REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2008, n. 849

Istituzione delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura nei Compartimenti marittimi di Ravenna e di Rimini - ex DLgs 154/2004, art. 10

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il DLgs 4 giugno 1997, n. 143, relativo al conferimento di
funzioni amministrative alle Regioni in materia di agricoltura e
pesca;
vista la Legge regionale del 21 aprile 1999, n. 3, recante "Riforma
del sistema regionale e locale", ed in particolare gli articoli 78 e
seguenti relativi all'esercizio da parte della Regione Emilia-Romagna
e degli Enti locali delle funzioni concernenti la pesca marittima e le
attivita' connesse;
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", che
all'art. 105, sesto comma, prevede che "per lo svolgimento di compiti
conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le Regioni e
gli Enti locali si avvalgono degli uffici delle Capitanerie di
porto";
visto il DLgs 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore
pesca e acquacoltura" che all'art. 10, primo comma prevede che "le
Regioni istituiscono le Commissioni consultive locali per la pesca e
l'acquacoltura disciplinandone competenze, modalita' di funzionamento
e composizione, e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie
di porto presenti sul loro territorio, anche ai fini di cui
all'articolo 105, comma 6 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, ed
assicurando la presenza di un esperto in materia di sanita'
veterinaria" e al secondo comma che "le Regioni garantiscono una
disciplina armonizzata per la regolamentazione delle Commissioni
consultive locali di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica";
considerata la necessita' e l'urgenza di rendere operativi al piu'
presto tali organi consultivi il cui parere e' previsto
obbligatoriamente da molteplici norme statali e regionali;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile
2007, concernente "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e
1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e
successive modifiche";
dato atto ai sensi dell'art. 37, comma 4 "Esercizio di funzioni
dirigenziali", della L.R. n. 43 del 26/11/2001 "Testo Unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e della delibera 450/07, del parere espresso dal
Direttore generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo, dr.ssa
Morena Diazzi, in merito alla regolarita' amministrativa della
presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive Sviluppo
economico e Piano telematico;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) Il seguente articolato:
Art. 1
Sono istituite, quali organismi consultivi della Regione:
- la Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura
presso la Capitaneria di porto del Compartimento marittimo di Ravenna
con ambito territoriale e marittimo comprendente la fascia costiera
delle province di Ferrara e Ravenna e le aree di mare territoriale
antistanti tali coste;
- la Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura
presso la Capitaneria di porto del Compartimento marittimo di Rimini
con ambito territoriale e marittimo comprendente la fascia costiera
delle province di Forli'-Cesena e Rimini e le aree di mare
territoriale antistanti tali coste.
Art. 2
Ogni Commissione consultiva e' composta da:
a) un delegato dell'Assessore regionale alle Attivita' produttive,
Sviluppo economico, Piano telematico;
b) il capo del Compartimento marittimo;
c) il Responsabile del Servizio Economia ittica regionale;
d) il Responsabile della Posizione organizzativa regionale "Gestione
delle politiche della pesca marittima e dell'acquacoltura";
e) il capo della sezione pesca della Capitaneria di porto;
f) un rappresentante dell'Assessorato  regionale competente in materia
di ambiente e difesa della costa;
g) un rappresentante dell'Assessorato  regionale competente in materia
di sanita';
h) un rappresentante per ognuna delle Amministrazioni provinciali
presenti nell'ambito del Compartimento marittimo;
i) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti
nel settore della pesca nel territorio designati dalle associazioni
nazionali delle cooperative della pesca;
j) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali operanti nel
settore della pesca nel territorio designato dalle associazioni
nazionali della pesca maggiormente rappresentative;
k) un rappresentante per ognuna delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competenti per territorio nell'ambito del
Compartimento marittimo;
l) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca, designati dalle
associazioni sindacali a base nazionale maggiormente rappresentative;
m) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalle
organizzazioni nazionali della pesca sportiva maggiormente
rappresentative;
n) i direttori dei mercati ittici presenti nel Compartimento
marittimo;
o) un rappresentante dell'ufficio veterinario per ognuna delle Aziende
sanitarie locali competenti per territorio nell'ambito del
Compartimento marittimo;
p) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici designati
dalle associazioni nazionali del commercio a base nazionale
maggiormente rappresentative.
Art. 3
I componenti della Commissione sono nominati dall'Assessore regionale
alle Attivita' produttive, Sviluppo economico, Piano telematico e
restano in carica per i tre anni successivi.
Le sedute della Commissione, la quale deve riunirsi almeno una volta
all'anno, sono valide con la presenza di almeno la meta' dei membri in
prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.
Possono essere invitate, a partecipare ai lavori della Commissione,
persone particolarmente esperte in materia di pesca e acquacoltura, 
nonche' i titolari degli uffici marittimi dipendenti della
giurisdizione del Compartimento marittimo ed i rappresentanti di enti
o associazioni, qualora venga ritenuto utile acquisire il loro parere,
per la natura stessa degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Art. 4
La Commissione e' convocata dal capo del Compartimento marittimo
sentito il Responsabile del Servizio Economia ittica regionale ed e'
presieduta dal capo del Compartimento marittimo o, in caso di sua
assenza, o impedimento, dal Responsabile del Servizio Economia ittica
regionale o da un suo delegato.
Il segretario della Commissione e' nominato tra il personale della
Capitaneria di porto.
Art. 5
Le Commissioni sono chiamate a dare pareri sulle questioni inerenti il
controllo e la vigilanza delle attivita' di pesca marittima e di
acquacoltura in mare, nell'ambito delle aree di competenza e
ogniqualvolta il parere sia previsto obbligatoriamente da normative di
carattere statale o regionale.
Il Responsabile del Servizio Economia ittica regionale e' delegato ad
adottare ogni atto necessario al raccordo con le Capitanerie di porto,
anche ai fini di cui all'articolo 105, comma 6, del DLgs 31 marzo
1998, n. 112 e con proprio atto, inoltre, designa il responsabile del
procedimento per le attivita' derivanti dalla attuazione della
presente delibera;
b) di pubblicare, integralmente, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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