LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 23
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 - Stato di previsione delle entrate
Art. 2 - Disposizioni in materia di entrate
Art. 3 - Stato di previsione delle spese
Art. 4 - Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese
Art. 5 - Quadro generale riassuntivo del bilancio
Art. 6 - Spese di carattere obbligatorio
Art. 7 - Fondo di riserva del bilancio di cassa
Art. 8 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001 - Programmi speciali
d'area
Art. 9 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera c) della legge regionale n. 40 del 2001
Art. 10 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001
Art. 11 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001
Art. 12 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001
Art. 13 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 4,
lettera a) della legge regionale n. 40 del 2001 - Cofinanziamento
regionale
Art. 14 - Autorizzazione di spesa per attivita' o interventi
continuativi o ricorrenti
Art. 15 - Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entita'
Art. 16 - Mutui e prestiti
Art. 17 - Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto
di amministrazione dell'esercizio precedente
Art. 18 - Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di
cassa
Art. 19 - Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8 della legge
regionale n. 40 del 2001 e assegnazione delle risorse ai fini della
gestione
Art. 20 - Bilancio pluriennale
Art. 21 - Entrata in vigore
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2009, annesso alla presente legge (Tabella
n. 1), e' approvato in Euro 27.214.589.820,39 in termini di competenza
ed in Euro 27.872.930.554,52 in termini di cassa.
Art. 2
Disposizioni in materia di entrate
1. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la
riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte,
delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio
finanziario 2009.
Art. 3
Stato di previsione delle spese
1. Lo stato di previsione delle spese della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2009, annesso alla presente legge (Tabella n.
2), e' approvato in Euro 27.214.589.820,39 in termini di competenza ed
in Euro 27.745.666.808,31 in termini di cassa.
Art. 4
Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese
1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio
finanziario 2009, entro il limite degli stanziamenti di competenza
definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3, fatto salvo
l'impegno delle disponibilita' autorizzate sugli esercizi futuri a
norma degli articoli 47 e 48 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Per gli interventi previsti nel bilancio di previsione 2009 e
successive variazioni, la cui copertura finanziaria e' assicurata da
autorizzazione all'indebitamento (spese d'investimento in conto
capitale - mezzi regionali), e' autorizzata l'assunzione di impegni
contabili, a norma di quanto disposto dagli articoli 47 e 48 della
legge regionale n. 40 del 2001, esclusivamente in ottemperanza di
quanto previsto dall'articolo 3, commi 18, 19 e 20 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).
3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per
l'esercizio finanziario 2009, entro il limite degli stanziamenti di
cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3.
Art. 5
Quadro generale riassuntivo del bilancio
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 2009, annesso alla presente
legge.
Art. 6
Spese di carattere obbligatorio
1. Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'Elenco n.
1 annesso alla presente legge.
Art. 7
Fondo di riserva del bilancio di cassa
1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore
fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2009 e'
determinato per l'esercizio medesimo in Euro 600.000.000,00.
Art. 8
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001 - Programmi
speciali d'area
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera b) della legge
regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione
dell'utilizzo delle risorse stanziate e finanziate con mezzi propri
della Regione per la realizzazione dei programmi speciali d'area di
cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di
programmi speciali d'area), la Giunta regionale e' autorizzata ad
apportare per l'esercizio finanziario 2009, ove necessario, con
proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti
di competenza e di cassa fra le unita' previsionali di base e fra i
relativi capitoli di spesa e all'interno delle quote di finanziamento
di cui all'elenco "B" allegato alla presente legge, in deroga alle
disposizioni della legge finanziaria regionale, nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari del bilancio.
2. Al fine di consentire, inoltre, l'ottimizzazione nella gestione
degli interventi, finanziati con mezzi propri della Regione, per la
realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla legge
regionale n. 30 del 1996, la Giunta regionale e' autorizzata ad
apportare per l'esercizio finanziario 2009, ove necessario, con
proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di
cassa, nel caso in cui sia previsto un apposito accantonamento
nell'ambito dei fondi speciali di cui al Cap. 86500 "Fondo speciale
per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione - Spese d'investimento" afferente alla U.P.B.
1.7.2.3.29150, alla voce specifica dell'elenco n. 5 e al Cap. 86350
"Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti"
afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, alla voce specifica dell'elenco
n. 2, allegati alla legge di approvazione del bilancio, nel rispetto
degli equilibri economico-finanziari del bilancio stesso.
3. A tal fine e' altresi' autorizzata l'implementazione di capitoli
esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa
nell'ambito di unita' previsionali di base gia' istituite o di nuove
unita' previsionali di base, esclusivamente in attuazione di leggi
settoriali regionali vigenti e nell'ambito del limite degli specifici
accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli
equilibri economico-finanziari del bilancio.
Art. 9
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 2, lettera c) della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera c) della legge
regionale n. 40 del 2001, al fine della ottimizzazione dell'utilizzo
delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati
dallo Stato e dalla Regione ed entro i limiti di spesa definiti dagli
specifici provvedimenti di finanziamento per ciascun esercizio, la
Giunta regionale e' autorizzata ad apportare per l'esercizio
finanziario 2009, ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli
stanziamenti di competenza e di cassa fra le unita' previsionali di
base della parte spesa, con riferimento ai rispettivi capitoli,
appartenenti alla medesima classificazione economica, per
l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle necessita' di
realizzazione degli interventi comunitari, nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari del bilancio.
2. A tal fine e' altresi' autorizzata l'istituzione e la dotazione di
nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unita' previsionali di base
gia' istituite o di nuove unita' previsionali di base, ove sia
necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di
cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali
necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali.
