DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 2066
Reg. (CE) n. 479/2008. Ristrutturazione e riconversione vigneti. Approvazione procedure per attuazione misura ed apertura termini presentazione domande campagne 2008-2009
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che
modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i Regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e
(CE) n. 1493/1999;
- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno
2008, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n.
479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli
scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel
settore vitivinicolo;
- il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005
del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli Organismi
pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e
del FEASR;
visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali dell'8/8/2008, recante "Disposizioni nazionali di attuazione
dei Regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della
Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti" il quale prevede, fra
l'altro:
- che le domande per beneficiare del premio sono presentate
all'Organismo pagatore competente;
- che AGEA Coordinamento e gli Organismi pagatori definiscono,
d'intesa con le Regioni e le Province autonome, le modalita'
applicative, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, i
termini di presentazione, le procedure di controllo e la gestione del
flusso delle informazioni;
- che gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore competente
direttamente al singolo beneficiario, sia esso persona fisica o
giuridica, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale
viticolo;
richiamati inoltre:
- la Legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 di istituzione dell'Agenzia
regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per
l'Emilia-Romagna;
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali,
adottato in data 12 marzo 2003, che ha riconosciuto AGREA come
Organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CEE n. 729/70,
cosi' come modificato dall'art. 1 del Regolamento CE n. 1287/95, per
quanto riguarda i pagamenti, sul territorio della regione
Emilia-Romagna, inerenti, tra gli altri, il settore vitivinicolo;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa 192/08 recante
"Disposizioni regionali applicative dei Regolamenti (CE) 479/08 del
Consiglio e 555/08 della Commissione relativi al potenziale produttivo
viticolo";
- la propria deliberazione n. 1861 del 10 novembre 2008 recante
"Disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e
riconversione vigneti prevista dal programma nazionale di sostegno di
cui al Regolamento (CE) n. 479/2008 in attuazione del Decreto MIPAAF
dell'8/8/2008";
preso atto che con determinazione direttoriale n. 15314 del 26
novembre 2008 AGREA si e' avvalsa della facolta' di delega prevista
dal Regolamento (CE) 885/2006, individuando tra l'altro nella Regione
l'organismo cui affidare, con riferimento alla misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti, la determinazione delle
modalita' applicative, ivi comprese quelle concernenti la
presentazione delle domande, la fissazione dei termini di
presentazione e la gestione del flusso delle informazioni;
attesa la competenza gestionale della Direzione generale Agricoltura
per quanto concerne la materia qui in esame;
ritenuta la necessita' di provvedere con la presente deliberazione:
- ad adottare le procedure per la presentazione delle domande di
riconversione e ristrutturazione dei vigneti, di cui al Regolamento
(CE) n. 479/2008;
- ad approvare la modulistica necessaria alla presentazione della
domanda di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- a fissare i termini per la presentazione delle domande per accedere
alla misura di riconversione e ristrutturazione vigneti;
ritenuto altresi' di prevedere fin d'ora che i successivi adempimenti
amministrativi necessari a dare completa attuazione alla delega
operata dall'Organismo pagatore regionale, siano oggetto di specifici
atti del Responsabile del competente Servizio Produzioni vegetali
della predetta Direzione, cui spetta in particolare l'eventuale
adeguamento della modulistica qui approvata, l'eventuale modifica dei
termini di presentazione delle domande per la campagna 2008-2009 e la
fissazione dei termini per la presentazione delle domande per le
successive campagne di validita' della misura;
viste, infine:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007 e successive
modifiche;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi
della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 450/07 e sue modifiche
ed integrazioni;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare:
a) le procedure per la presentazione delle domande per la
ristrutturazione e la riconversione dei vigneti ai sensi del
Regolamento (CE) 479/2008, di cui all'Allegato A, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
b) il modulo di domanda di ristrutturazione e riconversione dei
vigneti necessario alla presentazione delle domande di cui
all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di fissare alle ore 12 del 9 gennaio 2009 il termine perentorio
entro il quale devono essere presentate le domande di contributo per
la campagna di ristrutturazione e riconversione vigneti 2008/2009;
3) di prevedere che i successivi adempimenti amministrativi necessari
a dare completa attuazione alla delega operata dall'Organismo pagatore
regionale siano oggetto di specifici atti del Responsabile del
competente Servizio Produzioni vegetali della Direzione generale
Agricoltura, al quale spetta in particolare l'eventuale modifica della
modulistica qui approvata, l'eventuale modifica dei termini di
presentazione delle domande per la campagna 2008-2009 e la fissazione
dei termini per la presentazione delle domande per le successive
campagne di validita' della misura;
4) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dando mandato
alla Direzione generale Agricoltura di trasmetterla ad AGREA, agli
Enti competenti per territorio ed alle Organizzazioni di categoria,
assicurandone altresi' la diffusione nel sito Internet della Regione
Emilia-Romagna all'indirizzo http://www.ermesagricoltura.it.
