REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 3 dicembre 2008, n. 202

Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni. Triennio 2009-2011 - L.R. 10 gennaio 2000, n. 1. (Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2008, n. 1844)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1844 del
10 novembre 2008, recante in oggetto "Indirizzi di programmazione
degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3
anni. Triennio 2009-2011. L.R. 1/00";
visto il parere favorevole espresso dalla Commissione referente
"Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport" con nota prot. n.
27517 in data 26 novembre 2008;
dato atto che la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di
servizi educativi per la prima infanzia", come modificata dalla L.R.
14 aprile 2004 n. 8, ed in particolare l'art. 10, prevede che
l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approvi di norma
ogni tre anni il programma regionale dei servizi per la prima
infanzia, che definisca:
- le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di
ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuita' e
raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari,
anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato,
nonche' per la realizzazione di servizi sperimentali;
- le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione
degli operatori;
- le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca,
di formazione dei coordinatori pedagogici, di documentazione,
monitoraggio, verifica e valutazione della qualita' dei servizi e
degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali;
preso atto dell'Intesa tra il Governo, le Regioni, i Comuni, le
Province e le Comunita' montane, siglata in sede di Conferenza
unificata in data 14 febbraio 2008 che, tra l'altro, riconferma i
criteri sulla cui base le Regioni e le Province autonome attuano un
piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio-educativi, oltre che le disponibilita'
finanziarie per l'anno 2008 finalizzate a tale realizzazione;
dato atto che, con la deliberazione della Giunta regionale 1396/08, si
e' dato attuazione al piano straordinario d'intervento per lo sviluppo
del sistema integrato dei servizi socio-educativi, per l'anno 2008;
considerato che il programma delle azioni relative ai servizi
educativi per l'infanzia costituisce parte di un sistema complesso, in
cui le finalita' e gli obiettivi propri delle diverse aree sono
elementi che concorrono a costituire un quadro di insieme, che assume
come riferimento la qualita' della vita dei bambini e delle loro
famiglie e impegna le istituzioni di governo a una programmazione
comune;
dato atto che con propria deliberazione 178/08 si e' proceduto
all'adozione di un atto programmatico di indirizzo limitatamente
all'anno 2008 e cio' in considerazione dell'opportunita' di far
coincidere la programmazione provinciale dei servizi educativi per
bambini da 0 a 3 anni con l'approvazione dei piani di zona indicati
all'art. 29 della Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 e successive
modifiche "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
dato atto inoltre che, per quanto riguarda i servizi sperimentali, e'
ora possibile demandare al livello provinciale l'analisi sulla
sperimentalita', riservando al livello regionale solo le situazioni
piu' complesse;
richiamato il proprio Ordine del giorno n. 381/1 approvato in data 28
settembre 2005 con il quale si impegna, tra l'altro:
- a incentivare ulteriormente, stante anche l'aumento della
popolazione infantile, l'offerta quantitativa e qualitativa dei
servizi per l'infanzia quale risposta soddisfacente alla domanda
sociale inevasa che segnala ogni anno liste di attesa, sollecitando,
al contempo, un superamento degli squilibri territoriali ancora
esistenti nel rapporto tra domanda e offerta di servizi per la prima
infanzia;
- ad adeguare i contributi per i soggetti gestori pubblici e privati,
in particolare per la realizzazione dell'obiettivo che si e' dato il
Consiglio Europeo di Barcellona del 2002 e cioe' che gli Stati membri
si dotino di servizi per la prima infanzia tali da raggiungere, nel
2010, almeno il 33% dei bambini in eta';
dato atto altresi' che, in coerenza con le linee di indirizzo e di
programmazione regionale, viene sollecitata alle Amministrazioni
provinciali una particolare attenzione alle differenti situazioni
territoriali, operando anche attraverso una differenziazione dei
contributi in base al riconoscimento di situazioni particolari dal
punto di vista geografico e assumendo, tra l'altro, come impegno lo
