REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2008, n. 1749

Integrazioni alla DGR 2034/2007 in materia di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di disabili e anziani

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30 "Disciplina del trasporto
pubblico regionale e locale" e successive modifiche ed integrazioni
con la quale e' previsto che la Regione orienti la propria attivita'
al metodo della programmazione e della partecipazione per il
conseguimento di una serie di finalita', fra le quali assicurare ai
cittadini la migliore accessibilita' e la fruibilita' del territorio
regionale;
- l'articolo 39 della sopracitata legge regionale riguardante
condizioni e criteri per la definizione del sistema tariffario del
trasporto pubblico locale della Regione Emilia-Romagna;
- la Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 e successive modifiche "Norme
per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2299 del 22 novembre 2004
"Approvazione del Piano di azione per la comunita' regionale. Una
societa' per tutte le eta': invecchiamento della popolazione e
prospettive di sviluppo" e successive modifiche ed integrazioni, che
promuove anche iniziative per favorire la mobilita';
richiamate:
- la deliberazione della Giunta regionale 221/05 "Accordo regionale
per la definizione di tariffe agevolate di abbonamento annuale di
trasporto a favore di disabili e anziani per il triennio 2005-2007";
- ed in particolare la propria deliberazione 2034/07 con la quale si
e' provveduto a rinnovare per il triennio 2008-2010 l'accordo di cui
alla sopra richiamata DGR 221/05, definendo le tariffe agevolate di
trasporto pubblico a favore di persone anziane e con disabilita',
individuando i relativi criteri di accesso, nonche' determinando
l'entita' delle integrazioni finanziarie regionali relative ai titoli
di viaggio annuali extraurbani e cumulativi;
preso atto che:
- i criteri di accesso contenuti nella DGR 2034/07 sono stati definiti
in accordo con gli Enti locali, le Agenzie per la mobilita', le
aziende di trasporto, le organizzazioni sindacali dei pensionati e le
associazioni delle persone con disabilita', come risulta dagli atti
conservati dal Servizio regionale competente, ed in seguito a tali
confronti e' stato deciso di introdurre:
1) quale criterio di accesso alle agevolazioni il reddito imponibile
ai fini IRPEF al netto delle detrazioni, come indicato nell'Allegato A
della DGR 2034/07, anche in previsione dei cambiamenti in materia
fiscale che si sarebbero potuti verificare nel corso del 2008 ai sensi
della Legge finanziaria;
2) una rivalutazione annua  sulla base dell'indice ISTAT di variazione
dei prezzi al consumo che e' stata effettuata anche nel precedente
triennio 2005-2007;
3) un monitoraggio dell'andamento delle vendite, come concordato con
le organizzazioni sindacali,  al fine di verificare la necessita' di
eventuali modifiche nei criteri di accesso stabiliti con la richiamata
DGR 2034/07;
- gli Enti locali, le Agenzie per la mobilita', le aziende di
trasporto e le organizzazioni sindacali dei pensionati che hanno
partecipato all'Accordo di cui alla sopra richiamata DGR 2034/2005,
anche in seguito all'andamento delle vendite nel corso degli ultimi 3
mesi, che ha fatto registrare in alcuni territori una diminuzione dei
titoli venduti imputabile anche all'applicazione concreta della
normativa fiscale citata in seguito alle scadenze per la denuncia dei
redditi 2008, hanno segnalato alla Regione l'opportunita', al fine di
garantire equita' di accesso, di modificare ulteriormente i criteri
attualmente in vigore per la valutazione della situazione di reddito
dei richiedenti, alla luce dell'applicazione concreta delle
disposizioni nazionali che hanno modificato il sistema di tassazione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- e' stata pertanto definita una proposta che fa ricorso, non piu' al
reddito imponibile ai fini IRPEF al netto delle detrazioni fiscali
come precedentemente previsto, quanto piuttosto al reddito complessivo
ed adegua di conseguenza gli importi delle soglie di reddito vigenti,