ALLEGATO A
Procedure per la presentazione domande per la ristrutturazione e la
riconversione dei vigneti (Reg. CE n. 479/08)
1) Termini e definizioni
Per maggiore chiarezza espositiva si riportano, di seguito, le
definizioni di alcuni termini ricorrenti nel testo delle presenti
"Procedure":
Campagna viticola: campagna di produzione con inizio l'1 agosto di
ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.
Conduttore: persona fisica o giuridica che, a qualunque titolo e
secondo quanto previsto dal Codice Civile, conduce una superficie
vitata. Il conduttore e' il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi
connessi alla presentazione della domanda di aiuto.
CUAA: e' il Codice unico di identificazione delle aziende agricole,
coincidente con il codice fiscale dell'impresa.
Ente delegato: soggetto delegato da AGREA all'esercizio di una o piu'
funzioni con una specifica convenzione.
Misura: la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti cosi'
come prevista dal programma nazionale di sostegno nel settore del
vino.
OPR: Organismo pagatore regionale (AGREA).
S.I.G.C.: Sistema integrato di gestione e di controllo in riferimento
ai Regolamenti (CE) 1782/2003 e 796/2004.
Superficie vitata ai sensi del DM 26 luglio 2000: superficie
all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a
vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate della superficie
realmente esistente al servizio del vigneto.
Superficie vitata ai sensi dell'art. 75 del Regolamento (CE) 555/2008:
superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si
aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a meta' della
distanza tra i filari.
Unita' vitata: una superficie continua coltivata a vite che ricade su
una sola particella catastale e che e' omogenea per caratteristiche
(tipo di possesso, sesto di impianto, destinazione produttiva, forma
di allevamento, irrigazione, vitigno).
Vigneto: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di
coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica,
coltivato da un unico conduttore, che interessa una o piu' particelle
catastali o parti di esse, in ogni caso contigue.
2) Applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei
vigneti
Il presente documento definisce le modalita' per la presentazione
delle domande di contributo nell'ambito dell'applicazione della misura
di ristrutturazione e riconversione vigneti le cui superfici vitate
ricadono nel territorio della regione Emilia-Romagna.
Il regime di aiuto in oggetto coinvolge - oltre alla Regione e
all'Organismo pagatore regionale (AGREA) - i seguenti soggetti:
imprenditori agricoli, Amministrazioni provinciali, Centri di
Assistenza Agricola (CAA), AGEA-Coordinamento, MIPAAF, Commissione
Europea.
Sono beneficiari del contributo gli imprenditori agricoli singoli o
associati conduttori di superfici vitate o detentori di diritti di
reimpianto, iscritti allo schedario viticolo regionale.
2.1) Riferimenti normativi
Fatti salvi i richiami alle disposizioni di generale applicazione
nell'attuazione del S.I.G.C., viene indicata di seguito la vigente
normativa di settore:
- Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che
modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i Regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e
(CE) n. 1493/1999;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008,
recante modalita' di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del
Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi
terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore
vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004,
recante modalita' di applicazione della condizionalita', della
modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui
al Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme
comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della
politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori e successive modifiche;
- decreto MIPAF 26 luglio 2000 relativo ai termini e alle modalita' da
adottarsi per la dichiarazione delle superfici vitate;
- Programma nazionale di sostegno nel settore del vino, predisposto
sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato
dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
(MIPAAF) alla Commissione Europea il 30 giugno 2008;
- decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali dell'8/8/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223
del 23/9/2008, recante "Disposizioni nazionali di attuazione dei
Regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della
Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti";
- Circolare AGEA ACIU.2008.1497 del 17/10/2008 - Attuazione dei
Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della
Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e la
ristrutturazione dei vigneti.