sviluppo, in tali territori, di servizi per l'infanzia;
viste:
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 2 "Legge per la montagna";
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme associative e
altre disposizioni in materia di Enti locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12, il quale
prevede che la concessione di contributi a persone ed Enti pubblici e
privati sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione
dei criteri e delle modalita' di assegnazione dei contributi medesimi
ai soggetti interessati;
richiamata la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
dato atto che i fabbisogni finanziari da destinare all'attuazione
degli indirizzi allegati, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, sono stati specificatamente individuati, per quanto
riguarda le risorse regionali, sui pertinenti capitoli di spesa dei
rispettivi Bilanci della Regione Emilia-Romagna per gli esercizi
finanziari 2009 - 2010 - 2011;
rilevato che gli indirizzi regionali, adottati con propria
deliberazione 178/08, sono relativi all'anno 2008 e che e' dunque
necessario procedere all'approvazione degli indirizzi triennali per
gli interventi di sviluppo, consolidamento e qualificazione dei
servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni, a partire dal
prossimo anno 2009;
dato atto inoltre che la destinazione delle risorse statali sui
pertinenti capitoli di spesa del bilancio della Regione Emilia-Romagna
e' stabilita in seguito all'assegnazione di finanziamenti provenienti
dallo Stato anche con riferimento al Fondo nazionale delle politiche
sociali, e al Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del
sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia;
valutato altresi' che, qualora si rendessero disponibili per le
medesime finalita' ulteriori risorse, sia regionali che statali, le
stesse saranno ripartite, nel rispetto dei vincoli posti dalla
normativa contabile vigente, tra le Province, con provvedimento della
Giunta regionale, secondo i criteri indicati nell'allegato "Indirizzi
di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento
e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta'
0-3 anni. Triennio 2009-2011. L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive
modifiche", parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
preso atto delle Intese sottoscritte nell'anno 2007 tra Stato, Regioni
e Province per il finanziamento alla sperimentazione di sezioni per
bambini della fascia di eta' 0-3 anni, cosiddette "sezioni
primavera";
ritenuto, in attuazione delle Intese sopramenzionate e in coerenza con
il programma regionale di sviluppo del sistema integrato dei servizi
socio-educativi per bambini da zero a tre anni, di coordinare le
azioni nazionali e regionali integrandole, allo scopo di realizzare
una programmazione regionale organica;
dato atto che la Giunta ha sentito il parere della Conferenza
regionale Autonomie locali nella seduta del 10 novembre 2008;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, gli
"Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il
consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai
bambini in eta' 0-3 anni - Triennio 2009-2011", parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. 10
gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche, la Giunta regionale, in
attuazione del sopracitato programma:
a) adottera' la delibera di programma annuale per i finanziamenti in
conto capitale, approvera' gli atti programmatori delle Province per
le spese di investimento e adottera' il relativo riparto;
b) approvera' il riparto dei fondi a favore delle Province per le
spese correnti, unitamente all'assegnazione delle risorse a favore
delle stesse;
3) di stabilire che, in attuazione dell'art. 10, comma 3, della stessa
legge regionale, la Giunta regionale con successivi atti provvedera'
alla realizzazione di progetti di ricerca, formazione dei coordinatori
pedagogici, documentazione, monitoraggio, verifica e valutazione della
qualita' dei servizi e degli interventi anche in accordo con gli Enti
locali;
4) di stabilire inoltre che:
- l'accertamento delle condizioni della sperimentalita' dei servizi,
fino ad ora in capo ad un unico nucleo di valutazione a livello
regionale, con successiva delibera di Giunta sara' demandato al
livello provinciale, riservando al nucleo regionale l'esame dei
progetti che propongono aspetti di sperimentalita' le cui
caratteristiche non sono stabilite dalla L.R. 1/00 e successive
modificazioni o che presentano particolari complessita';
- fino all'approvazione di tale deliberazione continueranno ad
