DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2008, n. 1968
Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) 800/2008
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' Europea, e
successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 87;
visti i Regolamenti (CE):
- n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del
Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/06 del
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del
Regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione
per categoria);
richiamato il Quadro strategico nazionale per il 2007/2013 previsto
dall'art. 27 del Regolamento generale CE 1083/2006 sui Fondi
strutturali, approvato con Decisione comunitaria C(2007)3329 del
13/7/2007;
vista la deliberazione del C.I.P.E. del 15/6/2007 n. 36 concernente
"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli
interventi socio strutturali comunitari per il periodo di
programmazione 2007-2013";
vista la propria deliberazione 12 novembre 2007, n. 1681 "Programma
operativo della Regione Emilia-Romagna FSE Obiettivo 2 'Competitivita'
regionale e occupazione' 2007-2013 - Presa d'atto della decisione di
approvazione della Commissione Europea ed individuazione
dell'autorita' di gestione e delle relative funzioni e degli organismi
intermedi";
viste:
- la Legge 19 marzo 1993, n. 236 "Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione" ed in particolare l'art. 9;
- la Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza
delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione fra loro";
- la Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione
dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del
lavoro";
vista altresi' la deliberazione dell'Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna 117/07 "Linee di programmazione e indirizzi per
il sistema formativo e per il lavoro 2007-2010";
considerato che:
- la Regione intende realizzare, attraverso l'approvazione di appositi
avvisi, le azioni di formazione professionale rivolte ai lavoratori
occupati delle imprese localizzate sul suo territorio, sia attraverso
il cofinanziamento del Fondo sociale europeo, cosi' come previste in
particolare nell'ambito dell'Asse adattabilita' del Programma
operativo per l'obiettivo 2, sia attraverso l'utilizzo di risorse
assegnate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi
della Legge 236/93 sopra citata, o comunque di risorse pubbliche
regionali o di altra provenienza che si rendessero disponibili nel
periodo di vigenza del regime;
- a tale scopo e' necessario definire le modalita' di attuazione e di
finanziamento delle azioni che, individuando come beneficiari le
imprese, possono rientrare nel campo di applicazione della
summenzionata disciplina degli aiuti di Stato destinati alla
formazione;
sentite le Amministrazioni provinciali;
vista la L.R. 43/01 "Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive
modificazioni;
richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- 1057/06 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della
Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalita' di integrazione
interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- 1150/06; "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di
livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2006)";
- 1663/06 concernente Modifiche all'assetto delle Direzioni generali
della Giunta e del Gabinetto del Presidente;
- n. 450 del 3 aprile 2007, recante "Adempimenti conseguenti alle
delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con
delibera 447/03 e successive modifiche" e successive modificazioni;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina
Balboni, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art. 37,
comma 4 della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 450/07 e
successive modificazioni;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni in narrativa indicate e qui
integralmente richiamate, le modalita' di attuazione e di
finanziamento, descritte nell'Allegato A) "Aiuti destinati alle
imprese operanti nel territorio della regione appartenenti ai settori
esposti alla concorrenza internazionale e che sono rivolti alla prima
formazione, alla riqualificazione ed aggiornamento dei loro addetti,
con particolare riguardo alle fasce deboli", che della presente
deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale, delle azioni
di formazione professionale rivolte ai lavoratori occupati delle
imprese localizzate sul territorio regionale, sia attraverso il
cofinanziamento del Fondo sociale europeo, cosi' come previste in
particolare nell'ambito dell'Asse adattabilita' del Programma
operativo Regione Emilia-Romagna per l'Obiettivo 2, sia attraverso
l'utilizzo di risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale ai sensi della Legge 236/93 o comunque di risorse
pubbliche regionali o di altra provenienza che si rendessero
disponibili nel periodo di vigenza del regime;
2) di contenere la vigenza di quanto previsto dalla presente
deliberazione entro il 31/12/2013;
3) di trasmettere alla Commissione, entro venti giorni lavorativi, ai
fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, una sintesi delle
informazioni relative al presente regime d'aiuto secondo il modello di
