DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1319
Approvazione della convenzione tra Regione e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue ai sensi dell'articolo 6 della Legge 219/2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modifiche "Legge quadro
sul volontariato", in particolare gli articoli 8 e 11;
- il decreto del Ministro della Sanita' 18 settembre 1991, recante
"Determinazione dello schema tipo di convenzione fra Regioni e
Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue";
- il DLgs 9 ottobre 2002, n. 231, recante "Attuazione della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali", in particolare l'articolo 4, comma 2;
- l'Accordo 24 luglio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante
"Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli
emocomponenti tra servizi sanitari pubblici";
- la Legge 21 ottobre 2005, n. 219 "Nuova disciplina delle attivita'
trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", in
particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b); l'articolo 7, comma 2 e
comma 4; l'articolo 9; l'articolo 23;
- il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante
"Indicazioni sulle finalita' statutarie delle Associazioni e
Federazioni dei donatori volontari di sangue";
- il DLgs 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del DLgs 191/05
di attuazione della direttiva 2002/98CE che stabilisce norme di
qualita' e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi
componenti";
- il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante
"Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali";
- il decreto del Ministro della Salute 27 marzo 2008 recante
"Modificazioni all'Allegato 7 del decreto 3 marzo 2005, in materia di
esami obbligatori ad ogni donazione di sangue e controlli periodici";
- il decreto del Ministro della Salute 11 aprile 2008 recante
"Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi derivati
- anno 2008", ai sensi dell'articolo 14 comma 2 della Legge 21 ottobre
2005, n. 219;
- l'Accordo 20/3/2008 della Conferenza Stato-Regioni sulla definizione
dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni, Province
autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue ai sensi
di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 21
ottobre 2005, n. 219;
dato atto che a parte integrante dello schema tipo di cui sopra sono
state definite le quote minime di rimborso alle Associazioni e
Federazioni di donatori volontari di sangue per l'attivita' svolta a
favore del sistema sangue nazionale;
considerato che l'ultimo adeguamento delle quote di rimborso citate,
in vigore al 20 marzo 2008 (data dell'Accordo della Conferenza
Stato-Regioni, in Emilia-Romagna risalgono all'anno 2004 (delibera
della Giunta 574/04) e sono scadute al 31 dicembre 2005 e non sono
piu' state adeguate dopo tale data;
ritenuto di valutare le quote di rimborso stabilite a livello
nazionale conformi ed adeguate a livello regionale, anche a seguito
del confronto con le Associazioni e le Federazioni di donatori
volontari di sangue;
ritenuto opportuno, tenuto conto di quanto sopra, di dare applicazione
alla revisione delle quote di rimborso con decorrenza 21 marzo 2008
(giorno successivo all'Accordo della Conferenza Stato-Regioni sopra
citato);
dato atto che l'impatto economico ulteriore e' stimato a livello
regionale in Euro 1.000.000 su base annua (circa Euro 850.000 stimati
per il 2008);
dato atto, altresi', che con deliberazione dell'Assemblea legislativa
della Regione Emilia-Romagna n. 163 del 22 aprile 2008 e' stato
approvato il Piano sangue e plasma regionale per il triennio
2008-2010;
considerato che nel territorio della regione Emilia-Romagna operano
l'Associazione volontari italiani sangue, di seguito indicata AVIS, e
la Federazione italiana associazioni donatori di sangue, di seguito
indicata FIDAS, alle quali aderiscono complessivamente circa 160.000
donatori volontari;
preso atto che la Consulta tecnica permanente per il sistema
trasfusionale regionale in data 9 giugno 2008 ha approvato la bozza
dello schema di convenzione regionale, previo confronto con le
Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue;
visto il testo di convenzione tra Regione Emilia-Romagna, AVIS
regionale e FIDAS regionale, allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, predisposto sulla base dei
criteri fissati dall'Accordo 20/3/2008 della Conferenza Stato-Regioni
e d'intesa con i rappresentanti delle suddette Associazioni e
Federazioni di donatori volontari di sangue;
considerato che, sulla base della convenzione di cui al presente