applicarsi le procedure vigenti, di cui alla propria deliberazione
178/08;
5) di dare atto che i fabbisogni finanziari da destinare
all'attuazione degli indirizzi allegati, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, sono stati specificatamente
individuati, per quanto riguarda le risorse regionali, sui pertinenti
capitoli di spesa dei rispettivi Bilanci della Regione Emilia-Romagna
per gli esercizi finanziari 2009 - 2010 - 2011;
6) di dare altresi' atto che:
- la destinazione delle risorse statali sui pertinenti capitoli di
spesa del bilancio della Regione Emilia-Romagna e' stabilita in
seguito all'assegnazione dei finanziamenti provenienti dallo Stato,
anche con riferimento al Fondo nazionale delle politiche sociali e al
Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- qualora si rendessero disponibili per le medesime finalita'
ulteriori risorse, sia regionali che statali, le stesse saranno
ripartite, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa contabile
vigente, tra le Province, con provvedimento della Giunta regionale,
secondo i criteri indicati nell'allegato "Indirizzi di programmazione
degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3
anni. Triennio 2009-2011. (L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive
modifiche)", parte integrante e sostanziale del presente atto;
7) di stabilire che:
- nel rispetto delle norme recate dalla Legge 350/03 e dall'art. 4,
comma 2, L.R. 25/07, le risorse regionali di cui al Capitolo di spesa
58435 dovranno finanziare esclusivamente gli interventi ammissibili ai
sensi dell'art. 3 della citata Legge 350/03, trattandosi di contributi
destinati alla realizzazione di interventi che insistono su immobili
del patrimonio pubblico di proprieta' di Enti locali;
- in considerazione dell'attuale incertezza dei finanziamenti statali,
in particolare delle cosiddette sezioni primavera, la Giunta regionale
con successivo atto, di anno in anno, definira' le modalita'
necessarie e le eventuali esclusioni dai finanziamenti regionali per
la definizione di piani territoriali, in coerenza con le disposizioni
nazionali e la programmazione regionale e ispirati al principio di
equita';
8) di stabilire, inoltre, che con successivi atti della Giunta
regionale si provvedera' a dare attuazione alle iniziative dirette
regionali, il cui onere finanziario gravera' sui Capitoli 58437 e
75648;
9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il
consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai
bambini in eta' 0-3 anni. Triennio 2009-2011. L.R. 10 gennaio 2000, n.
1 e successive modifiche
Premessa
Il presente programma triennale di indirizzi relativo ai servizi
educativi per l'infanzia, contiene elementi utili ad offrire ai
soggetti pubblici e privati, gestori singoli o associati dei servizi
educativi, un quadro unitario di riferimento in stretta connessione
con le norme nazionali e regionali che lo sostengono, orientando
l'azione programmatica degli Enti locali stessi per il triennio
2009-2011.
Esso rappresenta lo strumento programmatico che contiene gli indirizzi
finalizzati all'estensione, al consolidamento e alla qualificazione
del sistema dei servizi per la prima infanzia.
L'arco temporale di riferimento coincide con la pianificazione sociale
dei piani di zona per la salute e il benessere sociale e cio' al fine
di facilitare una progettazione integrata tra servizi sociali e
sanitari e servizi educativi in risposta alle esigenze dei diversi
ambiti distrettuali.
Le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione del
presente programma promuovono una progettualita' integrata e mirata
degli interventi al fine di:
- sollecitare, sulla base dei presupposti contenuti nel presente atto,
una maggiore autonomia degli Enti locali nella programmazione delle
politiche socio-educative in stretta relazione con le caratteristiche
dello sviluppo proprio di ciascun territorio;
- promuovere politiche educative in grado governare le transizioni e i
cambiamenti presenti nella societa' assumendo i servizi per la prima
infanzia come luoghi nei quali promuovere partecipazione attiva, al
fine di rafforzare lo spirito di comunita' improntato allo sviluppo e
alla crescita di comunita' solidali;
- sostenere un sistema di servizi educativi pubblici e privati di
qualita' affinche' essi rappresentino luoghi di accoglienza rivolti ai
bambini e alle bambine e aperti alle famiglie, con particolare
attenzione a quelle portatrici di significative difficolta';
- garantire, all'interno del sistema regionale dei servizi per la
prima infanzia, una pluralita' di offerte educative rappresentate