cui all'Allegato III del regolamento generale di esenzione e a
pubblicare su un sito internet, comunicato alla Commissione Europea
nella scheda di sintesi in questione, la presente delibera;
4) di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato
A) parte integrante della presente deliberazione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della regione
appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che
sono rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione ed
aggiornamento dei loro addetti, con particolare riguardo alle fasce
deboli
1) La Regione Emilia-Romagna intende finanziare:
a) mediante l'utilizzo delle risorse del cofinanziamento comunitario
assicurate dal Fondo sociale europeo (Programma operativo Ob. 2
periodo 2007-2013), o di risorse regionali o di altra provenienza,
interventi formativi per i lavoratori occupati, compresi i titolari
delle PMI, delle imprese localizzate sul proprio territorio, senza
distinzione di dimensione, finalizzati in particolare al perseguimento
dei seguenti obiettivi:
• orientare le iniziative di formazione continua verso temi chiavi per
l'innovazione tecnologica ed organizzativa del tessuto produttivo
regionale e locale, indirizzandole in particolare allo sviluppo nelle
imprese di competenze e di figure professionali capaci di gestire e
implementare i risultati della ricerca e le attivita' di trasferimento
tecnologico;
• rafforzare e diversificare gli interventi di formazione continua nel
settore privato, con priorita' alle PMI, ai lavoratori e lavoratrici
anziane e a quelli con bassa qualificazione, al fine di facilitare la
loro permanenza nel mercato del lavoro;
• sviluppare interventi rivolti alle persone occupate con rapporti di
lavoro non subordinati al fine di favorirne la stabilizzazione
occupazionale e professionale;
• favorire le pari opportunita' a tutte le imprese e categorie di
lavoratori, sviluppando in particolare azioni specifiche mirate a
favorire la permanenza nel mercato del lavoro, lo sviluppo di carriera
delle donne e la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro;
• sostenere l'adattabilita' nelle organizzazioni del lavoro
finalizzata alla modernizzazione delle imprese e delle filiere
produttive;
• accompagnare i percorsi di innovazione nei processi produttivi e
nelle strategie di mercato delle imprese, elementi chiave per
accrescere la competitivita' del sistema economico regionale, in
particolare attraverso interventi per accrescere le competenze delle
figure decisionali delle imprese, in coerenza con le finalita' e le
priorita' individuate all'interno del Patto per la qualita' dello
sviluppo, la competitivita', la sostenibilita' ambientale e la
coesione sociale in Emilia-Romagna;
• prevenire le situazioni di crisi e ristrutturazione aziendale e
settoriale e garantire la ricollocazione delle persone espulse o in
procinto di essere espulse;
b) mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi della Legge 236/93
"Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", art. 9, o di risorse
regionali o di altra provenienza, la realizzazione di azioni di
formazione a favore di lavoratori per aggiornare ed accrescere le loro
competenze per sviluppare la competitivita' delle imprese.
2) Lo stanziamento complessivo per l'attuazione del regime di aiuti
alla formazione e' pari a Euro 30.000.000,00. fino al 31/12/2013.
3) Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel presente regime imprese
grandi, medie e piccole. Per piccole e medie imprese s'intendono
quelle conformi alla definizione di cui all'Allegato I del Regolamento
(CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale serie L. n. 214 del 9/8/2008 (di seguito il
"Regolamento generale di esenzione").
4) In attuazione della disciplina degli aiuti di Stato alla formazione
della Commissione Europea contenuta negli articoli 38 e 39 del
Regolamento generale di esenzione, la Regione stabilisce che gli
interventi di formazione di cui al punto 1) devono realizzarsi secondo
le intensita' lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei
costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro:
Tipo di impresa Formazione Formazione
specifica generale
Grande 25 60
Media 35 70
Piccola 45 80
Le intensita' di cui al quadro precedente, sono maggiorate di 10 punti
percentuali, senza pero' poter oltrepassare l'intensita' massima del
80%, qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione
di lavoratori svantaggiati o con handicap:
a) occupati che non possiedono un diploma di scuola media superiore o
professionale (livello ISCED 3);
b) occupati che hanno superato i 50 anni di eta';
c) occupati che vivono soli con una o piu' persone a carico;
d) donne occupate nei settori dell'agricoltura, pesca, estrazione di
minerali, attivita' manifatturiere, costruzioni, produzione e
distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, trasporti,
magazzinaggio, comunicazioni, caratterizzati da un tasso di disparita'
uomo-donna che supera almeno del 25% la disparita' media uomo-donna in
tutti i settori economici;
e) lavoratore disabile (un lavoratore disabile e' colui che e'
riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o che e'
caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap
fisico, mentale o psichico).
