NOTE
Note all'articolato
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 19 febbraio
2008 , n. 4 che concerne Disciplina degli accertamenti della
disabilita'. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni
in materia sanitaria e sociale e' il seguente:
"Art. 6 - Certificati e procedure autorizzative in materia di igiene e
sanita' pubblica
(omissis)
2. Per le finalita' di cui al comma 1, con regolamento regionale da
adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, e' disposta la semplificazione degli adempimenti amministrativi
connessi alle misure di prevenzione e di tutela della salute e sono
individuati i casi di superamento delle certificazioni e delle
previste idoneita', sulla base dei principi di evidenza scientifica ed
efficacia delle prestazioni sanitarie, dell'evoluzione della
disciplina comunitaria e nazionale e degli indirizzi approvati in sede
di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 19 febbraio
2008 , n. 4 che concerne Disciplina degli accertamenti della
disabilita'. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni
in materia sanitaria e sociale e' gia' citato nella nota precedente
dell'articolo 1).
2) Il testo dell'articolo 2 del regio decreto legge 4 maggio 1925, n.
653 che concerne Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli
istituti medi di istruzione e' il seguente:
"2. Coloro che chiedono di essere inscritti, per la prima volta, in un
istituto debbono presentare al preside, entro il termine indicato
nell'articolo precedente, domanda in carta legale corredata dei
seguenti documenti, debitamente legalizzati ove occorra:
1) certificato di nascita;
2) certificato di rivaccinazione o di sofferto vaiuolo;
3) titolo di studio rispettivamente prescritto;
4) attestato d'identita' personale costituito da tessera postale di
riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside
riconosca equivalenti.
Per la inscrizione al corso superiore dell'istituto magistrale, oltre
i documenti predetti, deve essere allegato alla domanda un certificato
medico, dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e
l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un
insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri.
Il preside, non accettando le conclusioni del certificato medico, può
ordinare la visita medica fiscale a spese dell'interessato.
Ai ciechi e' concessa l'inscrizione anche al corso superiore
dell'istituto magistrale, nonostante il disposto del secondo comma del
presente articolo, soltanto ai fini del conseguimento del diploma di
abilitazione di cui all'ultimo comma dell'art. 102.".
3) Il testo dell'articolo 17, comma 2, del regolamento per
l'esecuzione del regio decreto legge 15 agosto 1925 n. 1832, approvato
in via definitiva con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330 che
concerne Scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole
specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per
assistenti sanitarie visitatrici e' il seguente:
"17. Coloro che desiderano di essere ammesse in una scuola-convitto
professionale per infermiere debbono farne domanda alla direttrice
della scuola stessa, prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel
termine fissato dal regolamento speciale.
(omissis)
Coloro che desiderano di essere ammesse in una scuola specializzata
per assistenti sanitarie visitatrici, debbono farne domanda alla
direttrice o al direttore della scuola stessa, prima dell'inizio
dell'anno scolastico e nel termine fissato dal regolamento speciale, e
unire alla domanda i documenti di cui al secondo comma del presente
articolo, sostituendo solo, al certificato degli studi compiuti, il
diploma di Stato di infermiera professionale.
(omissis)".
4) Il testo dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 novembre 2000, n. 402 che concerne Regolamento
concernente modalita' per il conseguimento della idoneita' alle
funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste
dalla Legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell'articolo
31 della Legge 8 maggio 1998 n. 146 e' il seguente:
"Art. 8 - Conseguimento dell'abilitazione
(omissis)
2. I candidati idonei devono produrre, entro lo stesso termine, un
certificato medico rilasciato dall'ASL competente per residenza o
domicilio ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente
all'estero, da un medico di fiducia dell'autorita' diplomatica o
consolare, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo,
attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneita' psico-fisica
all'impiego.
(omissis)".
5) Il testo dell'articolo 4), comma 1, lettera e) , de del regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1706 che concerne Approvazione del
regolamento per il servizio farmaceutico e' il seguente:
"4. Gli aspiranti all'autorizzazione all'esercizio delle farmacie,
debbono far pervenire entro il termine fissato dal bando, al Prefetto
che ha indetto il concorso, la domanda contenente l'indicazione del
domicilio, corredata dei seguenti documenti:
(omissis)
e) certificato medico comprovante che il concorrente e' esente da
difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della
farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere
temporaneo e che rendono pericoloso l'esercizio medesimo.
