REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2008, n. 1940

L.R. 16/1995. Nuovi criteri e modalita' per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti di promozione economica del settore agro-alimentare

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 21 marzo 1995, n. 16 "Promozione economica dei prodotti
agricoli ed alimentari regionali", ed in particolare l'art. 3
"Beneficiari e aree di intervento" che individua - alle lettere a), b)
e c) - i soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge
medesima;
preso atto dell'esito positivo dell'esame di compatibilita'
comunitaria della predetta legge effettuato dalla Commissione Europea
e comunicato con nota SG(95)D/5271 del 26 aprile 1995;
richiamata la propria deliberazione n. 3865, in data 31 ottobre 1995,
con la quale sono stati definiti i criteri applicativi della predetta
legge;
rilevato:
- che al fine di assicurare la coerenza tra i contributi concessi
nell'ambito della politica agricola comune e gli aiuti previsti dai
singoli Stati membri la Commissione ha adottato gli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale
2007-2013 (2006/C 319/01);
- che con tali Orientamenti la Commissione ha fissato i criteri
generali sia per l'istituzione di nuovi regimi di aiuto sia per
l'adeguamento dei regimi esistenti, rinviando anche alle disposizioni
previste dal Reg. (CE) n. 1857/2006 relativamente agli aiuti di Stato
a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di
prodotti agricoli;
richiamata la propria deliberazione n. 1903 del 3 dicembre 2007
concernente "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo e forestale 2007-2013. Adeguamento attivita'
amministrativa relativamente ai regimi di aiuto previsti dalla
normativa regionale vigente", ed in particolare il punto 2 del
dispositivo, nel quale si dispone che - ove le leggi regionali vigenti
prevedano l'approvazione di specifici criteri di attuazione - si
provveda con successivi atti all'adeguamento per ciascuna materia nel
quadro delle previsioni di cui all'Allegato A alla deliberazione
medesima;
ritenuto pertanto di dare attuazione alla previsione di cui al citato
punto 2 con riferimento agli interventi da porre in essere in
applicazione della L.R. 16/95,  approvando, nella formulazione di cui
all'allegato parte integrante e sostanziale, i nuovi criteri e
modalita' di attuazione della L.R. 16/95, nei quali sono indicati la
categoria dei beneficiari, i limiti di contribuzione, le tipologie di
spesa ammissibili ad aiuto, la disciplina del relativo procedimento
istruttorio, nonche' i criteri per la nomina del Comitato tecnico;
ritenuta la necessita', in deroga a quanto previsto dai predetti
criteri, di stabilire che le domande di contributo per l'anno 2009
siano presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto
nel Bollettino Ufficiale;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007 recante
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso sulla
presente deliberazione ai sensi dei citati articoli di legge e
deliberazione, dal Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero
Mazzotti;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare - sulla base di quanto indicato in premessa - i nuovi
criteri e modalita' di attuazione degli interventi contributivi
previsti dall'art. 3 della L.R. 21 marzo 1995, n. 16 "Promozione
economica dei prodotti agricoli ed alimentari regionali", nella
formulazione di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2) di stabilire che le domande di accesso agli aiuti attivati ai sensi
della predetta normativa per l'anno 2009 devono perentoriamente
pervenire alla Regione - Servizio Valorizzazione delle produzioni
della Direzione generale Agricoltura - entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale;
3) di dare atto che le attivita' oggetto di contributo fino all'anno
promozionale 2008 restano disciplinate dalle disposizioni approvate
con deliberazione della Giunta regionale n. 3865 del 31 ottobre 1995;
4) di stabilire che il Direttore generale Agricoltura provveda alla
nomina del Comitato tecnico previsto all'art. 6 della L.R. 16/95 in
conformita' ai criteri stabiliti alla lettera G) dell'allegato di cui
al punto 1);
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
L.R. 21 marzo 1995, n. 16 concernente contributi per la promozione dei
prodotti agricoli ed alimentari regionali - Art. 3
Criteri e modalita' di attuazione
A) Premessa
L'intervento finanziario per la promozione dei prodotti agricoli ed
alimentari regionali previsto dalla L.R. 21 marzo 1995, n. 16 (di
seguito indicata per brevita' "legge regionale"), e' disciplinato dai
seguenti criteri.
