COMUNICATO
Modificazione allo statuto comunale
Si pubblicano gli articoli modificati dello statuto comunale approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 28/10/2008:
Art. 2
Principi fondamentali
1. Il Comune di Soliera ispira la propria azione al rispetto dei
diritti umani e alla rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono
l'effettivo sviluppo della persona e l'uguaglianza fra gli individui.
Ripudia ogni forma di razzismo, promuove la solidarieta' fra i popoli,
rispetta e tutela le diversita' etniche, linguistiche, culturali,
religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e
della cultura della tolleranza.
2. Nel rispetto delle leggi dello Stato e in conformita' ai principi
della Carta Europea delle Autonomie Locali, promuove rapporti ed
aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarieta' con Enti
locali di altri Paesi cooperando alla costruzione dell'Unione
Europea.
3. Il Comune opera per il superamento di ogni discriminazione fra i
sessi in ogni circostanza e promuove iniziative che assicurino
condizioni di pari opportunita'. A tal fine anche negli organi
amministrativi e di governo, negli organi collegiali del Comune e
degli enti aziende o istituzioni che da esso dipendono, e' assicurata
la presenza dei due sessi in misura non inferiore ad un terzo per
ciascun sesso, ove sia possibile.
4. Il Comune si impegna ad assicurare la soddisfazione dei diritti e
dei bisogni primari dei cittadini attraverso la predisposizione di
servizi efficienti ed adeguati. Opera per la tutela della vita umana e
per il sostegno della famiglia. Promuove ogni idoneo intervento
diretto ad assicurare la piena integrazione sociale e culturale dei
cittadini e per la salvaguardia dei diritti delle persone portatrici
di handicap.
5. Il Comune promuove e tutela la conservazione delle risorse
naturali, paesaggistiche, storiche e delle tradizioni culturali del
proprio territorio. Opera per garantire uno sviluppo ecologicamente
sostenibile.
6. Le azioni del Comune devono essere improntate a principi di massima
trasparenza, diffusa informazione e imparzialita'. Il funzionamento e
l'organizzazione delle attivita' devono corrispondere a criteri di
efficacia, efficienza ed economicita', di semplificazione delle
procedure.
7. Per conseguire le proprie finalita' il Comune si avvale del metodo
e degli strumenti della programmazione. Persegue in modo particolare
la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la
Provincia e con la Regione, per l'esercizio delle attribuzioni
proprie, conferite o delegate e in ambiti territoriali commisurati
alla propria competenza.
8. Il Comune di Soliera, nell'ambito della propria autonomia
finanziaria, impronta la propria azione per affermare insieme alla
responsabilita' della spesa anche la responsabilita' di una nuova
cultura delle entrate basata:
- sull'equita' nel prelievo, anche attraverso l'eliminazione
dell'evasione, dell'elusione e la divulgazione della cultura della
perequazione tributaria e tariffaria;
- su un rapporto non vessatorio ma di collaborazione e di
coinvolgimento del cittadino e delle proprie associazioni nella
definizione delle aliquote e delle procedure per la riscossione;
- sulla trasparenza nel rapporto tra entrate e spese e sulla chiarezza
nella destinazione delle risorse.
9. In relazione a quanto previsto dallo statuto del contribuente, il
Comune garantisce ai cittadini la chiarezza e l'irretroattivita' degli
atti contenenti disposizioni tributarie, nonche' la piu' ampia
informazione sulle disposizioni normative ed amministrative adottate o
modificate in ambito tributario e sulle iniziative assunte in tali
materie dall'Ente. Nei rapporti con il contribuente, il Comune applica
il principio della buona fede e della collaborazione, con obbligo di
rispondere alle istanze di interpello presentate dal contribuente,
relativamente all'applicazione di disposizioni tributarie a casi
concreti e personali in caso di incertezze interpretative.
Art. 14
Principi e funzioni
1. Il Consiglio comunale e' organo elettivo, dotato di autonomia
organizzativa e funzionale e rappresenta l'intera comunita'. Delibera
l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua
applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento
del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potesta' e le competenze
stabilite dalla legge e dallo statuto. La sua organizzazione e il suo
funzionamento sono disciplinati dal quadro dei principi stabiliti dal
presente statuto e da apposito regolamento approvato a maggioranza
assoluta.
4. I candidati alla carica di Sindaco sono tenuti a depositare oltre
alle liste che li sostengono, una dichiarazione relativa alla
tipologia e consistenza delle spese elettorali previste. A
consultazioni elettorali avvenute, dovranno essere resi pubblici i
rendiconti degli oneri sostenuti nelle forme previste dalla legge.
5. Spetta in particolare al Consiglio comunale:
a) approvare le linee programmatiche relative alle azioni e ai
progetti da realizzare nel corso del mandato;
b) impartire le direttive generali in merito all'attivita'
politico-amministrativa della Giunta;
c) approvare la relazione annuale sull'attivita' gestionale presentata
dalla Giunta;
d) definire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni,
nonche' la nomina dei rappresentanti del Consiglio medesimo presso
enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla
legge nel rispetto dei principi fondamentali enunciati dall'art. 2,
comma 3 del presente statuto;
e) definire i criteri generali per l'adozione dei regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
f) approvare i regolamenti comunali.
6. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio le
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare
nel corso del mandato, entro il termine di sessanta giorni decorrenti
dalla data di insediamento del Consiglio comunale. Ciascun Consigliere
comunale nei successivi trenta giorni puo' intervenire nella
definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni,
adeguamenti e modifiche mediante la presentazione di appositi
emendamenti. Le linee programmatiche e gli eventuali emendamenti sono
approvati dal Consiglio comunale.
7. Con cadenza annuale, all'atto della discussione ed approvazione del
rendiconto di gestione, il Consiglio provvede a verificare la
effettiva attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e
dei singoli Assessori.
8. E' facolta' del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della
durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze
e delle problematiche che possono emergere in ambito locale.
9. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta
all'organo consigliare il documento di rendicontazione dello stato di
attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
Art. 30
Composizione della Giunta comunale
1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e da un
numero massimo di sette Assessori, individuato dallo stesso con
proprio atto.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte
del Consiglio, qualora siano in possesso dei requisiti previsti dalla
legge per l'elezione a Consigliere e da attestarsi all'atto della
nomina.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli
stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4. Al Sindaco e agli Assessori e' vietato ricoprire incarichi ed
assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
5. La composizione della Giunta deve fare riferimento al perseguimento
di una rappresentanza paritaria dei sessi, e, comunque, assicurare una
presenza non inferiore ad un terzo per ciascun sesso.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna Maria Motolese