REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 1, comma 43 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008 e' il seguente:
"43. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle
regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) assume la natura di
tributo proprio della regione e, a decorrere dall'1 gennaio 2009, e'
istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle
regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilita' e crescita
adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando
interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello
Stato, resta comunque ferma l'indeducibilita' dell'IRAP dalle imposte
statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei
limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota,
le detrazioni e le deduzioni, nonche' introdurre speciali
agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in
conformita' all'articolo 3, commi 158 e 159, della Legge 23 dicembre
1996, n. 662.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 1, commi 44 e 45 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008 e' il
seguente:
"44. Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato lo schema di
regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione,
dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge
regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al periodo precedente
sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il
regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le
funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate
all'Agenzia delle entrate.
45. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al
regolamento-tipo di cui al comma 44, lo svolgimento delle attivita' di
liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori
delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla
legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge.".
Comma 3
3) Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2003 n.
30 che concerne Disposizioni in materia di tributi regionali  e' il
seguente:
"Art. 18 - Riduzione dell'aliquota IRAP per le organizzazioni non
governative
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2003, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP) per le organizzazioni non governative riconosciute
ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' fissata
nella misura del 3,25 per cento.
2. La determinazione dell'aliquota per i soggetti di cui al presente
articolo si riferisce al valore della produzione netta realizzato nel
territorio della regione Emilia-Romagna.".
4)  Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2006, n
19 che concerne Disposizioni in materia di tributaria  e' il
seguente:
"Art. 1 - Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di
attivita'
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP) e' determinata nella misura del 5,25 per cento per
le seguenti divisioni riferite ai settori di attivita' economiche,
secondo la classificazione ATECOFIN dell'Agenzia delle entrate:
divisione 23 - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio,
trattamento dei combustibili nucleari;
divisione 40 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, di
gas, di calore;
divisione 64 - Poste e telecomunicazioni;
divisione 65 - Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le
assicurazioni e i fondi pensione);
divisione 66 - Assicurazioni e fondi pensione, escluse le
assicurazioni sociali obbligatorie;
divisione 67 - Attivita' ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e
delle assicurazioni.
2. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della
produzione netta realizzata nel territorio della regione
Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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