provvedimento, le Aziende sanitarie della Regione dovranno provvedere
a stipulare convenzioni attuative con le Associazioni AVIS e FIDAS
locali;
ritenuto di assicurare una sollecita e generale applicazione degli
accordi sottoscritti a livello regionale, assegnando alle Aziende
sanitarie un termine di 90 giorni dalla data di trasmissione della
convenzione regionale, entro il quale procedere alla stipula delle
convenzioni attuative;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dr. Leonida Grisendi,
ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e successive modifiche
e della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
su proposta dell'Assessore Politiche per la salute;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il testo di convenzione allegato alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, tra
la Regione Emilia-Romagna, AVIS regionale e FIDAS regionale;
2) di dare atto che il Presidente della Giunta regionale stipulera' la
convenzione;
3) di stabilire che, entro 90 giorni dalla data di trasmissione della
convenzione regionale, le Aziende sanitarie della Regione dovranno
provvedere a stipulare le convenzioni attuative con le Associazioni
AVIS e FIDAS locali;
4) di precisare che il testo di convenzione allegato alla presente
deliberazione sostituisce interamente la precedente convenzione
approvata con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna
n. 995 del 2 marzo 1992;
5) di approvare la decorrenza di revisione delle quote di rimborso di
cui alla tabella dell'Allegato A allo schema di convenzione, a far
data dal 21 marzo 2008;
6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
ALLEGATO
Convenzione tra Regione e Associazioni e Federazioni dei donatori di
sangue ai sensi dell'articolo 6 della Legge 21 ottobre 2005, n. 219
La Regione Emilia-Romagna nella persona del Presidente della Giunta
regionale dr. Vasco Errani, quale legale rappresentante, che agisce in
esecuzione della delibera della Giunta regionale n. . . . . . del . .
. . . . . . .
l'Associazione AVIS Regione Emilia-Romagna, nella persona del suo
Presidente sig. Antonio Ragazzi, quale legale rappresentante
la Federazione FIDAS regionale Emilia-Romagna nella persona del suo
Presidente sig. Giacomo Grulla, quale legale rappresentante;
visto lo schema di Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
recante "Definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni
tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni dei
donatori di sangue", approvato il 20 marzo 2008 dalla Conferenza
Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome;
premesso che:
• la Legge 21 ottobre 2005, n. 219, riconosce la funzione civica e
sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella
donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del
sangue e dei suoi componenti e valorizza il ruolo delle Associazioni e
Federazioni dei donatori volontari di sangue prevedendo la loro
partecipazione alle attivita' trasfusionali ed il loro concorso ai
fini istituzionali del Servizio Sanitario nazionale concernenti la
promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei
donatori;
• nella Regione Emilia-Romagna il principio della partecipazione del
volontariato del sangue e' stato da tempo affermato (L.R. 16/77 ed
Allegato 7 al PSR 1981-83) ed ha trovato concreta attuazione nei
successivi atti regionali di integrazione e modificazione;
• con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 163 del 22 aprile
2008 e' stato approvato il Piano sangue e plasma regionale per il
triennio 2008-2010;
• la convenzione in atto dal 19 giugno 1992 tra Regione
Emilia-Romagna, AVIS regionale e FIDAS regionale ha prodotto
un'esperienza di partecipazione che consente oggi di consolidare e
migliorare il rapporto collaborativo tra le associazioni dei donatori
e le strutture trasfusionali della regione contribuendo allo sviluppo
ed alla qualificazione dei servizi;
convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Termini generali dell'Accordo
In attuazione di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 21 ottobre
2005 n. 219, di seguito indicata come Legge 219/05, nella Regione
Emilia-Romagna la partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei
donatori volontari del sangue alle attivita' trasfusionali ed il loro
concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario nazionale sono
disciplinati dalla presente convenzione.
Inoltre la Regione, anche attraverso gli organismi regionali di
coordinamento (ora individuati dal Piano sangue e plasma 2008-2010),
garantisce la piena attuazione dei contenuti della presente
convenzione.