Qualora l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi,
la sua intensita' puo' raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto
che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o
quella generale, purche' vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
• il partecipante al progetto di formazione non e' un membro attivo
dell'equipaggio, ma soprannumerario,
• e la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei
registri comunitari.
5) Gli aiuti erogati a valere sul presente regime non potranno essere
cumulati, per gli stessi costi ammissibili, con nessun altro aiuto,
neanche se concesso secondo la regola c.d. "de minimis".
6) La presente disciplina si applica ai progetti formativi impartiti
sia direttamente dalle imprese che da Enti pubblici o privati a favore
degli occupati e/o degli imprenditori.
Nell'ipotesi che i corsi siano svolti da enti, la Regione richiede a
questi ultimi di verificare che le imprese beneficiarie contribuiscano
al finanziamento del progetto formativo nella misura richiesta dalla
presente delibera.
7) Per poter beneficiare di un aiuto alla formazione erogato a valere
sul presente regime, l'impresa beneficiaria deve dimostrare che
l'aiuto ha un "effetto incitativo". Pertanto, se piccola o media
impresa, il beneficiario deve aver presentato la domanda di aiuto
prima dell'inizio del progetto di formazione per il quale chiede
l'aiuto. Diversamente, se grande impresa, il beneficiario dovra',
oltre che presentare la domanda di aiuto prima dell'inizio del corso
di formazione, anche dimostrare che l'aiuto contribuisce ad aumentare
la spesa prevista, in assenza di aiuto, per il corso di formazione o
la sua portata in termini di corsi, ore o lavoratori coinvolti oppure
dei tempi di realizzazione del progetto di formazione per il quale si
richiede il contributo.
8) Ai fini della distinzione tra tipi di formazione di cui al
precedente punto 3 si definisce:
- formazione specifica quella che comporta insegnamenti direttamente e
prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata
dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche
che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione,
o lo siano solo limitatamente;
- formazione generale quella che comporta insegnamenti non applicabili
esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura,
occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca
qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di
occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la
possibilita' di collocamento del dipendente.
Ai fini dell'applicazione del presente regime di aiuto si precisa che
e' ritenuta "generale":
- la formazione interaziendale, cioe' la formazione organizzata
congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della
normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di
cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;
- la formazione riconosciuta, certificata e convalidata dalle
autorita' competenti in materia;
- la formazione avente ad oggetto la gestione dell'ambiente oppure la
responsabilita' sociale delle imprese.
9) La forma che assumera' l'aiuto e' quella del rimborso delle spese
ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione di
azioni formative. La dimostrazione di spesa sostenuta avverra' -
secondo quelli che sono i costi reali di diretta imputazione
all'azione formativa, documentati con titoli di spesa validi anche dal
punto di vista fiscale, regolarmente quietanzati e formalizzati - al
termine dell'azione a cui si riferiscono, in un "rendiconto generale
delle spese". La Regione definisce con propri atti gli eventuali
limiti parametrali entro cui contenere i rimborsi suddetti per la
realizzazione delle azioni.
10) I costi sovvenzionabili nell'ambito di un intervento di aiuti alla
formazione sono quelli previsti nelle disposizioni in merito alla
programmazione, gestione e controllo delle attivita' formative e delle
politiche attive del lavoro (comprensive delle disposizioni di cui al
Capo II, sezione II e Capo III, Sezione IV della L.R. 12/03), adottate
con DGR 140/08, ed in particolare nel preventivo finanziario di
dettaglio di cui all'Allegato 2 di dette disposizioni. In ottemperanza
a quanto previsto dal Regolamento 800/2008 all'articolo 39, paragrafo
4, la somma della macrovoce di spesa C (Costi indiretti) e della voce
di spesa B5.1 (Mancato reddito) non potra' superare il 50% del costo
totale del progetto finanziato a valere sul presente regime. In caso
contrario si procedera' alla rideterminazione del costo totale del
progetto presentato, o del valore riconosciuto al termine dello
stesso.