al fine di garantire maggiore equita' di accesso, senza tuttavia
modificare in modo sostanziale le previsioni di vendite formulate a
fine 2007 cosi' come verificato anche in sede tecnica con l'Agenzia
delle Entrate ed attestato dalla documentazione conservata agli atti
del Servizio regionale competente;
richiamate altresi':
- la L.R. n. 5 del 24 marzo 2004 "Norme per l'integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati" che include tra i destinatari dei
provvedimenti i rifugiati regolarmente soggiornanti, residenti o
domiciliati nel territorio della regione Emilia-Romagna, affermandone
il diritto alla formazione professionale ed all'istruzione (art. 15);
- la delibera di Giunta n. 920 del 17/5/2004 "Approvazione del
Protocollo d'intesa in materia di richiedenti asilo e rifugiati,
sottoscritto il 17 giugno 2004 e firmato da ANCI (Associazione
nazionale Comuni italiani) Emilia-Romagna, UPI (Unione delle Province
d'Italia) Emilia-Romagna, Forum regionale del Terzo settore, Ics
(Consorzio Italiano di Solidarieta'), CIAC Parma (Centro Immigrazione
Asilo Cooperazione), Caritas Bologna, ARCI, ACLI, CGIL, CISL e UIL
Emilia-Romagna;
- la delibera dell'Assemblea legislativa  45/06 "Approvazione del
programma 2006-2008 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri
(art. 3, comma 2, L.R. 5/04) che tra l'altro prevedeva di programmare
il rafforzamento e l'estensione di un sistema regionale di accoglienza
ed integrazione sociale, in rapporto con il Sistema nazionale di
protezione, funzionante a rete,  attivo rispetto alla condizione
materiale delle persone ed alla loro tutela giuridica, orientato
all'obiettivo dell'autonomia delle persone,  in grado di garantire
l'accesso alle ordinarie attivita' di istruzione e formazione, a
tirocini e borse lavoro, all'occupazione ed all'abitazione;
- la delibera di Giunta n. 1975 del 10/12/2007 che, per la terza
annualita' consecutiva, assegnava alla Provincia di Parma compiti di
coordinamento e risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione del
Progetto regionale "Emilia-Romagna Terra d'Asilo" - Iniziative del
Protocollo regionale d'intesa in materia di richiedenti asilo e
rifugiati;
considerato che:
- con il concorso dei partner della Rete "Emilia-Romagna Terra
d'Asilo", sono state individuate criticita' ostative al positivo e
proficuo inserimento sociale di richiedenti asilo, rifugiati e
beneficiari di protezione sussidiaria presenti in questa Regione;
- tali criticita' e le relative proposte di soluzione sono state
condivise dagli Enti locali aderenti all'iniziativa (in particolare da
tutti i Comuni capoluogo e dalle Amministrazioni provinciali) e
formalmente appoggiate dalle organizzazioni sindacali CGIL,CISL, UIL
(lettera datata 14/5/2008) e dall'ARCI Emilia-Romagna;
- uno dei punti critici rilevati riguardava la mancanza di
agevolazioni tariffarie per i suddetti soggetti, generalmente privi di
reddito, al fine di agevolarne inizialmente un miglior inserimento
sociale tramite l'accesso a interventi formativi, di inserimento
occupazionale o accesso al mercato del lavoro;
ritenuto pertanto opportuno estendere ai richiedenti protezione
internazionale (richiedenti asilo), ai rifugiati e alle persone in
possesso di status di protezione sussidiaria (cosi' come definiti nel
DLgs 28 gennaio 2008, n. 25) le agevolazioni tariffarie per il
trasporto pubblico urbano, extraurbano o suburbano di cui al punto 2
della DGR 2034/07 senza ulteriori integrazioni tariffarie regionali,
prevedendo che l'accesso a tali agevolazioni avvenga attraverso
certificazione rilasciata dalle Amministrazioni comunali in cui i
destinatari risultano residenti o a qualunque titolo domiciliati e
limitatamente ad un periodo di inserimento sociale pari ad un anno
eventualmente prorogabile di un ulteriore anno;
viste:
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
successive modificazioni e della propria deliberazione 450/07:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Sanita' e Politiche sociali dott. Leonida Grisendi;
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi mobilita' dott.