Art. 2
Oggetto della convenzione
La Regione, le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari del
sangue riconoscono i seguenti principi:
1) garanzia della partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei
donatori di sangue alla programmazione ed organizzazione regionale e
locale delle attivita' trasfusionali;
2) promozione della donazione volontaria, associata, periodica,
anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli
emocomponenti;
3) promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei
donatori;
4) promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue
e della sua rete associativa;
5) sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attivita' gestite
dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e definizione
delle modalita' di raccordo organizzativo con il Sistema
trasfusionale;
6) sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle
attivita' gestite delle Associazioni e Federazioni dei donatori di
sangue, attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale
regionale;
7) promozione della tutela del donatore, intesa nella sua forma piu'
ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
8) promozione del miglioramento continuo della qualita' delle
attivita' gestite dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di
sangue;
9) inserimento della raccolta associativa in convenzione nel percorso
di autorizzazione e accreditamento delle attivita' sanitarie
regionali;
10) incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della
salute specificatamente dedicati ai donatori di sangue e della
valorizzazione dell'osservazione epidemiologica;
11) definizione di adeguate modalita' di finanziamento delle attivita'
oggetto della convenzione;
12) definizione di: durata, validita', modalita' ed organismi di
controllo sull'applicazione della convenzione stessa.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione regionale, le
Aziende sanitarie sottoscrivono apposite convenzioni con le
Associazioni e Federazioni provinciali dei donatori di sangue operanti
nel proprio territorio di competenza, in ottemperanza a quanto
previsto dalle disposizioni contenute dalla presente convenzione.
Le parti si impegnano ad assicurare il coordinamento e la corretta
applicazione della presente convenzione da parte delle Aziende
Sanitarie, delle strutture provinciali e sovraprovinciali e delle
Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue aderenti.
La presente convenzione rappresenta anche schema tipo per la
sottoscrizione di eventuali ulteriori convenzioni a livello regionale,
secondo la normativa vigente, e rappresenta altresi' lo schema tipo di
riferimento per gli accordi a livello locale. Lo schema tipo a livello
locale e' opportuno sia omogeneo almeno per Area Vasta.
Art. 3
Partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue
alla programmazione regionale e locale
In conformita' ai principi del proprio statuto e con riferimento
all'art. 14 del DLgs 502/92 e successive modificazioni e all'art. 15
della L.R. 19/94 e successive modifiche e/o integrazioni, la Regione
assicura la piu' ampia partecipazione delle Associazioni e Federazioni
dei donatori di sangue alle fasi della programmazione e alla
definizione di accordi a livello regionale e locale delle attivita'
trasfusionali. Garantisce la presenza di tutte le componenti
istituzionali, tecniche ed associative, interessate alla
qualificazione ed allo sviluppo delle attivita' trasfusionali.
A tal fine il Piano sangue e plasma regionale individua gli organismi
collegiali di riferimento a livello regionale e provinciale,
definendone competenze e composizione.
I suddetti organismi collegiali, a livello sia regionale che locale,
svolgono le seguenti funzioni:
a) proporre accordi tra le parti in merito all'organizzazione e al
finanziamento delle attivita' di cui al precedente articolo 2;
b) esprimere pareri consultivi e/o proposte riguardanti la
programmazione, l'organizzazione generale ed il relativo finanziamento
del sistema sangue regionale e locale;
c) monitorare l'attuazione della programmazione delle attivita'
trasfusionali.
Il Piano sangue e plasma regionale stabilisce le modalita' di
partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni e Federazioni dei
donatori di sangue nei comitati ospedalieri per il buon uso del
sangue, degli emocomponenti, degli emoderivati e delle cellule
staminali emopoietiche da cordone ombelicale.
Art. 4
Promozione della donazione del sangue
e dei suoi componenti
La Regione e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue
promuovono e sostengono la donazione volontaria, periodica,
responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti.