anche da differenti tipologie di servizi orientate a modelli
organizzativi flessibili e ispirate a specifici progetti pedagogici;
- incentivare il superamento degli squilibri territoriali sia per
quanto riguarda il rapporto tra domanda e offerta di servizi, sia
all'interno delle diverse realta' provinciali, sia tra le stesse, nel
tentativo di superare liste d'attesa, in particolare nelle realta' di
maggiori dimensioni e in quelle di piu' recente espansione e, nello
specifico, laddove e' piu' alta la presenza di giovani coppie con
figli piccoli;
- garantire una attenzione alla qualita' delle prestazioni offerte dai
servizi pubblici e privati assumendo il confronto e la messa in comune
delle reciproche specificita' al fine di assicurare un'offerta il piu'
possibile omogenea;
- promuovere una metodologia della documentazione e della valutazione
attraverso il raccordo e il confronto in sede provinciale dei
Coordinamenti pedagogici provinciali, affinche' la cultura
dell'infanzia possa rafforzarsi e costituire un riferimento non solo a
livello provinciale , ma anche distrettuale facilitando, nell'ambito
dei piani di zona, progetti di trasversalita' virtuosi;
- consolidare un raccordo tra il mondo della ricerca e quello del
lavoro attraverso accordi con enti di ricerca e Universita' presenti
sul territorio regionale;
gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale definiscono
rispettivamente le funzioni della Regione, delle Province e dei
Comuni, affidando in particolare:
- alla Regione il compito specifico di approvare il programma
regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, attraverso il
quale definire le linee di indirizzo e i criteri generali di
programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per i
seguenti interventi: lo sviluppo e la qualificazione dei servizi; la
promozione di forme di continuita' e raccordo tra i servizi educativi,
scolastici, sociali e sanitari; la promozione di iniziative di
formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, nonche' per
attivita' di ricerca, documentazione, monitoraggio, verifica e
valutazione della qualita' dei servizi e degli interventi, anche in
accordo con gli Enti locali;
- alle Province, nel rispetto delle linee di indirizzo di cui sopra e
sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il compito di
approvare programmi e piani provinciali comprensivi dei diversi
interventi, indicando nel contempo i beneficiari dei contributi
regionali (artt. 5 e 14, L.R. 1/00 e successive modifiche) e
specificatamente:
a) i Comuni e, sentito il Comune interessato, altri soggetti gestori
pubblici e privati per spese di investimento relative a interventi di
nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da
destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonche' arredo
degli stessi;
b) i soggetti gestori, singoli o associati, di cui all'articolo 5,
comma 1, lettere a), b), c) e d) per la gestione e la qualificazione
dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la
formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici,
nonche' per la realizzazione di servizi sperimentali.
Si rammenta che le Province dovranno dare attuazione all'art. 14,
comma 1, lettera f) della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, e successive
modifiche "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.
Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'Universita'" che prevede l'adozione di
criteri preferenziali relativamente alla erogazione di contributi ai
Comuni, per gli interventi posti in essere dalle Unioni di Comuni,
dalle Comunita' Montane e dalle Associazioni intercomunali, tenendo
conto della densita' demografica dei territori. La L.R. 6/04 e' stata
approvata immediatamente prima della Legge regionale 8/04 e dunque fa
riferimento al testo originario della L.R. 1/00 (Provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 14, comma 4 della L.R. 10 gennaio 2000, n.
1). Il riferimento che la L.R. 6/04 e successive modifiche fa all'atto
di Giunta regionale di determinazione di modalita' e procedure dei
contributi e' ora da riferire al comma 5 dell'art. 14 della legge
regionale modificata (L.R. 1/00, come modificata dalla L.R. 8/04).
Le Province potranno integrare i finanziamenti regionali con risorse
proprie. In base all'art. 14 (comma 1, lettera b) della legge
regionale, la Giunta regionale assegna alle Province finanziamenti per
le funzioni direttamente svolte da queste ultime, in particolare le
risorse per il funzionamento della Commissione tecnica provinciale di
cui all'art. 23 e per i coordinamenti pedagogici provinciali di cui
all'art. 34.
