REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2008, n. 1826

Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 29/3/2007 per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, Legge 174/2005 - Disposizioni regionali attuative per la formazione professionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che la Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina
dell'attivita' di acconciatore", demanda alle Regioni - previa
determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente
Stato-Regioni - la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei
programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami, ai fini del
rilascio della abilitazione professionale necessaria per lo
svolgimento dell'attivita' di acconciatore (art. 4, comma 1);
visto l'Accordo del 29 marzo 2007, rep. Atti n. 65/CSR, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13/4/2007, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione
dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore,
ai sensi della Legge 174/05;
dato atto che la definizione degli standard dei percorsi formativi
nonche' la programmazione e l'organizzazione dei corsi - nel rispetto
dello standard professionale essenziale definito dal citato Accordo
del 29 marzo 2007 e sulla base delle disposizioni vigenti in materia
di formazione professionale - e' di competenza delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
considerato che tale standard professionale omogeneo sul territorio
nazionale per la figura dell'acconciatore, secondo il citato Accordo,
risponde a molteplici esigenze:
- assicurare il riconoscimento e la mobilita' professionale della
figura dell'acconciatore abilitato sull'intero territorio nazionale,
nonche' nel territorio dell'Unione Europea, in conformita' ai diritti
di stabilimento e libera prestazione dei servizi professionali;
- garantire che nell'esame di abilitazione professionale vengano
verificate, secondo standard professionali condivisi su tutto il
territorio nazionale, le competenze richieste dal contesto
produttivo;
- programmare un'offerta formativa rispondente alle esigenze del
mercato del lavoro;
- programmare percorsi formativi coerenti con le normative vigenti nei
rispettivi sistemi di formazione professionale e finalizzati al
conseguimento della qualifica abilitante per lo svolgimento della
professione di "Acconciatore".
Viste le leggi regionali:
- n. 12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al
sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche
in integrazione tra loro" che regola, indirizza e sostiene gli
interventi nel campo dell'orientamento, dell'istruzione, della
formazione e del lavoro;
- n. 17 dell'1 agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione,
della qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro";
viste le proprie deliberazioni:
- n. 936/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la
definizione del sistema regionale delle qualifiche";
- n. 2212/2004 "Approvazione delle qualifiche professionali in
attuazione dell'art. 32, comma 1, lettera c) della L.R. 30 giugno
2003, n. 12 - I provvedimento" e successive integrazioni;
- n. 265/2005 "Approvazione degli standard dell'offerta formativa a
qualifica e revisione di alcune tipologie di azione di cui alla D.G.R.
n. 177/03";
- n. 530/2006 "Il sistema regionale di formalizzazione e
certificazione delle competenze";
- n. 140/2008 "Approvazione disposizioni in merito alla
programmazione, gestione e controllo delle attivita' formative e delle
politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni di cui al
Capo II, Sezione II e Capo III, Sezione IV della L.R. 12/03";
richiamata in particolare la D.G.R. 1825/08 "Modifiche agli standard
professionali e formativi della qualifica per 'Acconciatore', di cui
alla DGR. 2212/04", che ha modificato/integrato gli standard
professionali e formativi di questa qualifica al fine di renderli
conformi allo standard nazionale di cui al citato Accordo;
dato atto, in particolare, che il conseguimento della qualifica di
Acconciatore costituisce requisito per l'assolvimento dell'obbligo di
cui all'art. 3, comma 1 della Legge 174/05, che prevede per
l'esercizio dell'attivita' di acconciatore il conseguimento
dell'abilitazione professionale;
sentite le parti sociali;
sentite le Amministrazioni provinciali;
sentito e acquisito agli atti il parere espresso, per quanto di
competenza, dal Direttore generale Attivita' produttive, dr.ssa Morena
Diazzi;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Cultura, Formazione e Lavoro dott.ssa Cristina
Balboni, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre 2001,
n. 43 e della propria deliberazione n. 450/2007 e successive
modifiche;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di recepire l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard
professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della
Legge 17 agosto 2005 n. 174, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni
del 29 marzo 2007;
b) di approvare quale parte integrante e sostanziale al presente atto
l'allegato "Disposizioni per la formazione dell'acconciatore in
attuazione dell'accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007";
c) di stabilire inoltre che gli attestati rilasciati "Certificato di
Qualifica" e "Scheda di Capacita' e Conoscenze" costituiscono "titoli"
per l'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di "Acconciatore";
d) di pubblicare il presente atto, congiuntamente al testo
dell'Accordo Stato-Regioni di cui al punto a), nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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