Tali attivita' sono attuate attraverso:
a) il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli
stessi;
b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di
comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione;
c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e
utilizzo della terapia trasfusionale;
d) il supporto alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue
per svolgere iniziative di informazione sui valori solidaristici della
donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, e gratuita del
sangue e dei suoi componenti;
e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi;
f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute
rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.
Le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue assicurano il
proprio concorso al conseguimento degli obiettivi della programmazione
regionale e nazionale concernenti l'autosufficienza per il sangue
intero e per gli emoderivati, impegnandosi a finalizzare le iniziative
di propaganda e promozione alla realizzazione delle scelte tecniche ed
operative individuate dalla suddetta programmazione.
Gli organismi di partecipazione a livello locale (ora Comitati di
Programma speciale sangue provinciale) approvano il piano annuale
delle azioni promozionali relative ad obiettivi e progetti locali che
devono essere coordinati con le campagne di comunicazione regionali.
La Regione potra' valutare iniziative particolari e/o progetti
obiettivo, in accordo con le Associazioni e Federazioni dei donatori
di sangue, per la promozione e la propaganda del dono del sangue, da
realizzare anche con il concorso delle Aziende sanitarie e delle
istituzioni locali, assicurandone il relativo finanziamento.
Le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue partecipano
all'attuazione di programmi di educazione alla salute rivolti ai
donatori e alla popolazione, con particolare riguardo al mondo della
scuola, favorendo le iniziative promosse a tale scopo dalla Regione o
dalle Aziende sanitarie, o attivando proprie iniziative, di intesa con
la Regione, le Aziende sanitarie e le strutture trasfusionali
competenti per territorio.
La Regione e le Aziende sanitarie forniscono alle Associazioni e alle
Federazioni dei donatori di sangue il supporto tecnico-scientifico per
una corretta e completa informazione ai cittadini sulle
caratteristiche e le modalita' delle donazioni nonche' sulle misure
sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini
della tutela del ricevente.
Art. 5
Organizzazione della chiamata e della raccolta
di sangue e dei suoi componenti gestite dalle Associazioni
e Federazioni dei donatori di sangue
Punto 1 - Servizio di chiamata
In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione e' attuata
dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue.
Sulla base di quanto previsto dal Piano sangue e plasma regionale, la
Regione concorda con le Associazioni e Federazioni dei donatori di
sangue specifiche azioni di sostegno e modalita' di raccordo per la
gestione associativa del servizio di chiamata, in particolare
attraverso:
1) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano
una efficace gestione del servizio di chiamata dei donatori, in
coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di
programmazione delle attivita' trasfusionali, tenuto conto della
disponibilita' alla donazione dei donatori;
2) la definizione di modalita' organizzative atte a favorire
l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata;
3) adeguate modalita' organizzative per la gestione dell'archivio
donatori, favorendo la costruzione, in base alla normativa vigente, di
un flusso informativo bidirezionale, di una banca dati condivisa tra
le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e le strutture
trasfusionali di riferimento. Il sistema informativo del sistema
sangue regionale e locale, in particolare nel caso di modificazioni
e/o integrazioni, tiene conto anche delle istanze delle Associazioni e
Federazioni dei donatori di sangue, in relazione al servizio di
chiamata e alle statistiche utilizzate da queste ultime.
A tal fine le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue si
impegnano ad operare secondo programmi concordati con le strutture
trasfusionali e definiti annualmente in sede degli organismi di
partecipazione a livello locale (ora Comitati di Programma speciale
sangue provinciale). Le Associazioni e le Federazioni dei donatori di
sangue possono assicurare altresi' il servizio di chiamata dei
donatori periodici non iscritti, su delega del Servizio
Trasfusionale.
Le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue si impegnano
inoltre a collaborare con le strutture trasfusionali della Regione
nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta
straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle
direttive del Centro regionale Sangue e del Servizio Trasfusionale
competente per territorio.
