DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 3 dicembre 2008, n. 201
Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 - L.R. 30 giugno 2003, n. 12). (Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2008, n. 1843)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1843 del
10 novembre 2008, recante in oggetto "Indirizzi triennali 2009-2011
per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole
dell'infanzia (L.R. 26/01 - L.R. 12/03)";
visto il parere favorevole espresso dalla Commissione referente
"Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport" con nota prot. n.
27519 in data 26 novembre 2008;
visti:
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" che:
• inserisce la scuola dell'infanzia di durata triennale
nell'articolazione del sistema educativo di istruzione con finalita'
educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e
delle bambine e assicura l'uguaglianza di opportunita' e il rispetto
dell'orientamento educativo dei genitori;
• assicura la generalizzazione dell'offerta formativa per i bambini e
le bambine in eta' compresa tra i tre e i sei anni;
• prevede la realizzazione di collegamenti con gli altri servizi
dell'infanzia e con la scuola primaria;
- il DLgs 19 febbraio 2004, n. 59 "Definizione delle norme generali
relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione a
norma dell'art. 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parita' scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", che disciplina
il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e
dalle scuole paritarie private e degli Enti locali, che corrispondano
agli ordinamenti generali dell'istruzione e siano coerenti con la
domanda formativa delle famiglie;
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed
all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio
1999, n. 10" che:
• all'art. 2, comma 1, lettera a) indica, tra le priorita', la
promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo
studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema
nazionale di istruzione e, alla lettera c) dello stesso articolo, il
raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi e scolastici,
nonche' dei servizi formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e
sportivi;
• all'art. 3, comma 4, lettera c) prevede "Interventi volti ad
accrescere la qualita' dell'offerta educativa a beneficio dei
frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di
istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di
qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al
raccordo tra esse, i nidi di infanzia e i servizi integrativi e la
scuola dell'obbligo";
• all'art. 6, comma 1, lettera a), individua tra i destinatari degli
interventi previsti dalla legge stessa, i "frequentanti le scuole del
sistema nazionale di istruzione, compresi quelli delle scuole
dell'infanzia";
• all'art. 7, comma 1, dispone che il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta, approvi gli indirizzi triennali;
• all'art. 7, comma 3, impegna la Giunta regionale ad approvare, in
coerenza con gli indirizzi triennali, il riparto dei fondi a favore
delle Province e le relative modalita' di attuazione, anche in
relazione ad intese tra Regione, Enti locali e scuole;
- le indicazioni per il "Curricolo per la scuola dell'infanzia e per
il primo ciclo di istruzione" fornite dal Ministero della Pubblica
istruzione (settembre 2007);
- il decreto del Ministero della Pubblica istruzione del 31/7/2007 e
la Direttiva n. 68 del 3/8/2007 contenenti istruzioni per la
sperimentazione delle suddette indicazioni per il "Curricolo per la
scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione";
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della
vita attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale anche in integrazione tra loro", che prevede:
• all'art. 17, comma 1, che la Regione e gli Enti locali perseguano la
generalizzazione della scuola dell'infanzia di durata triennale, in
particolare della scuola pubblica, quale parte integrante del sistema
nazionale di istruzione di cui all'art. 1, comma 2;
• all'art. 18, comma 1, che, ferma restando la normativa regionale in
materia di servizi educativi per la prima infanzia, la Regione e gli
Enti locali valorizzino gli aspetti educativi e di cura di tali
servizi anche tramite il collegamento con la scuola dell'infanzia;
• all'art. 18, comma 2, che la Regione sostenga progetti per la
continuita' educativa ed il raccordo fra i servizi educativi e la
scuola dell'infanzia, realizzati dai soggetti gestori e finalizzati al
raggiungimento degli standard qualitativi e organizzativi stabiliti
dalla Giunta regionale;
• all'art. 19, comma 2, che la Regione e gli Enti locali sostengano,
riguardo al tema della qualificazione dell'offerta educativa,
l'inserimento di figure di coordinamento pedagogico;
- la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi educativi
per la prima infanzia" e successive modificazioni, che prevede:
• all'art. 4, comma 3, che la Regione e gli Enti locali promuovano e
realizzino la continuita' dei servizi 0-3 anni (nidi, servizi
integrativi e sperimentali) con gli altri servizi, in particolare con
la scuola dell'infanzia, con quelli culturali, ricreativi, sanitari e
sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli
interventi e delle competenze;
- la L.R. 22 maggio 1980, n. 39 "Norme per l'affidamento e
l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica" e successive
modifiche;
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme associative e
altre disposizioni in materia di Enti locali";
- la L.R. 24 marzo 2004, n. 6 "Riforma del sistema amministrativo
regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali.
