REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 2053

Regolamento (CE) n. 1535/07 e L.R. 43/97 e successive modifiche. Programma operativo per un aiuto de minimis sui prestiti di conduzione da concedere tramite gli organismi di garanzia

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme
collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14
aprile 1995, n. 37", nel testo coordinato con le modifiche apportate
dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17 ed in particolare:
- l'art. 1, comma 2, lett. b) che prevede il concorso nel pagamento
degli interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole
socie;
- l'art. 3, comma 5, lett. a) che stabilisce in 12 mesi la durata
massima dell'aiuto finanziario regionale sul credito a breve termine;
- il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre
2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
degli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti
agricoli;
- gli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo e forestale 2007-2013" (2006/C 319/01) - pubblicati in GUCE
C/319/1 del 27/12/2006 - ed in particolare il paragrafo VI.E "Aiuti
sotto forma di prestiti agevolati a breve termine", nel quale la
Commissione, mentre afferma l'incompatibilita' di tale aiuto con il
Trattato (punto 161), ha pero' evidenziato, nelle considerazioni
preliminari (punto 160), come l'erogazione di questo tipo di sostegno
sui piccoli produttori sia in ogni caso reso possibile attraverso lo
strumento del "de minimis" agricolo;
considerato che il citato Regolamento (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti de
minimis prevede espressamente:
- l'applicazione del regime alle sole imprese attive nella produzione
primaria di prodotti agricoli;
- l'attivazione degli aiuti senza l'obbligo di notifica alla
Commissione;
- l'erogazione di un importo di Euro 7.500 quale valore complessivo
degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre
esercizi fiscali;
- i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti;
atteso che l'importo cumulativo degli aiuti concessi nel corso di tre
esercizi fiscali sull'intero ambito del territorio nazionale e' stato
definito per l'Italia in Euro 320.505.000,00;
vista la proposta di ripartizione tra le Regioni dell'importo
cumulativo nazionale, al netto del 25% assegnato allo Stato, contenuta
nello schema di decreto predisposto dal Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali, sulla base delle intese raggiunte
con le Regioni, che assegna alla Regione Emilia-Romagna un plafond di
Euro 18.033.786;
rilevato:
- che le imprese agricole emiliano-romagnole sono fortemente impegnate
nei processi di ristrutturazione produttiva e di riposizionamento sui
mercati interni ed internazionali;
- che in questi ultimi anni la loro redditivita' ha subito una
consistente erosione a causa sia dello sfavorevole andamento dei
prezzi all'origine dei prodotti agricoli,  sia del forte incremento
registrato sui costi di produzione conseguente all'incremento del
costo delle materie prime e del petrolio che ha fatto sentire i propri
effetti sui prezzi di fertilizzati e agrofarmaci e piu' in generale
sui costi di produzione;
- che i tempi di vendita dei prodotti sono particolarmente lunghi e
quindi determinano, anche in relazione alle caratteristiche di molte
produzioni di qualita' che richiedono periodi di stagionatura, forti
immobilizzazioni finanziarie;
- che tra gli effetti piu' preoccupanti determinati dalla grave crisi
finanziaria internazionale che ha colpito il settore bancario e' da
registrare la consistente contrazione dei volumi di capitale liquido
disponibile per gli investimenti e le anticipazione alle imprese, che
ha portato ad una stretta negli impieghi creditizi e ad una
contestuale richiesta di maggiori garanzie per l'erogazione da parte
degli istituti erogatori;
- che i meccanismi che contraddistinguono il mercato del credito
creano una oggettiva situazione di svantaggio alle imprese agricole
rispetto a quelle attive negli altri settori che quindi scontano
maggiori difficolta' nell'accesso e costi piu' alti per la provvista
del danaro;
atteso inoltre:
- che l'andamento congiunturale negativo, caratterizzato dalla
contrazione dei consumi alimentari interni e delle esportazioni e dai
bassi prezzi dei prodotti all'origine (10-12% in meno rispetto al
2007), ha determinato una forte crisi del settore lattiero-caseario ed
in particolare nel comparto del parmigiano reggiano che ha subito tra
il 2007 e l'inizio del 2008, un calo sul reddito per unita' lavorativa
di oltre il 90%;
- che tale comparto riveste una notevole importanza non solo in
termini economici ma anche per l'immagine della Regione e dell'Italia
nel mondo;