Punto 2 - Gestione delle unita' di raccolta
In conformita' alle scelte operate con la propria programmazione la
Regione riconosce il ruolo delle Associazioni e delle Federazioni dei
donatori di sangue nell'organizzazione e nella gestione delle
attivita' di raccolta, singolarmente o in forma aggregata, sotto la
responsabilita' tecnica del Servizio Trasfusionale di riferimento.
A tal fine e ai sensi dell'art. 7, comma 4 della Legge 219/05, la
Regione autorizza l'affidamento, in via convenzionale, per ambiti
territoriali definiti, anche in via non esclusiva, della gestione
delle unita' di raccolta alle Associazioni e Federazioni dei donatori
di sangue che ne facciano richiesta e dispongano di condizioni
strutturali idonee, sulla base dei criteri nazionali e regionali di
autorizzazione e, qualora previsti, di accreditamento.
L'autorizzazione regionale e' rilasciata esclusivamente per la
gestione di Unita' di raccolta individuate dalla programmazione locale
sulla base delle direttive regionali in materia.
Le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue provvedono
alla gestione delle Unita' di raccolta con risorse proprie o messe a
disposizione dalle Aziende sanitarie, dagli Enti locali e/o da terzi.
La gestione puo' inoltre riguardare la raccolta di sangue intero e/o
la raccolta di emocomponenti.
Le convenzioni attuative locali definiscono e disciplinano i contenuti
e i criteri della gestione affidata alle Associazioni e alle
Federazioni dei donatori di sangue, le modalita' per il coordinamento
dell'attivita' delle Associazioni e delle Federazioni dei donatori di
sangue con quelle dell'Azienda sanitaria. Le Associazioni e le
Federazioni dei donatori di sangue si impegnano a trasferire tutto il
sangue ed il plasma raccolto al Servizio Trasfusionale a cui l'Unita'
di raccolta e' collegata.
Il Piano sangue e plasma regionale, sulla base dei criteri nazionali e
regionali di autorizzazione e, qualora previsti, di accreditamento,
delle Unita' di raccolta, nell'ambito dei rapporti convenzionali
definiti con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue,
fissa in particolare:
a) i criteri per la negoziazione dei livelli qualitativi e
quantitativi di attivita';
b) le modalita' di integrazioni tecniche e funzionali con il Servizio
Trasfusionale territorialmente competente ed i relativi standard
operativi.
Art. 6
Formazione
La Regione, le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue,
nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento
continuo della qualita' nelle attivita' trasfusionali, attraverso lo
sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici
di formazione continua.
La Regione promuove il supporto, anche con eventuali risorse, dello
sviluppo delle attivita' di cui al presente articolo.
Art. 7
Tutela del donatore e promozione della salute
La Legge 219/05 riconosce alle Associazioni e Federazioni di donatori
di sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto
delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del
sangue e dei suoi componenti.
A tale fine la Regione definisce specifiche modalita' di
collaborazione con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue
per favorire:
- il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- l'applicazione delle norme di qualita' e sicurezza, con riferimento
alle procedure per la tutela della salute del donatore;
- il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il
donatore;
- la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
- l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di
riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
- l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la
costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi
comitati ospedalieri, all'interno dei quali e' garantita la
partecipazione di almeno un rappresentante delle Associazioni e
Federazioni di donatori di sangue;
- i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa
vigente;
- lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base
dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui
donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e
modelli di comportamento piu' sani, capaci di migliorare il livello di
salute e favorire il benessere.
Punto 1 - Informazione e consenso
Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato
alla donazione, oltre a quanto previsto dal D.M. 3 marzo 2005 e
relativi allegati e successive modifiche e integrazioni, le Aziende
sanitarie, tramite le Associazioni e le Federazioni con l'apporto
tecnico delle strutture trasfusionali, promuovono specifiche
iniziative per l'informazione ed il periodico aggiornamento dei
donatori sui criteri di valutazione della loro idoneita' fisica alla
donazione e sui diversi tipi di prelievo cui possono essere
sottoposti.