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita'" e
successive modifiche, art. 14, comma 1, lettera g);
viste inoltre le proprie deliberazioni:
- 136/07, "Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 'Diritto allo studio
ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della Legge
regionale 25 maggio 1999, n. 10' (art. 7) - Approvazione indirizzi
triennali per il diritto allo studio per gli anni scolastici
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010" (Proposta della Giunta regionale in
data 8 ottobre 2007, n. 1466);
- 117/07, "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema
formativo e per il lavoro 2007/2010". (Proposta della Giunta regionale
in data 16 aprile 2007, n. 503);
dato atto che, con propria deliberazione 177/08 sono state approvate
le linee di indirizzo limitatamente all'anno 2008 al fine di
consentire la coincidenza della programmazione provinciale per gli
interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole
dell'infanzia (L.R. 26/01 e L.R. 12/03) con gli interventi rivolti ai
servizi educativi per bambini da zero a tre anni e con l'approvazione
dei piani di zona indicati all'art. 29 della Legge regionale 12 marzo
2003, n. 2 e successive modifiche "Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
considerato che:
- sul territorio regionale si e' da tempo consolidato un sistema di
scuole dell'infanzia facenti capo allo Stato, agli Enti locali e a
soggetti privati, anche convenzionati, che hanno instaurato reciproci
rapporti di collaborazione orizzontale e verticale, determinando un
innalzamento della qualita' e raggiungendo la quasi completa copertura
della domanda;
- tale collaborazione ha consentito di rafforzare l'identita' delle
scuole, anche grazie alla continuita' educativa tra le stesse, in
raccordo con i servizi per la prima infanzia, con le altre agenzie
educative del territorio e la scuola primaria;
- il sistema scolastico sopra descritto, per la sua peculiare
struttura, particolarmente integrata nel territorio regionale con i
servizi educativi per la prima infanzia, si avvale, in molti casi, di
coordinamenti pedagogici, sia per le scuole dell'infanzia comunali che
per quelle paritarie, ai fini della qualificazione dell'offerta
formativa e per il raccordo verticale e orizzontale tra le varie
agenzie educative sul territorio;
- ritenuto pertanto opportuno, in ragione della peculiarita'
evidenziata, distinguere il segmento 3-5 anni dagli altri ambiti di
intervento previsti dalle leggi regionali citate, anche attraverso
l'adozione di uno specifico atto di indirizzo, estendendone altresi'
la portata alla promozione di interventi, nell'ottica della
continuita', per progetti rivolti a bambini e bambine in eta' 0-5
anni;
dato atto che:
- per consolidata esperienza, i progetti finalizzati alla
qualificazione sono caratterizzati da una maggiore produttivita' se
realizzati a livello sovracomunale o interistituzionale, oppure,
quanto meno, rivolti a un numero non esiguo di scuole, in modo da
facilitare il confronto di modelli didattici e di esperienze, la
divulgazione e la documentazione delle stesse, nonche' la trasparenza
nei confronti dei genitori;
- l'attuazione di tale raccordo e' tradizionalmente promossa
attraverso azioni di coordinamento finalizzate al sostegno tecnico del
lavoro degli insegnanti, della loro formazione permanente, della
promozione della qualita' delle scuole stesse, nonche' al monitoraggio
e alla valutazione delle esperienze, rendendole visibili alle famiglie
e condivise da esse e dalla comunita' locale;
dato atto altresi':
- che le risorse per l'attuazione degli indirizzi allegati sono
allocate negli appositi capitoli di spesa dei rispettivi Bilanci della
Regione Emilia-Romagna per gli esercizi finanziari 2009 - 2010 -
2011;
- che, qualora si rendessero disponibili stanziamenti ulteriori, sia
regionali che statali, gli stessi saranno ripartiti tra le Province
con apposito atto della Giunta regionale, come previsto all'art. 7,
comma 3, L.R. 26/01 secondo i criteri indicati nell'allegato
"Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione
delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli
Enti locali, per le azioni di miglioramento della proposta educativa e
del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza regionale",
parte integrante e sostanziale del presente atto;
rilevata la scadenza, con l'anno 2008, degli indirizzi regionali
adottati con propria deliberazione 177/08;
rilevata altresi' l'esigenza di procedere all'approvazione degli
indirizzi triennali per gli interventi di qualificazione delle scuole
dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali,
nonche' per le azioni di miglioramento della proposta educativa e del
relativo contesto e per gli interventi di rilevanza regionale
relativamente agli anni 2009, 2010, 2011, al fine di consentire lo
svolgimento degli interventi previsti dalle LL.RR. 26/01 e 12/03 a
partire dal prossimo anno 2009;
dato atto che la Giunta regionale ha sentito il parere della
Conferenza Regione-Autonomie locali espresso in data 10 novembre
2008;
vista la L.R. 15 novembre 2001 n. 40 "Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4";
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, gli
"Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione
delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli
Enti locali, nonche' per le azioni di miglioramento della proposta
educativa e del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza
regionale", allegato parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di dare atto che la Giunta regionale provvedera' alla ripartizione
ed assegnazione delle risorse a favore delle Amministrazioni
provinciali per l'attuazione del programma annuale provinciale,
secondo i criteri indicati negli indirizzi triennali riportati
nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3) di stabilire che:
- lo stanziamento complessivo delle risorse per l'attuazione degli
indirizzi allegati trova allocazione negli appositi capitoli di spesa
dei rispettivi Bilanci della Regione Emilia-Romagna, per gli esercizi
finanziari 2009, 2010 e 2011;
- qualora si rendessero disponibili stanziamenti ulteriori, sia
regionali che statali, gli stessi saranno ripartiti tra le Province
con apposito atto della Giunta regionale, come previsto all'art. 7,
comma 3, L.R. 26/01 secondo i criteri indicati nell'allegato
"Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione
delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli
Enti locali, per le azioni di miglioramento della proposta educativa e
del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza regionale",
parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione
delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli
Enti locali nonche' per le azioni di miglioramento della proposta
educativa e del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza
regionale
Premessa
I presenti indirizzi - relativi alle scuole dell'infanzia del sistema
nazionale di istruzione e in particolare alle scuole dell'infanzia che
fanno parte del sistema paritario e degli Enti locali (di seguito
denominate "scuole dell'infanzia") - contengono gli elementi, sul
piano programmatico, utili ad offrire un quadro unitario e organico di
riferimento per quanto riguarda la qualificazione, il miglioramento
della proposta educativa e del relativo contesto, tramite la
realizzazione di progetti e di iniziative rivolti ai bambini e alle
bambine delle scuole dell'infanzia.
L'arco temporale di riferimento coincide con la pianificazione sociale
dei piani di zona per la salute e il benessere sociale nonche' con la
programmazione degli indirizzi riferiti ai servizi educativi rivolti
ai bambini in eta' 0-3 anni e cio' al fine di facilitare una
progettazione integrata tra servizi e quindi di realizzare una
programmazione regionale delle politiche socio-educative organica, in
stretta relazione con le caratteristiche dello sviluppo di ciascun
territorio.
In particolare l'art. 3, comma 4, lettera c) della L.R. n. 26 del 2001
prevede che gli interventi siano finalizzati a promuovere la qualita'
dell'offerta educativa delle scuole dell'infanzia, con peculiare
riferimento alla continuita' e al raccordo interistituzionale tra
esse, i servizi educativi per la prima infanzia e la scuola primaria.