Ing. Paolo Ferrecchi;
su proposta dell'Assessore alla Promozione delle politiche sociali e
di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per
l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del
terzo settore Anna Maria Dapporto e dell'Assessore Mobilita' e
Trasporti Alfredo Peri;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di modificare quanto indicato al punto 7 del dispositivo della DGR
2034/2007 "Accordo regionale per la definizione di tariffe agevolate
di abbonamento annuale di trasporto a favore di disabili e anziani per
il triennio 2008-2010" stabilendo  che l'accertamento della situazione
reddituale per l'accesso alle agevolazioni ed integrazioni venga
effettuata facendo riferimento al reddito complessivo, indicato
nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata o a quello indicato
nell'ultima certificazione sostitutiva ricevuta;
2) di prevedere di conseguenza l'aggiornamento delle seguenti soglie
di reddito, che sostituiscono quelle precedentemente indicate
nell'Allegato A della DGR 2034/07:
- al punto: 1. Requisiti soggettivi per accedere alle agevolazioni per
il trasporto pubblico locale per disabili, anziani e altre categorie
al punto 3 - Anziani - :
- lettera N: Requisiti reddituali di accesso pari a Euro 16.189,00 ed
Euro 25.377,00;
- lettera O: Requisiti reddituali di accesso pari a Euro 18.026,00 ed
Euro 25.377,00;
- al punto: 3. Requisiti di reddito e integrazioni tariffarie
regionali - Limiti di reddito e integrazioni tariffarie regionali.
- lettera a): Prima fascia di reddito fino a Euro 12.848,00;
- lettera b): Seconda fascia di reddito fino a Euro 14.602,00;
- lettera c): Terza fascia di reddito fino a Euro 18.277,00;
- lettera d): Limite di reddito indicato pari a Euro 18.277,00;
3) di dare atto che per la definizione dei limiti di reddito sopra
riportati e' stata utilizzata la scala di equivalenza di cui
all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, sulla
base anche del parere tecnico chiesto all'Agenzia delle Entrate;
4) di stabilire che i limiti di reddito di cui al precedente punto 2
determinano l'accesso alle agevolazioni tariffarie per il trasporto
pubblico locale di cui alla DGR 2034/07 e decorrono dalla data di
esecutivita' del presente provvedimento;
5) di dare atto inoltre che le societa' di trasporto/agenzie locali
per la mobilita' che hanno effettuato le vendite degli abbonamenti a
tariffa agevolata relativi all'anno in corso fino alla data di
esecutivita' della presente deliberazione, potranno provvedere, previo
accordo con i Comuni competenti, e nell'ambito delle proprie modalita'
organizzative ad individuare i necessari correttivi a favore di quei
cittadini che hanno acquistato l' abbonamento a tariffa agevolata
nell'anno 2008, sulla base del reddito 2007 e per i quali sia
possibile accertare nuovamente la situazione di reddito sulla base dei
livelli indicati al precedente punto 2 del presente provvedimento,
attraverso rimborso oppure a mezzo conguaglio in sede di rinnovo
dell'abbonamento per l'anno 2009;
6) di estendere ai richiedenti protezione internazionale (richiedenti
asilo), ai rifugiati e alle persone in possesso di status di
protezione sussidiaria (cosi' come definiti nel DLgs 28 gennaio 2008,
n. 25) le agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico urbano,
extraurbano o suburbano di cui al punto 2 dell'Allegato A "Livelli di
riferimento di prezzo per abbonamenti annuali agevolati" della DGR
2034/07 senza ulteriori integrazioni tariffarie regionali, prevedendo
che l'accesso a tali agevolazioni avvenga per il tramite dei Servizi
sociali competenti nelle modalita' definite attraverso accordi locali
tra gli EE.LL., le agenzie per la mobilita' e le aziende di trasporto
territorialmente competenti, nonche' attraverso certificazione
rilasciata dai Servizi sociali dei Comuni in cui i destinatari
risultano residenti o a qualunque titolo domiciliati e limitatamente
ad un periodo di inserimento sociale pari ad un anno eventualmente
prorogabile di un ulteriore anno;
7) la presente deliberazione sara' pubblicata per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Vecchi limiti di reddito	Nuovi limiti di reddito
imponibile ai fini IRPEF	complessivo introdotti con
di cui alla DGR 2034/07	la presente deliberazione
 7.422,00	12.848,00
 9.649,00	14.602,00
14.313,00	18.277,00
11.663,00	16.189,00
13.995,00	18.026,00
23.325,00	25.377,00

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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