L'informazione ai donatori deve essere assicurata ogni qualvolta
vengano modificate le tradizionali tecniche e/o quantita' di prelievo
o vengano introdotti nuovi accertamenti ai fini delle ammissioni alle
donazioni e piu' in generale, in tutti i casi in cui le Aziende
sanitarie o le Associazioni ritengano utile una corretta informazione
dei donatori.
La documentazione relativa al consenso informato e' composta da:
- informativa e consenso per il trattamento dei dati (sensibili e
personali) da parte delle Associazioni e Federazioni, ciascuna delle
quali ha la veste di titolare ai sensi dell'art. 28 del DLgs 196/03
(da richiedere una sola volta);
- informativa per dati sensibili da trattare da parte delle Aziende
sanitarie, in veste di titolare ai sensi dell'art. 28 del DLgs 196/03
(da richiedere una sola volta);
- informativa e consenso alla donazione (da richiedere ogni volta).
La Regione e le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue
concordano di omogeneizzare la modulistica e le modalita'
organizzative in essere.
Punto 2 - Tutela della salute del donatore e del candidato donatore
Le Aziende sanitarie, tramite le proprie strutture sanitarie,
garantiscono, con la periodicita' prescritta dal D.M. 3 marzo 2005 e
da successive modifiche e/o integrazioni, l'effettuazione degli
accertamenti iniziali e periodici previsti dallo stesso decreto
ministeriale e degli altri eventuali accertamenti diretti a stabilire
o a confermare l'idoneita' fisica dei donatori e a tutelare la loro
salute. L'idoneita' fisica del candidato donatore integrata dagli
esami ematochimici e sierologici previsti dalla normativa vigente e'
accertata preventivamente all'effettuazione della prima donazione.
Gli accertamenti sono disposti dai medici del Servizio Trasfusionale,
nonche' dai medici dell'Unita' di raccolta cui il donatore afferisce
secondo le modalita' e gli standard operativi definiti dal Servizio
Trasfusionale territorialmente competente.
Sulla base dell'esito degli accertamenti e previa esecuzione di visita
medica completa di anamnesi ed esame obiettivo, il medico delle
suddette strutture trasfusionali attesta l'idoneita' del donatore
oppure dispone la sua sospensione temporanea o definitiva dalla
donazione.
L'idoneita' fisica del donatore ad ogni singola donazione e' accertata
dal medico, con le modalita' e in base ai criteri stabiliti dalla
normativa vigente.
I Servizi Trasfusionali della Regione eseguono i controlli di legge su
tutte le donazioni di sangue e di emocomponenti.
L'esito dei controlli sia periodici che sulla donazione viene
comunicato al donatore interessato nel caso in cui i parametri
rilevati siano alterati o a seguito di richiesta del donatore stesso.
Le comunicazioni al donatore relative al suo stato di salute devono
contenere l'invito ad informare il medico curante.
I criteri di valutazione della idoneita' dei donatori tesi a favorire
l'uniformita' operativa di tutte le strutture trasfusionali della
Regione sono quelli definiti da linee guida adottate dagli organismi
previsti a livello regionale entro 90 giorni dall'approvazione della
presente convenzione.
E' garantita la tutela dei dati personali e sensibili del donatore, in
base alla normativa vigente.
Punto 3 - Informazioni sui donatori
In attuazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 7 della Legge
219/05, le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue
trasmettono, di norma in modo informatizzato, alle strutture
trasfusionali di afferenza gli elenchi nominativi dei propri donatori
iscritti e provvedono al loro aggiornamento con cadenza almeno
semestrale.
Le modalita' per lo scambio delle informazioni tra le Associazioni e
Federazioni dei donatori di sangue e le strutture trasfusionali sono
concordate in sede degli organismi di partecipazione a livello locale
(ora Comitati di Programma speciale sangue provinciale), previa linea
guida predisposta dagli organismi previsti a livello regionale entro
90 giorni dall'approvazione della presente convenzione.