(omissis)".
6) Il testo dell'articolo 31, del regio decreto 30 settembre 1938, n.
1706 che concerne Approvazione del regolamento per il servizio
farmaceutico e' il seguente:
"31. Il titolare autorizzato di una farmacia può farsi sostituire
nell'esercizio della medesima.
La sostituzione temporanea non può avere durata superiore a due mesi.
La sostituzione per motivi di famiglia può avere durata fino a due
anni. Quella dovuta a motivi di salute o per obblighi di leva o per
richiamo alle armi od anche per comprovata e riconosciuta necessita'
di pubblico servizio di carattere non permanente, dura finche' dura la
causa che l'ha determinata. Di ogni sostituzione il titolare della
farmacia deve dare avviso al Prefetto, indicando il farmacista
diplomato o laureato che lo sostituisce.
Questi deve essere un farmacista regolarmente iscritto all'albo
professionale e possedere i requisiti prescritti dalle lettere a), b),
c), d), e), h), dell'art. 4.
Quando il titolare o il direttore di una farmacia si assenti per
motivi di salute, per oltre 15 giorni, non può riprendere servizio, se
non dimostri con certificato medico che e' esente da difetti o
imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da
malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio
medesimo.".
7) Il testo dell'articolo 32, comma 1, del regio decreto 30 settembre
1938, n. 1706 che concerne Approvazione del regolamento per il
servizio farmaceutico e' il seguente:
"32. Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al
medico provinciale il nome e cognome e la data di assunzione degli
addetti all'esercizio stesso ed esibire tanti certificati medici
quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti
da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale
della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso
l'esercizio stesso.
(omissis)".
8) Il testo dell'articolo 5, comma 2. decreto del Presidente della
Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 che concerne Regolamento per
l'esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti
il servizio farmaceutico e' il seguente:
"5. Gli aspiranti per l'autorizzazione all'esercizio della farmacia
devono far pervenire, entro il termine fissato dal bando, al medico
provinciale che ha indetto il concorso la domanda in carta legale
contenente l'indicazione del domicilio, l'ordine di preferenza delle
sedi messe a concorso e la dichiarazione di non partecipare a piu' di
tre concorsi provinciali, nonche' l'eventuale indicazione dei concorsi
ai quali abbiano gia' presentato la domanda in relazione a quanto
disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 della Legge 2 aprile 1968,
numero 475.
(omissis)
1) certificato generale del casellario giudiziario;
(omissis)".
9) Il testo dell'articolo 2, comma 1, punto 3) del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 che concerne
Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi
e' il seguente:
"Art. 2 - Requisiti generali
1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche
amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti
generali:
(omissis)
3) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in
base alla normativa vigente.
(omissis)".
10) Il testo dell'articolo 27, comma 1 del regio decreto 9 gennaio
1927, n. 147 che concerne Approvazione del regolamento speciale per
l'impiego dei gas tossici e' il seguente:
"Art. 27 - Certificato d'idoneita'
Coloro che intendono ottenere il certificato d'idoneita', di cui
all'articolo precedente, sottostanno ad esame facendone domanda al
prefetto della Provincia nella cui circoscrizione e' compreso il
Comune di residenza del richiedente. La domanda e' corredata dai
seguenti documenti:
1) atto di nascita, dal quale risulti che il richiedente ha compiuto
gli anni ventuno. Qualora non abbia compiuto tale eta', ma abbia
compiuto gli anni diciotto, occorre il consenso dei genitori o di chi
ne fa le veci;
2) certificato di studi elementari inferiori (alla fine della terza
classe) corrispondente all'antico certificato di compimento;
3) certificato generale del casellario giudiziario al nome del
richiedente di data non anteriore a due mesi, e certificato, della
stessa data, comprovante la buona condotta morale e politica;
4) certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario
comunale, con firma legalizzata e di data non anteriore ad un mese,
dal quale risulti che il richiedente:
non e' affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta
deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di
eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego dei gas
tossici;
non presenta segni d'intossicazione alcoolica o da sostanze
stupefacenti;
ha integri il senso olfattorio e la pervieta' nasale;
percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun
orecchio;
possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di
Snellen), purche' da un occhio non inferiore a 5/10.