La legge regionale si propone di valorizzare i prodotti agricoli ed
alimentari regionali attraverso il finanziamento di progetti
promozionali.
L'art. 3 - lettere a), b), c) e d) - della legge regionale individua i
soggetti beneficiari, mentre l'art. 4 disciplina le modalita' di
concessione dei contributi, rimandando alla Giunta regionale la
determinazione delle iniziative ammissibili a finanziamento e le
priorita' e le modalita' per la concessione dei contributi.
I progetti devono essere formulati dai soggetti beneficiari in
collaborazione con aziende di lavorazione, trasformazione,
stagionatura e commercializzazione con sede legale in Emilia-Romagna e
possono interessare sia il mercato nazionale che i mercati esteri in
relazione alle prospettive di immissione, consolidamento ed espansione
dei prodotti agricoli e alimentari regionali.
Ai fini dei presenti criteri s'intende:
- per "soggetto beneficiario": il consorzio o associazione nei
confronti del quale e' disposta la concessione del contributo;
- per "soggetto beneficiario dei servizi": il soggetto che trae
vantaggio dai servizi resi dal soggetto beneficiario.
I progetti di promozione economica devono essere costituiti dal piano
preventivo dei costi e dalla relazione illustrativa e individuare le
finalita', gli obiettivi specifici e le spese previste per lo
svolgimento delle attivita'.
Tutte le attivita' devono essere realizzate nell'anno solare di
riferimento, salvo i casi di proroga di cui alla successiva lettera J)
"Varianti e proroghe".
Le percentuali di contributo sono definite conformemente a quanto
richiamato nel sopra citato art. 4 e nel rispetto degli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.
B) Requisiti
I soggetti beneficiari possono essere:
a) consorzi di prodotti tipici a denominazione riconosciuta ai sensi
del Regolamento (CE) n. 509 del 20 marzo 2006 - relativo alle
specialita' tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari
- e del Reg. (CE) n. 510 del 20 marzo 2006 - relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli e alimentari o di normative nazionali;
b) consorzi di promozione economica di prodotti di cui alle lettere b)
e c) dell'art. 2 della legge regionale, a condizione che il consorzio
rappresenti almeno la maggioranza del prodotto o dei prodotti stessi;
c) consorzi o associazioni che rappresentino almeno il 25% degli
operatori iscritti all'albo regionale dei produttori biologici;
d) consorzi di grado ulteriore costituite dall'unione di quelli
previsti nelle lettere a), b) e c) della legge regionale.
I contributi concessi riguardano la promozione dei seguenti prodotti:
a) prodotti a qualita' regolamentata di cui ai sopracitati Regolamenti
(CE) n. 509/2006 e n. 510/2006;
b) prodotti ottenuti in conformita' ai disciplinari di produzione ai
sensi della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 "Valorizzazione dei prodotti
agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente
e della salute dei consumatori. Abrogazione delle LL.RR. 29/92 e 
51/95";
c) prodotti ottenuti con l'uso di tecniche di agricoltura biologica
nel rispetto della L.R. 2 agosto 1997, n. 28 "Norme per il settore
agroalimentare biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n.
36".
Sulla base di specifiche esigenze puo' essere favorita la promozione
economica anche di uno solo dei prodotti compresi nei gruppi
merceologici indicati ai punti precedenti.
I progetti che riguardano prodotti il cui ambito di produzione ricade
su piu' regioni, saranno ammessi a contributo esclusivamente per la
quota parte di prodotto riferibile alla regione Emilia-Romagna.
Sono esclusi i prodotti enologici regionali la cui produzione e'
regolamentata dalla L.R. 27 dicembre 1993, n. 46.
I servizi resi dal soggetto beneficiario devono essere erogati a
favore dei produttori primari rientranti nella definizione di piccola
e media impresa, contenuta nell'Allegato I del Reg. (CE) 800/2008
della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli
87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per
categoria), conformemente a quanto previsto dagli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale
2007-2013 (2006/C 319/01), paragrafo IV.J - Aiuti destinati a
promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli
di qualita' - e dal paragrafo IV.K - Prestazioni di assistenza tecnica
nel settore agricolo.