Negli ultimi anni si e' venuta consolidando un'attenzione specifica
per gli anni ponte (2-4 anni e 5-7 anni), che il presente atto intende
sostenere e promuovere.
Finalita'
Le azioni volte a qualificare il sistema regionale delle scuole
dell'infanzia consentono di rafforzare la programmazione degli
interventi nel settore dei servizi 3-6 anni al fine di creare i
presupposti per una continuita' educativa orizzontale e verticale.
Tali azioni sono riconducibili prioritariamente:
a) alla dotazione di coordinatori pedagogici:
- sostenendo i soggetti gestori privati, facenti parte del sistema
nazionale di istruzione, e gli Enti locali affinche' provvedano a
dotarsi di queste professionalita'. Qualora il soggetto gestore sia
l'Ente locale, il requisito di accesso al finanziamento e'
rappresentato dalla popolazione residente pari o inferiore a 30.000
abitanti. Il finanziamento puo' essere destinato altresi' alle forme
associative indicate dalla L.R. 11/01, anche con popolazione
complessiva superiore ai 30.000 abitanti. Le azioni potranno essere
finanziate se presentate da associazioni di scuole dell'infanzia,
facenti parte del sistema nazionale di istruzione, anche in
aggregazione con servizi per la prima infanzia, a condizione che
l'attivita' prevalente del coordinatore sia svolta a favore delle
scuole dell'infanzia. Le Province accerteranno l'inesistenza di
finanziamenti ai sensi della legge regionale 1/00 a favore dello
stesso coordinatore;
- prevedendo l'estensione della sperimentazione della figura del
coordinatore pedagogico nelle scuole dell'infanzia statali, su
richiesta delle autonomie scolastiche, in accordo con Comune e
Provincia, e tenuto conto dell'opportuna disponibilita' di bilancio
regionale;
b) alla realizzazione di interventi di rilevanza regionale attuati
direttamente o tramite Enti locali, come previsto nell'art. 7, comma 2
della L.R. 26/01;
c) alla qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema
nazionale di istruzione e degli Enti locali tramite progetti
presentati da aggregazioni di scuole dell'infanzia del sistema
nazionale di istruzione costituite:
- da scuole statali e/o da scuole paritarie sia private che degli Enti
locali;
- da scuole dell'infanzia degli Enti locali, non aderenti al sistema
nazionale di istruzione. Le aggregazioni possono essere formate
esclusivamente da scuole di tale tipologia gestionale e rappresentate
da un Comune capofila o anche da scuole del sistema nazionale di
istruzione, comunque rappresentate da un Comune capofila;
d) al miglioramento complessivo delle scuole dell'infanzia paritarie
private, tramite intese tra Regione ed Enti locali con le associazioni
delle scuole dell'infanzia paritarie private ai sensi dell'art. 7,
comma 3 della L.R. n. 26 del 2001, che prevedono progetti di
innovazione del contesto, del rapporto educativo, nonche' delle
prestazioni offerte. Le intese dovranno essere finalizzate a
individuare gli elementi fondanti il miglioramento dell'offerta
formativa per le scuole dell'infanzia;
e) agli interventi e alle relative azioni di monitoraggio del
complesso dei progetti e delle iniziative, messi in campo con
contribuzioni regionali, che vedranno impegnata direttamente la
Regione, tramite il servizio di competenza, le Province e gli Enti
locali disposti a collaborare con il servizio interessato
nell'ideazione e nell'attuazione di progetti, di azioni, di ricerche e
della loro documentazione e diffusione nell'ambito delle scuole
dell'infanzia.
I progetti previsti dai punti c) e d) potranno essere presentati solo
su una delle aree (qualificazione o miglioramento), ad evitare
duplicazioni di finanziamenti a favore della stessa aggregazione di
scuole.
Indicazioni per l'elaborazione dei programmi provinciali
Le Province, nella elaborazione dei rispettivi atti, assegneranno le
risorse per le finalita' di cui al punto b) ed ai progetti di
qualificazione e di miglioramento dell'offerta formativa di cui ai
punti c) e d).