- che per trovare soluzione alle difficolta' strutturali e
congiunturali in cui si trovano i produttori di latte ed i caseifici
ad essi collegati, la Regione si e' fatta carico di approntare diversi
tavoli di lavoro coinvolgendo le Amministrazioni pubbliche (Ministero
delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Province, Comunita'
Montane e Camere di commercio) e gli organismi di rappresentanza della
filiera produttiva (organizzazioni professionali, associazioni
cooperative, consorzi dei produttori, consorzi fidi). Tale iniziativa
ha consentito, tra l'altro, l'assunzione di un primo intervento da
parte del MiPAAF per alleggerire gli stock di parmigiano reggiano e di
grana padano mediante la distribuzione per scopi umanitari di 200 mila
forme;
- che in tale contesto la Regione intende intervenire a favore dei
produttori attraverso una specifica misura agevolativa sul credito a
breve termine in grado di favorire da un lato l'accesso al credito
attraverso la garanzia privata offerta dagli organismi di garanzia e,
dall'altro, l'alleggerimento dei costi sulle imprese;
ravvisata pertanto la necessita' di adottare uno specifico programma
per la concessione del contributo in conto interessi sui prestiti di
conduzione che saranno contratti, con il sistema bancario, dalle
imprese operanti nel settore lattiero caseario, utilizzando a tale
fine le opportunita' offerte dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 sugli
aiuti de minimis e della L.R. 43/97 e successive modifiche, che
consenta di intervenire in modo snello attraverso gli organismi di
garanzia;
ritenuto di destinare all'attuazione di tale programma la somma di
Euro 500.000,00 a valere sullo stanziamento recato dal Capitolo 18354
"Finanziamenti alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi e di
credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve
e medio termine concessi alle imprese agricole socie (DLgs 4 giugno
1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n.
143). Mezzi statali", compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6471 "Interventi a
sostegno delle aziende agricole - Risorse statali", del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2008;
ritenuto pertanto:
- di attivare l'aiuto regionale attraverso gli organismi di garanzia
di cui alla L.R. 43/97 e successive modificazioni;
- di adottare lo specifico Programma regionale nella formulazione di
cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione;
- di determinare come indicato nel Programma medesimo le modalita' di
presentazione delle domande, di ripartizione delle risorse tra gli
organismi, di concessione e di liquidazione degli aiuti in questione;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione del 3 aprile 2007, n. 450 e successive
modifiche;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso sulla
presente deliberazione dal Direttore generale Agricoltura, dott.
Valtiero Mazzotti, ai sensi dei citati articolo di legge e
deliberazione;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa
che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di approvare il Programma regionale nella formulazione di cui
all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione;
3) di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Programma operativo per migliorare le condizioni di accesso al credito
di conduzione attraverso la concessione, tramite gli organismi di
garanzia, di un aiuto de minimis sotto forma di concorso interessi
(Reg. (CE) n. 1535/2007 e L.R. 43/97 e sue modifiche)
1) Dotazione finanziaria
L'importo destinato al finanziamento del presente programma e'
quantificato in Euro 500.000.
Tali risorse sono disponibili sul Capitolo 18354 "Finanziamenti alle
cooperative di garanzia e ai consorzi fidi e di credito per interventi
di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine
concessi alle imprese agricole socie (DLgs 4 giugno 1997, n. 143 e
art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 143)" Mezzi
statali, compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno
delle aziende agricole - Risorse statali", del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2008.
2) Obiettivi
L'andamento congiunturale negativo caratterizzato dalla contrazione
dei consumi alimentari interni e delle esportazioni nonche' dai bassi
prezzi dei prodotti all'origine (10-12% in meno rispetto ad un anno
fa), ha determinato una forte crisi del settore lattiero-caseario, ed
in particolare nel comparto del parmigiano reggiano che ha subito tra
il 2007 e l'inizio del 2008, un calo sul reddito per unita' lavorativa
di oltre il 90%. Tale comparto riveste una notevole importanza non
solo in termini economici ma anche per l'immagine della Regione e
dell'Italia nel mondo.