Provvedimenti regionali di attuazione della normativa comunitaria
concernente l'organizzazione comune di mercato nel settore
vitivinicolo, in particolare:
- deliberazione dell'Assemblea legislativa 192/08 recante
"Disposizioni regionali applicative dei Regolamenti (CE) n. 479/2008
del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione relativi al potenziale
produttivo viticolo";
- deliberazione della Giunta regionale n. 1861 del 10 novembre 2008
recante "Disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti prevista dal programma nazionale di sostegno
di cui al Regolamento (CE) n. 479/2008 in attuazione del Decreto
MIPAAF dell'8/8/2008".
Per la disciplina della materia sono fatte salve:
- le disposizioni nazionali che annualmente recepiscono le
disposizioni comunitarie;
- le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie per quanto non
espressamente previsto dalle presenti procedure.
3) Procedure generali di attuazione della misura
3.1) Premessa
Di seguito si descrive la procedura generale e i termini per
consentire l'accesso ai benefici previsti dalla misura di
ristrutturazione e riconversione vigneti, in conformita' alle norme
comunitarie.
L'accesso ai benefici e' previsto con il meccanismo della
presentazione della domanda, nell'ambito di un procedimento a
graduatoria.
La concessione dei benefici avviene sulla base della posizione assunta
dalle domande in una specifica graduatoria, in ordine decrescente,
fino all'esaurimento dei fondi disponibili per la misura.
La posizione assunta in graduatoria dall'istanza e' determinata in
base a criteri di priorita' oggettivi predeterminati nella
deliberazione della Giunta regionale 1861/08.
Il contributo spettante puo' essere pagato a seguito del collaudo
delle opere o in anticipo per l'intera entita' del premio accordato
secondo la procedura richiamata dall'art. 9, par. 2 del Regolamento
(CE) n. 555/2008, previa costituzione di una cauzione.
La ricezione delle domande, gli adempimenti istruttori, gli
accertamenti e le verifiche necessarie per procedere alla concessione
o al diniego dell'aiuto e quelli necessari per procedere alla
liquidazione o alla decadenza, cosi' come l'adozione dei relativi
atti, sono a carico degli uffici delle Province; il nullaosta al
pagamento e l'erogazione vengono disposti da AGREA.
Il monitoraggio dell'applicazione della misura sul territorio
regionale e' svolto dagli uffici della Direzione regionale
Agricoltura.
3.2) Soggetti beneficiari
Possono beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione
dei vigneti di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 479/2008
del Consiglio del 29 aprile 2008 gli imprenditori agricoli singoli e
associati conduttori di superfici vitate o detentori di diritti di
reimpianto purche' si trovino nelle condizioni di cui alla delibera
regionale di attuazione della misura.
Il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale
presenta la domanda di aiuto allega alla domanda il consenso del
proprietario.
I requisiti dei beneficiari e le condizioni per le attribuzioni dei
punteggi di cui al punto 11 della deliberazione della Giunta regionale
1861/08, "Priorita'", devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda.
I richiedenti il contributo si assumono la responsabilita' della
programmazione fisica e finanziaria degli interventi, della
realizzazione degli stessi, fornendo altresi' i dati relativi allo
stato di avanzamento delle opere, nonche' del rispetto dei vincoli di
destinazione.
I richiedenti presentano all'ente delegato la domanda assumendosi
l'impegno della realizzazione dei lavori, da eseguirsi, in conformita'
alle disposizioni regionali nonche' dei vincoli previsti dalla
normativa di settore.
3.3) Adempimenti relativi all'anagrafe regionale delle aziende
agricole
I viticoltori interessati all'aiuto per la ristrutturazione dei
vigneti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio
fascicolo aziendale nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione
Emilia-Romagna.
La correttezza e completezza di tali informazioni e' fondamentale, tra
l'altro, ai fini dei controlli di condizionalita' di cui all'art. 20
del Regolamento (CE) n. 479/2008. Ai fini del controllo di
condizionalita', e' obbligatorio dichiarare nel fascicolo la totalita'
delle unita' di produzione gestite dal beneficiario.