C) Domanda di contributo
La domanda di contributo - redatta secondo il modello allegato ai
presenti criteri - deve essere sottoscritta dal rappresentante legale
del soggetto beneficiario nel rispetto delle norme previste dal DPR
445/00. Pertanto alla domanda deve essere allegata fotocopia leggibile
di un valido documento di identita' del sottoscrittore.
La domanda di contributo e la documentazione allegata devono essere
presentate direttamente o inviate (fara' fede la data del timbro
postale) alla Direzione generale Agricoltura della Regione
Emilia-Romagna - Segreteria del Servizio Valorizzazione delle
produzioni, Viale Silvani n. 6, 40122 Bologna, entro e non oltre il 31
ottobre dell'anno precedente a quello in cui s'intendono realizzare le
attivita'.
Per l'anno promozionale 2009 la domanda dovra' essere presentata entro
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale.
E' ammessa la trasmissione telematica da casella di posta elettronica
certificata alla casella di posta elettronica certificata:
agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it  dei documenti informatici,
singolarmente sottoscritti con firma digitale, conformemente a quanto
previsto dal DLgs 7/3/2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione
digitale".
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:
a) copia dello Statuto, ove modificato;
b) progetto promozionale e relativo piano dei costi dettagliato per
attivita';
c) relazione descrittiva concernente la correlazione delle spese
previste con le finalita' del progetto;
d) elenco soci, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/00;
e) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/00,
attestante:
e.1) la conoscenza dell'obbligo che i servizi resi dal soggetto
beneficiario devono essere prestati solo a favore dei produttori
primari rientranti nella definizione di piccola e media impresa,
definita all'Allegato I del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione
del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
e.2) l'entita' di eventuali contributi ottenuti da Enti pubblici per
le stesse finalita';
e.3) le eventuali ulteriori istanze per l'accesso a contributi
pubblici riguardanti le stesse finalita'.
D) Tipologie d'intervento, percentuale di aiuto e spese ammissibili
Attivita' di promozione
Si definisce attivita' di promozione la campagna di valorizzazione
finalizzata alla diffusione di conoscenze di carattere generico e al
consumo consapevole dei prodotti agroalimentari regionali.
Rientrano in tale attivita' la partecipazione a manifestazioni
fieristiche, interventi di educazione al consumo, convegni finalizzati
alla diffusione di conoscenze scientifiche, realizzazione di materiale
informativo a carattere generico.
Nella realizzazione di campagne informative e dei materiali
promozionali non sono ammessi riferimenti alle imprese, ai marchi di
impresa e all'origine geografica dei prodotti, tranne nel caso di
denominazioni riconosciute ai sensi dei Regolamenti (CE) nn. 509/2006
e 510/2006.
D.1 Fiere
Nell'ambito delle attivita' fieristiche sono ammissibili le seguenti
voci di spesa:
- spese d'iscrizione, affitto degli stand, spese di viaggio
(limitatamente al personale degli associati), spese per la
realizzazione di materiale promozionale;
- premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino ad un valore
massimo di 250 Euro per premio e per vincitore.
D.2 Convegni - Seminari - Workshop
Si tratta delle attivita' di organizzazione di convegni, seminari,
workshop finalizzati alla diffusione di conoscenze scientifiche e alla
formazione dei produttori.
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
- spese per l'affitto e l'allestimento della sala convegno, spese di
segreteria, compenso per i relatori o esperti del settore, spese per
interpreti, spese per la realizzazione del materiale informativo, a
condizione che non siano menzionati marchi commerciali.
D.3 Attivita' di pubblicita'
L'attivita' di pubblicita' consiste nella realizzazione di iniziative
finalizzate a diffondere le conoscenze dei prodotti di cui al punto B,
purche' rispettino le condizioni previste dagli Orientamenti,
paragrafo VI.D - Aiuti alla pubblicita' dei prodotti agricoli.
Per pubblicita' s'intende qualsiasi operazione tesa ad indurre gli
operatori economici ed i consumatori all'acquisto di un determinato
prodotto. Essa comprende il materiale distribuito ai consumatori allo
stesso scopo nonche' le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori
medesimi nei punti vendita, quali ad esempio le degustazioni.