Interventi
1) Estensione dell'offerta educativa per i bambini in eta' 0-3
2) Consolidamento dei servizi educativi funzionanti
3) Qualificazione dei servizi:
3.1) coordinamento pedagogico sovracomunale o zonale
3.2) coordinamento pedagogico provinciale
3.3) formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia, dei
servizi integrativi e sperimentali
4) Realizzazione di servizi sperimentali
5) Commissioni tecniche provinciali
In continuita' con le precedenti programmazioni la Regione
Emilia-Romagna mantiene una particolare attenzione alla promozione, al
sostegno, consolidamento e qualificazione dei servizi educativi per la
prima infanzia attraverso i seguenti indirizzi:
- sviluppare e consolidare il patrimonio dei servizi 0-3 anni
nell'ottica della cura e dell'educazione rivolte ai bambini e per
facilitare la conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di crescita
dei figli;
- sollecitare un progressivo superamento degli squilibri territoriali,
sia dentro i territori provinciali sia tra le Province stesse nel
territorio regionale;
- ridurre il numero delle domande inevase (liste di attesa) presenti
in virtu' di una maggiore cultura dell'infanzia e di una diffusa
consapevolezza che l'educazione e la cura dell'infanzia sono un evento
che riguarda la famiglia e le istituzioni sociali, che si interessano
del benessere di tutti i cittadini e contribuiscono a dare una
risposta ai bisogni delle famiglie con figli piccoli;
- rafforzare la qualita' delle prestazioni offerte siano esse
pubbliche che private.
Le azioni gia' avviate nei precedenti anni e confermate nella presente
programmazione sono rivolte alla:
1) Estensione dell'offerta educativa per i bambini in eta' 0-3 anni -
Nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da
destinare a servizi educativi per la prima infanzia nonche' arredo
degli stessi. (Art. 14, comma 2, L.R. 1/00 e successive modifiche).
I fondi in conto capitale riguardano la nuova costruzione, l'acquisto,
il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia,
il ripristino tipologico di edifi'ci da destinare a servizi educativi
per la prima infanzia e l'arredo degli stessi.
Obiettivo
Sviluppare ulteriormente i servizi per la prima infanzia anche al fine
di adempiere alla Raccomandazione n. 8/2002 (Barcellona) del Consiglio
d'Europa, la quale richiede ai Governi degli Stati membri di
introdurre misure per sostenere lo sviluppo dei servizi educativi per
l'infanzia, elevando il numero dei posti nei servizi per bambini della
fascia di eta' 0-3 anni al 33% entro il 2010.
Al riguardo e' possibile ipotizzare, mantenendo l'impegno finanziario
di questi ultimi anni e nonostante l'aumento della popolazione
infantile a cui siamo interessati nel territorio regionale, un
avvicinamento considerevole a tale percentuale. Tale indice di
copertura e' ormai raggiunto nella prevalenza dei Comuni capoluogo di
provincia mentre permangono situazioni con un indice di copertura
inferiore in diverse aree.
Per ottemperare ad obiettivi di riequilibrio territoriale e di
maggiore omogeneita' si richiede alle Amministrazioni provinciali di
porre particolare attenzione a tali problematiche, dando priorita'
agli interventi da realizzare:
- nei Comuni dove sono piu' significative le liste d'attesa, in
rapporto alla popolazione 0-2;
- nei Comuni privi di servizi educativi per la prima infanzia.
Gli uffici provinciali competenti, in accordo con gli uffici
regionali, aggiornano periodicamente la ricognizione dei servizi per
la prima infanzia.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Nella ripartizione delle risorse finanziarie alle Amministrazioni
provinciali, siano esse regionali, statali, comunitarie, si conferma
il criterio gia' adottato negli anni precedenti: una quota del
finanziamento verra' suddivisa in parti uguali tra le Province. Le
restanti risorse verranno ripartite, tra le Province, secondo i
parametri consolidati:
- del numero delle domande inevase per carenza di posti-bambino;
- dell'utenza potenziale rappresentata dai bambini in eta' 0-2 anni,
residenti in ogni Provincia;
- dell'indice di copertura dei servizi (rapporto tra utenza potenziale
provinciale e bambini iscritti) sulle classi di eta' 0-2 anni.
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province
I finanziamenti verranno erogati dalle Province:
a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per
questi ultimi, il Comune interessato;
b) ai soggetti privati, sentito il Comune interessato. Gli edifici da
ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare,
all'atto della concessione del contributo, in proprieta', oppure in
diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei
richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al
termine del vincolo di destinazione. In base all'art. 28, comma 2,
della Legge regionale 1/00 e successive modifiche, il vincolo di
destinazione nel caso di finanziamenti in conto capitale a soggetti
privati e' di durata ventennale.
Si evidenzia che, in base al comma 3 dell'art. 14 della legge
regionale, i finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati
indicati al precedente punto b), sono revocati, con le modalita'
indicate all'art. 28 della stessa legge, se i relativi servizi non
ottengono l'autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito
dal Comune, oppure se l'autorizzazione e' revocata.