Per trovare soluzione alle difficolta' strutturali e congiunturali di
tale comparto, che riveste una rilevante importanza non solo in
termini economici ma anche per l'immagine della Regione e del paese
nel mondo, la Regione si e' fatta carico di approntare diversi tavoli
di lavoro a cui hanno partecipato le Amministrazioni pubbliche e gli
organismi rappresentanti della filiera produttiva. Nell'ambito di tale
iniziativa - che ha consentito tra l'altro l'assunzione di un primo
intervento da parte del MiPAAF per alleggerire gli stock di parmigiano
reggiano e di grana padano mediante la distribuzione per scopi
umanitari di 200 mila forme - la Regione si e' impegnata ad attivare
un intervento di agevolazione creditizia verso i produttori di latte.
La Regione si propone, con il presente Programma, di intervenire,
attraverso gli organismi di garanzia, nella concessione di contributi
in conto interessi sui prestiti a breve termine contratti dalle
imprese agricole attive nel settore lattiero caseario per le
necessita' legate all'anticipazione delle spese per la conduzione
aziendale fino alla vendita dei prodotti.
Il concorso interesse e' concesso sotto forma di aiuti de minimis in
applicazione di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 e
nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.
A tale fine, in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R.
43/97, come modificata dalla L.R. 17/06, la dotazione finanziaria
riservata al Programma e' attribuita agli organismi di garanzia
agricoli operanti in regione per essere utilizzata dagli stessi a
favore delle imprese socie  per il pagamento del concorso negli
interessi sui prestiti a breve termine.
3) Organismi di garanzia beneficiari
Cooperative di garanzia e consorzi fidi composti da imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. - con l'eventuale adesione,
quali sostenitori, di Enti pubblici e organismi privati - costituitisi
al fine di:
a) fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema 
creditizio e di finanziamento bancario;
b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti
assistiti dalle summenzionate garanzie;
c) svolgere, in favore dei soci, attivita' di assistenza e consulenza
tecnico-finanziaria.
Le cooperative e i consorzi fidi - che possono avere base provinciale,
interprovinciale e regionale - devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) avere sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna;
b) avere una base sociale composta da almeno 300 imprenditori di cui
all'art. 2135 del c.c., cosi' come stabilito nei criteri attuativi
della L.R. 43/97 e successive modifiche approvati nell'Allegato B
della delibera 421/08;
c) essere regolati da uno statuto che preveda:
- la finalita' di mutualita' tra gli aderenti;
- la concessione di garanzie e agevolazioni con valutazioni
indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun
socio;
- la presenza nel Consiglio di amministrazione, per almeno i due terzi
dei membri, di titolari di aziende socie o loro rappresentanti.
Le cooperative ed i consorzi fidi devono inoltre:
a) comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o
di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati;
b) assogettarsi alle prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni
riportate nel presente programma.
4) Aziende beneficiarie
Possono usufruire dell'aiuto de minimis le imprese attive nella
produzione primaria di prodotti agricoli che rispettano i requisiti e
soddisfano le condizioni di ammissibilita' di seguito specificati:
- siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art.
2135 del c.c.;
- esercitino attivita' agricola in forma prevalente;
- allevino bovini da latte ed abbiano una produzione di latte
dichiarata al "Registro dei conferimenti da produttori per la campagna
di riferimento 2007/2008 - regime quote latte" non inferiore a:
- 100 tonnellate se ricadenti in zone svantaggiate di cui al
successivo punto 9.;
- 350 tonnellate se ricadenti nelle altre aree;
- siano iscritte alla C.C.I.A.A. - sezione speciale imprese agricole;
- siano iscritte all'anagrafe regionale delle aziende agricole, con
posizione debitamente convalidata;
- presentino una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio
o dal conto economico, in equilibrio;
- non abbiano procedure fallimentari in corso;
- non rientrino nella categoria delle imprese in difficolta', come
definite dalla normativa comunitaria;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e
assistenziali e presentino, prima della concessione dell'aiuto, il
documento unico di regolarita' contributiva (DURC);
- rispettino gli obblighi, possiedano i requisiti previsti dalla
normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte e siano in
regola con il versamento del prelievo supplementare;
- abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalita'
varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell'ambito
dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- sottoscrivano la dichiarazione sugli aiuti de minimis ricevuti
nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e nei due
precedenti).