Art. 10
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera d) e comma 3 della
legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione
nella gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della
Regione, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare per
l'esercizio finanziario 2009, ove necessario, con proprio atto, le
opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,
esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito
specifico accantonamento nell'ambito dei fondi speciali e nel rispetto
degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
Art. 11
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 2, lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera e) e del comma 3
della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire
l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con
assegnazioni a destinazione vincolata, la Giunta regionale e'
autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2009, ove
necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative
agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa
appartenenti alla medesima unita' previsionale di base per le unita'
previsionali di base di cui all'elenco "E" allegato alla presente
legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti
dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti e nel rispetto
degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
Art. 12
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 2, lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera f) della legge
regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale e' autorizzata ad
apportare, per l'esercizio finanziario 2009, con proprio atto le
variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro nn. 91046,
91048, 91050, 91055, 91070, 91090, 91120, 91135, 91140, 91150, 91160,
91289, 91312, 91322, in corrispondenza con gli accertamenti dei
correlati capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti
tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 13
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 4, lettera a) della legge regionale n. 40 del 2001
- Cofinanziamento regionale
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione della gestione degli
interventi finanziati da assegnazioni vincolate a scopi specifici
dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti e' autorizzata
l'istituzione e la dotazione di capitoli di spesa nell'ambito delle
unita' previsionali di base gia' istituite o di nuove unita'
previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione
della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in
cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei
fondi speciali.
Art. 14
Autorizzazione di spesa per attivita'
o interventi continuativi o ricorrenti
1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2009 concernente leggi
regionali e statali attualmente in vigore che regolano attivita' od
interventi di carattere continuativo o ricorrente e' disposta dalla
presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna
unita' previsionale di base di spesa nell'allegato stato di
previsione. Le procedure di gestione e le modalita' di erogazione sono
quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente
richiamate nella denominazione dei capitoli come risulta dall'allegato
documento di accompagnamento al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011, disaggregato per
capitoli ai fini della gestione e dell'assegnazione delle risorse
(articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001).
Art. 15
Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entita'
1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre la rinuncia ai
crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non
tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento,
riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare
delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime
non superino singolarmente la somma di Euro 10,00 a norma di quanto
disposto dall'articolo 44 della legge regionale n. 40 del 2001.
Art. 16
Mutui e prestiti
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede
di accertare nel corso dell'esercizio 2009 entro i limiti di cui
all'articolo 34, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001 - di cui
e' data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la
Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a norma dell'articolo 34
citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo
complessivo di Euro 640.000.000,00.
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2009 le autorizzazioni alla
contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di Euro
693.000.000,00 gia' autorizzati dall'articolo 4, comma 2 della legge
regionale 28 luglio 2004, n. 18 (Assestamento del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006, a norma dell'articolo 30
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento
generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli
stessi entro la chiusura dell'esercizio 2008.
3. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2009 le autorizzazioni alla
contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di Euro
967.000.000,00 gia' autorizzati dall'articolo 16 della legge regionale
21 dicembre 2007, n. 25 (Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale
2008-2010) come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 25
luglio 2008, n. 13 (Assestamento del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio
pluriennale 2008-2010, a norma dell'articolo 30 della legge regionale
15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione),
a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura
dell'esercizio 2008.
4. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6%
annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima
dell'ammortamento di 30 anni.
5. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari
in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e
dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2009.
6. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei
mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi
nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dalla presente
legge.
7. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio
di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme
occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione puo' dare in
carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti
mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei
mutui alle scadenze stabilite.
8. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annui Euro 200.524.481,10 a partire dall'esercizio
finanziario 2010 e fino all'esercizio finanziario 2039.
9. Esso fara' carico ad appositi capitoli di spesa che verranno
iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di
interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2010.
10. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo risultino
meno onerose di quanto previsto al comma 8, o che le operazioni stesse
in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere
una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti
sulla entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la diversa
decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge
di bilancio.
11. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di
rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.
Art. 17
Applicazione al bilancio di previsione
dell'avanzo presunto di amministrazione
dell'esercizio precedente
1. E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per
l'esercizio 2009 dell'avanzo presunto d'amministrazione proveniente
dall'esercizio finanziario 2008 per l'ammontare di Euro
7.123.928.006,83.
Art. 18
Disposizioni relative all'accensione
di anticipazioni di cassa
1. A norma dell'articolo 35 della legge regionale n. 40 del 2001 la
Giunta regionale e' autorizzata a disporre con proprio atto
l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee
deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti
variazioni di bilancio.
Art. 19
Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8
della legge regionale n. 40 del 2001
e assegnazione delle risorse ai fini della gestione
1. Al bilancio e' allegato un apposito documento che disaggrega per
ogni unita' previsionale di base i capitoli, ai fini della gestione e
della rendicontazione, a norma di quanto disposto dall'articolo 11,
comma 6 della legge regionale n. 40 del 2001.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati per gli
interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello
stato di previsione delle spese, e' disposta l'assegnazione delle
risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale, secondo
quanto indicato in ciascun capitolo dell'allegato di cui al comma 1, a
norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 8 della legge
regionale n. 40 del 2001.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, le assegnazioni delle risorse
ai dirigenti responsabili di direzione generale, si intendono
integrate e/o modificate sulla base sia dei provvedimenti di
variazione di bilancio sia dei provvedimenti di attribuzione delle
competenze adottati nel corso dell'esercizio.
Art. 20
Bilancio pluriennale
1. A norma dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale n. 40 del
2001 e' approvato il bilancio pluriennale della Regione Emilia-Romagna
per il triennio 2009-2011 nel testo allegato alla presente legge.
Art. 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 dicembre 2008 VASCO ERRANI