2) Consolidamento dei servizi educativi funzionanti. Sostegno alle
spese di gestione (Art. 14, comma 4, L.R. 1/00 e successive
modifiche)
I fondi in conto gestione riguardano il sostegno ai soggetti gestori
pubblici e privati di servizi educativi per l'infanzia nelle spese
correnti.
Obiettivo
Contribuire al sostegno delle spese di gestione a carico dei soggetti
gestori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno investito nelle
politiche socio-educative, nell'ottica del consolidamento.
Criteri di ripartizione delle risorse
La Giunta regionale ripartira' le risorse per la gestione dei servizi
tra le Province come segue:
- per i nidi e gli spazi bambini, in base al numero degli iscritti;
- per i centri per bambini e genitori, in base al numero dei bambini
frequentanti.
Nell'elaborazione dei programmi provinciali (art. 11, comma 1, lett.
a) le Amministrazioni dovranno garantire la coerenza degli interventi
ed una ottimizzazione delle risorse disponibili oltre ad una
attenzione mirata alle differenti situazioni territoriali e dei
conseguenti diversi livelli di difficolta'.
L'accesso ai contributi verra' definito dalle Province principalmente
in base:
- a criteri demografici;
- al riconoscimento di situazioni particolari dal punto di vista
geografico (quali ad esempio l'appartenenza a Comuni montani - vedi
art. 14 L.R. 6/04 e successive modifiche) - e socio-economico (quali
ad esempio l'apertura di nuovi servizi o un forte potenziamento di
quelli esistenti in rapporto anche allo sviluppo di attivita'
economiche o turistiche);
- alla valorizzazione di forme associative di Comuni per la gestione
di servizi educativi, attraverso l'attribuzione di una quota di
risorse finanziarie aggiuntive nel rispetto del budget previsto.
In una logica di potenziamento dell'offerta dei servizi integrativi,
nello specifico dei centri per bambini e genitori, si richiede alle
Amministrazioni di differenziare i contributi in base all'orario di
apertura del servizio (minimo n. 3 volte alla settimana per
complessive 9 ore). Confermando che, i requisiti minimi di
funzionamento di tali servizi, per l'accesso ai finanziamenti
regionali sono i seguenti:
- un calendario di funzionamento minimo di 8 mesi;
- un'apertura di minimo 6 ore settimanali;
- una periodicita' di apertura di almeno due volte la settimana.
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province
In attesa dell'approvazione della direttiva sulle procedure per
l'accreditamento, le Province potranno concedere contributi ai
soggetti gestori indicati all'art 5 lettere a), b), c) e d). I
soggetti gestori privati dovranno essere in possesso di autorizzazione
al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti dalla legge
regionale per l'accreditamento (art. 19).
3) Qualificazione dei servizi - Articolazione e differenziazione degli
interventi (Art. 14, comma 4, L.R. 1/00 e successive modifiche)
Obiettivo generale
Supportare il processo di qualificazione dei servizi educativi
attraverso il sostegno:
A) alle figure di coordinamento pedagogico sovracomunale o zonale;
B) ai coordinamenti pedagogici provinciali;
C) ai progetti di formazione permanente degli operatori.
Fermo restando l'obbligo di sostenere ciascuno degli obiettivi
sopraindicati, anche in misura stabilita dalla Giunta regionale in
sede di riparto, le Province hanno la facolta' di graduare i
finanziamenti in base alle esigenze locali.
A - Coordinamento pedagogico sovracomunale o zonale di servizi
aggregati (art. 34, comma 1 e art. 14, comma 4, L.R. 1/00 e successive
modifiche)
Obiettivo
La funzione di coordinamento dei servizi per la prima infanzia, svolta
dai coordinatori pedagogici, viene assicurata dai Comuni, dagli altri
enti o dai soggetti gestori, cosi' come disposto dall'art. 33 della
L.R. 1/00 e successive modifiche.