5) Spese ammissibili a prestito
Le spese riconoscibili dagli organismi di garanzia ai fini della
concessione dell'aiuto sono quelle anticipate dall'imprenditore
richiedente per il completamento del ciclo produttivo-colturale fino
alla vendita dei prodotti.
L'importo del prestito e' determinato in modo forfettario mediante un
calcolo di tipo sintetico che prende a riferimento l'unita' di
superficie per coltura e per tipo di prodotto, il numero dei capi
allevati e la durata massima in mesi come da Allegato 1 al presente
Programma.
6) Durata massima del prestito di conduzione
In via generale i prestiti di conduzione a breve termine che
beneficiano dell'agevolazione regionale per l'aiuto de minimis sotto
forma di concorso interesse possono avere una durata massima di 12
mesi.
La durata effettiva massima in mesi, per le singole voci che
caratterizzano le diverse attivita' di conduzione aziendale, e' quella
indicata nell'Allegato 1 richiamato al precedente punto.
Nello stesso allegato, poiche' il volume e la durata del prestito sono
complessivamente determinati sull'insieme delle attivita' svolte in
azienda, i valori monetari delle azioni specifiche con durata
inferiore all'anno sono stati rapportati all'unita' moltiplicando la
spesa ammessa per il tempo massimo di esposizione espresso in mesi
diviso per dodici.
7) Entita' e limiti dell'aiuto regionale
L'aiuto finanziario regionale interviene per una durata massima di 12
mesi.
L'abbattimento del tasso di interesse sui prestiti di conduzione e'
fissato nella misura massima di 1 punto.
Il contributo in conto interessi, calcolato in modo posticipato
prendendo a riferimento l'anno commerciale (360 giorni), e' liquidato
in unica soluzione alla prevista scadenza direttamente dall'organismo
di garanzia al beneficiario.
Per dare maggiore  efficacia all'aiuto e rendere piu' semplici e
contestuali i procedimenti liquidatori in capo agli organismi, il
pagamento del contributo potra' essere effettuato anche in data
anteriore rispetto alla prevista scadenza. In tale ipotesi il
contributo calcolato nel modo sopra specificato sara' attualizzato al
momento della erogazione utilizzando i tassi di riferimento in vigore
alla data della concessione e che sono fissati periodicamente dalla
Commissione Europea (pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
Europea e su Internet al sito dell'Unione stessa).
L'importo massimo del prestito ammissibile per ogni singola azienda
sul quale calcolare il concorso interesse e' definito in Euro
100.000.
8) Presentazione delle domande da parte delle imprese
Le imprese attive nel settore lattiero caseario - che allevano vacche
da latte, con una produzione minima dichiarata di 100 tonnellate in
zone svantaggiate e di 350 tonnellate nelle altre zone ed in possesso
dei requisiti indicati al precedente punto 4) - possono presentare,
all'organismo di garanzia di appartenenza e all'istituto bancario
prescelto, domanda per un prestito agevolato di conduzione per
l'annata agraria 2008-2009.
La domanda dovra' essere presentata, avvalendosi del fac-simile di cui
all'Allegato 2, entro il 31 gennaio 2009.
Da parte di ciascuna impresa puo' essere presentata, a partire dalla
data di pubblicazione del presente Programma nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, una sola domanda con l'indicazione di un
unico istituto di credito, pena la non ammissibilita' della stessa.
9) Istruttoria delle domande, criteri di priorita', determinazione
della spesa ammissibile e approvazione graduatorie
Entro il 28 febbraio 2009 gli organismi di garanzia dovranno istruire
le istanze ed approvare la graduatoria di ammissibilita' delle domande
presentate dalle imprese in possesso dei requisiti di cui al
precedente punto 4.
L'ordine di ammissibilita' delle domande in graduatoria e' determinato
attraverso l'applicazione dei seguenti criteri di priorita':
1) aziende ricadenti nelle zone svantaggiate condotte da giovani
agricoltori;
2) aziende ricadenti nelle zone svantaggiate;
3) aziende ricadenti nelle altre zone condotte da giovani
agricoltori;
4) aziende ricadenti nelle altre zone.