5) fotografia di data recente, firmata e applicata ad un libretto di
patente in bianco.".
11) Il testo dell'articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale 1 marzo
1974 che concerne Norme per l'abilitazione alla conduzione di
generatori di vapore e' il seguente:
"Art. 3 - Modalita' e requisiti per l'ammissione agli esami e per il
rinnovo dei certificati di abilitazione
(omissis)
Alla domanda devono essere allegati:
a) il certificato di nascita comprovante che l'aspirante conduttore ha
compiuto gli anni 18 alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di esami per la presentazione della domanda;
b) il certificato medico di idoneita' psico-fisica alla conduzione dei
generatori di vapore rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da
quella di scadenza del termine stabilito nel bando di esami per la
presentazione della domanda, dall'ufficiale sanitario comunale o dal
medico provinciale o da sanitari di enti ospedalieri o da altri medici
all'uopo autorizzati;
c) il libretto personale di tirocinio, con le dichiarazioni di cui
agli articoli 8 e 11 del presente decreto;
d) due fotografie formato tessera di data recente, firmate sul verso
dall'aspirante.
(omissis)".
12) Il testo dell'articolo 240, comma 1, lettera f) del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 che concerne
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada e' il seguente:
"Art. 240 (Art. 80 Cod. Str.) - Requisiti dei titolari delle imprese e
dei responsabili tecnici
1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa
individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in
sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile
tecnico, sono i seguenti:
(omissis)
f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attivita' in base a
certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del Comune
di esercizio dell'attivita';
(omissis)".
13) Il testo dell'articolo 6, comma 1 della legge 22 dicembre 1957, n.
1293 che concerne Organizzazione dei servizi di distribuzione e
vendita dei generi di monopolio e' il seguente:
"Art. 6 - Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di
vendita
Non può gestire un magazzino chi:
1) sia minore di eta', salvo che non sia autorizzato all'esercizio di
impresa commerciale;
2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunita'
europee;
3) sia inabilitato o interdetto;
4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la
cancellazione dal registro dei falliti;
5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
6) abbia riportato condanne:
a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle
Assemblee legislative;
b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad
anni tre, ancorche', per effetto di circostanze attenuanti, sia stata
inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia
stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
c) per delitto contro il patrimonio, la moralita' pubblica, il buon
costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed
il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi
speciali ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di
reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale,
nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi
i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della
pena;
d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un
magazzino;
8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando
di generi di monopolio a suo carico. E' in facolta'
dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi
almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
9) sia stato rimosso dalla qualifica di gestore, coadiutore o commesso
di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti
a rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano
trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione.".
14) Il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera c) della Legge 8 marzo
1991, n. 81 che concerne Legge-quadro per la professione di maestro di
sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della
professione di guida alpina e' il seguente:
"Art. 4 - Condizioni per l'iscrizione all'albo
1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che
siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le
modalita' di cui all'articolo 6, nonche' dei seguenti requisiti:
(omissis)
c) idoneita' psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla
unita' sanitaria locale del comune di residenza;
(omissis)".
7) Il testo dell'articolo 27, comma 3, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 che concerne Norme
di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle
generali emanate con DPR 27 aprile 1955, n. 547 e' il seguente:
"Art. 27 - Licenza per il mestiere del fochino
(omissis)
La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:
a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalita'
degli arti);
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 19 febbraio
2008, n. 4 che concerne Disciplina degli accertamenti della
disabilita' - ulteriori misure di semplificazione ed altre
disposizioni in materia sanitaria e sociale e' il seguente:
"Art. 6 - Certificati e procedure autorizzative in materia di igiene e
sanita' pubblica
(omissis)
2. Per le finalita' di cui al comma 1, con regolamento regionale da
adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, e' disposta la semplificazione degli adempimenti amministrativi
connessi alle misure di prevenzione e di tutela della salute e sono
individuati i casi di superamento delle certificazioni e delle
previste idoneita', sulla base dei principi di evidenza scientifica ed
efficacia delle prestazioni sanitarie, dell'evoluzione della
disciplina comunitaria e nazionale e degli indirizzi approvati in sede
di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
(omissis)".