Per beneficiare del contributo la campagna pubblicitaria non deve
essere focalizzata sui prodotti di una o piu' imprese determinate,
deve rispettare le norme di etichettatura e puo' fare riferimento
all'origine geografica solo se la denominazione corrisponde
esattamente a quella registrata.
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
- spese di agenzia pubblicitaria, spese per la progettazione e
realizzazione del materiale pubblicitario, spese per l'acquisto degli
spazi pubblicitari, realizzazione e aggiornamento sito Internet, spese
per servizio ufficio stampa, spese per allestimento degli spazi per le
degustazioni, spese relative al personale addetto alla degustazione,
prodotto oggetto alla degustazione (sampling);
- spese per sponsorizzazioni di manifestazioni sportive, culturali,
turistiche, enogastronomiche (logo del prodotto presente su locandine,
depliant, folder, volantini, materiale sportivo, cartellonistica
ecc.);
- spese per incoming di operatori, giornalisti ed esperti del settore
in occasione di visite guidate ai comprensori di produzione;
- spese per la realizzazione di ricerche di mercato, in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 14, punto 2, lettera a) del Reg. (CE) n.
1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
attive nella produzione di prodotti agricoli;
- spese per consulenze relative alla progettazione, alla gestione al
controllo delle attivita' promozionali oggetto di contributo.
E) Percentuali di ammissibilita'
Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale il contributo non puo'
superare il 50% delle spese ammesse.
Sono fissati i seguenti limiti specifici di ammissibilita' per
particolari tipologie di spesa:
a) spese per oggettistica promozionale e per sponsorizzazioni: massimo
5% del totale delle spese ammesse;
b) spese relative al prodotto oggetto di degustazione: massimo 10% del
totale delle spese ammesse. Per l'Aceto Balsamico Tradizionale, in
considerazione del suo elevato costo, la percentuale e' elevata al
20%;
c) spese per consulenze legate alla promozione del prodotto e riferite
esclusivamente a personale esterno al soggetto beneficiario: massimo
10% del totale delle spese ammesse.
Il rispetto dei limiti percentuali indicati alle precedenti lettere
a), b) e c) sara' nuovamente verificato sulla spesa ritenuta
ammissibile in sede di liquidazione del saldo del contributo.
F) Iniziative non ammissibili a contributo
Non sono ammissibili a contributo:
a) sconti sul prezzo di vendita;
b) realizzazione produzione di imballi, confezioni ed etichette
d'obbligo per la commercializzazione del prodotto;
c) progettazione, realizzazione, produzione di listini prezzi ed
elenchi soci beneficiari;
d) progettazione, realizzazione, produzione, acquisto di materiale di
cancelleria o di consumo;
e) progettazione, realizzazione, produzione, nonche' sponsorizzazione
di pubblicazioni di qualsiasi genere, qualora non attinenti l'oggetto
della promozione;
f) sponsorizzazioni in occasione delle quali non appaia il "logo" del
prodotto;
g) costi sostenuti per il personale del soggetto beneficiario
(compresi i rimborsi spese per la partecipazione a manifestazioni
fieristiche e promozionali);
h) costi per vitto e alloggio degli associati sostenuti in occasione
di fiere e manifestazioni;
i) costi per spedizione di prodotto e materiali.
G) Comitato tecnico e istruttoria
Il Comitato tecnico, previsto all'art. 6 della legge regionale, e'
costituito con atto del Direttore generale Agricoltura, ed e' composto
da:
- Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni competente
in materia o suo delegato;
- un esperto nel settore agroalimentare scelto in una rosa di tre
nominativi indicati dall'Unione regionale delle Camere di Commercio
dell'Emilia-Romagna;
- un esperto nel settore agroalimentare appartenente al mondo
accademico.
Il Comitato esprime un parere, sotto il profilo tecnico-economico sui
progetti promozionali presentati e gia' istruiti dal Servizio
competente.
Il Comitato e' disciplinato dalle norme di cui al Titolo III - Capo I
della L.R. 27 maggio 1994, n. 24 ed e' nominato ogni quattro anni.