In particolare per i punti c) e d) ai fini dell'elaborazione degli
atti, le Province dovranno tenere conto delle indicazioni, che vengono
fomite di seguito, per orientare la progettazione e la conseguente
valutazione in ordine alle:
- tematiche di particolare rilevanza socio-culturale in coerenza con
quanto suggerito dalle indicazioni ministeriali relative al curricolo
per l'infanzia che prevedono una particolare attenzione rivolta ai
bambini, alle famiglie e al contesto - inteso come ambito di
apprendimento - individuando per ciascuno di essi azioni volte a
rafforzare e dare continuita' alle tematiche storicamente oggetto dei
progetti di qualificazione introdotte con i precedenti triennali,
quali ad esempio l'integrazione dei bambini con deficit, l'educazione
interculturale e, piu' in generale, l'educazione alle differenze,
nonche' problematiche dell'infanzia ritenute emergenti e
particolarmente significative a livello locale ed azioni rivolte al
coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo;
- sviluppo del raccordo tra i servizi educativi per la prima infanzia,
le scuole dell'infanzia e la scuola primaria;
- cura della documentazione relativa ai progetti educativi, ai fini di
una maggiore trasparenza dell'attivita' educativa e didattica per
favorire scambi e buone prassi tra scuole e servizi educativi.
Le aggregazioni di scuole dell'infanzia dovranno essere costituite da
un numero minimo di scuole definito con l'atto di ciascuna
Amministrazione provinciale, a seguito di un'analisi sul proprio
territorio, per perseguire la massima efficacia degli interventi. Per
particolari realta' territoriali, in specie nelle zone montane, le
aggregazioni potranno essere costituite anche da una sola scuola
dell'infanzia, unitamente a uno o piu' servizi educativi o a scuole di
diverso grado.
Le Province, data la conoscenza del territorio, potranno prevedere
ulteriori indicazioni per una maggiore efficacia della progettazione.
Le stesse ripartiranno i fondi per il finanziamento dei progetti
tenendo conto del numero delle sezioni coinvolte.
Nel perseguimento della generalizzazione della scuola dell'infanzia,
ai fini di un'efficace programmazione dell'offerta, le Amministrazioni
provinciali e comunali - nell'ambito della Conferenza provinciale di
cui all'art. 46, comma 2 della L.R. 12/03, promuovono accordi
finalizzati a realizzare un sistema unitario di iscrizione o di altre
forme di raccordo e razionalizzazione della domanda tra diverse
tipologie gestionali (scuole statali, comunali e paritarie private).
La Regione promuovera', in raccordo con i rappresentanti degli Enti
locali, delle autonomie scolastiche e dei soggetti interessati, la
messa a punto di strumenti per la raccolta omogenea di dati.
Per consentire un'analisi corretta della programmazione regionale e
della conseguente spesa e' necessario che le Province, come previsto
dal comma 3, art. 8 della L.R. 26/01, trasmettano annualmente alla
Regione dati, informazioni e valutazioni circa il raggiungimento nel
proprio territorio delle finalita' sopra descritte.
A tal fine la Regione concordera' con le Province uno schema tipo di
relazione.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
La Giunta regionale, con propri atti, approvera' annualmente il
riparto dei fondi a favore delle Province e individuera' gli
interventi di rilevanza regionale, nel rispetto della legge, dei
presenti indirizzi triennali e delle compatibilita' di bilancio.
In particolare, per quanto riguarda la dotazione di coordinatori
pedagogici, la qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema
nazionale di istruzione e degli Enti locali e il miglioramento
complessivo delle scuole dell'infanzia paritarie private, il riparto
avverra' sulla base del numero delle sezioni di scuola dell'infanzia,
nonche' dei servizi educativi per la prima infanzia aggregati alle
scuole stesse. Per quanto riguarda il sostegno a figure di
coordinamento pedagogico nelle scuole dell'infanzia statali, la
valutazione dell'onere verra' calcolata in base al progetto sul numero
delle sezioni di scuole dell'infanzia coinvolte e di eventuali costi
aggiuntivi per particolari situazioni territoriali e logistiche
connesse alla sperimentazione.