicazione tra i
professionisti e fra questi ultimi, la persona assistita e i suoi
cari, per una migliore partecipazione alle decisioni di trattamento.
Approvata a maggioranza nella seduta pomeridiana del 3 dicembre 2008.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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