La data di presentazione della domanda (giorno ed ora di acquisizione
a protocollo organismo garanzia) costituisce, all'interno di ciascuna
priorita', il criterio aggiuntivo di ordinamento.
Nelle graduatorie approvate dovranno essere indicati,  suddivisi per
ciascuno dei raggruppamenti di priorita' sopra individuati, le
denominazioni delle aziende agricole e dei relativi CUUAA, nonche'
l'ammontare dei prestiti ammessi, la durata, il contributo ammissibile
e la data della domanda (data e ora dell'assunzione a protocollo).
L'azienda e' considerata situata in zona svantaggiata in relazione ai
parametri definiti sulla disciplina delle quote latte. La
classificazione delle aziende sulla base di tali criteri e' peraltro
prontamente rilevabile dalla scheda riguardante la "comunicazione
delle quote individuali sul regime comunitario delle quote latte".
L'azienda e' considerata condotta da giovane imprenditore quando lo
stesso al momento della domanda non ha ancora compiuto 40 anni.
10) Presentazione della domanda e modalita' di riparto dello
stanziamento regionale tra gli organismi di garanzia
La ripartizione tra gli organismi di garanzia delle risorse recate dal
presente Programma e' effettuata a valere sui  fabbisogni segnalati
dagli organismi stessi con le graduatorie di cui al precedente punto
9.
Allo scopo, gli organismi di garanzia presentano, entro il 10 marzo
2009, alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura,
Servizio Aiuti alle imprese - domanda di finanziamento per la
concessione dei concorsi in conto interesse previsti dal presente
Programma, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/97 e
sue modifiche, indicando:
- il numero delle domande presentate e risultate ammissibili agli
aiuti sulla base dell'istruttoria effettuata;
- l'importo complessivo dei prestiti ammissibili;
- il fabbisogno di spesa necessario per la concessione degli aiuti.
A corredo della domanda stessa sono trasmesse le graduatorie delle
istanze ammissibili approvate con le modalita' indicate al precedente
punto 9).
Il Dirigente regionale competente, con proprio atto, provvedera' al
riparto della somma di Euro 500.000 fra gli organismi di garanzia
utilizzando i medesimi criteri di priorita' e di ordinamento stabiliti
al precedente punto 9).
Contestualmente, lo stesso Dirigente dispone la concessione in favore
di ciascun organismo del finanziamento spettante, l'assunzione
dell'impegno di spesa e la contestuale liquidazione.
11) Concessione del contributo alle imprese associate
Gli organismi di garanzia utilizzano le risorse assegnate. per
concedere, sulla base delle graduatorie approvate secondo le priorita'
stabilite al precedente punto 9), il concorso sugli interessi dei
prestiti di conduzione contratti dalle aziende socie con gli istituti
bancari.
Allo scopo, gli organismi di garanzia, dopo l'approvazione del riparto
delle risorse recate dal presente Programma da parte della Regione,
deliberano il proprio nulla-osta alla erogazione del prestito da parte
della banca e concedono sullo stesso l'aiuto sotto forma di concorso
sugli interessi. In particolare, l'atto assunto dall'organismo di
garanzia, oltre a quantificare il valore del prestito ammissibile e
l'entita' del contributo, deve contenere la precisa e completa
indicazione che si tratta di un aiuto de minimis di cui al Regolamento
(CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE degli aiuti de
minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. n. 337 del 21 dicembre
2007.
L'atto di concessione e' trasmesso all'impresa e alla banca che
provvede alla erogazione del prestito entro 30 giorni, dal
ricevimento.
Il termine puo' essere prorogato dall'organismo su motivata richiesta
dell'istituto bancario, da presentarsi comunque entro la scadenza del
termine di cui al precedente capoverso.
In caso di mancata erogazione, la banca ne da' immediata 
comunicazione all'organismo di garanzia il quale, secondo l'ordine
della graduatoria, provvede a riutilizzare le risorse che si sono rese
cosi' disponibili.
