REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2008, n. 1971

Integrazione procedure programmi di edilizia convenzionata-agevolata

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 avente ad oggetto
"Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e
successive modificazioni ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 1225 del 28 luglio 2008 avente ad
oggetto: "Approvazione convenzioni tipo per la proprieta', la
locazione o godimento permanente e la locazione o godimento a termine
da applicare agli interventi del programma 3000 case per l'affitto e
la prima casa di proprieta'" adottata con modificazioni dall'Assemblea
legislativa con proprio atto n. 189 del 23 settembre 2008;
considerato:
- che tutti gli interventi realizzati in attuazione dei programmi
oggetto di contributi pubblici sono assoggetti a convenzione tra i
Comuni in cui essi sono localizzati ed i soggetti attuatori;
- che la suddetta deliberazione 189/08 al punto 4) del deliberato ha
stabilito che non e' richiesta integrazione della convenzione  qualora
la superficie economica complessiva dell'immobile determinata alla
fine dei lavori differisca di piu' o meno il 5% di quella indicata
nella convenzione stessa;
valutata l'opportunita', al fine di uniformare le procedure alle quali
devono attenersi i Comuni e i soggetti operatori per la gestione degli
interventi oggetto di contributo pubblico, di applicare quanto
stabilito al punto 4) del deliberato della citata deliberazione 189/08
anche agli interventi attuativi delle programmazioni precedenti al
bando 3000 case per l'affitto e la prima casa di proprieta';
ritenuto pertanto necessario stabilire che non e' richiesta
integrazione della convenzione, per gli interventi attuativi delle
programmazioni precedenti al bando 3000 case per l'affitto e la prima
casa di proprieta', qualora la superficie economica complessiva
dell'immobile determinata alla fine dei lavori differisca di piu' o
meno il 5% rispetto a quella indicata nella convenzione stessa;
vista la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007, esecutiva ai
sensi di legge, recante: "Adempimenti conseguenti alle delibere
1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera
447/2003 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Programmazione territoriale e negoziata,
Intese. Relazioni europee e internazionali, dott. Enrico Cocchi, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 450/07 e successive modifiche;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo
territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie,
Organizzazione, Luigi Gilli;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire, per i motivi espressi in premessa, che costituisce
parte integrante alla presente deliberazione che non e' richiesta
integrazione della convenzione, per gli interventi attuativi delle
programmazioni precedenti al programma 3000 case per l'affitto e la
prima casa di proprieta', qualora la superficie economica complessiva
dell'immobile determinata alla fine dei lavori differisca di piu' o
meno il 5% rispetto a quella indicata nella convenzione stessa;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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