11) Le spese indicate saranno ritenute ammissibili solo ove siano
attinenti a progetti formativi presentati dal beneficiario (l'impresa
e/o un centro di formazione pubblico o privato) finalizzati al
perseguimento di uno degli obiettivi indicati al punto 1). I costi
devono inoltre essere giustificati tramite pertinente documentazione
contabile e individuati singolarmente, tranne il caso di attivita'
gestite da enti di formazione accreditati che abbiano optato per il
forfait ex art. 11 Regolamento 1080/06 ai fini della rendicontazione
dei costi indiretti.
12) Le indicazioni riportate ai precedenti punti si applicano a tutti
i settori.
Tuttavia, risultano esclusi gli aiuti relativi ai corsi di formazione
individuati dagli articoli 14, paragrafo 2, lettera c) e 15, paragrafo
2 del Regolamento CE 1857/2006 sull'esenzione degli aiuti di Stato a
favore delle PMI attive nel settore agricolo, ovverosia:
- Articolo 14 - nell'ambito delle attivita' connesse allo sviluppo di
prodotti agricoli di qualita', risultano esclusi gli aiuti che coprono
i costi di formazione del personale chiamato ad applicare i regimi e i
sistemi di qualita';
- Articolo 15 - nell'ambito delle attivita' connesse alle prestazioni
di assistenza tecnica nel settore agricolo, risultano esclusi gli
aiuti per i corsi di istruzione generale e formazione degli
agricoltori e dei loro collaboratori.
13) Il presente regime non si applica agli aiuti alla formazione o
riqualificazione dei lavoratori di imprese "in crisi" secondo gli
Orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta' (Gazzetta Ufficiale Serie C
244 dell'1/10/2004). Tali aiuti saranno valutati alla luce di detti
ultimi orientamenti e dovranno pertanto essere notificati.
14) Sono escluse dal beneficio del presente regime le imprese
destinatarie di decisioni di recupero di aiuti illegali e
incompatibili della Commissione Europea. In caso di richiesta di aiuti
disciplinati dal presente regime le imprese dovranno di conseguenza
trasmettere la dichiarazione di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 che
illustra la loro posizione rispetto agli aiuti che la Commissione
Europea ha dichiarato illegali e incompatibili.
15) Inoltre il presente regime non si applica qualora l'importo
dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di
formazione ecceda la somma di 2 milioni di Euro, nel qual caso si
dovra' procedere attraverso la notifica dell'aiuto singolo alla
Commissione Europea per la sua approvazione.
16) Gli aiuti che non facciano riferimento alla disciplina recepita
mediante il presente provvedimento saranno assoggettati alla regola
del "de minimis".
17) La Regione, al momento dell'adozione del presente regime d'aiuto,
si impegna a trasmettere alla Commissione, entro venti giorni
lavorativi, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, una
sintesi delle informazioni relative al presente regime d'aiuto secondo
il modello di cui all'allegato III del regolamento generale di
esenzione e a pubblicare su un sito internet, comunicato alla
Commissione Europea nella scheda di sintesi in questione, la presente
delibera.
18) La Regione si impegna a conservare un registro dei singoli aiuti
concessi in applicazione del presente regime d'aiuto, il quale
contenga tutte le informazioni necessarie per valutare se le
condizioni di esenzione previste dal regolamento summenzionato sono
soddisfatte, e si impegna a conservare le registrazioni per dieci anni
a decorrere dalla data in cui sara' concesso l'ultimo aiuto singolo a
norma del presente regime.
19) La Regione si impegna a trasmettere una relazione
sull'applicazione del presente regime d'aiuto per ogni anno civile
completo o periodo di anno civile nel quale e' applicabile il
regolamento summenzionato e il presente regime d'aiuto, al piu' tardi
entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.
20) La Regione si impegna a segnalare al beneficiario, tramite l'atto
di concessione dell'aiuto, che tale aiuto, erogato sulla base della
presente deliberazione, rispetto alla quale si specifichera' il sito
Internet sul quale e' pubblicata, e' conforme agli articoli 38 e 39
del Regolamento generale di esenzione.
(segue allegato fotografato)