Sulla base della normativa nazionale le superfici a vigneto devono
essere opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito delle
competenze amministrative e di controllo affidate alle Province e
Comunita' Montane. Pertanto, anche per la domanda in oggetto, e'
necessario che i vigneti e i diritti di reimpianto interessati dalla
misura in questione siano aggiornati e correttamente dichiarati nelle
basi dati dello schedario viticolo gestito dalle Province e Comunita'
Montane.
3.4) Criterio di misurazione della superficie vitata
Ai fini del pagamento dell'aiuto, la superficie vitata oggetto del
contributo e' misurata in conformita' all'articolo 75, paragrafo 1)
del Regolamento (CE) n. 555/2008 laddove prevede che la superficie
vitata e' delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si
aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a meta' della
distanza tra i filari.
3.5) Condizioni
Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente
deve:
- essere in possesso di un diritto di reimpianto in portafoglio
proveniente dalla precedente estirpazione di una equivalente
superficie vitata ovvero essere in possesso di un diritto di
reimpianto acquistato da altro produttore;
- avere presentato all'Amministrazione competente per territorio ai
sensi della normativa vigente, almeno una domanda di:
• reimpianto (a fronte di una richiesta di reimpianto con diritto
proprio, reimpianto anticipato o con diritto proveniente da un
trasferimento);
• estirpazione e reimpianto nella stessa campagna;
• sovrainnesto o modifica del sistema di allevamento.
La presentazione di tali domande puo' avvenire anche contestualmente
alla presentazione della domanda di contributo.
- Essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia
di viticoltura;
- avere aggiornato la propria posizione nell'Anagrafe delle aziende
agricole di cui al R.R. 17/03 e nello schedario viticolo regionale.
Nel caso di reimpianto anticipato, qualora il viticoltore richieda il
pagamento delle spese relative all'estirpazione, le operazioni devono
essere concluse prima della richiesta di pagamento. Nel caso di
richiesta di pagamento anticipato le operazioni devono comunque essere
eseguite entro la fine della seconda campagna viticola successiva al
pagamento.
3.6) Modello di domanda
Per la redazione della domanda per aderire al regime di aiuto per
superfici viene utilizzata l'apposita modulistica predisposta dal
Servizio Produzioni vegetali allegata al presente atto e resa
disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna:
www.ermesagricoltura.it/.
4) Procedure di presentazione delle domande
4.1) Modalita' e termini di presentazione domande
La domanda per beneficiare dell'aiuto e' presentata alla Provincia.
Nel caso in cui la superficie vitata si estenda nel territorio di piu'
Province, la competenza e' attribuita alla Provincia dove ricade la
maggiore superficie vitata oggetto di ristrutturazione.
La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della
documentazione richiesta, dovra' essere presentata all'Ente competente
entro il termine perentorio delle ore 12 del 9 gennaio 2009.
La compilazione della domanda puo' avvenire tramite l'applicativo
informatico predisposto e reso disponibile dalla Direzione generale
Agricoltura della Regione Emilia-Romagna. L'utilizzo dell'applicativo
regionale per la compilazione delle domande e' consentito ai CAA che
hanno ricevuto mandato dalle aziende agricole per la gestione del
fascicolo aziendale.
I CAA dovranno, inoltre, essere muniti di specifica delega per la
compilazione delle domande, appositamente conferita dalle aziende.
L'applicativo regionale e' collegato all'anagrafe delle aziende
agricole della Regione Emilia-Romagna e al programma per la gestione
dello schedario viticolo regionale dai quali riceve i dati relativi
all'anagrafica e alla consistenza aziendale dei possessi del
richiedente nonche' i dati relativi al potenziale viticolo aziendale.
La domanda stampata corredata dalla documentazione prevista e
sottoscritta o dal richiedente o dal legale rappresentante deve essere
presentata alla Provincia competente. Ai fini del rispetto dei termini
di presentazione fa fede la data di ricezione della domanda presso la
Provincia stessa.
Per l'autenticita' della sottoscrizione si fa riferimento alle norme
stabilite dal DPR 445/00, riguardante la semplificazione delle
certificazioni amministrative.
Le domande e la documentazione allegata o successivamente presentata
non sono soggette a imposta di bollo.
Nel caso in cui il conduttore non intenda presentare domanda per il
tramite del CAA presso il quale ha dato mandato per la costituzione
del fascicolo aziendale, o intenda presentare la domanda
autonomamente, il modello di domanda da utilizzarsi e' quello allegato
alle presenti "Procedure" e disponibile sul sito internet della
Regione Emilia-Romagna: www.ermesagricoltura.it/.