H) Concessione e liquidazione dei contributi
Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, il Responsabile del
Servizio Valorizzazione delle produzioni approva i progetti
presentati, quantificando la spesa ammessa ed il contributo
corrispondente, nei limiti dello stanziamento recato dal pertinente
capitolo del bilancio regionale.
Con lo stesso atto si dispone contestualmente la concessione dei
contributi e l'assunzione del relativo impegno, fermo restando il
rispetto dei vincoli previsti dall'art. 6 del DL 2 marzo 1989, n. 65,
convertito nella Legge 26 aprile 1989, n. 155.
La liquidazione del contributo e' cosi' disposta:
a) una quota pari al cinquanta per cento al momento della approvazione
del progetto, subordinatamente alla costituzione, da parte del
beneficiario, di un contratto di fidejussione bancaria o assicurativa
a favore della Regione Emilia-Romagna, a garanzia dell'importo
corrispondente all'anticipo stesso maggiorato del 10%. Tale
fidejussione dovra' produrre effetti fino alla liquidazione del
saldo;
b) il saldo a progetto promozionale realizzato, dietro presentazione
della documentazione richiesta alla lettera I) "Rendicontazione e
liquidazione del saldo del contributo", previo esame istruttorio della
stessa da parte del competente Servizio.
Qualora le spese ammesse a consuntivo - a seguito della realizzazione
del progetto promozionale - siano inferiori a quelle ammesse a
preventivo, il contributo e' ridotto proporzionalmente e si procede al
recupero del maggior acconto eventualmente erogato.
I) Rendicontazione e liquidazione del saldo del contributo
Il rendiconto - redatto sotto forma di dichiarazioni sostitutive rese
ai sensi del DPR 445/00 dal rappresentante legale del soggetto
beneficiario - deve essere presentato, pena la revoca del contributo
concesso, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento (30 settembre in caso di proroga di cui alla successiva
lettera J) "Varianti e proroghe") e deve contenere l'elenco analitico
delle spese e dei relativi titoli giustificativi. Esso deve essere
redatto in forma comparabile con il piano dei costi presentato in sede
di domanda e deve essere corredato dalla seguente documentazione:
a) relazione conclusiva sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto beneficiario nella quale siano evidenziati:
a.1) il raggiungimento delle finalita' di valorizzazione previste
dalla legge regionale;
a.2) la correlazione delle spese sostenute con le finalita' del
progetto;
b) copia dei documenti fiscali i cui pagamenti siano comprovati
secondo le modalita' di cui alla presente lettera I);
c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/00 dal
rappresentante legale attestante:
c.1) che tutte le spese indicate nel rendiconto sono state sostenute
per la realizzazione del progetto;
c.2) che tutte le spese indicate sono supportate da titoli
giustificativi, regolarmente emessi e quietanzati. I pagamenti devono
essere provati secondo le modalita' di cui alla presente lettera I);
c.3) che tali spese sono regolarmente registrate nella contabilita' e
chiaramente identificabili per voce di costo;
c.4) che gli originali dei titoli giustificativi sono conservati e
disponibili presso la sede del soggetto beneficiario;
c.5) che detti titoli non sono stati utilizzati per conseguire altri
contributi pubblici;
c.6) di essere a conoscenza che detti titoli non potranno essere
utilizzati per conseguire altri contributi pubblici;
c.7) il regime IVA applicato nonche' l'eventuale indetraibilita' degli
oneri IVA sui titoli giustificativi delle spese;
c.8) il possesso da parte delle imprese beneficiarie dei servizi resi
dal soggetto beneficiario dei requisiti di piccola e media impresa
come definiti all'Allegato I del Reg. (CE) n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
c.9) di non essere sottoposti a procedura concorsuale, resa per se' e
per i beneficiari dei servizi.
Presso la sede amministrativa del soggetto beneficiario deve essere
conservata e resa disponibile per i controlli da effettuare ai sensi
della successiva lettera K) "Controlli" la seguente documentazione,
debitamente quietanzata:
a) per le spese sostenute per consulenze esterne e per le prestazioni
di servizi da parte di terzi:
fatture o note di addebito di professionisti o societa' di consulenza,
contenenti specifica causale;
b) per le spese per acquisti di beni di consumo:
fatture o ricevute fiscali emesse dai fornitori, contenenti specifica
causale.