2) Il testo dell'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 che
concerne Disciplina dell'apprendistato e' il seguente:
"Art. 4
L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita
sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la
occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.".
3) Il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668 che concerne Approvazione del
regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa
sull'apprendistato e' il seguente:
"Art. 9
Gli aspiranti apprendisti non possono essere avviati in imprese non
artigiane, ne' possono essere adibiti al lavoro in quelle artigiane,
prima di essere sottoposti alla visita sanitaria prescritta dall'art.
4 della legge per l'accertamento della idoneita' delle loro condizioni
fisiche al particolare lavoro per il quale devono essere assunti.
Per gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane, la visita
sanitaria ha luogo dopo la comunicazione di assunzione.
L'accertamento e' eseguito gratuitamente dall'autorita' sanitaria
comunale a seguito della richiesta dell'Ufficio di collocamento.
Nel caso in cui la visita si concluda con un giudizio di non idoneita'
temporanea al mestiere prescelto, il sanitario dispone una ulteriore
visita, decorso un congruo periodo di tempo, senza dar luogo ad alcuna
trascrizione nel libretto individuale di lavoro.".
4) Il testo dell'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 che
concerne "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti e' il
seguente:
"Art. 8
1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli
adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purche' siano
riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui saranno adibiti a
seguito di visita medica.
2. L'idoneita' dei minori indicati al comma 1 all'attivita' lavorativa
cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da
effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.
3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a
cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio
sanitario nazionale.
4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere
comprovato da apposito certificato.
5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti
o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve
specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere
adibito.
6. Il giudizio sull'idoneita' o sull'inidoneita' parziale o temporanea
o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al
datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potesta'
genitoriale. Questi ultimi hanno facolta' di richiedere copia della
documentazione sanitaria.
7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad
un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo
stesso.
8. Agli adolescenti adibiti alle attivita' lavorative soggette alle
norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I,
capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le
disposizioni dei commi da 1 a 7.
9. Il controllo sanitario di cui all'articolo 44, comma 1 del decreto
legislativo n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la cui
esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel. In
tale caso il controllo sanitario ha periodicita' almeno biennale.
10. In deroga all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277
del 1991, per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore
sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo
sanitario non possono essere superiori all'anno.".
5) Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
345 che concerne Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla
protezione dei giovani sul lavoro e' stato sostituito dall'art. 2,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 19 febbraio
2008, n. 4 che concerne Disciplina degli accertamenti della
disabilita' - ulteriori misure di semplificazione ed altre
disposizioni in materia sanitaria e sociale e' gia' citato alla nota
1) dell'art. 3.
2) Il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 che concerne Disciplina dei
servizi e degli organi che esercitano la loro attivita' nel campo
dell'igiene e della sanita' pubblica e' il seguente:
"11. La vigilanza igienica delle scuole e la tutela sanitaria della
popolazione scolastica vengono esercitate con servizi
medico-scolastici a carattere prevalentemente profilattico e con
servizi specialistici.
A mezzo di tali servizi si provvede:
a) al controllo dello sviluppo psico-somatico degli alunni;
b) alla difesa contro le malattie infettive;
c) all'assistenza sanitaria nelle scuole speciali;
d) alla vigilanza sull'idoneita' dei locali e delle suppellettili e
sulla manutenzione;
e) alla vigilanza sulla refezione scolastica, sulle colonie di vacanza
e su tutte le istituzioni ed attivita' parascolastiche;
f) all'educazione igienico-sanitaria della popolazione scolastica;
g) ai controlli medico-legali relativi al personale addetto alle
scuole.".
3) Il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 che concerne Disciplina dei
servizi e degli organi che esercitano la loro attivita' nel campo
dell'igiene e della sanita' pubblica e' il seguente:
"Art. 12
I servizi medico-specialistici di cui all'articolo 11 concernono:
1) le imperfezioni e le malattie dentarie;
2) le imperfezioni e le malattie dell'apparato visivo;
3) l'adenoidismo e le malattie otorinolaringoiatriche in genere;
4) le malattie parassitarie, sia cutanee che intestinali;
5) il reumatismo e la cardiopatia;
6) i disformismi, i paramorfismi e le alterazioni dello sviluppo
fisico-psichico;
7) le dislalie ed i disturbi emendabili del linguaggio e della
audizione;
8) l'igiene mentale;
9) la nutrizione.