Art. 8
Copertura assicurativa dei donatori
La Regione, tramite l'Azienda USL di Bologna sede del Centro regionale
Sangue, in unica soluzione, o tramite le Aziende sanitarie, stipula,
d'intesa con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue,
idonee polizze assicurative, aggiornate nei massimali, che devono
garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio,
anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento
dell'idoneita', dalla donazione di sangue e dei suoi componenti
nonche' dalla visita ed esami di controllo.
I massimali minimi da inserire nelle polizze assicurative e i rischi
da coprire saranno quelli definiti da linee guida adottate dagli
organi previsti a livello regionale entro 90 giorni dalla approvazione
della presente convenzione.
Copia della polizza assicurativa dovra' essere allegata alla
convenzione locale a parte integrante della stessa.
Art. 9
Rapporti economici
Per lo svolgimento delle attivita' effettuate dalle Associazioni e
Federazioni dei donatori di sangue, in base alla presente convenzione,
la Regione, tramite le proprie Aziende sanitarie sedi di struttura
trasfusionale, garantisce il rimborso dei costi delle attivita'
associative nonche' della eventuale attivita' di raccolta, come da
Allegato "A", parte integrante della presente convenzione.
Inoltre le Aziende sanitarie garantiscono la fornitura del materiale
di consumo necessario all'attivita' di raccolta e provvedono allo
smaltimento del materiale a rischio biologico.
Le attivita' svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori non
si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, ai sensi della Legge 266/91, articolo 8, comma 2.
I rimborsi alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue sono
pagati entro i termini stabiliti dal DLgs n. 231 del 9 ottobre 2002. I
termini del pagamento sono convenzionalmente fissati entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della fattura.
In sede regionale e/o aziendale possono essere stipulati ulteriori
accordi che prevedano specifici progetti e relativi finanziamenti per
lo sviluppo del sistema trasfusionale, ivi compreso l'avvio di
sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento
dell'autosufficienza.
Art. 10
Accesso ai documenti amministrativi
Alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e' riconosciuto
il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione e
delle Aziende sanitarie, secondo quanto disposto dall'art. 11 della
Legge dell'11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto della normativa di cui
alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 11
Durata della convenzione
La presente convenzione ha validita' di tre anni. Sei mesi prima del
termine della scadenza le parti si incontreranno per definire il
rinnovo della convenzione e, di comune accordo, le parti potranno in
qualunque momento modificare la convenzione per particolari esigenze
che potrebbero verificarsi.
I rimborsi delle attivita' delle Associazioni e Federazioni dei
donatori di sangue saranno adeguati, in base ai parametri ISTAT, con
decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipula fino al
rinnovo triennale, fatti salvi interventi correttivi in caso di
variazioni operative e/o economiche.
Art. 12
Esenzioni
La presente convenzione e' esente dall'imposta di bollo e dall'imposta
di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge 11 agosto 1991,
n. 266.
Art. 13
Controversie legali
Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione
o risoluzione della presente convenzione e' competente il Foro di
Bologna.
Bologna, li' . . . . . . . . . .
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE DELL'ASSOCIAZIONE AVIS
EMILIA-ROMAGNA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vasco Errani Antonio Ragazzi
IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE FIDAS
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Giacomo Grulla
ALLEGATO "A"
L'allegato comprende la tabella relativa ai rimborsi minimi per le
attivita' associative e per le attivita' di raccolta associativa
Rimborsi per le attivita' associative (Euro)
Donazione di sangue 17,96
Donazione di plasma in aferesi 21,86
Donazione di piastrine in aferesi
(citoaferesi) e donazione multipla 25,77
Rimborsi per le attivita' di raccolta (con materiale fornito dal
Servizio Trasfusionale)
Raccolta sangue 34,75
Raccolta plasma in aferesi 40,72
Raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi) 40,72
Donazione multipla 40,72
Rimborsi per le attivita' associative piu' raccolta (con materiale
fornito dal Servizio Trasfusionale)
Sangue 52,71
Plasma in aferesi 62,58
Piastrine in aferesi (citoaferesi) 66,49
Donazione multipla 66,49