In tali casi la domanda deve pervenire, pena l'esclusione, secondo le
seguenti modalita':
1) in busta chiusa per posta esclusivamente a mezzo raccomandata,
assicurata o posta celere. Le domande devono pervenire alla Provincia
competente entro il termine perentorio delle ore 12 del 9 gennaio 2009
pena la non ammissibilita'. La domanda deve essere sottoscritta e
accompagnata da fotocopia di un documento d'identita' o di
riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/00.
Ciascuna busta deve contenere una sola domanda;
2) mediante consegna a mano presso l'ufficio della Provincia
competente. In tal caso ai fini del rispetto dei termini di
presentazione fa fede la data di ricezione della domanda presso la
Provincia stessa. La domanda dovra' essere sottoscritta in presenza
del funzionario provinciale addetto alla ricezione delle domande
ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un
documento di identita'/riconoscimento del sottoscrittore ai sensi
dell'art. 38 del DPR 445/00.
La domanda riporta l'azione per la quale e' richiesto il contributo.
Le domande pervenute oltre il termine fissato non sono ammissibili al
contributo.
Il beneficiario dichiara, all'atto della presentazione della domanda,
la modalita' prescelta per l'erogazione dell'aiuto: pagamento a
collaudo dei lavori ovvero pagamento anticipato - su cauzione - prima
della conclusione dei lavori.
4.2) Documentazione
La documentazione da allegare alla domanda di adesione alla misura e'
prevista nel modello di domanda.
La verifica della documentazione, nonche' delle informazioni fornite
rispetto a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale
1861/08, e' svolta dalle Province.
Le Province accertano la ricevibilita' delle domande sulla base dei
termini di presentazione e della completezza della documentazione a
corredo delle domande stesse. La verifica viene effettuata e
documentata da apposita check list di controllo. Gli eventuali
documenti integrativi devono pervenire entro il termine perentorio di
7 giorni - decorrenti dal ricevimento della richiesta - pena la non
ammissibilita' della domanda.
4.3) Avvio del procedimento
Con il ricevimento e la protocollazione della domanda di contributo si
avvia il procedimento amministrativo.
Il Dirigente provinciale competente provvede a comunicare ai soggetti
richiedenti, con le forme previste dalla normativa vigente, l'ufficio
competente, il responsabile del procedimento ed i tempi di conclusione
del procedimento amministrativo.
L'assegnazione e le principali fasi dell'iter procedimentale sono
identificate in una check-list che individua i responsabili di
ciascuna fase.
4.4) Modalita' di gestione degli archivi
La Regione Emilia-Romagna costituisce l'archivio informatico composto
dai dati contenuti nelle domande ricevute e gestisce l'archivio stesso
nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza ed accesso ai dati e
sulla tutela della privacy.
Per ciascuna domanda la Provincia costituisce un fascicolo contenente
tutti gli atti che rientrano nel procedimento amministrativo, incluse
le relative check-list. La documentazione deve rimanere negli archivi
per i dieci anni successivi alla chiusura del procedimento,
coincidente con l'ultimo pagamento o con la formale comunicazione di
conclusione da parte degli uffici competenti. Pertanto, in presenza di
ricorsi, per chiusura del procedimento s'intende l'emanazione della
sentenza definitiva e l'adozione, se necessario, degli adempimenti
amministrativi conseguenti.
Le modalita' di archiviazione di ciascuna pratica assicurano
l'integrita' dei documenti e la pronta reperibilita' della
documentazione relativa ad ogni fascicolo in occasione di eventuali
verifiche e controlli.
4.5) Trattamento e diffusione dei dati
I dati personali dei beneficiari gestiti in modo manuale o
informatizzato nelle diverse fasi procedimentali, sono trattati per le
sole finalita' previste dalla normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente.
I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati,
possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti
istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal DLgs
196/03.
La diffusione dei suddetti dati e' consentita con le modalita'
stabilite dalla predetta normativa.
L'accesso ai predetti dati e' riconosciuto e regolato, attraverso
apposite procedure, a chiunque abbia interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti, secondo quanto stabilito dal Capo
V "Accesso ai documenti amministrativi" della Legge 241/90.
(segue allegato fotografato)