REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 21

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) QUALE TRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 43 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 E RINUNCIA AI CREDITI TRIBUTARI DI MODESTA ENTITA'

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) quale tributo regionale
ai sensi dell'articolo 1, comma 43
della legge n. 244 del 2007
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 43 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)),
di seguito legge finanziaria 2008, e' istituita, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
quale tributo proprio della Regione Emilia-Romagna.
2. Fino all'emanazione del regolamento regionale di cui all'articolo
1, comma 45 della legge finanziaria 2008, conforme allo schema di
regolamento-tipo di cui all'articolo 1, comma 44 di tale legge, lo
svolgimento delle attivita' di liquidazione, accertamento e
riscossione dell'IRAP prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla
legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48 (Disposizioni in materia di
imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e di sistema
informativo tributario e fiscale regionale).
3. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) rimane
disciplinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), nonche' dagli
altri provvedimenti statali e regionali in materia, ed in particolare
dal Capo I della legge regionale n. 48 del 2001, dall'articolo 18
della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia
di tributi regionali) e dall'articolo 1 della legge regionale 20
dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria).
Art. 2
Rinuncia ai crediti tributari di modesta entita'
1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti tributari in essere alla data del 31 dicembre
2008, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o
interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi
l'importo di Euro 16,53.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si
procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione
per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito
tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o
interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli
obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 dicembre 2008	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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