Nell'ottica di un graduale superamento delle forme di sostegno
economico previste dalle risorse regionali, il sostegno ai soggetti
gestori pubblici e privati che si avvalgono del coordinamento
pedagogico sovracomunale o zonale costituisce uno strumento ancora
necessario per confermare l'esigenza della funzione del coordinamento
pedagogico, esclusivamente nei Comuni di piccole dimensioni, secondo i
criteri sotto riportati.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Con atto della Giunta regionale si provvedera' alla ripartizione delle
risorse alle Province, in base al numero totale dei servizi coordinati
(nidi, servizi integrativi e sperimentali), pubblici e privati. Si
terranno presenti i Comuni con popolazione inferiore o pari ai 30.000
abitanti e i soggetti gestori privati la cui attivita' prevalente sia
rivolta ai servizi educativi per la prima infanzia.
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province
Il sostegno finanziario e' previsto per i Comuni, con popolazione
inferiore o pari ai 30.000 abitanti, per le Unioni di Comuni in cui
siano presenti Comuni con popolazione inferiore o pari ai 30.000
abitanti e per i soggetti gestori privati che coordinano servizi
educativi per la prima infanzia, anche unitamente a scuole
dell'infanzia purche' queste ultime non siano prevalenti. Le
Amministrazioni provinciali potranno determinare il numero minimo e
massimo dei servizi educativi coordinabili.
I destinatari dei finanziamenti sono:
- soggetti gestori associati, pubblici e privati, convenzionati o in
appalto;
- soggetti gestori, pubblici e privati, singoli, solo se collocati in
comuni montani o in aree che per la loro estensione comportino un
aggravio organizzativo ed economico del servizio.
I soggetti gestori privati, convenzionati o in appalto, dovranno
essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei
requisiti richiesti dalla L.R. 1/00, e successive modifiche, per
l'accreditamento (art. 19).
Ai fini della determinazione del contributo andra' considerato, da
parte delle Amministrazioni provinciali, l'impegno professionale dei
coordinatori pedagogici, in termini di tempo e presenza richiesta per
lo svolgimento delle attivita', assumendo in particolare il
riferimento al numero complessivo di servizi coordinati.
B - Coordinamento pedagogico provinciale (art. 34, comma 2 e art. 14,
comma 1 lettera b), L.R. 1/00 e successive modifiche)
Obiettivo
La costituzione presso le Province dei coordinamenti pedagogici
provinciali consente di mettere in dialogo i differenti orientamenti
che hanno prodotto modelli organizzativi e pedagogici diversificati,
la cui integrazione nel sistema regionale appare indispensabile ai
fini di una divulgazione rispettosa delle diverse esperienze; tale
integrazione rappresenta la condizione necessaria per il
consolidamento di una cultura della infanzia promossa non solo da
eccellenze solitarie, ma dall'insieme delle potenzialita' presenti nel
sistema integrato dei servizi educativi.
Criterio di ripartizione delle risorse tra le Province
Una quota del finanziamento regionale verra' suddivisa in parti uguali
tra le Province. La restante quota sara' ripartita in base al numero
dei coordinatori pedagogici presenti in ogni territorio provinciale.
Destinatari dei finanziamenti
In base all'art. 14, comma 1 lettera b), della legge regionale le
risorse per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici
provinciali spettano alle Province.
Ferma restando la discrezionalita' di massima dei coordinamenti
pedagogici provinciali nella individuazione dei contenuti
dell'attivita' di formazione, possono essere individuati a livello
regionale, anche tramite accordi con le Amministrazioni provinciali,
temi di interesse comune il cui svolgimento compete ai singoli
coordinamenti pedagogici provinciali.
C - Formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia, dei
servizi integrativi e sperimentali (art. 35 e art. 14, comma 4, L.R.
1/00 e successive modifiche)
Obiettivo
La promozione e il sostegno alle iniziative di formazione permanente
degli operatori dei servizi per l'infanzia pubblici e privati
costituisce un obiettivo storico poiche' la preparazione del personale
rappresenta una delle condizioni imprescindibili che determinano la
qualita' del servizio. Tale obiettivo viene sostenuto con fondi
dedicati anche per far fronte alla transizione generazionale che
investe il sistema dei servizi all'interno dei quali il ricambio del
personale nel prossimo triennio assumera' un rilievo significativo. La
formazione all'interno dei corsi dovra' essere orientata inoltre alla
messa a punto di percorsi nei quali, operatori dei servizi e
coordinatori, si confronteranno per la messa a punto di una
progettazione pedagogica comprendente anche strumenti di
autovalutazione espliciti, utili a configurare corrette procedure di
monitoraggio e valutazione della qualita'.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Le risorse regionali verranno ripartite, per la definizione dei budget
provinciali, sulla base del numero degli operatori che hanno
effettivamente partecipato ad essa con riferimento all'anno educativo
e scolastico precedente.