Effettuata l'erogazione dei prestiti entro i termini richiamati, le
banche trasmettono agli agrifidi appositi tabulati riepilogativi
contenenti per ciascun beneficiario l'esatta denominazione
dell'azienda, il CUUAA, la data della domanda, l'importo del prestito
concesso, il tasso applicato, la decorrenza e la scadenza del
prestito.
Sulla base del riscontro tra i nulla-osta emessi ed i tabulati bancari
rendicontativi, gli organismi di garanzia verificano che le erogazioni
non siano precedenti alla domanda di aiuto de minimis dell'azienda
nonche' la corrispondenza dei valori sui quali e' stato calcolato in
fase di concessione il concorso sugli interessi e, in presenza di una
riduzione degli importi effettivamente erogati, provvedono a
ricalcolare il concorso stesso.
L'aiuto e' quindi liquidato direttamente alle imprese beneficiarie
alle relative scadenze oppure in forma attualizzata con le modalita'
di calcolo stabilite al punto 7.
12) Rendicontazione
Gli organismi di garanzia rendicontano alla Regione l'utilizzazione
delle somme loro assegnate in attuazione del presente Programma
attraverso la presentazione di uno specifico tabulato contenente:
- l'elenco dei beneficiari dei contributi in conto interessi concessi
e liquidati in regime de minimis per i prestiti di conduzione;
- l'esatta denominazione dell'azienda agricola e del CUAA (Codice
unico dell'azienda agricola);
- l'ammontare del prestito ammesso all'aiuto in conto interesse ed
erogato dalla banca;
- la sua durata (data erogazione e data scadenza);
- il contributo liquidato all'azienda;
- la data di liquidazione dello stesso.
Relativamente alle imprese che hanno dichiarato di avere percepito
aiuti de minimis nell'arco di tre esercizi fiscali precedenti, ai
sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007, andranno inoltre indicati
l'importo di tali somme, l'intervento a cui sono riferite e l'Ente
pubblico che le ha erogate.
13) Obblighi e limitazioni
In conformita' a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1535/2007
della Commissione del 20 dicembre 2007 sugli aiuti de minimis, gli
organismi di garanzia nella attuazione del presente Programma
osservano le seguenti indicazioni:
- l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una singola impresa
non puo' superare i 7.500 Euro nell'arco di tre esercizi fiscali;
- il triennio di riferimento e' valutato su base mobile ed il
massimale e' ricalcolato ad ogni concessione di aiuto de minimis;
- nella circostanza in cui l'importo dell'aiuto concesso con il
presente Programma porti al superamento di tale massimale, l'aiuto non
puo' essere concesso nemmeno per la frazione che rientrerebbe nel
limite massimo.
Gli organismi hanno inoltre l'obbligo di:
- informare l'impresa per iscritto dell'importo del concorso regionale
e del fatto che lo stesso si configura come aiuto de minimis;
- acquisire, prima della concessione dell'aiuto, la dichiarazione
dell'impresa attestante ogni altro aiuto de minimis percepito durante
l'esercizio fiscale in corso e nei due precedenti.
Il Regolamento (CE) n. 1535/07 limita gli aiuti alle sole aziende
attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli elencati
nell'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura, che non si trovano in stato di difficolta'.
14) Garanzia confidi
Secondo quando stabilito dalla L.R. 43/97 e successive modifiche, per
beneficiare dell'agevolazione sul concorso interessi attraverso gli
organismi di garanzia, i prestiti di conduzione devono anche essere
garantiti dagli organismi stessi.
Tale garanzia, che deve essere effettuata a libero mercato mediante
l'utilizzo di risorse proprie dei confidi, non rientranti nel fondo di
cui alla L.R. 43/97 e sue modifiche, non riveste quindi natura di
aiuto di Stato e non deve pertanto essere conteggiata ai fini della
determinazione degli aiuti de minimis.
Per contro, la stessa garanzia dovra' essere opportunamente
valorizzata ai fini della determinazione di tassi di interesse di
maggiore favore per gli agricoltori.
15) Disposizioni finali
Eventuali ulteriori procedure operative che si rendessero necessarie
per l'attuazione del presente Programma, saranno definite con atto
formale del Dirigente regionale.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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