I servizi specialistici svolgono azione di medicina preventiva.
Le prestazioni inerenti alla tubercolosi, al reumatismo, alle
cardiopatie, alle malattie dermoveneree, al tracoma e alle altre
malattie sociali, saranno fornite dagli enti appositamente istituiti
per la lotta contro queste malattie.
L'ufficio del medico provinciale promuovera', d'intesa con il
provveditore agli studi e con il capo dell'Ispettorato del lavoro
provinciale, il necessario collegamento tra i servizi
medico-scolastici ed i servizi di condotta medica e mutualistici, per
assicurare le prestazioni terapeutiche agli alunni appartenenti a
famiglie aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica.".
4) Il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 che concerne Disciplina dei
servizi e degli organi che esercitano la loro attivita' nel campo
dell'igiene e della sanita' pubblica e' il seguente:
"Art. 13
I Comuni, isolatamente o riuniti in consorzi, provvedono
all'espletamento dei servizi medico-scolastici a mezzo di:
a) medici scolastici generici e medici scolastici specialistici;
b) personale sanitario ausiliario, costituito da assistenti sanitarie
visitatrici, infermiere professionali, vigilatrici dell'infanzia, in
numero adeguato alle esigenze locali.
Nei Comuni non capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30
mila abitanti, il servizio di medicina scolastica a carattere
prevalentemente profilattico può essere affidato al medico condotto.
Le scuole sia pubbliche che private sono tenute a mettere a
disposizione del servizio medico scolastico, nelle proprie sedi,
locali idonei, in conformita' delle norme approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1956, n. 1688.
Spetta ai Comuni di provvedere all'attrezzatura di detti locali nelle
scuole pubbliche, nei modi stabiliti dal regolamento. Allo stesso
obbligo sono soggetti le scuole e gli istituti di istruzione
privati.".
5) Il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 che concerne Regolamento per
l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina
scolastica e' il seguente:
"Art. 8
Presso la sala di visita medica saranno tenuti costantemente
aggiornati dal medico scolastico:
a) il registro delle visite effettuate;
b) il registro delle vaccinazioni, rivaccinazioni ed altre operazioni
immunitarie eseguite nelle scuole;
c) il registro delle disinfezioni e disinfestazioni;
d) il registro inventario dell'arredamento e dello strumentario.
Debbono pure essere custoditi dal medico scolastico in apposito
armadio a chiave, i documenti soggetti a segreto professionale e
d'ufficio e particolarmente:
1) le cartelle sanitarie scolastiche individuali del tipo prescritto
dal Ministero della sanita';
2) i rapporti delle indagini domiciliari;
3) i risultati degli accertamenti diagnostici;
4) gli atti d'ufficio, ivi comprese la corrispondenza intercorsa con i
familiari e con i sanitari curanti e le note scambiate con il capo
dell'istituto o direttore della scuola e con gli insegnanti.
Le cartelle sanitarie con annessa documentazione seguono, con le
cautele suindicate, il passaggio di classe e di scuola degli alunni e
devono essere conservate dopo la cessazione della frequenza.".
Comma 3
6) Il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445 che concerne Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e' il seguente:
"Art. 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti
che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalita' di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può
riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non
espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati
dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia
all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e'
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.".
Comma 4
7) Il testo dell'articolo 303 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 che concerne Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado e' il seguente:
"Art. 303 - Esoneri dalle esercitazioni pratiche
1. Il capo d'istituto concede esoneri temporanei o permanenti,
parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili con lo
stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli
opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi da
effettuarsi tramite la competente unita' sanitaria locale.
2. L'esonero e' concesso anche ai candidati privatisti agli esami da
sostenersi presso l'istituto, sulla base di idonea certificazione
rilasciata agli interessati dalla competente unita' sanitaria
locale.".
8) Il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 che concerne Regolamento per
l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina
scolastica e' gia' citato alla nota 5) dell'articolo 4.