I titoli di spesa ed i relativi pagamenti devono:
a) essere in regola con la normativa vigente sul bollo;
b) dimostrare il collegamento tra il titolo di spesa e il relativo
pagamento attraverso i seguenti elementi: fornitore, data e numero
documento, importo.
I pagamenti devono essere dimostrati secondo una delle seguenti
modalita': assegno bancario o circolare non trasferibile, bonifico
bancario, carte di credito o di debito e relativo estratto conto.
Il pagamento in contanti non e' consentito.
Non sono ammesse quietanze dirette o dichiarazioni liberatorie da
parte delle ditte fornitrici quale attestazione dell'avvenuto
pagamento.
La liquidazione del saldo e' disposta - nel rispetto delle norme
vigenti in materia di contabilita' regionale - con atto del dirigente
competente, previa istruttoria del Servizio che attesti la rispondenza
delle voci del progetto realizzato rispetto a quello approvato, fermo
restando quanto previsto alla successiva lettera J) "Varianti e
proroghe".
J) Varianti e proroghe
Sono ammissibili varianti e proroghe al progetto, fermo restando
l'importo massimo di contributo concesso per il progetto medesimo.
Sono soggette a mera comunicazione - anche in sede di presentazione
del rendiconto - le varianti al progetto, consistenti in variazioni
compensative non superiori al 20% fra le singole voci di spesa. Con
l'atto di liquidazione del saldo del contributo il dirigente prende
atto di tali varianti.
Sono in ogni caso soggette alla preventiva autorizzazione della
Regione le seguenti varianti e proroghe:
a) varianti compensative superiori al 20% fra le voci complessivamente
ammesse - in sede preventiva - per tipologie di attivita';
b) varianti consistenti nella modifica o sostituzione delle attivita'
gia' approvate in sede di concessione del contributo;
c) proroghe al termine di realizzazione delle attivita' previste nel
progetto, comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a
quello di realizzazione del progetto stesso.
Variante e proroga possono essere oggetto di un'unica richiesta di
autorizzazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il
Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni - sulla base
dell'istruttoria tecnica effettuata dal Servizio - comunica per
iscritto l'ammissibilita' della variante o della proroga. Decorso tale
termine senza specifica comunicazione in merito, la richiesta di
variante o di proroga si intende respinta.
L'approvazione della variante o della proroga e' formalizzata
all'interno dell'atto di liquidazione del saldo del contributo con
espressa indicazione degli estremi di protocollazione della relativa
comunicazione al beneficiario.
K) Controlli
Ferma restando l'istruttoria sulla documentazione presentata in sede
di rendicontazione, la Regione effettua, preliminarmente alla
liquidazione del saldo del contributo, il controllo sulla
documentazione contabile. L'esito del controllo viene formalizzato in
un apposito verbale sottoscritto dai collaboratori incaricati del
controllo.
L) Revoche e sanzioni
La Regione procede alla revoca dei contributi concessi nei casi e con
le modalita' previste dall'art. 18 della L.R. 15/97.
Si procede alla revoca nei seguenti casi:
a) qualora gli interventi previsti non siano stati attuati nei termini
stabiliti;
b) qualora le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle
finalita' per le quali furono concesse;
c) qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da
indurre l'amministrazione in grave errore;
d) mancata presentazione della documentazione richiesta entro il
termine previsto.
Qualora in sede di rendicontazione sia accertato che il progetto
promozionale e' stato realizzato in misura inferiore al 40% rispetto a
quello approvato, sara' disposta la revoca integrale del contributo
nei confronti del soggetto beneficiario, il quale non potra' inoltre
essere ammesso agli aiuti di cui alla legge regionale per i due anni
promozionali successivi a tale accertamento, ferma restando
l'eventuale concessione gia' formalmente disposta.
Nel caso in cui il beneficiario sottoposto ad esclusione ai sensi del
precedente capoverso realizzi nuovamente il progetto in misura
inferiore al 40% rispetto a quello approvato, l'ulteriore esclusione
opera per i due anni promozionali successivi a quelli gia' oggetto di
sanzione.
M) Disposizioni finali
Per quanto non disciplinato nei presenti criteri si rimanda alla
normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.
(segue allegato fotografato)

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