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province
I finanziamenti saranno erogati dalle Province a:
a) Comuni, singoli o associati;
b) altri soggetti pubblici;
c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati
con i Comuni;
d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza
pubblica.
In attesa dell'approvazione della direttiva sulle procedure per
l'accreditamento le Province potranno concedere contributi ai soggetti
gestori specificati alle lettere c), d), che gia' gestiscono servizi
per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto.
I soggetti gestori privati dovranno essere in possesso di
autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti
dalla L.R. 1/00 e successive modifiche per l'accreditamento (art.
19).
Le Province, preso atto dei piani di formazione presentati dai
soggetti gestori, potranno erogare sostegni finanziari a quelli che,
in forma associata o singola (solo per i soggetti che nel territorio
comunale gestiscono un numero di servizi 0-3 anni pari o superiori a
7), promuovono:
- forme di aggregazione tra soggetti gestori, pubblici e privati,
orientate allo scambio e alla definizione di obiettivi formativi
comuni, funzionali a creare omogeneita' sul territorio;
- corsi intensivi di formazione, particolarmente in occasione
dell'apertura dell'anno educativo;
- corsi di formazione dilazionati durante l'anno.
4) Realizzazione di servizi sperimentali (art. 3 comma 7 e 8, art. 14,
comma 4, L.R. 1/00 e successive modifiche, delibera del Consiglio
regionale 646/05)
Obiettivo
La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di altri
soggetti promuovono sperimentazioni di servizi per l'infanzia in
particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare fronte
a emergenti bisogni (art. 3, comma 7, Legge regionale 1/00 e
successive modifiche).
Alcune tipologie di servizi sia per il fatto di essere espressamente
richiamate dalla legge regionale sia per l'applicazione diffusa nel
territorio, sin dall'entrata in vigore della Legge regionale 1/00 e
successive modifiche e, nel caso dell'educatrice familiare anche
prima, sono ormai modelli sedimentati e uniformi. Il riferimento e'
all'educatrice familiare e all'educatrice domiciliare o piccolo gruppo
educativo.
Per i motivi di cui sopra l'accertamento delle condizioni che
giustificano la sperimentalita', fino ad ora accertate da un unico
nucleo di valutazione a livello regionale, puo' essere effettuato a
livello provinciale.
Continueranno ad essere sottoposti al nucleo regionale progetti che
propongono aspetti di sperimentalita' le cui caratteristiche non sono
stabilite dalla L.R. 1/00 e successive modificazioni o che presentano
particolari complessita'. La Giunta regionale provvedera' con
successivo atto ad individuare percorsi omogenei in tutti gli ambiti
provinciali oltre che alla nuova costituzione del nucleo regionale di
valutazione dei servizi sperimentali.
Fino all'approvazione di tale deliberazione continueranno ad
applicarsi le procedure vigenti (deliberazione dell'Assemblea
legislativa 178/08).
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Le risorse regionali verranno individuate, per la definizione dei
budget provinciali, sulla base del numero e delle tipologie delle
sperimentazioni approvate.
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province
1) Per il servizio sperimentale di educatrice familiare destinatari
del finanziamento sono le Amministrazioni comunali interessate.
2) Per gli altri servizi sperimentali, destinatari del finanziamento
sono i soggetti gestori pubblici e privati.
5) Commissioni tecniche provinciali  (art. 23, L.R. 1/00 e successive
modifiche, delibera del Consiglio regionale 646/2005)
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Nella ripartizione delle risorse finanziarie alle Amministrazioni
provinciali, si conferma il criterio gia' adottato negli anni
precedenti: una quota del finanziamento verra' suddivisa in parti
uguali tra le Province. Le restanti risorse verranno ripartite in base
al numero delle pratiche esaminate da ciascuna commissione tecnica
provinciale.
Le risorse sono destinate al funzionamento delle commissioni tecniche
provinciali.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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